CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sentenza n. 281/2022 del 16-03-2022
principi giuridici
La costituzione coattiva di servitù di passaggio carrabile, ai sensi dell'art. 1051 c.c., presuppone la valutazione unitaria del fondo dominante, escludendosi l'interclusione qualora una parte di esso abbia accesso alla via pubblica e sia possibile realizzare un collegamento con la parte interclusa senza eccessivo dispendio o disagio.
La realizzazione di opere non strumentali alle esigenze sottese al riconoscimento del diritto di accesso veicolare all'abitazione non preclude la valutazione dell'interclusione del fondo dominante.
Nel costituire una servitù coattiva, il giudice deve contemperare il disagio del fondo servente con il vantaggio del fondo intercluso, privilegiando il percorso che, pur garantendo l'accesso, comporti il minor aggravio per il fondo servente.
È preclusa in appello la costituzione di servitù coattiva su un percorso diverso da quello specificamente indicato nella domanda, qualora ciò sottragga al proprietario del fondo servente un grado di giudizio sull'identificazione del luogo di esercizio della servitù.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
735/17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA ### In persona dei ### Dott.ssa ###ssa #### relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra: Costa due ss in persona del legale rappresentante, rappresentati dall'avv. ### e dall'avv. ### come da mandato datata 15 ottobre 2019. #### rappresentato dall'avv. ### e ### per procura a margine della comparsa di primo grado ### E ##### difeso dall'avv. ### per procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore del 13 settembre 2019. ####### e ### difeso dall'avv. ### come da procura in calce alla comparsa di costituzione. ### e ##### e ### difese dall'avv. ### per procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello. ##### “### l'###ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata n. 10007/2017 del Tribunale di Genova, accertata e dichiarata la legittimità e tempestività della produzione documentale offerta con l'atto di costituzione di nuovo difensore, così giudicare: 0) rigettare tutte le domande ex adverso proposte nei confronti degli attori, anche in via di appello incidentale, nessuna riservata ed esclusa, fatto salvo quanto infra in punto indennità ex art. 1053 c.c.; 1) accertare che ### s.s. in persona del legale rappr. pro tempore, corrente in ### C.so ####, ### Fisc. ###, è piena ed esclusiva proprietaria dei seguenti immobili in Comune di S. #### S. ### della ### acquistati con atto ### Lebano 27.11.00 n. Rep. 212081/27045 (doc. n. 1) e così catastalmente individuati: “Appartamento ad uso civile abitazione con casottino insistente su appezzamento di terreno agricolo” - ### 2, mapp. 2218, ###. ### 46 piano ###, ### A/4; Fg 2 mapp. 1534 (già 1300), ### S. ### piano T ### C/2 - ### 2, mapp. 1467 2) Costituire servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile a favore dei fondi in Comune di S. ### 2, mapp. 1467 e ### Fg 2, mapp. 1534, 2218 ed a carico dei seguenti fondi individuati partendo dalla pubblica ###. ### - appezzamento di terreno sito in S. #### S. ### della ### censito al NCT di S. ### fg 1 mapp. 1963, di proprietà per ¼ di ### e per ¾ di ### - appezzamento di terreno sito in S. #### S. ### della ### censito al NCT di S. ### fg 1 mapp. 1964, di proprietà ### - appezzamento di terreno sito in S. #### S. ### della ### censito al NCT di S. ### fg 2, mapp 1884 di proprietà ### - appezzamento di terreno sito in S. #### S. ### della ### censito al NCT di S. ### fg 2, mapp 2304 di proprietà ### - appezzamento di terreno sito in S. #### S. ### della ### censito al NCT di S. ### fg 2, mapp 115 di proprietà ### il tutto come in fatto e senza pregiudizio. 