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Dichiarazione ex art. 543 comma 6 c.p.c.

cessazione obbligo del terzo a seguito del pagamento


 Ai sensi dell'art. 543 comma 6 c.p.c., "se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota di iscrizione a ruolo, lo comunica immediatamente al debitore e al terzo. In tal caso, l'obbligo del terzo cessa alla data di ricezione della comunicazione". Con questa app puoi redigere la relativa dichiarazione da comunicare ai terzi interessati.

Dati del legale

Dati dell'esecuzione

Dati della parte assistita


Dati della parte debitrice

Così come previsto dal nuovo art. 26bis cpc comma primo, quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413cpc quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. In tal caso spunta il flag sottostante


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