CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 25126/2023 del 23-08-2023
principi giuridici
Nei contratti preliminari, la clausola penale, pur rafforzando il vincolo contrattuale e predeterminando il risarcimento per inadempimento o ritardo, non ha natura punitiva e, pertanto, è soggetta al potere di riduzione equitativa del giudice qualora manifestamente eccessiva, valutando l'interesse del creditore all'adempimento e l'equilibrio delle prestazioni.
L'interpretazione del contratto, in quanto accertamento della volontà dei contraenti, è riservata al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica o incoerente.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14335/2018 R.G. proposto da: ### S.A.S. ###, in perso na del legale rappresentante pro tempo re, e K ### entrambi elettivamente domiciliat ###, presso lo st udio dell'avvocato A ### (###), rappresentati e dife si dall'avvocato ### (###) -ricorrenti p rincipali contro ### elettiv amente domiciliato in ####. PRESTINARI ### , presso lo stud io dell'avvocata ### RAMADORI (###), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### (RT ####) e ### (###) -controricorrente/ricorrente in via incidentale avverso la SENTENZA della CORTE D'#### - ### n. 126/2017 pubblicata il 10 novembre 2017 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 4 luglio 2023 dal ### dott. ### 2 di 18 Udito il Pubblic o ### ero, in persona del ### dott. ### I, il quale ha concluso per l'inammissibilità e in subordine per il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale ### per il ricorrente principale l'avvocato ### su delega dell'avvocato ### il quale ha dichiarato di rinunciare al primo motivo del ricorso ### per il controricorrente/ricorrente in via incidentale l'avvocato #### 3 g iugno 2 009 veniva sti pulato un contratto preliminare fra ### in qualità di promittente alienante e la ### s.a.s. di ### -successivamente incorporata dalla ### s.a.s. di ### gartner ###, aven te ad oggetto la prom essa di trasferimento della proprietà d i un intero appartamento e dell a quota indivisa di 8 /27 di un ufficio e di un magaz zino siti in ### Comune catastale di ### I patti contenuti nel preliminare venivano integrati con due scritture private sottoscritte la prima in pari data, la seconda il 18 maggio 2010. Nel contrat to si prevedeva che il promitt ente alienante avrebbe potuto, a sua scelta, optare p er una com praven dita pura e semplice, nel qual caso la promissaria acquirente avrebbe dovuto versargli in denaro l'intero prezzo convenuto, o in alternativa per una compraven dita con permuta, nel qual caso parte del corrispettivo sarebbe stata costituita dal trasferimento in suo favore, ad opera della promissaria acquirente, della p roprietà di alcune unità dell'edificio che questa intendeva costruire sull'area di sedime risultant e dalla demolizione degli im mobili che il Be gal si era obbligato ad alienarle. Erano, inoltre, stabiliti termini volti a scandire le diverse fasi 3 di 18 dell'iter contrattuale -segnatamente per l'approvazione del progetto edilizio e per la co nsegna deg li immobili promessi in permuta-, nonchè penali di vario im porto con riferimento alle dif ferenti situazioni che si sarebbero potute verificare nel corso del rapporto (mancata approvazione del progetto edilizio entro una determinata data; omessa conse gna degli immobili e ntro un certo termine ; opzione del promit tente alienant e per la compravendita pura e semplice prima dell'approvazione del progetto edilizio). ### infine, contemplate alcune prestazioni accessorie a carico della promissaria a cquirente, e in particolare: il rilascio di una fideiussione a prima richiesta; la me ssa a disposizion e del promittente alienante di un appartament o e di un magazzino da adibire a deposit o, successivamente alla consegna degli immo bili da dem olire per la realizzazione del costruen do edificio; il pagamento di tutte le spese relative alla vendita, comprese quelle di registrazione del contratto. Essendo insorti contrasti fra le parti, il ### adìva il Tribunale di ### propon endo nei confronti della ### s.a.s. e de l socio accomandatario ### una serie di domande fondate sulle pattuizioni contenute nel prelimin are del 3 giugno 2009, come successivamente integrato. Più specificamente, instava affinchè i convenuti fossero condannati: a rilasciare una fideiussione bancaria a prima richiesta; a mettere a sua disp osizione, a titolo gratuito, un appart amen to e un magazzino per il deposito dei mobili; a realizzare <nel tempo più breve possibile, e comunque entro e non oltre giugno 2014>, gli