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TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

Sentenza n. 287/2022 del 28-04-2022

principi giuridici

A seguito della soppressione dell'ufficio del ### e dell'istituzione del giudice unico di primo grado, le cause relative a rapporti di locazione di immobili urbani sono devolute alla competenza del tribunale, con la stessa natura e qualificazione che avevano davanti al ### cioè ratione materiae, prevalendo il criterio di competenza per materia rispetto al criterio per valore.

La condanna per lite temeraria presuppone che l'azione della parte, oltre che patentemente infondata, sia tale da dimostrare la consapevolezza della sua infondatezza e, ad un tempo, un'ignoranza gravemente colpevole di tale sua infondatezza.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Competenza per Materia e Pagamento dei Canoni di Locazione: Prevale il Tribunale sul Giudice di Pace


La pronuncia in esame affronta una controversia originata da un decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di canoni di locazione. L'ingiunto ha proposto opposizione, eccependo preliminarmente l'incompetenza per valore del Tribunale adito, sostenendo che la competenza spettasse al Giudice di ### in ragione dell'importo inferiore a cinquemila euro. Nel merito, chiedeva l'annullamento del decreto ingiuntivo per infondatezza della pretesa creditoria, adducendo di aver tentato, senza successo, di concordare le modalità di pagamento.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. Il giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza per valore, richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui le cause relative a rapporti di locazione di immobili urbani sono devolute alla competenza del Tribunale, a prescindere dal valore della controversia. Il Tribunale ha sottolineato la prevalenza del criterio di competenza per materia su quello per valore, che risulta essere residuale.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che il mancato pagamento dei canoni di locazione, per l'importo complessivo richiesto, non era stato contestato dall'opponente, il quale si era limitato ad affermare di aver cercato di concordare le modalità di pagamento, senza però fornire alcuna prova di tali tentativi o dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione. Il Tribunale ha quindi ritenuto fondata la pretesa creditoria azionata in via monitoria.
È stata invece rigettata la domanda di condanna per lite temeraria, in quanto non sono stati ravvisati i presupposti della consapevolezza dell'infondatezza dell'azione e di un'ignoranza gravemente colpevole di tale infondatezza. Le spese di lite sono state poste a carico dell'opponente soccombente.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA il Giudice dr.ssa ### R.G. 1012/2017 considerato che la causa è stata chiamata all'odierna udienza del 27.4.2022 per la decisione ex art. 429 cpc; richiamato l'art. 221, comma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 che prevede: “il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti puo' presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. 
Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura; dato atto della regolare comunicazione del decreto alle parti costituite; considerato che entrambe le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa aderendo quindi alla modalità della trattazione scritta; rilevato che ai sensi dell'art. 429 c.p.c. “se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede un termine non superiore a 10 giorni per il deposito di note difensive” e che non si ravvisa la suddetta circostanza; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 cpc e dell'art. 221, comma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 (come prorogato dai successivi provvedimenti legislativi) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Vallo della ### - sezione civile - in persona del Giudice dr.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1012 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 decisa all'odierna udienza vertente TRA ### nato a ### della #### il ### (c.f.  ###), residente in #### alla ###, in proprio e quale l.r. del Circolo “### MAN” con sede in #### alla ###/C p.iva 9301807065 rappresentato e difeso dall'Avv. ### (c.f.  ###) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto Avvocato in #### alla via A. ### snc, giusta procura alle liti in calce al ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo; #### nata a #### il ### ed ivi residente ###/2 (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### (c.f. ###), giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto Avvocato in ### della #### alla via A. ### snc; ### parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da note di trattazione scritta depositate rispettivamente in data ### e 14.04.2022. 
