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TRIBUNALE DI VITERBO

Sentenza n. 301/2024 del 04-03-2024

principi giuridici

In materia di responsabilità civile derivante da sinistro stradale, in assenza di rilievi completi e di testimoni diretti, la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. trova applicazione anche in caso di scostamento dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, qualora non sia possibile accertare le cause e le modalità del sinistro.

L'assenza di copertura assicurativa del mezzo condotto dal danneggiato non preclude l'azione risarcitoria a carico del veicolo antagonista e del relativo assicuratore.

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, la personalizzazione del danno è subordinata all'allegazione e alla prova di conseguenze anomale o del tutto peculiari, non riconducibili a quelle ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della medesima età.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Concorso di Colpa e Risarcimento del Danno in un Incidente Stradale: la Difficile Ricostruzione della Dinamica


La pronuncia in esame affronta un caso di risarcimento danni conseguente a un sinistro stradale che ha visto coinvolti un'autovettura e una motocicletta. Il fatto, avvenuto su una strada provinciale, è stato caratterizzato da una dinamica controversa, con reciproche accuse di invasione di corsia e superamento dei limiti di velocità.
L'attore, conducente della motocicletta, ha citato in giudizio il conducente dell'autovettura e la compagnia assicurativa, chiedendo un risarcimento ingente per i danni fisici subiti, quantificati in oltre un milione di euro. Il convenuto e la compagnia assicurativa hanno contestato la domanda, eccependo la responsabilità esclusiva o concorrente del motociclista nella causazione del sinistro.
Il Tribunale, dopo aver esaminato le prove raccolte, ha rilevato l'assenza di testimoni oculari diretti e la difficoltà di ricostruire con certezza la dinamica dell'incidente. In particolare, è stata considerata l'inattendibilità della relazione di polizia giudiziaria nella parte in cui ricostruiva la dinamica del sinistro, in quanto basata su elementi non direttamente percepiti dagli agenti. Allo stesso modo, è stata ritenuta non dirimente l'indagine penale, in quanto svolta in assenza di contraddittorio tra le parti.
Anche la consulenza tecnica d'ufficio, pur evidenziando una condotta imprudente da parte di entrambi i conducenti, non ha permesso di stabilire con precisione il punto d'urto e le rispettive traiettorie. In tale contesto, il Tribunale ha ritenuto applicabile la presunzione di pari responsabilità dei conducenti prevista dall'articolo 2054, comma 2, del Codice Civile.
Quanto alla quantificazione del danno, il Tribunale ha riconosciuto all'attore un risarcimento per l'invalidità temporanea e permanente, tenendo conto delle gravi lesioni riportate e dell'età del danneggiato. Tuttavia, ha respinto la richiesta di personalizzazione del danno, ritenendo che le conseguenze lamentate fossero già ricomprese nella valutazione standard del danno biologico. Il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, in quanto non adeguatamente provato.