immobili da consegnare in permu ta; a corrispon dere le penali contrattualmente previste; a risarcire gli ulteriori danni cagionati. Chiedeva, altresì, di essere au torizzato: a rinunciare in q ualsiasi momento alla permuta, optando pe r la compravendita pura e semplice, salvo il diritto di esigere il pagamento del residuo prezzo dovuto, ammontante a 693.000 euro; ad escutere la fideiussione 4 di 18 fino alla concorrenza del proprio complessivo credito per capitale, interessi, rivalutazione, penali e risarcimento di ulteriori danni non patrimoniali. Radicatosi il contraddittorio, si costituivano i convenuti, i quali, oltre a contestare la fondatezza delle avverse pretese, chiedevano in via riconvenzionale di condannare l'attore al pagamento della somma di 4.2 22 ### o di quella div ersa ritenuta di giu stizia, corrispondente ai 19/27 del canone mensile da lui asseritamente percepito nel periodo 30 giugno-31 dicemb re 2013 per aver concesso in locazione alla ### s.r.l. gli immobili oggetto del promesso trasferimento. Il giud izio veniva definito con sentenza n. 1155/2 015 del 18 novembre 2015, con la quale il Tribunale adìto adottava le seguenti statuizioni: 1)disponeva, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento della proprietà degli immobili di cui al pre liminare dal ### a lla ### s.a.s., con contestuale iscrizione dell'ip oteca legale sui medesimi beni a garanzia de l pagamento del residu o prezzo d i 692.892 ### oltre rivalutazione monetaria e interessi legal i; 2)dichiarava i convenuti obbligati in solido al pag amento di tale somma; 3)ordinav a al ### del ### rio di procedere all'intavolazione del trasferimento immobiliare a sèguito del passaggio in giudicato della sentenza; 4)condannava la ### s.a.s. e il ### gartner a p agare al B egal, a titolo di penale, la somma di 2 25.000 ### oltre interessi legali dalla dat a della sentenza fino al saldo ; 5)rigettava le u lteriori domande propo ste dall'attore, nonché la riconvenzionale spiegata dai convenuti; 6)compensava per 1/3 le spese di lite fra le parti, condannando i convenuti, ritenuti prevalentemente soccombenti, alla rifusione dei restanti 2/3. La deci sione veniva impugnat a con distinti atti di appello sia dal ### che dalla ### s.a.s. e dal socio ### Disposta la riunione dei due procedimenti, con sentenza n. 5 di 18 126/2017 del 10 novembre 201 7 la Corte d'A ppello di T rento - ### di ### accoglieva solo in parte il gravame della ### s.a. s. e del ### er, dichiarando la nullità d el terzo capo de lla sentenza im pugnata, recante l'ordin e di intavolazione del trasferimento immobiliare; per il resto, respingeva le cont rapposte impug nazioni, compensando interamente fra le parti le spese del grado. Contro tale sentenza la ### s.a.s. e il ### hanno proposto ricorso per cassazione, resist ito dal Beg al con controricorso contenente impugnazione incidentale. La trattazione della causa è stata fissata in pubblica udienza. ### lico ### ha depositat o memoria contenente le sue conclusioni, come riportate in epigrafe. Il ricorrente incidentale ha depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE A)Ricorso principale Il ricorso proposto dalla ### s.a.s. e dal ### è affidato a sei motivi. Con il primo vengon o denuncia te la violazione e la falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., dell'art. 2932 c.c. e degli artt. 2, 33 e 94 R.D. n. 499 del 1929 (legge tavolare). Si assume che, alla stregua delle statuizioni adottate nei due gradi di merito, si pone la seguente alternativa: -o la sen tenza e messa dal Tribunale risultav a affetta da extrapetizione, in quanto nei territori in cui vige il sistema tavolare, come q uello della ### noma di ### l'acc oglimento della domanda ex art. 2932 c.c. non è di per sé solo idoneo a determinare l'effetto traslativo, a tal fine occorrendo l'iscrizione del diritto reale nel libro fondiario, giammai richiesta dall'attore; -oppure la domanda dov eva essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire, poichè il suo accoglimento non avrebbe consentito al ### di ottenere il trasferimento della 6 di 18 proprietà, individuato dal primo giudice come il petitum sostanziale dedotto in giudizio. Con il second o motiv o vengono allegati la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362, 1366 e 1367 c.c. e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Avrebbe errato la Corte d'Appello nell'affermare: a)che il ### non avesse rinunciato per fatti concludenti al termine contrattualmente fissato per la consegna d egli immobil i ogget to della p romessa permuta; b)che la proro ga del termine