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TRIBUNALE DI FOGGIA

Sentenza n. 2801/2023 del 09-11-2023

principi giuridici

In materia di responsabilità professionale, il cliente che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare non solo l'esistenza del danno, ma anche il nesso di causalità tra la condotta del professionista e il pregiudizio subito, dimostrando che una diversa attività del professionista avrebbe avuto esiti più vantaggiosi.

In tema di responsabilità professionale per danno da perdita di chance, è necessario che la chance perduta abbia un contenuto verosimile, sussistendo rilevanza giuridica solo in caso di apprezzabile probabilità di successo finale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità professionale e nesso causale nel fallimento d'impresa


La pronuncia in esame affronta il tema della responsabilità professionale di un avvocato e di un commercialista in relazione al fallimento di un'impresa individuale. La vicenda trae origine dalla dichiarazione di fallimento di un imprenditore, il quale ha successivamente citato in giudizio i professionisti che lo avevano assistito, ritenendoli responsabili per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del fallimento.
L'imprenditore sosteneva che l'avvocato, incaricato della difesa nella fase prefallimentare, avesse agito negligentemente, omettendo di prospettare una difesa adeguata e di valutare la situazione patrimoniale dell'impresa, elementi che avrebbero potuto condurre a soluzioni alternative al fallimento. Contestava, inoltre, un presunto conflitto di interessi dell'avvocato, il quale aveva assunto la difesa di soggetti in conflitto con l'impresa fallita. Al commercialista, invece, veniva imputata la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali e una gestione contabile che avrebbe favorito altre società a discapito dell'impresa individuale.
Il Tribunale ha rigettato la domanda dell'attore, ritenendola infondata. I giudici hanno richiamato i principi generali in materia di responsabilità professionale, sottolineando che il cliente è tenuto a provare non solo il danno subito, ma anche il nesso di causalità tra la condotta del professionista e il danno stesso. Nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato che la dichiarazione di fallimento era una conseguenza inevitabile dello stato di insolvenza dell'impresa, accertato attraverso l'esercizio dei poteri istruttori officiosi e l'ausilio della ### di ###.
È emerso, infatti, che l'impresa aveva debiti scaduti tributari e previdenziali per un ammontare significativamente superiore alla soglia di fallibilità, oltre a numerosi effetti protestati. La situazione patrimoniale dell'impresa, inoltre, non consentiva il ricorso a procedure alternative di gestione della crisi, le quali richiedono la soddisfazione di una parte consistente dei debiti.
Pertanto, il Tribunale ha concluso che non vi era prova di una relazione causale tra la condotta dei professionisti e la dichiarazione di fallimento, né che una diversa condotta avrebbe potuto evitare il fallimento stesso. Di conseguenza, la domanda di risarcimento danni è stata rigettata, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ### - ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 4474/2021 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### ATTORE/I contro AVV. ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### CONVENUTI ### S.P.A. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ###### parti hanno concluso come da note scritte depositate. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda attorea è infondata e va pertanto rigettata.  ### ha convenuto in giudizio ### e ### formulando le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare la responsabilità dell'avv. ### e del dott. ### in solido tra loro, nella causazione dei danni patrimoniali e morali patiti dal ### e per l'effetto, condannarli al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dall'odierno attore per complessivi ### - oltre al danno non patrimoniale, morale ed esistenziale e da perdita di chance, secondo il prudente apprezzamento del giudice adito, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. 
A sostegno della domanda il ### ha dedotto in fatto: “…### attore, titolare della omonima impresa individuale di trasporti in conto terzi, svolgeva l'attività di autotrasportatore ed era, altresì, socio al 60% della società denominata “### PM”, costituita in data ### per iniziativa del commercialista, dott. ### con sede ###In data ### e sempre per iniziativa del dott. ### la ### costituiva, unitamente ad ### s.a.s. ed a ### il ### società consortile a r.l., corrente in ### alla ### ed il ### dalla costituzione dello stesso, ne ha ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio di ### mentre il signor ### ne ricopriva la carica di Vicepresidente (doc.1). 
Successivamente il sig. ### veniva nominato Presidente ###data ###, data che dovrebbe coincidere con la cessazione della carica in capo al ### seppur tale cessazione non si evince dai documenti amministrativi (doc.2).  ### si occupava di organizzare e mettere in comune l'attività imprenditoriale dei soci nel settore dei trasporti, per migliorarne la redditività. 