In definitiva, il Tribunale ha condannato il conducente dell'autovettura e la compagnia assicurativa, in solido, al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, ridotta del 50% in ragione del concorso di colpa del motociclista. Le spese di lite sono state parzialmente compensate, tenuto conto dell'eccessiva quantificazione della domanda risarcitoria da parte dell'attore.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI VITERBO SEZIONE CIVILE in persona del GIUDICE - dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile n. RG. 3418/2019 promossa da: - ### (###), con l'avv.  ### (###); ATTORE contro - ### (###), con l'avv.  ### (###); CONVENUTO e - ### (###), in persona del procuratore speciale ### quale società rappresentante per la gestione dei sinistri di ### de ### che gestisce i sinistri per conto di ### con l'avv. ### (###) e l'avv.  ### (###) ed elezione di domicilio presso l'avv. #### n. 5- Viterbo; CONVENUTA avente per oggetto: risarcimento danni; posta in decisione mediante provvedimento ex art. 127 ter cpc del 20/12/2023, con assegnazione dei termini abbreviati (40+20) per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, sulle seguenti conclusioni: parte attrice, come da memoria ex art. 183, VI comma n. 1 cpc: “### l'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, dichiarata la responsabilità, anche a titolo di concorso, del convenuto ### proprietario e conducente del veicolo #### tg. ### nella causazione del sinistro avvenuto il ### alle ore 15,40 circa, a #### Km. 11,00, e per l'effetto condannare i convenuti in solido fra loro, ciascuno secondo il proprio titolo, a risarcire in favore dell'attore ### tutti i danni subiti e subendi a titolo di rimborso spese mediche e costo protesi, danni morali, patrimoniali e non, diretti ed indiretti, nonché in termini di danno biologico e di riduzione permanente della capacità lavorativa generica e specifica nella misura di cui in narrativa e comunque non inferiore ad ### (un milionecinquecentomila/00), con previsione del massimo della personalizzazione e nell'ammontare di ogni singola voce di danno, o comunque nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria su detta somma dalla data del sinistro al saldo”; parte convenuta: “### il Tribunale di Viterbo, ogni contraria istanza disattesa: 1) In via istruttoria ammettere tutti i mezzi istruttori richiesti in sede di comparsa di costituzione e risposta e di memorie ex art. 183 c.p.c. e non esperiti nel corso del giudizio; 2) nel merito, in via principale, rigettare integralmente la domanda attorea perché del tutto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni che si sono esposte negli atti di causa; 3) in via subordinata, nella negletta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, dichiarare la chiamata in garanzia ### s.a. s.p.a.tenuta a garantire e manlevare integralmente il convenuto ### di ogni conseguenza pregiudizievole connessa alla soccombenza e quindi in relazione al pagamento di tutti gli importi, a qualsiasi titolo, liquidati in favore dell'attore ### anche per spese legali e di giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”; per la società convenuta: “(…) pur ribadendo le proprie totali censure avverso l'elaborato peritale dell'### Celestini e la richiesta di rinnovo della CTU cinematica, ovvero di convocazione del Consulente d'### a chiarimenti nel contraddittorio con i consulenti di parte (…) insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate con la propria memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. siccome non ammesse e, in subordine, preso atto del deposito della CTU medica, chiede l'accoglimento delle conclusioni tutte come rassegnate nei precedenti scritti difensivi che di seguito si riportano e si integrano sulla scorta delle emergenze processuali: ### l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare, accertare e dichiarare la improponibilità e/o inammissibilità della domanda per violazione degli artt. 142, 145, 148 e seguenti del ### delle ### in via principale, rigettare la domanda di parte attrice per essere la stessa, così come proposta, infondata in fatto e in diritto; in via subordinata, nell'ipotesi non creduta di accoglimento della domanda attorea, riservato gravame, addebitare alla ### S.A. il solo onere risarcitorio che risulterà dall'entità dei danni effettivamente subiti in conseguenza immediata e diretta del sinistro de quo, in ogni caso nei limiti di quanto sarà accertato e provato in corso di causa, riconoscendo la corresponsabilità prevalente/assorbente del sig.  ### ex artt. 1227 e 2054 c.c. per i motivi indicati; il tutto sempre e comunque con vittoria di spese e funzioni di lite, ovvero con compensazione delle stesse. In via istruttoria, si chiede ammettersi le prove orali così come articolate nella memoria istruttoria e non ammesse dal Giudice Ill.mo nell'ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 9 giugno 2021 del, che di seguito si trascrivono e ripropongono analiticamente nel rispetto delle regole processuali: A. Si chiede ammettersi interrogatorio formale dell'attore sulle seguenti circostanze: 1. 