per tale c onsegna, posticipata dal 31 dicembre 20 12 al 31 d icembre 201 3 con la scrittura privata integr ativa del 18 magg io 2010, si riferiva non soltanto alla clausola n. 8) de l preliminare, ivi espressamente richiamata, ma anche alla precedente clausola n. 7). Con il terzo motivo sono dedotti la nul lità della sentenza per mancanza di motivazione, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e degli artt. 1322, comma 2, 1382, 1383 e 1384 c.c., nonché l'omesso esam e circa u n fatto decisivo per il giudizio. Avrebbe sbagliato la Corte territoriale nel respingere il mo tivo di appello con il quale gli odier ni ricorren ti avevano denun ciato la nullità (per difett o di causa e immerit evolezza di tutela) della clausola penale contenuta nel contratto preliminare, prevedente il pagamento del medesimo importo sia nel caso di inadempimento che in quello di semplice ritardo della promissaria acquirente. Il senso de lla soll evata censura non semb ra essere stato colto appieno dal gi udice distret tuale, che nella motivaz ione della sentenza ha richiamato la norma di cui all'art. 1383 c.c., no n conferente alla questione sottoposta al suo vaglio. In ogni caso, egli avrebbe dovuto ridurre ad equità la penale, il cui ammontare risultava manifestamente eccessivo. Con il quarto motivo si prospettano la nullità dell a sentenz a per mancanza di motivazione, la violazione e la falsa applicazione degli 7 di 18 artt. 112 e 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e degli artt. 1322, comma 2, 1382, 1383 e 1384 c.c., nonché l'omesso esam e circa u n fatto decisivo per il giudizio. Si osserva che la clausola penale inserita nel preliminare tendeva ad assicurare alla parte adempiente un ingiustificato arricchimento, in contrasto con la funzione esclusivamente risarcitoria dell'istituto, giacchè il suo ammontare appariva manifestam ente eccessivo rispetto al pregiudizio effettivamente sofferto dalla detta parte. Essa, pertanto, non risultava meritevole di tutela, tenuto conto dei vari strumenti indennitari e riparatori già previsti in contratto. Ove ritenut i in sussistenti i presupposti per la sua riduzione ad equità, il giudice non avrebbe potuto far altro che di chiarare la nullità della relativa clausola, siccome integrante un evidente abuso dell'autonomia negoziale. Con il quin to mot ivo sono lamentati la nullità della senten za per mancanza di motivazione, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e degli artt. 1322, comma 2, 1382, 1383 e 1384 c.c., nonché l'omesso esam e circa u n fatto decisivo per il giudizio. Muovendo dalla premessa che la penale ha funzione risarcitoria e non assolve uno scopo punitivo, si osserva che, nel momento in cui viene previsto il pagamento di una determinata somma a tale titolo in rapporto a situazioni in cui la parte adempiente non può subire alcun danno, p er essere già operanti alt ri strumenti ri paratori predisposti dai contraenti, si finisce per introdurr e un'ipotesi di danno punitivo (punitive damage) non ammessa nel no stro ordinamento giuridico, se non nei casi espressamente contemplati da specifiche disposizioni normative. Con il sesto mo tivo si contest ano la nullità della sent enza pe r mancanza di motivazione, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e dell'art. 1384 c.c., nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. 8 di 18 Viene rimproverato alla Corte d'Appello di aver a torto dichiarato inammissibile la domanda di riduzio ne equ itativa della penale avanzata dagli odierni ricorrenti, sul presupposto che si rendesse all'uopo necessaria la formu lazione di un'«ipotesi alternativa», ovvero l'indicazione del diverso importo ritenuto congruo. Si obietta, al riguardo, che il potere di diminuzione della penale è esercitabile d'ufficio dal giudice e che, in ogni caso, nell'atto d i appello era stato chiesto di contenere l'eventuale condanna entro l'importo di 75.000 ### B)Ricorso incidentale Il ricorso proposto dal ### è basato su cinque motivi. Con il primo sono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1175, 1322, 1375 e 2932 c.c.. Si adde bita alla Corte d'Appello d i aver errone amente affermato, sulla scorta di una non condivisibile interpretazione delle clausole nn. 6) del cont ratto prelim inare del 3 giugno 2009 e 3) de lla scrittura privata integrativa del 18 maggio 2010, che la garanzia fideiussoria ivi prevista dovev a essere prestat a dalla promissaria acquirente nella sola ipotesi in cui le parti fossero addivenute a una compravendita con permuta. Ne sarebbe derivata la violazione dei criteri ermeneutici legali di cui agli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., da applicarsi anche al lume dei princìpi di correttezza e buona fede, con il risultato di impedire alla sentenza di produrre integral mente gli effetti del contr atto non concluso e di vanificare l'intento pratico perseguito dalle parti. Con il second o motiv o si prospettano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1175, 1362 e ss., 1375 e 2932 c.c.. Si evid enzia che, in virtù della clausola n . 