La logistica PM, il ### e la stessa ditta individuale del ### si avvalevano di un unico commercialista, il dott. ### con studio in ### alla ### il quale coordinava l'attività lavorativa del ### Disciplinava anche lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi dell'attività imprenditoriale dei soci, interfacciandosi con le controparti anche attraverso la segretaria del ### signora ### Egli provvedeva, altresì, a reperire finanziamenti, contributi agevolati e quant'altro necessario ed utile allo scopo sociale anche prestando garanzie bancarie ###, in favore dei coniugi ### (doc. 3). 
Alla luce di ciò si può tranquillamente affermare che il dott. ### era il socio occulto e/o amministratore di fatto del ### trasporti #### quando ricopriva la qualifica di Presidente del ### veniva richiesto dal ### attraverso l'operato della segretaria del ### sig.ra ### l'apposizione di firme, anche su fogli bianchi ed altri intestati al ### (doc.4), che potevano essere utilizzati da quest'ultimo, in caso di necessità, nei periodi in cui il ### autotrasportatore, si trovava fuori sede. 
Tale organizzazione aziendale si protraeva fino a quando al ### veniva notificata istanza per la dichiarazione di fallimento da parte del lavoratore sig. ### per il mancato pagamento della somma di ### a titolo di retribuzione e ### Il detto ricorso, come tutte le comunicazioni inoltrate al sig. ### ed inerenti l'attività da questi svolta, venivano prontamente consegnate al dott. ### ricevendone rassicurazioni sul buon esito della pratica. 
Al contrario ed a posteriori, il ### veniva a conoscenza, perché informato dal curatore fallimentare, che vi era stata la dichiarazione di fallimento e che nella fase prefallimentare, il signor ### risultava costituito in giudizio, alla data 24.3.2015 (doc. 5), con il ministero dell'avv. ### nuora del dott. ### con il quale, altresì, condivideva lo studio in ### alla ###. 
Inoltre, sempre nel 2015 precisamente nel mese di giugno e in concomitanza alla difesa del ### nella procedura concorsuale, la predetta professionista rappresentava e difendeva il ### contro la ### sotto la ### del sig. ### che aveva sostituito solo formalmente il ### nel giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia, diretto a confermare la delibera assembleare che prevedeva l'esclusione della ### (il cui socio di maggioranza era il sig. ### dal ### (doc.6). La medesima professionista rappresentava e difendeva il ### nella domanda di insinuazione allo ###, nel fallimento della società ### spa, nella procedura RG 38/2016 - Tribunale di Treviso (doc.7). Si può tranquillamente concludere, senza timore di smentita, che la ### era l'avvocato di fiducia della società consortile, attività svolta per anni mentre quella svolta per il ### si è limitata al giudizio teso a farne dichiarare il fallimento. 
Il Tribunale di Foggia, infatti, con sentenza n. 77 emessa in data ###, dichiarava il fallimento della ditta individuale dell'attore (doc.8). 
Nel mese di settembre 2015, l'avv. ### comunicava alla ditta ### ormai fallita, la sua rinuncia al mandato (doc.9). 
Tra i debitori del fallimento vi era il predetto ### per una somma di ### (doc.10), richiesta dal ### e prontamente disconosciuta dal debitore, a mezzo del proprio avv. ### (doc.11), stesso difensore che aveva assistito il fallito. 
In sede di audizione il fallito evidenziava al ### che non si spiegava l'avvenuto fallimento, in quanto al suo ### consegnava tutta la posta ricevuta e relativa alla sua attività tra cui la richiesta di pagamento del ### per ### ricevendone rassicurazioni in merito. 
Testualmente e puntualmente gli ripeteva: “non ti preoccupare ci penso io”. Ancora una volta pare opportuno sottolineare che il ### era contemporaneamente il commercialista del ### e della ### Sempre in sede di audizione apprendeva, altresì, che risultava agli atti del fallimento una “procura speciale” (doc.12) rilasciata all'avv. ### da ### Alla esibizione della summenzionata procura la firma veniva, immediatamente, disconosciuta dallo stesso. 