3) Determinare in concreto il percorso della costituenda servitù di collegamento del fondo dominante (in Comune di S. ### 2, mapp. 1467 e ### 2, mapp. 1534, 2218) alla pubblica ### S. ### che, come individuato alla planimetria prodotta sub. doc. n. 2, dipartendosi dalla fine primo tratto della ### del ### colorato in rosa nella ridetta planimetria e di proprietà attorea su cui proprietà attrice ha diritto di passo pedonale e carrabile (cfr. docc. n. 8, 9, 10, 11 prod.) prosegue nel percorso tratteggiato in marrone di proprietà ### e ### (mapp. 1963), per l'ulteriore tramite colorato in viola di proprietà ### (mapp. 1964), ### (1884) e ### (2304) e per un ultimo tratto nel percorso di cui alla servitù atto ### Cagnone al mapp. 1884 (### colorato in rosso fino al tramite in diagonale da costruire tratteggiato in colore nero ai mapp. 1884 e 115 (###. Il tutto sempre come in fatto e senza pregiudizio e fatta salva ogni variazione in concreto accertanda. 4) Accertare e dichiarare la preesistenza e persistenza di tutto il tracciato di cui al superiore capo di domanda dalla ### S. ### fino a tutto il percorso al mapp. 1884 individuato all'atto ### Cagnone prodotto e con l'esclusione quindi del solo percorso tratteggiato in nero nella planimetria doc. n. 2 che insiste su parte del mapp. 1884 e sul mapp.115. 5) Accertare il costo comprensivo delle spese di progettazione e di intervento edilizio per la costruzione a regola d'arte dell'ultimo tratto del percorso come sopra individuato sulla proprietà di ### ai mapp. 1884 e 115 del fg 2 ### di S. ### e la sua conformità alla normativa urbanistica vigente in loco. 6) Dare atto che ### s.s. in persona del legale rappresentante pro-tempore, è pronta a sopportare al 50% le spese per la realizzazione del suddetto tramite, per il mapp.1884 e per la totalità per il mapp.115, anche quale presupposto dell'emanazione ed esecuzione dell'emananda sentenza. 7) Dare atto che parte attrice offre l'indennità ex art. 1053 c.c. nella misura da determinarsi previa CTU e da accollarsi contestualmente alla emananda sentenza e proporzionata al danno cagionato dal passaggio per i fondi serventi di cui alla superiore domanda al n. 2) (solo per ### e ### per i relativi mappali e per ### per il mappale ### ). 8) Dare atto altresì che la attrice offre di concorrere pro quota, alle spese per l'esercizio della servitù. 9) Vinte spese e competenze del doppio grado, oltre spese generali, IVA e CPA con condanna degli appellati a restitui re con gli interessi di legge le somme ricevute da ### ss in forza della sua condanna al pagamento delle spese del primo grado, per complessivi #### E ### “### all'###ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis : respingere l'appello proposto dalla società ### s.s., in quanto infondato, sia in fatto, sia in diritto e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dai ###ri ### e ### viste le ragioni esposte in fatto e in diritto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare la ### s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento integrale delle spese della CTU del giudizio di primo grado in favore dei ###ri ### e ### e degli altri appellati, in considerazione di quanto anticipato a tale titolo da questi ultimi al ### Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre IVA e CPA anche del giudizio di appello e condanna di ### anche alla rifusione delle spese di CTU e di CTP del presente grado di giudizio. Nella denegata ipotesi in cui la Corte di Appello adita, ritenesse di accogliere, in tutto o in parte, l'appello proposto dalla società ### s.s., si insiste per l'accoglimento di tutte le domande proposte dai ###ri ### e ### nel giudizio di primo grado, che per mero scrupolo difensivo si riportano “I) dichiarare che l'azione e le domande di parte attrice ### due s.s. sono