Decisa all'udienza del 27.4.2022 celebrata secondo le modalità della trattazione scritta.  MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto ingiuntivo n. 166/2017 reso il ### e pubblicato in pari data, il Tribunale di ### della ### ingiungeva al signor ### il pagamento in favore di ### della somma di ### per le causali di cui al ricorso ovvero per il pagamento dei canoni di locazione dell'immobile di proprietà dell'opposta rimasti insoluti, oltre rivalutazione monetaria e interessi fino al soddisfo nonché competenze e spese del giudizio. 
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo del 15.06.2017, ritualmente depositato, il signor ### proponeva opposizione al predetto decreto dinanzi questo Tribunale al fine di veder dichiarare infondata la pretesa monitoria della signora ### e, in accoglimento dell'opposizione, revocare, annullare, e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto con vittorie di spese. 
In via preliminare l'opponente eccepiva l'incompetenza per valore del Tribunale adito in via monitoria, in quanto essendo il valore della causa determinato ai sensi dell'art. 10 c.p.c. in un importo inferiore a 5.000,00 ### il ricorso per decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere presentato presso il Giudice di ### ai sensi dell'art. 7 c.p.c. e non presso il Tribunale come invece avvenuto.  ## disparte l'eccezione preliminare sollevata, l'opponente chiedeva inoltre nel merito l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto per infondatezza della pretesa creditoria, deducendo di aver cercato in più occasioni di interloquire con la controparte al fine di concordare le modalità di pagamento, tentativi rimasti inevasi. 
Con memoria difensiva ritualmente depositata, l'opposta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, la conferma del decreto ingiuntivo opposto nonché la condanna di parte opposta al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art 96 c.p.c. e spese e competenze di lite del giudizio. 
La signora ### respingeva l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito formulata dal signor ### ritenendo, a contrario, che la questione oggetto di causa fosse di esclusiva competenza del Tribunale trattandosi di materia locatizia. 
Al di là dell'eccezione preliminare sulla competenza, fermamente respinta, l'opposta chiedeva nel merito il rigetto dell'opposizione per infondatezza della pretesa in quanto il contratto di locazione intercorso tra le parti era rimasto inadempiuto relativamente ai canoni maturati e non pagati, circostanza riconosciuta, ai sensi dell'art. 1988 c.c., dallo stesso opponente nel verbale di rilascio dell'immobile locato del 31.03.2016 (cfr. allegato n. 3.2 del fascicolo di parte opposta). 
All'udienza dell'11.07.2018, il Giudice rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non ritenendone sussistenti i presupposti. Veniva quindi fissata udienza del 27.4.2022 per la discussione. 
Il ricorso in opposizione è infondato e, pertanto, si impone il rigetto della domanda con conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
Il Tribunale ritiene infatti infondata l'eccezione di incompetenza per valore formulata dall'opponente in sede ###quanto la materia locatizia rientra tra le materie di esclusiva competenza del Tribunale e non già del Giudice di ### sul punto basti il principio espresso più volte dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 6 6811/2015; Cass. 31.1.2006 n. 2143; Cass. 28.5.04 n. 10300; Cass. 20.2.02, 2471) secondo cui, a seguito della soppressione dell'ufficio del ### con la conseguente abrogazione dell'art. 8 c.p.c., ad opera del D.Lgs. 19 febbraio 1998, 51, art. 49, e l'istituzione del Giudice unico di primo grado, disposte dalla stessa fonte normativa, le cause relative a rapporti di locazione di immobili urbani sono devolute alla competenza del Tribunale con la stessa natura e qualificazione che avevano davanti al ### cioè ratione materiae. Nella specie la controversia in esame rientra nel novero di quelle devolute alla competenza per materia del Tribunale, poiché le questioni oggetto del giudizio riguardano la condanna al pagamento del canone di locazione. E' altresì pacifica la prevalenza del criterio per materia rispetto al criterio per valore il quale risulta essere residuale. Sul punto la Corte di legittimità ha più volte ribadito che “l'attribuzione della competenza generale per valore del giudice di pace - già fissata nel limite massimo di ### 2.582,28 e ritoccata dalla novella n. 69/09 che l'ha innalzata a 5.000,00 ### - ha un triplice limite: a) quello del valore in senso stretto desunto dal petitum; b) quello del carattere mobiliare dell'azione desunto sia dalla causa petendi che dal petitum; c) quello della mancanza di competenza per materia di altro giudice” (### unite 2011 n. 21582). 