Per tale ragione veniva prontamente presentata denuncia/querela (doc.13), con conseguente rinvio a giudizio dell'avv. ### al quale, a seguito di patteggiamento, veniva applicata la pena per la violazione dell'art. 481 c.p…..  …….l'istanza di fallimento nei confronti della ditta individuale ### è stata presentata da un ex dipendente per la esigua somma di ### come stabilito nella sentenza n. 5670/2014 del Tribunale di Foggia### Il professionista incaricato, dinanzi ad un ricorso per la dichiarazione di fallimento avrebbe dovuto sincerarsi della esistenza o meno dei suoi requisiti sui quali, ovviamente, sarebbe stato il Giudice Delegato a dover decidere, avvalendosi anche delle indagini della ### di ### avendo il Tribunale poteri d'ufficio per assumere mezzi istruttori. 
Al contrario, l'avv. ### ha ritenuto, semplicemente, che non fosse dimostrato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati fosse superiore ad ### e pertanto, andava “ribaltato l'onere probatorio sull'attore”. 
Aggiunge, altresì, che “non risultano pendenti presso la sezione delle esecuzioni civili del Tribunale di Foggia, procedure esecutive nei confronti del Palma”. 
Tanto risultava provato per tabulas. 
È altrettanto incontestabile che a fronte di questa difesa il Tribunale di Foggia così disponeva “…visto i poteri officiosi del Tribunale il quale può assumere mezzi istruttori nonché chiedere informazioni urgenti della ### di ### compagnia di Manfredonia…ad acquisire documentazione attestante la presenza di eventuali debiti tributari e/o previdenziali scaduti…”. Ed ancora, ritenendo che “il debitore non ha provato i requisiti di cui all'art.1 L.F. per andare esente dalla declaratoria di fallimento, il cui onere grava sul medesimo trattandosi di fatto impeditivo…” e vista “l'assenza di qualsiasi informazione circa lo stato patrimoniale ed il conto economico dell'impresa…” dichiarava il fallimento della ditta individuale ### (doc. 15). 
Pertanto, il primo errore in cui è incorso l'avvocato ### è stata la mancata prospettazione di una difesa diversa sulla base di quello che era lo stato patrimoniale ed il conto economico dell'impresa, dati che agevolmente l'avvocato avrebbe potuto appurare considerato che il commercialista della ditta ### suocero della ### esercita la sua attività nello stesso studio dell'avvocato. 
Un secondo errore in cui è incorso l'avv. ### è stato quello di aver mal interpretato l'art. 15 della L.F. allorquando sostiene che l'indebitamento del ### è inferiore ad ### Evidentemente non tiene conto che l'istruttoria della fase prefallimentare è il momento deputato alla verifica dei debiti scaduti. 
Ebbene, l'avvocato avrebbe dovuto accertare il superamento o meno del detto requisito prima di sostenere erroneamente che i debiti del ### erano inferiori. 
Circostanza questa, come detto prima, facilmente riscontrabile dalla ### per avere a portata di mano tutta la documentazione contabile afferente l'attività del ### Un terzo errore in cui è incorso l'avvocato è quello di aver ritenuto che “l'onere della prova relativo al superamento della soglia dei ### fosse stato ribaltato sulla controparte” non considerando che, al contrario, fosse un onere specifico in capo al debitore, consistendo in un impedimento alla dichiarazione di fallimento. Oltre ad aver evidentemente ignorato i poteri officiosi del Tribunale di assumere mezzi istruttori, come in effetti è accaduto. 
A parere di chi scrive, la difesa del ### doveva essere improntata alla tutela della ditta individuale che poteva avvenire soltanto dopo una approfondita indagine della situazione patrimoniale ed economica dello stesso che avrebbe richiesto, a fronte di una evidente crisi economica, una gestione alternativa al fallimento (piano di risanamento-accordo di ristrutturazionepiano di rientro etc). 
Infatti, il ### pur trovandosi in difficoltà avrebbe potuto risanare la situazione in considerazione della circostanza che era proprietario dei mezzi ### per il trasporto in conto terzi, vantava un credito di oltre ### nei confronti della società ### (doc.16), era proprietario di beni immobili ed ha svolto proficuamente l'attività di autotrasportatore fino a qualche mese prima della dichiarazione di fallimento. Al contrario l'avvocato ### colpevolmente, manda al fallimento la ditta individuale ### per poi assumere direttamente le difese del ### proprio nel recupero del credito della ditta fallita….  …Vi è di più.  #### contestualmente alla difesa del ### nel giudizio fallimentare, aveva assunto la difesa del ### a.r.l., principale debitore della ditta fallita, nel giudizio diretto alla esclusione del socio “### di ### Marco” dalla società consortile nella quale il fallito ricopriva la posizione di Presidente. 