10) del contrat to preliminare, la promissaria acquirente avrebbe dovuto corrispondere una penale di 2.500 ### al me se, raddoppiata a partire dal 1° gennaio 2013, in caso di ritardo nella consegna degli immobili oggetto della promessa permuta. 9 di 18 Cionondimeno, muovendo dall'assunto che il pagamento di tale somma fosse dovuto nella sola ipotesi, non verificatasi, di effettiva conclusione di una compravendita con permuta, la Corte d'Appello non ha riconosci uto spettan ti al ### gli importi che la ### s.a.s. era tenuta a versargli dal 30 giugno 2013 in poi; per di più, ha sottratto le somme da questa precedentemente corrisposte per la ded otta causale, pari a complessivi 75.0 00 ### dall'importo della penale p attuita per il caso di m ancata consegna degli immobili, ammontante a 300.000 ### Con il terzo motivo vengono al legate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1322, 1362 e ss. e 2932 c.c.. Si contesta al collegio altoatesino di aver erroneamente stabilito, in contrasto con la previsio ne conten uta nell a clausola n. 9) del preliminare, che gli interessi legali sulla penale debbano decorrere soltanto dalla data della sentenza di primo grado, anziché dal 1° giugno 2007, sull'assu nto che tale ultima data sarebbe stata prevista esclusivamente come dies a quo degli interessi dovuti sul saldo del prezzo. Con il quarto motivo si lamentano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1322, 1362 e ss., 1475 e 2932 c.c.. Sebbene le clausole nn. 5), 7), 8) e 11) del contratto preliminare prevedessero che tutte le spese relat ive alla compra vendita, compresa l'imposta di registrazione della sentenza, do vevano essere sopportate dall'acquirente, la Corte d'Appello ha ritenuto di non poter ado ttare una pronuncia conforme alle pattuizioni negoziali, sul presupposto che un'eventuale statuizione in tal senso non avrebbe a vuto efficacia vincolante n ei confronti dell'### delle ### e ssendo le parti solidalmente obbligate ex lege al pagamento dell'imposta suddetta. Si oppone che nulla, in realtà, impediva al giudice distrettuale di addossare tale pagamento a una sola parte. Con il quinto motivo si denunciano la violazione e la falsa 10 di 18 applicazione degli artt. 84 e 306 c.p.c.. Nel giudizio di primo grado, con dichiarazione resa a verbale dal suo difensor e nel corso dell'udienza del 17 aprile 2014, il ### aveva rinunciato all a domanda di risarcimento del da nno non patrimoniale proposta contro i convenuti. Tale dichiarazione doveva essere intesa come rinuncia a un singolo capo della domanda, rientrante nei poteri del procurator ad litem, e non come rinuncia parziale agli atti del giudizio. A sèguito di essa, nessuna decision e doveva essere assun ta in ordine alla domanda rinunciata. Per contro, il primo giudice l'aveva esaminata e respinta, tenendo conto dell'ado ttata pronuncia reiettiva ai fini della regolamentazione delle spese di lite, che per questa ragione erano state ingiustamente compensate nella misura di 1/3. Avrebbe, quindi, sbagliato la Corte territoriale nel disatt endere il motivo di gravame articolato sul punto dal ### C)Esame dei motivi ### riassunte le censure rivolte hinc et inde alla sentenza impugnata, si procede qui di sèguito all'esame delle contrapposte impugnazioni, prendendo le mosse da quella principale. Il prim o motivo è stato rinunciato con dichiarazione resa ne l verbale della pubblica udienza del 4 luglio 2023 dal procuratore dei ricorrenti, sostituito nell'occasione da un delegato. Nulla, pertanto, deve statuirsi in ordine ad esso. Il secondo motivo è inammissibile. Con diffusa e logica motivazione incentrata sulla lettura coordinata delle clausole nn. 2 ), 6), 7), 8 ) e 10) del cont ratto preliminare, regolanti le varie ipotesi che si sarebbero potute verificare nel corso del rapporto anteriormente alla stipu la dell'atto traslativo (approvazione o meno del progetto edilizio entro un certo termine; opzione della prom ittente alienante per la compravendita pura e semplice), la Corte d'Appello ha escluso che il ### avesse inteso 11 di 18 rinunciare per facta concludentia al termine del 31 