Alla luce della pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione è chiara la preminenza del criterio di competenza per materia su quello del valore ed incontestata nel caso di specie la competenza del Tribunale e non del Giudice di pace in materia locatizia. 
Del resto, anche di recente la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire che “in tema di controversie aventi ad oggetto il pagamento di canoni di locazione, ancorché di importo non eccedente il limite di cinquemila ### di cui all'art. 7, comma 1, c.p.c., resta esclusa la competenza del giudice di pace, atteso che la pretesa creditoria ha la propria fonte in un rapporto locativo, materia da ritenersi riservata alla competenza del tribunale” (cfr. Corte di Cassazione civile sez. III, 31/10/2019, (ud. 02/10/2019, dep. 31/10/2019), n.28041). Giovi sottolineare che proprio con riguardo al contrasto sorto per l'interpretazione del principio di diritto della Corte di legittimità la stessa Corte di Cassazione nel 2019 sovra citata ha ben chiarito che l'impegno argomentativo della Corte nel 2011 è concentrato esclusivamente sul secondo limite sovra citato (carattere mobiliare dell'azione) - giungendosi al riguardo alla soluzione adottata (secondo cui quel che rileva è il petitum mediato, e dunque, ad es., la somma di danaro quale bene mobile, non il fatto costitutivo da cui la relativa pretesa sorga (che potrebbe dunque ben discendere anche dalla lesione di un diritto, reale o personale, su bene immobile)) - e non riguarda affatto gli altri due, in particolare il terzo limite, rappresentato dalla positiva attribuzione dell'azione alla competenza per materia di altro giudice (in tal senso v. anche, espressamente, il p. 6 della sentenza). In ragione del suddetto limite resta quindi fermo, anche nel ragionamento delle ### (invocate da parte opponente a sostegno della propria tesi difensiva), il principio che, ove la pretesa creditoria abbia la propria fonte in un rapporto locativo, trattandosi di materia da ritenersi riservata alla competenza del tribunale, resta comunque esclusa la competenza del giudice di pace, ancorchè la pretesa riguardi un credito pecuniario di importo non eccedente i cinquemila ### Superata tale doglianza in rito, si impone una indagine nel merito. 
Risulta essere provata la circostanza del mancato pagamento dei canoni di cui alla pretesa monitoria, per l'importo complessivo di ### circostanza invero incontestata nel presente giudizio stante la stessa ammissione di parte ricorrente in opposizione nelle proprie difese in cui questi si è limitato a riferire di aver cercato di interloquire più volte con la controparte al fine di concordare le modalità di pagamento e non avendo quindi fornito nessuna prova in merito all'ottemperanza del debito maturato . Tanto basta, a ritenere quindi fondata nel merito la pretesa creditoria azionata in via monitoria, non avendo parte ricorrente neanche fornito prova di quanto dedotto (ovvero dei tentativi di trovare un accordo rimasti inevasi). 
Non v'e' luogo, invece, alla condanna (del ricorrente) ex art. 96 c.p.c., come sollecitata da parte resistente, atteso che la condanna per lite temeraria presuppone che l'azione della parte, oltre che patentemente infondata, sia tale da dimostrare la consapevolezza della sua infondatezza e, ad un tempo, un'ignoranza gravemente colpevole di tale sua infondatezza (arg. ex Cass. n°15629.2010; n°19976.2005). Ritiene questo Giudice che non si ravvisino i predetti presupposti atteso che come è noto non è sufficiente la mera infondatezza, anche se manifesta, delle tesi prospettate. 
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono da liquidarsi tenuto conto dello scaglione di riferimento, dell'attività effettivamente svolta (in assenza di attività istruttoria) e con applicazione dei parametri minimi stante il tenore delle difese e della presente pronuncia.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### della ### definitivamente pronunziando, così provvede: a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo 166/2017 emesso dal Tribunale di ### della ### il ###; b) rigetta altresì la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. articolata da parte resistente; c) Condanna l'opponente ### al pagamento delle spese di lite in favore di controparte ### che si liquidano in ### per compensi oltre IVA e CPA e rimborso forf. come per legge. 
Così deciso in ### della ### il ### 

Il Giudice
dr.ssa ###

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