Successivamente alla dichiarazione di fallimento assumeva la difesa del ### nei confronti nella ditta fallita, sostenendo che dalla contabilità della società consortile, non vi era alcun insoluto nei confronti del ### Tale ultima circostanza è stata smentita dai fatti per aver, successivamente, il ### suddetto pagato una somma rilevante al fallimento ### Alla luce di tanto, l'avvocato ### ha continuato, come minimo in spregio alle più elementari norme deontologiche, ad operare le proprie scelte difensive incurante degli interessi confliggenti delle parti, con l'ovvia conseguenza che una delle due, indiscutibilmente, andava sacrificata. 
E' toccato, guarda caso, alla ditta individuale ###...  ……Il dott. ### commercialista della ditta individuale ### della logistica PM di ### e del ### società cooperativa a r.l., ha prestato la sua opera professionale costituita dalla rappresentazione contabile dei fatti aziendali in base ai dati forniti dalle tre aziende sopracitate. Nel caso che ci occupa, essendo le tre attività strettamente legate da rapporti commerciali e che le ditte riconducibili al ### prestavano la loro opera solo attraverso il ### non vi è dubbio che il dott. ### fosse in possesso di tutta la documentazione contabile delle suddette ditte, al punto da poter tranquillamente predisporre le varie dichiarazioni contabili. È quindi evidente che, per la ditta individuale ### ha omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali presso gli uffici preposti….  ….A ben leggere la documentazione, appare evidente che il commercialista utilizzava le tre aziende secondo un programma ben definito, che prevedeva il sacrificio della ditta individuale ### sulla quale sono state fatte ricadere tutte le passività, anche quelle del ### trasporti ### soc. coop a .r.l.. 
Il commercialista, invece, ha certamente predisposto la contabilità delle sue assistite (### e ### in modo da sacrificare alcune attività a vantaggio di altre…Era ben consapevole del credito che la ditta individuale ### vantava nei confronti del consorzio trasporti ### società coop a r.l., oltre ad essere perfettamente consapevole della debitoria della prima, circostanza sconosciuta al ### il quale si è sempre limitato ad effettuare il trasporto merci, senza preoccuparsi della ditta che avrebbe fatturato quel trasporto (ditta individuale PM o ###, in quanto tale aspetto era curato in modo esclusivo dal commercialista - socio/amministratore occulto - dott. ### Alla luce di tanto, è ragionevole pensare che il dott. ### possa essere individuato come socio occulto e/o amministratore di fatto del ### trasporti ### società consortile a.r.l., non manifestandosi nei rapporti esterni ma operando in relazione ai rapporti interni allo stesso….  …….qualora l'avvocato ### coadiuvato dal dott. ### avesse resistito in maniera diligente al giudizio per la dichiarazione di fallimento, il sig. ### avrebbe ottenuto con elevata probabilità l'ammissione ad una procedura alternativa o, quanto meno, la desistenza del creditore istante dal momento che il ### vantava nei confronti del ### soc.  coop a r.l. un credito di oltre 100.000,00 ### e, pertanto, poteva ben soddisfare il creditore istante….  ….Il danno patrimoniale subito dal sig. ### è dunque determinato dalle conseguenze della dichiarazione di fallimento; Al momento della dichiarazione di fallimento il ### vantava un credito pari ad ### oltre alle proprietà immobiliari per un valore di circa ### La dichiarazione di fallimento ha determinato l'impossibilità di trovare un nuovo lavoro, di ottenere finanziamenti per poter tentare una nuova attività imprenditoriale, con ripercussioni economiche su tutto il nucleo familiare, quantificabile sulla scorta dell'ultima dichiarazione dei redditi dell'anno 2014 (doc.16) in ### pari all'attivo presente nella stessa perso con la dichiarazione di fallimento. 