dicembre 2013 previsto per la consegna degli immobili p romessi in permuta, e quindi alla possibilità di chiedere il pagamento della penale pattuita per una simile evenienza. Ha, inoltre, spiegato perché tale termine era da intendersi riferito non solo alla cla usola n. 8 ) del prelim inare, espressament e menzionata nella scrittura privata integrativa del 18 maggio 2010 e prevedente la data entro cui g li immo bili dovevan o «essere consegnati completamente ultimati» al promittente alienante, ma anche alla preceden te clausola n. 7), regolante l'ipotesi che i progetti presentati dalla ### iz s.a.s. fossero stati «respinti o comunque non approvati e ntro un termine che garantis###e una consegna del le unità promesse in pe rmuta entro il 31 .12.2012», (poi entro il ###: pagg . 24-28 della sentenza, paragrafo 3.3.2). Il ricorrente si limita a proporre un'interpretazione alternativa delle clausole in discorso e a contestare in man iera ass ai generica l'inosservanza da parte del collegio bolzanino dei criteri esegetici di cui agli artt. 1362, 1366 e 1367 c.c.. Sennonchè, per costante giurisprudenza di questa Corte, il sindacato di legittimità in tema di interpretazione del contratto non può investire il risultato interpretativo in sé, riservato al giudice di merito, ma afferisce esclu sivamen te alla verifica del rispet to dei canoni legali di erme neutica e d ella coere nza e logicità della motivazione addotta, con con seguente inammissibilità di o gni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal detto giudice che si traduca in una div ersa valut azione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati. Ne discend e che la parte non p uò limitarsi a ric hiamare genericamente le regole di cui agli artt. 13 62 e ss. c.c., ma ha l'onere di speci ficare i can oni che in concreto assuma vio lati e il punto e il modo in cui il g iudice d el merito si sia dagli stessi 12 di 18 discostato (cfr. Cass. n. 824/2023, Cass. n. 8699/2022, Cass. 9461/2021, Cass. n. 18724/2018). Tanto, nella specie, non può dirsi avvenuto. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità. La doglianza formulata è del tutto generica e apodittica, in quanto i ricorrenti non chiariscono a quale delle diverse penali previste nel contratto preliminare essi intendano riferirsi, né per quale ragione giuridica dovrebbe reput arsi immeritevole di tutela una clausola prevedente la medesima prestazione ta nto nel caso d i inadempimento quanto in quello di ritardato adempimento, considerato che in entrambe le ipotesi rimane comunque operante il pot ere di riduzione equit ativa attr ibuito al giudice di merito dall'art. 1384 c.c., esercitabile anche d'ufficio persino ove le parti abbiano convenuto l'irriducib ilità della penale (cfr. ###/ 2019, Cass. n. 24458/2007, Cass. n. 21066/2006). Il quarto , il quinto e il sesto motivo , che per la loro intima connessione possono essere esaminati cong iuntamente , sono infondati. La clausola penale costituisce una pattuizion e accessoria de l contratto e svolge una duplic e funzione: da un lato, q uella di rafforzare il vincolo contrattuale; dall'altro, quella di stabilire in via preventiva la prestazione dovuta per il caso di inadempimento o ritardo, con l'effetto di determinare e limitare ad essa -sempreché non sia stata convenuta la risarc ibilità del dann o ulteriorela misura del dovuto ristoro, indi pendentemente dalla prova della concreta esistenza del danno effettivamente sofferto (cfr. Cass. 347/2023, Cass. n. 21398/2021, Cass. n. 5305/1984). Essa non ha natura e finalità sanzionatoria o punitiva, tant'è vero che se l'ammontare fissato dalle parti venga a configurare, secondo l'apprezzamento discrezionale del giudice, un ab uso o uno sconfinamento dell'autonomia privata oltre certi limiti di equilibrio contrattuale, può disporsene la riduzione in ### Deve, conseguenteme nte, escludersi che detta clausola possa essere inquadrata nell'istituto proprio del diritto nord-americano dei c.d. «danni pu nitivi» (<punitive damages>), il qual e è incompatibile con un sindacato del g iudic e sulla spropo rzione fra l'importo liquidato e il danno effettivamente subìto (cfr. Cass. 1183/2007). ### canto, proprio il potere di riduzione equitativa riconosciuto al giudice in caso di manifesta eccessività della prestazione pattuita rappresenta un rimedio idoneo a fronteggiare il rischio di un uso distorto dello strumento della penale, in tal modo assicurandone la meritevolezza di tutela. Va, infine, osservato che l'apprezzame nto dell'eccessività dell'importo fissato dalle parti co ntraenti per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, n onchè d ella misu ra della riduzione equ itativa da operare, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui eserci zio è incensurabile in sede di legittimit à se corre ttamente fondato, a norma dell'art . 