Vero che in data ###, alle ore 15.50 circa, percorreva a bordo del motociclo KTM tg. ### la S.P. 47 denominata “Lamone” con direzione di marcia ### ad alta velocità? 2. Vero che la strada da lei percorsa, nel tratto di strada ove è occorso l'incidente, aveva andamento e natura curvilinea, nel senso che erano presenti numerose curve nella sua direzione? 3. Vero che esiste un limite di velocità di 70 Km/h nella zona dell'incidente mentre lei teneva nel frangente una velocità molto superiore a detto limite? 4. Vero che prima dell'impatto con il veicolo #### condotto dal sig. ### effettuava il sorpasso ad elevata velocità di altri veicoli che procedevano nella sua stessa direzione? 5. Vero che indossava protezioni spinali e tuta tecnica e/o altro equipaggiamento richiesto per la guida di un motociclo di cilindrata 1000? 6. Vero che indossava un casco integrale privo di visiera protettiva? 7. 
Vero che il motociclo da Lei condotto era privo di copertura assicurativa? B. Si chiede ammettersi prova per testi con il ### Ca. ### e l'### Sc.  ### c/o ### del N.O.R. della Compagnia di ### sulle seguenti circostanze: 8. 
Vero che in data ###, veniva richiesto il ### intervento per un sinistro occorso sulla S.P.  47 denominata “Lamone” e redigevate il verbale che Vi si mostra (doc. 3 del fascicolo di parte)? 9. Vero che sul posto escutevate due utenti della strada che percorrevano la suddetta arteria stradale con direzione di marcia ### ed entrambi affermavano di essere stati superati dal motociclo condotto dal sig. ### a forte velocità qualche curva prima dell'impatto? 10. Vero che la dinamica del sinistro veniva ricostruita affermando che il motociclo condotto dal sig. ### affrontava una curva invadendo la corsia opposta di marcia dalla quale sopraggiungeva in senso opposto il veicolo ####? 11. Vero che accertavate che il sig.  ### non indossava un equipaggiamento idoneo alla guida di un motociclo di cilindrata 1000, quali protezioni spinali e tuta tecnica? 12. Vero che accertavate che il sig. ### indossava un casco integrale privo di visiera protettiva? 13. Vero che il motociclo condotto dal sig. ### era privo di copertura assicurativa?”.  #### Ai fini della succinta esposizione dei fatti rilevanti della controversia e delle ragioni giuridiche della decisione, ex art. 132, II comma 4 cpc e 118 disp. att. cpc, si osserva quanto segue. 
La domanda ha per oggetto il risarcimento del danno per il sinistro del 21/10/2018 (ore 15.50 circa) sulla S.P. 47 “Lamone” all'altezza del km 11,00, quale collisione che ha avuto luogo fra il veicolo #### tg ### guidato dal proprietario ### in direzione di ### ed il motociclo KTM tg ### condotto da ### che proveniva dalla curva destrorsa e marciava sull'opposta corsia verso ### In via preliminare, va respinta l'eccezione della compagnia assicurativa ex artt. 142, 145, 148 codice assicurazioni, dalla medesima proposta pur a fronte del riscontro senz'altro negativo della richiesta risarcitoria di controparte nella fase stragiudiziale: l'incompletezza di tale richiesta è irrilevante se consente di formulare l'offerta, altrimenti sussistendo l'obbligo di richiedere l'integrazione degli elementi mancanti. 
Nel merito, va constatato il reciproco addebito di invasione dell'opposta corsia di marcia, oltre che di superamento della velocità prudenziale (quale doglianza dapprima svolta dai soli convenuti). 
Si deve però considerare che non vi sono testimoni che consentano di ricostruire le modalità di accadimento del sinistro. Risulta sostanzialmente irrilevante la deposizione del teste ### non potendo inferirsi alcuna ammissione dalla riferita espressione del conducente “ho preso uno con la moto” (implicante, ove fedelmente riportata, la mera collisione appena avvenuta e, d'altro canto, pacificamente resa in stato di shock); manifestamente generica, inoltre, è l'affermazione del teste ### che avrebbe poco prima incrociato “una vettura grigia (…) che marciava un po' sulla mia corsia”. 