inammissibili, improcedibili, inesistenti, nulle; II) dichiarare decadute, prescritte, inaccoglibili, infondate, non provate e comunque respingere e rigettare le richieste e pretese attoree, integralmente, nei confronti di tutti i convenuti e comunque nei confronti dei signori ### e #### nell'eventualità denegata che le domande di parte attrice siano ammesse ed accolte, anche solo in parte: - dichiarare, accertare e determinare i diritti dei signori ### e ### di risarcimento e indennizzo per l'esercizio delle servitù pretese, la diminuzione di valore del loro immobile e delle pertinenze, gli oneri relativi alle servitù di passo ed anche a quelle relative alle opere accessorie e di servizio alle stesse, liquidando i relativi importi, condannando al pagamento la parte attrice ed il signor ### ciascuno per quanto di sua spettanza; - accertare, determinare e dichiarare tutti gli obblighi che sono e saranno a carico della parte attrice stessa riguardo alla manutenzione ordinaria e straordinaria, integralmente per tutte nuove le opere necessarie e da realizzare (compresi rampe, drenaggi, canalizzazioni, tombinature, muri e pavimentazioni), nonché per la quota di spettanza, nella misura meglio determinata dal Giudice secondo diritto, per le opere già esistenti; b) in ogni caso con addebito a carico dell'attrice ### due s.s. e/o con manleva a carico del signor ### di spese, diritti ed onorari di giudizio i.v.a, c.p.a..” ###: per mero tuziorismo si insiste nell'ammissione delle prove per interpello del legale rappresentante della società ### e per testi, sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalla rituale espressione “### che”, espunto sin d'ora ogni giudizio e/o valutazione preclusa al teste: 1) “La proprietà dell'attrice per cui è causa, è costituita da un fondo unico e unito, integralmente di proprietà di ### s.s., come risulta evidenziato con il colore arancione nel documento che si rammostra ( doc. n. 3 difesa ###”. 2) “La proprietà della ### s.s. per cui è causa, confina con la via pubblica ###) “La proprietà della ### s.s. per cui è causa ha due accessi carrai indicati con I e II nella planimetria doc. n. 3 (difesa ### e rappresentati nelle foto doc. n. 4 e 5 (difesa ### che si rammostrano ”. 4) “La proprietà della ### s.s. per cui è causa ha un ulteriore ingresso, che l'attrice ha fatto restringere, ponendovi un cancello pedonale, indicato con III nella planimetria (doc. 3 difesa ###, e rappresentato nelle foto come risulta dai documenti che si rammostrano ( doc. n 6 - da 6.1 a 6.3 difesa ###”. 5) “ La società ### s.s. e i suoi dante causa, per accedere alla parte più a valle della sua proprietà, attraverso il varco indicato con ### hanno sempre utilizzato il tracciato presente sul terreno dell'attrice, evidenziato con il colore arancione in tratteggio sul mappale ### n. 1457, come risulta dal documento che si rammostra (doc. n. 3 difesa ###”. 6) La società ### s.s., successivamente all'acquisto del fondo per cui è causa, nel decennio 2000/2010 ha realizzato, nella porzione del suo terreno a valle, una piscina e nuove piantumazioni e ha ristretto l'accesso indicato con ### come risulta dai documenti che si rammostrano (doc. n 3 e doc. n. 6 - da 6.1 a 6.3 difesa ###”. 7) “ Il percorso carraio indicato da parte attrice si trova sopra l'abitazione dei ###ri ### e ### a una distanza di circa un metro dalle finestre dell'abitazione”. Si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale del #### sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalla rituale espressione “### che”: A) “ Al momento dell'acquisto dell'immobile sito in ### S. ### n. 45/A, S. ### avvenuto in data ###, per rogito notaio ### il #### aveva già ricevuto la notificazione dell'atto di citazione da parte della società ### s.s., avente ad oggetto la costituzione di