1384 c.c., sulla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento, da compiere avendo riguardo all'effettiva incidenza dello stesso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta sit uazione contrattu ale, indipendentemen te da una rigida ed esc lusiva correlaz ione all'entità del danno subìto ( Cass. n. ###/2017, Cass. n. 23621/2012, Cass. n. 15468/2009, Cass. n. 10848/2003). Nel caso in esame, ritenendo meritevole di speciale considerazione l'interesse del ### al puntuale adempimento dell'obbligazione di consegna deg li immobili promessig li in permuta, la Corte territoriale ha escluso la manifest a eccessività della penale e la possibilità di ridurla a un importo inferiore a quello pattuito. La pron uncia è sorretta da una mot ivazione non meramente apparente -risultando comprensibile il ragionamento posto a base del decisum-, né manifestamente illogica o contraditt oria, come 14 di 18 tale rientrante nel c.d. <minimo costituzionale> richiesto dall'art. 111, comma 6, della ### fonda mentale, la cui violazione costituisce l'unico vizio motivazionale tuttora denunciabile in sede di legittimità a sèguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5) c. p.c. dispo sta dal D.L. n. 83 del 20 12, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012. In proposito, è bene chiarire: -che le anomal ie de lla motivazione appena rich iamate devono emergere direttamente e immediatamente dal testo d el provvedimento impugnato, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex permu ltis, Cass. n. 20598/ 2023, Cass. n. 20329/202 3, Cass. n. 3799/2023, Cass. Sez. Un. ###/2022, Cass. Sez. Un. n. ###/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022 , Cass. n. 24395/2020, Cass. Sez. Un. 23746/2020, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez. Un. n. 17564/2019, Cass. Sez. Un. 19881/2014, Cass. Sez. Un. 8053/2014); -che l'inesattezza del rilievo svolto nella parte iniziale del paragrafo 5.2 -in cui a torto viene mosso alla ### s.a.s. e al ### l'addebito di non aver formulato «l'ipotesi alternativa», precisando «quale potesse essere l'even tuale congruo… ammontare» della penaleè rimasta priva di conseguenze pratiche, in quanto la Corte di merit o ha poi espressame nte escluso ch e l'importo di 75 .000 ### indicato dagli appellanti potesse re putarsi sufficient e ad assicurare un adeguato ristoro dei danni patiti dal ### Passando ora alla disamina del ricorso incidentale, si osserva che i primi tre motivi, i quali possono essere scrutinati insieme perché accomunati dalla denuncia di pretesi errori interpretativi commessi dal giudice distrettuale, sono infondati. Nell'impugnata sentenza la Corte d'Appello ha esaminato tutte le questioni agitate con i sudde tti motivi, offrend o u na p lausibile interpretazione delle clausole contrattuali e supportando con ampia e logica motivazione la soluzione ermeneutica accolta. 15 di 18 In particolare: -la que stione relativa all'obbligo di rilascio della fide iussione bancaria da parte d ella prom issaria acquire nte è stata affron tata alle pag g. 31-34, paragrafi 4 .1. e 4.1.1, ove sono illustrate le ragioni per le qual i si è riten uto che la prestazione di garan zia personale fosse prevista nel solo ca so di conclu sione d i una compravendita con permuta; -quella riguardante l'applicazione della clausola n. 10) del contratto preliminare è stata trattata alle pagg. 36-38, paragrafo 4.3.1: ivi, alla stregua del tenore letterale della pattuizio ne, ritenuto inequivoco, si è argomentato che la penale posta a carico della promissaria acquirente a partire dal 1° gennaio 2011 -come misura riparatoria del danno da ritardata consegna degli immobili rispetto al termine del 31 dicembre 2010, inizialmente fissatoera dovuta «a condiz ione che effettivamente» si fosse p ervenut i «alla permuta»; con la conseguenza che qualora, invece, si fosse optato per la compravendita pura e semplice, le somme precedentemente corrisposte a tale titolo avre bbe ro dovuto essere restituite alla stessa promissaria acquirente o altrimenti detra tte dall'eventuale maggior credito del promittente alienante; -quella concernente la decorrenza degli interessi sul la penal e è stata scrutinata alle pagg. 38-40, paragrafo 4 .3.2, in cui si è chiarito perché essi n on siano do vuti dal 1° g iugno 2007, b ensì soltanto dalla data della sentenza di primo grado. Il ricorrente propone una diversa lettura delle clausole, lamentando in mod o generico la violazione dei canoni legali di cui ag li artt. 1362 e ss. c.c., oltre che dei princìpi di correttezza e buona fede. Nel rinviare alle considerazioni svolte sopra in occasione dello scrutinio del secondo motivo del ricorso principale, giova ribadire che l'interpretazione del contratto, traducendosi in un'operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un'indagine di fatto riservata al giudice di merito. 