Inoltre, a causa del fallimento, dell'età del ### (54 anni) ed alla grave crisi economica in cui versa il nostro ### è verosimile che egli non riesca a trovare un nuovo lavoro. Al sig. ### quindi, deve essere riconosciuto anche il risarcimento per il danno non patrimoniale derivante dalla violazione del diritto assoluto di difesa, riconosciuto dall'art. 24 della ### e, per quanto riguarda il commercialista, il suo inadempimento di natura colposa/dolosa lo rende responsabile anche dei danni non prevedibili quale, nel caso che ci occupa, la dichiarazione di fallimento… …qualora per qualsiasi motivo si ritenesse non provato il nesso di causalità tra omessa diligenza e danno non patrimoniale, al sig. ### dovrebbe essere risarcito il danno da perdita di chance, inteso quest'ultimo come danno futuro, consistente non nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione “ex ante” da ricondursi al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale. Infatti, il ### vive in una piccola cittadina, ### dove viene additato come “fallito” e tanto difficilmente gli consentirà di trovare un posto di lavoro.”.  ### ha chiesto il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, ha avanzato domanda di garanzia nei confronti di ### s.p.a., la compagnia che la garantisce per la responsabilità professionale verso i terzi.  ### ha eccepito in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'editio actionis e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda.  ### ha eccepito in via preliminare la parziale nullità dell'atto di citazione, quanto alla domanda proposta nei confronti di ### per indeterminatezza dell'editio actionis; nel merito ha chiesto il rigetto della domanda principale e, in via subordinata, il rigetto della domanda di garanzia proposta nei suoi confronti dalla ### Orbene, l'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione va disattesa. 
Invero, l'atto introduttivo del presente giudizio contiene una sufficiente indicazione degli elementi oggettivi dell'azione promossa: in particolare, al convenuto ### commercialista di fiducia dell'impresa individuale di autotrasporto del ### l'attore imputa la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali e la mancata idonea rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica dell'impresa, che, secondo la prospettazione di parte attrice, era tale da consentire il ricorso a procedure alternative di gestione della crisi d'impresa. 
Nel merito, va osservato in tesi generale che “in materia di responsabilità del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dalla insufficiente o inadeguata attività del professionista e cioè dalla difettosa prestazione professionale. In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine - positivamente svolta - sul sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, quindi, la certezza che gli effetti di una diversa attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente, rimanendo, in ogni caso, a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità a lui non imputabile della perfetta esecuzione della prestazione» (Cass. 16 ottobre 2008, n. 25266, con richiamo al precedente di Cass., 28 aprile 1994, n. 4044: nella fattispecie concreta l'assistito contestava al proprio avvocato la mala gestio di una causa, in cui egli (l'assistito) era stato convenuto per i danni subiti dall'attore in occasione di un incidente automobilistico; la mala gestio dell'avvocato era indiscutibile, ma i giudici di merito, chiamati ad accertare la sua responsabilità, avevano escluso ogni rapporto di causalità tra la suddetta mala gestio e la soccombenza dell'assistito nella precedente causa per incidente automobilistico). 
In tema di appello penale tardivamente depositato, «sostenere che basti la perdita, in se stessa, di uno o più gradi di giudizio [nella fattispecie, per tardivo deposito dell'atto di appello] perchè si configuri il nesso causale tra comportamento negligente dell'avvocato ed esito infausto del giudizio, equivale a sostituire un criterio di mera possibilità al criterio della ragionevole probabilità - … - che necessariamente implica una prognosi sull'esito della lite basata sulla valutazione del merito della stessa (…)» (Cass., 27 maggio 2009 n. 12353). 
Ed ancora, «quando il cliente pretende il risarcimento dal professionista, deve sempre dimostrare il danno e il nesso causale tra la condotta omissiva o negligente del mandatario e il pregiudizio patito. Se, poi, il professionista è un avvocato, o comunque un soggetto abilitato alla difesa in giudizio, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita» (Cass. 26 aprile 2010, n. 9917). 
In tema di danno da perdita di chance, la Suprema Corte ha distinto tra «danno da mancata impugnazione» e «danno da perdita della possibilità d'impugnazione», ed ha precisato che tale secondo danno va «liquidato in ragione d'un criterio prognostico basato sulle concrete ragionevoli possibilità di risultati utili, assumendo come parametro di valutazione il vantaggio economico complessivamente realizzabile dal danneggiato diminuito d'un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo, deducibile, questo, caso per caso, dagli elementi costitutivi della situazione giuridica dedotta o, ove tale criterio risulti di difficile applicazione, con ricorso al criterio equitativo» (Cass. 13 dicembre 2001, n. 15759). 