Sotto altro profilo, va anche rammentato che la fidefacenza della relazione di polizia giudiziaria, ex art. 2700 cc, è limitata all'attività direttamente effettuata o osservata dagli operanti (v.  29320/2022), non estendendosi alla ricostruzione del sinistro (secondo cui il motociclo “a causa di una probabile velocità di marcia, affrontava la curva invadendo la corsia opposta di marcia, dalla quale sopraggiungeva in senso opposto il veicolo ####”). 
Parimenti, non è possibile attribuire portata assorbente agli esiti dell'indagine penale, fondati sull'accertamento che, di natura ripetibile, è stato svolto su incarico del PM in assenza di contraddittorio (“le cause dell'incidente sono da ricondurre alla condotta di guida imprudente del conducente del motociclo ### il quale nel descrivere una traiettoria curvilinea volgente a destra, a causa della velocità non commisurata alle specifiche caratteristiche della curva percorsa, deviava parzialmente verso il lato sinistro e dopo aver superato la striscia di mezzeria collideva con l'autovettura ####, condotta da ### che al momento stava sopraggiungendo nella corsia di marcia opposta”- ing. Tarchi). 
Ciascuna parte, inoltre, ha offerto la propria ricostruzione della dinamica (v. relazione tecnica dell'attoreing. Franchino, cui si contrappongono le osservazioni dei ctp delle contropartiing. 
Arcangeli/ing. Paternoster), senza che sia possibile riconoscere maggiore pregnanza all'una piuttosto che all'altra, in quanto pur sempre riconducibili alla mera allegazione di natura difensiva; fermo restando, per altro verso, che la produzione documentale della compagnia assicurativa nelle difese conclusive (v.  “parere pro veritate” allegato alla comparsa conclusionale) appare esorbitante dai meri rilievi critici alla consulenza tecnica d'ufficio (comunque compiutamente illustrati). 
In tale contesto, va considerato che, secondo quanto risulta da quest'ultima, “l'urto è avvenuto in prossimità del centro della carreggiata”, pur non potendosi individuare “con estrema certezza l'esatta collocazione del punto d'urto”; in ogni caso, “entrambi non mantenevano strettamente la propria destra e non tenevano una velocità prudenziale per le caratteristiche dei luoghi”, sebbene al di sotto del limite generale di 90 km/h (v. relazione di ### ing.  ###. 
Il perito è quindi giunto all'affermazione di concorrente e pari responsabilità dei conducenti: tale conclusione è stata motivatamente ribadita anche in replica alle osservazioni di parte, sia pure con attribuzione della quota maggioritaria (del 60%) al motociclista “per aver tenuto una velocità sostenuta rispetto alla pericolosità dei luoghi” (in quanto già stimata “al limite della percorribilità” di 76 km/h a fronte di quella dell'automobilista, contenuta nei 50 km/h).  ### di tale verifica risulta recisamente criticato dai convenuti, ritenendosi l'erroneità ed il travisamento degli elementi posti a suo fondamento. 
Si osserva, tuttavia, che gli elementi stessi sono comunque insufficienti per la certa ed univoca ricostruzione della dinamica, dal momento che è incontroverso lo spostamento del veicolo (se non anche di alcuni reperti -v. teste ###, successivamente all'incidente (secondo quanto dichiarato dallo stesso conducente e riportato nel rapporto di polizia): quella individuata sulla planimetria non è la posizione di quiete della ### direttamente osservabile all'esito del sinistro. 
Pertanto, pur nel diverso apprezzamento dei convenuti sulla natura dei danni al veicolo e sul luogo di rinvenimento delle tracce ematiche, manca pur sempre uno degli elementi essenziali che serve per l'esatta ricostruzione del punto d'urto, oltre che, correlativamente, delle rispettive traiettorie e velocità di marcia. 