16 di 18 Non può, pertanto, trovare ingresso in questa sede la critica della ricostruzione della volontà negoziale che si traduca esclusivamente nella prospettazione di un diverso apprezzamento degli elementi di fatto già esaminati dalla sentenza impugnata, tenuto conto che, per sottrarsi al sind acato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito a un contratto non deve essere l'unica possibile, o la migli ore in astratto, ma solam ente u na delle possibili e plausibili interpretazioni. Sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal detto giudice non è consentito di dolersi con il ricorso per cassazione del fatto che sia stata privilegiata l'altra (cfr. n. 22538 /2022, Cass. Sez. Un. n. 9774/2020, Cass. n . 28319/2017, Cass. n. 7472/2011). Il quarto motivo è inammissibile. La Corte d'Appello ha chiarito che nei rapporti con l'### le parti sono solid almente tenute al pagamento dell'imposta di registrazione della sentenza, giusta il disposto dell'art. 57, comma 1, D.P.R. n. 131 del 1986, e che un'eventuale statuizione giudiziale che pon esse il relativo obblig o a carico di una sola parte «non avrebbe alcuna efficacia vincolante per l'### delle ### Ha altresì soggiunto che nei rapporti interni fra condebitori solidali rimane esperibile, al l'occorrenza in via preventiv a, l'azione d i regresso; azione che, tuttavia, non è stata esercitata nel presente giudizio dal ### (pagg. 40-41 della sentenza, paragrafo 4.4). Il ricorre nte non muove alcuna spec ifica critica alla m otivazione addotta a fondamento della pronuncia censurata, spiegando perché il collegio bolzanino avrebb e errato nel ritenere inoppo nibile all'### l'ipotetica condanna della ### s.a.s. e del ### al paga mento dell'imposta di registrazione d ella sentenza e nel considerare necessaria la proposizione di una domanda di regresso al fine di poter determinare le modalità di riparto del debito 17 di 18 tributario nei rapporti interni fra le parti. La lagnanza risulta, dunque, carente di specificità. Oltretutto, non sussiste la denun ciata violazione de lle norme di diritto evocate in rub rica, in quanto la Corte di merito n on ha affatto negato che le spese in questione debbano gravare per intero sull'acquirente, ma si è semplicemente limitata ad esclude re di poter «attua### una trasposizio ne della regolamentazione contrattuale nel provvedimento giurisdizional e» emesso ai sensi dell'art. 2932 c.c.. Il quinto mezzo è inammissibile. Il giudice d'appello ha affermato che la dichiarazione resa in prime cure dal difensore del ### all'udienza del 17 aprile 2014 integra una rinuncia alla domanda di risarcimen to del dan no non patrimoniale e non una rinuncia parziale agli atti ex art. 306 c.p.c.. Alla luce di ciò, non è dato comprendere di cosa abbia a dolersi il ricorrente, visto che egli stesso sos tiene di aver rinun ciato a un capo della domanda e non agli atti del giudizio. Quanto, poi, all'obiez ione secondo cui, una volta intervenuta la rinuncia alla domanda, il Tribunale non avrebbe dovuto statuire su di essa, nè tenere conto del suo esito negativo ai fini della parziale compensazione delle spese di lite, la doglianza si mostra mancante di aut osufficienza, non avendo il ricorrente riportat o il contenu to della motivazione della sentenza di primo grado, per la parte che qui interessa, onde rendere edotta la Corte delle ragioni per le quali le dette spese erano state compensate. Peraltro, dal tenore letterale del capo n. 5) del dispositivo della predetta sentenza, trascritto a pag. 21 del controricorso («rigetta tutte le restanti do mande propo ste dall'attore ### G erson nei confronti delle parti convenute ### sas di ### e ###, emerge che quella di cui s i discute n on fu l'unica domanda del ### disattesa dal primo giudice. Nel descritto contesto, la censura in esame si rivela pure priva di 18 di 18 decisività, atteso che, quand'anche se ne accertasse la fondatezza, la disp osta compensazione delle spese risult erebbe comunque giustificata dalla configurabilità di una situazione di reciproca soccombenza delle