TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Sentenza n. 287/2022 del 28-04-2022
principi giuridici
A seguito della soppressione dell'ufficio del ### e dell'istituzione del giudice unico di primo grado, le cause relative a rapporti di locazione di immobili urbani sono devolute alla competenza del tribunale, con la stessa natura e qualificazione che avevano davanti al ### cioè ratione materiae, prevalendo il criterio di competenza per materia rispetto al criterio per valore.
La condanna per lite temeraria presuppone che l'azione della parte, oltre che patentemente infondata, sia tale da dimostrare la consapevolezza della sua infondatezza e, ad un tempo, un'ignoranza gravemente colpevole di tale sua infondatezza.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Competenza per Materia e Pagamento dei Canoni di Locazione: Prevale il Tribunale sul Giudice di Pace
La pronuncia in esame affronta una controversia originata da un decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di canoni di locazione. L'ingiunto ha proposto opposizione, eccependo preliminarmente l'incompetenza per valore del Tribunale adito, sostenendo che la competenza spettasse al Giudice di ### in ragione dell'importo inferiore a cinquemila euro. Nel merito, chiedeva l'annullamento del decreto ingiuntivo per infondatezza della pretesa creditoria, adducendo di aver tentato, senza successo, di concordare le modalità di pagamento.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. Il giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza per valore, richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui le cause relative a rapporti di locazione di immobili urbani sono devolute alla competenza del Tribunale, a prescindere dal valore della controversia. Il Tribunale ha sottolineato la prevalenza del criterio di competenza per materia su quello per valore, che risulta essere residuale.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che il mancato pagamento dei canoni di locazione, per l'importo complessivo richiesto, non era stato contestato dall'opponente, il quale si era limitato ad affermare di aver cercato di concordare le modalità di pagamento, senza però fornire alcuna prova di tali tentativi o dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione. Il Tribunale ha quindi ritenuto fondata la pretesa creditoria azionata in via monitoria.
È stata invece rigettata la domanda di condanna per lite temeraria, in quanto non sono stati ravvisati i presupposti della consapevolezza dell'infondatezza dell'azione e di un'ignoranza gravemente colpevole di tale infondatezza. Le spese di lite sono state poste a carico dell'opponente soccombente.
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