una servitù di passaggio per cui è causa, come risulta dai documenti che si rammostrano (doc. n. 2 e atto di citazione per integrazione del contraddittorio della ### s.s. del 28.04.2014)”. B) “Al momento dell'acquisto dell'immobile sito in ### S. ### n. 45/A, S. ### avvenuto in data 6 19.02.2014, il Sig. ### aveva garantito ai ###ri ### e ### la libertà dell'immobile e l'assenza di oneri, diritti reali o personali, la pendenza di liti”. Si indicano a testi sui capitoli da sub 1) a sub 7) i signori ### residente a #### residente ad #### residente a #### residente a #### restando l'onere della prova a carico di parte attrice, nella non creduta ipotesi in cui la Corte di Appello, ritenesse di accogliere, anche solo parzialmente l'appello proposto, si chiede che venga licenziata CTU integrativa sulle questioni che il ### ha omesso di trattare nel giudizio di primo grado, indicate in narrativa con riferimento al risarcimento ed all'indennizzo spettante ai fondi serventi, agli oneri e alle prestazioni che devono essere poste a carico dell'appellante, nonchè per la manutenzione, oltre che per la realizzazione con determinazione della riduzione del valore che subirerebbe la proprietà dei ###ri ### e ### in relazione al prezzo di acquisto versato al #### al momento della vendita, per effetto del passaggio di una strada sopra la loro abitazione ( in ragione delle problematiche derivanti da maggiori pregiudizi nel godimento del bene, pericolosità insita nel passaggio di veicoli sopra “le teste” dei convenuti, nella riduzione/mancanza di privacy, gravosità di immissioni e/o scoli con annesse problematiche ambientali - immissioni nocive provenienti dai tubi di scarico dei veicoli che transiterebbero sulla porzione di terreno oggetto di servitù, nonché scoli di acque piovane derivanti dalle nuove opere di cementificazione a monte della medesima proprietà che si propagherebbero/tracimerebbero inevitabilmente nella sottostante proprietà dei ###ri ### e ### -). §§§ Qualora fosse presa in esame una qualsiasi soluzione che comporti oneri/ nocumenti/pesi alla proprietà dei ###ri ### e ### si evidenzia che gli stessi dovranno essere manlevati da ogni e qualsiasi spesa di progetto e/o realizzazione e/o di manutenzione. ###.ri ### e ### in uno con gli atri convenuti dovranno essere risarciti e/o rimborsati e/o indennizzati per l'eventuale costituzione di una servitù e per ogni pregiudizio e/o danno e/o inconveniente che potrà derivarne alla loro proprietà quali : i) l'occupazione temporanea dell'area per i lavori e le opere da realizzare; ii) costituzione di opere stabili che direttamente e/o indirettamente possano pregiudicare il libero e completo godimento del loro fondo; iii) la diminuzione del valore del fondo, cagionato dalla presenza di una strada che, come già detto, si troverebbe a pochi metri dalle finestre dell'abitazione dei convenuti, alla prossimità delle opere, al transito di persone e veicoli che, allo stato attuale, è assente. Infine si rende necessario che siano accertati e determinati gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria in capo alla società ### s.s. in relazione alle opere accessorie e alla strada” ### per scrupolo e completezza di difesa - nel denegato e non creduto caso in cui si prosegua nell'esame delle doglianze di parte ### due s.s. e/o si rivedano le ragioni di rigetto già statuite dal Tribunale e/o esamini la costituzione di alcuna servitù - si è insistito in primo grado e si reitera l'istanza alla Corte per quanto segue: - istanze istruttorie già dedotte e non accolte e/o non ancora svolte, atteso che (come notato dal C.t.u. in primo grado) la prova testimoniale infra specificata conferma altre cause ostative alla servitù, quali la sussistenza della corte giardino ad effettiva destinazione pertinenziale della casa del ### (ex