Sotto altro profilo, per contro, va osservato che: a) in assenza di ulteriori e specifiche caratteristiche del luogo, la sola presenza della curva pare insufficiente per ritenere l'inadeguatezza della velocità di marcia, a fronte del limite generale di 90 km/h; b) invece, appare più che verosimile l'inosservanza (quanto meno dell'art. 143 CDS rispetto all'obbligo) della cd destra rigorosa da parte di ciascuno (tanto più a fronte della prossimità alla curva); c) in ogni caso, non è possibile individuare con sufficiente certezza se l'impatto sia avvenuto all'interno dell'una o dell'altra corsia di marcia, anziché sulla linea di mezzeria come indicato dal perito (peraltro secondo formula a sua volta meramente ipotetica). 
Anche nel caso di scostamento dalle conclusioni del ### dunque, va applicata la presunzione di cui all'art. 2054, II comma cc: in mancanza di rilievi completi e di testimoni diretti (tali non essendo quelli indicati dal convenuto nelle sole difese conclusive, mediante lo stralcio riportato nella consulenza del PM), non è possibile accertare le cause e le modalità del sinistro, dovendosi affermare l'eguale concorso dei conducenti nella causazione del sinistro stesso (v. Cass. 7061/2020).  ### canto, vanno respinte le ulteriori censure dei convenuti: 1) l'assenza di copertura assicurativa del mezzo condotto dal ### non preclude l'azione risarcitoria a carico del veicolo antagonista e del relativo assicuratore (cfr.  1179/2022 in relazione agli artt. 122 e 144 dlgs 209/2005); 2) è irrilevante l'eventuale mancanza di indumenti tecnici e/o del casco integrale, poiché comunque inidonei ad evitare le gravi conseguenze del sinistro che sono consistite, fra l'altro, nello scuoiamento a brandelli dell'arto inferiore. 
A tale riguardo, va considerato che l'attore veniva trasportato in eliambulanza presso il ### di ### dove giungeva in condizioni critiche e veniva quindi ricoverato in terapia intensiva.  ### quanto consta dall'ulteriore accertamento peritale svolto in corso di causa, il ### ha riportato le seguenti lesioni: “-### da scuoiamento presente sull'intero arto inferiore sinistro -### sub-durale fronto-parietale destro, dello spessore di 2mm -### in PS dal collega neurochirurgo di guardia per trauma cranico: ematoma sottodurale -### femore distale sinistro - ### intrarticolare scomposta del piatto tibiale esterno sinistro -### multifocale della diafisi del perone sinistro -### pluriframmentaria del III medio-distale della tibia sinistra -### complessa pluriframmentaria intrarticolare dell'acetabolo di sinistra con sfondamento da parte della testa femorale -###lussazione del gomito sinistro, con frattura scomposta pluriframmentaria intrarticolare della meta-epifisi distale dell'omero e risalita della regione olecranica di sinistra - ### pluriframmentaria bifocale e biossea del radio e dell'ulna, scomposta, con disassamento e angolazione dei frammenti fratturativi a sinistra -
Falda di PNX anteriore ed apicale sn (spessore max alla base polmonare di circa 3 cm) -### dell'arco anteriore e laterale della VI e VII costa di sinistra, dell'arco posteriore della III costa sinistra in prossimità dell'articolazione costotrasversaria, dell'arco posteriore della VI costa di sinistra -contusione splenica con -### di coscia sinistra …per…comparsa di quadro di shock…settico - ### con mezzi di sintesi delle fratture plurime - ### completa d'anca sinistra” (v. relazione di CTU - dott. ###. 
Non vi sono osservazioni sugli esiti di tale verifica: le lesioni “hanno determinato una inabilità temporanea totale (### di gg. 160 ###”, nonché “postumi permanenti che costituiscono un danno biologico complessivamente valutabile nella misura dell'88% (ottantotto per cento)”, inclusa la “presenza di un ### da ### (### che comporta un evidente danno alla persona con pregiudizi esistenziali che investono la quasi totalità della vita del sig. Peruzzini”. 