In sostanza, secondo la Suprema Corte, l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità professionale non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè efficiente rispetto alla produzione del danno. 
In particolare, per quanto concerne il danno da perdita di chance, non basta la perdita di una chance generica, ma occorre che essa abbia un contenuto verosimile. In altri termini, la chance è giuridicamente rilevante soltanto in caso di apprezzabile probabilità di successo finale, essendo destinata in caso contrario a rimanere confinata nell'alveo degli interessi materiali privi di tutela per l'ordinamento giuridico. 
Ora, nel caso di specie, non risulta affatto provata la relazione causale tra la condotta dei professionisti convenuti e la dichiarazione di fallimento dell'impresa del ### Risulta invece, dall'esame della documentazione allegata, che la dichiarazione di fallimento era una conseguenza inevitabile della condizione di insolvenza della medesima impresa. 
Ed infatti: il Tribunale fallimentare, esercitando i suoi poteri istruttori officiosi con l'ausilio della ### di ### ha accertato l'esistenza a carico dell'impresa del ### di debiti scaduti tributari e previdenziali per complessivi ### - ben superiori alla soglia di fallibilità di ### -, oltre a “numerosi effetti protestati”, tali da determinare nel complesso uno stato d'insolvenza “incolmabile alla luce dell'attività esercitata dal debitore” (cfr. sentenza dichiarativa di fallimento in atti); il ### non era proprietario o possessore di automezzi per l'esercizio della propria attività d'impresa (cfr. visura PRA all. 14 fascicolo di parte della convenuta ###; dalla dichiarazione dei redditi precedente alla dichiarazione di fallimento risultano componenti positivi di reddito completamente neutralizzati dal corrispondente passivo, perdite d'impresa per oltre 115.000,00 ### e la comproprietà di un solo immobile adibito ad abitazione principale, peraltro gravato da ipoteca legale e volontaria (cfr. visure ipotecarie all. da 10 a 13 fascicolo di parte della convenuta ###; oltre ai debiti accertati dal Tribunale fallimentare, il ### era titolare di ulteriori debiti nei confronti della ### (cfr. all. 15 fascicolo di parte della convenuta ### e del ### (cfr. scheda contabile all. 16 fascicolo di parte della convenuta ### da cui risulta un credito del ### di ### ; la scheda contabile prodotta da parte attrice sub all.  17 è invece incompleta, mancando due pagine); dunque, l'ingente esposizione debitoria complessiva e l'incapienza patrimoniale non avrebbero comunque consentito il ricorso alle procedure alternative di gestione della crisi genericamente richiamate da parte attrice, il cui perfezionamento richiede la soddisfazione della maggior parte dei debiti (cfr. art. 182 bis L.F. che richiede il soddisfacimento del 60% dei debiti). 
Pertanto, manca del tutto la prova che una diversa condotta dei professionisti convenuti avrebbe consentito, in termini di ragionevole probabilità o di possibilità seria ed effettiva, di evitare la dichiarazione di fallimento Ne discende il rigetto della domanda attorea. 
La domanda subordinata di garanzia avanzata dalla ### resta assorbita. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia. Per i convenuti ### e ### difesi dallo stesso procuratore, si liquida un compenso unico aumentato del 30%. 
In base al principio generale di causalità, l'attore deve rimborsare anche le spese sostenute dall'assicurazione, la cui chiamata in causa si è resa necessaria in conseguenza dell'azione infondatamente intrapresa dal ### nei confronti della ### Non ricorre il requisito soggettivo richiesto dall'art. 96 c.p.c. per la configurabilità della responsabilità processuale aggravata.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda proposta da ### dichiara non luogo a provvedere sulla domanda subordinata proposta da ### condanna l'attore a rimborsare ai convenuti ### e ### le spese di lite, che si liquidano in ### per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario; condanna l'attore a rimborsare all'assicurazione terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in ### per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali. 
Foggia, 9.11.2023 

Il Giudice
dott. ###

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