parti. In definitiva, vanno respinti entrambi i ricorsi. Le spese de l presente grad o di legitt imità possono essere interamente compensate fra le parti, attesa la loro reciproca soccombenza. Stante l'esito del giud izio, viene resa nei confront i dei ricorrent i l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (### delle spese di giustizia ), inserito dall'art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte d el ricorren te principale e di quello incidentale di un ulteriore importo a titolo d i contributo unific ato pari a quello previsto dal comma 1-bis dello stesso articolo per l'impugnazione rispettivamente proposta, se dovuto. ### deciso i n ### nella camera di consig lio della ###




sintesi e commento
Inadempimento Contrattuale e Clausola Penale: Limiti all'Autonomia Privata e Poteri del Giudice
La Suprema Corte si è pronunciata su una complessa vicenda contrattuale originata da un contratto preliminare di compravendita con permuta, successivamente sfociata in un contenzioso tra le parti. Il caso, giunto all'attenzione della Corte di Cassazione a seguito di due gradi di giudizio, verteva principalmente sull'interpretazione di diverse clausole contrattuali e sulla validità ed efficacia di una clausola penale.
La controversia trae origine da un accordo preliminare in cui una parte prometteva di alienare un immobile, mentre l'altra si impegnava, alternativamente, ad acquistare l'immobile versando l'intero prezzo in denaro o a trasferire, in permuta, alcune unità immobiliari che avrebbe costruito a seguito della demolizione dell'edificio esistente. Il contratto prevedeva termini per l'approvazione del progetto edilizio e la consegna degli immobili promessi in permuta, nonché penali per il mancato rispetto dei termini.
A seguito di divergenze, il promittente alienante adiva il Tribunale chiedendo, tra l'altro, l'adempimento degli obblighi contrattuali, il rilascio di una fideiussione, la messa a disposizione di locali per il deposito di mobili, la realizzazione degli immobili in permuta, il pagamento delle penali e il risarcimento dei danni. La società promissaria acquirente contestava le pretese e avanzava domanda riconvenzionale.
Il Tribunale accoglieva parzialmente le domande dell'attore, disponendo il trasferimento della proprietà degli immobili, condannando la società al pagamento del residuo prezzo e di una penale. La Corte d'Appello confermava sostanzialmente la decisione, modificandola solo in relazione all'ordine di intavolazione del trasferimento immobiliare.
Avverso la sentenza d'appello, entrambe le parti ricorrevano in Cassazione. La società promissaria acquirente contestava, tra l'altro, l'interpretazione delle clausole contrattuali, la validità della clausola penale e l'omessa riduzione ad equità della stessa. Il promittente alienante, con ricorso incidentale, lamentava l'erronea interpretazione delle clausole relative alla fideiussione, alla penale per il ritardo nella consegna degli immobili e alla decorrenza degli interessi, nonché la mancata condanna della controparte al pagamento delle spese di registrazione della sentenza.
La Suprema Corte ha rigettato entrambi i ricorsi. In particolare, ha ritenuto inammissibili le censure relative all'interpretazione delle clausole contrattuali, ribadendo che il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, riservato al giudice di merito, ma solo la verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione.
Quanto alla clausola penale, la Corte ha affermato che essa svolge una duplice funzione: rafforzare il vincolo contrattuale e stabilire in via preventiva la prestazione dovuta per il caso di inadempimento o ritardo. Ha precisato che la clausola penale non ha natura sanzionatoria o punitiva e che il giudice può ridurla equitativamente se l'ammontare fissato dalle parti configura un abuso o uno sconfinamento dell'autonomia privata. La Corte ha escluso che la clausola penale possa essere inquadrata nell'istituto dei "danni punitivi", incompatibile con il sindacato del giudice sulla sproporzione tra l'importo liquidato e il danno effettivamente subito. Ha, infine, ribadito che l'apprezzamento dell'eccessività dell'importo fissato dalle parti e la misura della riduzione equitativa rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente fondato sulla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse correttamente escluso la manifesta eccessività della penale, tenuto conto dell'interesse del promittente alienante al puntuale adempimento dell'obbligazione di consegna degli immobili.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.