In base alle tabelle cd milanesi normalmente in uso (anno 2021), tenuto conto dell'età di 29 anni del danneggiato al momento del sinistro e della stabilizzazione degli effetti pregiudizievoli, può quindi farsi luogo alla liquidazione: a) dell'invalidità temporanea in ### ; b) del danno permanente all'integrità psico-fisica in ### incluso l'incremento per la sofferenza soggettiva presuntivamente riconoscibile in ragione della gravità dei fatti e delle relative conseguenze. 
Il danno non patrimoniale è quindi complessivamente pari ad ### apparendo insuscettibile di ulteriore aumento mediante la cd personalizzazione: manca l'allegazione e la prova di conseguenze anomale o del tutto peculiari, che non siano riconducibili a quelle ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della medesima età (cfr. Cass. 5865/2021). 
La quota del 50% a carico dei convenuti è quindi pari ad ### ; previa devalutazione al momento del sinistro (sino ad ### ), l'importo (comprensivo di rivalutazione e interessi sulle somme rivalutate anno per anno) è pari ad ### alla data del 31/1/2024 (di ultima rilevazione degli indici ###, quale somma che va equitativamente maggiorata sino ad ### per il tempo ulteriormente trascorso fino alla presente sentenza. 
Quanto al danno patrimoniale, va osservato che non sono state documentate spese mediche sostenute o da sostenere, al di fuori di quelle coperte dal ### né risulta documentato l'esborso per l'eventuale assistenza, sebbene dal perito ritenuta necessaria in base all'obiettività clinica (v. relazione peritale). 
In proposito, va rammentato che: a) la liquidazione equitativa ex art. 2056 cc postula l'impossibilità o estrema difficoltà nella dimostrazione del danno concretamente subito, restando altrimenti a carico del danneggiato l'onere probatorio anche sul piano quantitativo (cfr. Cass. n. 20889/2016); b) per altro verso, non consta specifica e pertinente replica alla deduzione dei convenuti, in relazione all'entità degli emolumenti percepiti dall'attore sul piano previdenziale. 
Tali considerazioni rilevano anche sul diverso piano della capacità lavorativa specifica, dal momento che: a) è pacifico il riconoscimento dell'invalidità civile; b) non è stata specificata l'attività svolta sino al sinistro, né è documentata l'ultima retribuzione percepita. 
In conclusione, richiamata l'ordinanza istruttoria, si provvede come da dispositivo, dandosi atto che non vi sono contestazioni sulla copertura assicurativa del convenuto ### A fronte dell'esorbitante quantificazione (di ### ) nelle difese conclusive dell'attore (a dispetto delle conclusioni come precisate e formulate nell'atto processuale), avuto altresì riguardo alle ragioni della decisione ed agli esiti del giudizio (con decurtazione della quota pari al 50% ex art.  2054 cc), le spese (da liquidarsi secondo i parametri ministeriali -valore indeterminabile ex art. 5, VI comma DM 55/2014) vanno parzialmente compensate come da dispositivo (cfr. Cass. S.U. n. ###/2022).  PQM Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - condanna ### e ### in solido, al pagamento in favore di ### della somma pari ad ### oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo; - compensa parzialmente le spese e, per l'effetto, condanna ### e ### in solido, alla refusione in favore di ### della metà delle spese, quale quota che liquida in ### per esborsi ed ### per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge; - pone le spese peritali a carico dell'attore nella misura del 50% e per la restante quota a carico dei convenuti; - dichiara che ### è tenuta a rimborsare a ### ogni eventuale pagamento all'attore in forza della presente sentenza, ivi incluse le spese legali e peritali; - compensa le spese nel rapporto processuale fra i convenuti. 
VITERBO, 1/3/2024 Il GIUDICE 

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