art. 1051, comma 4 “sono esenti da servitù aia, cortile, giardino”), si insiste anche per prova orale, su capitoli dedotti in atti di Tribunale ed in particolare in memorie ex art. 183 c.p.c., non ammessi e/o non esperiti e cioè come in memoria ex art. 183 n. 2 (prova per interrogatorio e testi sui capitoli, per completezza qui richiamati trascritti), infatti va evidenziata la rilevanza per quanto sopra anche dei capitoli 8 e 9, (preceduti dalle parole “### che”, mostrate le produzioni dell'esponente infra menzionate ed espunte eventuali valutazioni): 1) La proprietà dell'attrice di cui in causa è un fondo unico e unito, come risulta in colore arancione nella planimetria prod. 3 tutto di proprietà di ### due s.s. 2) La proprietà dell'attrice di cui in causa confina con la ###) La proprietà dell'attrice di cui in causa ha già due accessi carrai indicati con I e II nella suddetta planimetria prod. 3 e rappresentati nelle foto prod. 4 e 5. 4) La proprietà dell'attrice di cui in causa ha ulteriore ingresso, che ### due s.s. stessa ha fatto restringere, ponendovi cancello pedonale, indicato con III nella planimetria (prod. 3), e rappresentato nelle foto (prod. 6 - da 6.1 a 6.3), da cui vi è altro accesso alla sua proprietà (anche alla parte più a valle della stessa). 5) Nella prod. 3, con il tratteggio sul mappale ### colorato in arancione è rappresentato il tracciato, sulla proprietà dell'attrice, già utilizzato dalla stessa e dai suoi danti causa per l'accesso alla parte più a valle della proprietà, tramite il varco indicato con ### 6) ###, dopo l'acquisto del fondo di cui è causa, ha realizzato, nella porzione del suo terreno a valle, una piscina e nuove piantumazioni, oltre a restringere l'accesso indicato con III nella planimetria (prod. 3) e rappresentato nelle foto prod. 6 - da 6.1 a 6.3 7) Nelle foto prod. 7 da (da 7.1 a 7.15) sono rappresentati alcuni smottamenti e frane avvenuti negli ultimi cinque anni anteriori a questa causa nella proprietà di ### di cui è causa, nella zona indicata nella prod 3, tra i mappali 1885, 115 e 1186, all'epoca della realizzazione da lavori edilizi sulla proprietà dell'attrice di cui è causa 8) ### foto prod. 8 da 8.1 a 8.12 è rappresentata la proprietà di ### di cui è causa, nella zona indicata nella prod 3, tra i mappali 1885, 115 e 1186, composta da casa, aia, cortile, giardino, deposito attrezzi, con frutteto, pollaio, conigliere 9) La zona, indicata nella prod 3 (tra i mappali 1885, 115 e 1186, ove in colore scuro è segnato il passaggio richiesto da ### due, con la rampa da realizzare) rappresentata anche nelle foto prod 8 (da 8.1 a 8.12), è destinata ed utilizzata, dal signor ### (e da suoi familiari ed ospiti) da oltre dieci anni (ma anche precedentemente e pure dai suoi danti causa): • per l'allevamento di animali da cortile (conigli, galli, galline che ivi razzolano), • per lo svolgimento di lavori domestici e di servizio alla proprietà (taglio legna, lavaggio ed asciugatura panni, stoviglie, manutenzione e deposito attrezzi), • per il giardinaggio (di albero di pesco, uva su pergolato, fiori in vaso), e per attività conviviali (gioco di bambini, intrattenimento di ospiti, spuntini). indicati a testi su detti capitoli i signori ### di #### di #### di #### di #### di ### - integrazione della C.t.u., riguardo alla specifica dettagliata descrizione delle opere, eventualmente necessarie ed opportune (come statuito nel quesito e come è necessario attesi i luoghi e le frane già verificatesi), nonché per il calcolo delle indennità (in aumento rispetto a quanto indicato nella relazione agli atti che non ha considerato la parte abitativa e più rilevante della proprietà ###, nonché dei contributi per spese anche di ordinaria manutenzione a carico di ### due s.s. (che non possono essere omessi). si chiede all'###ma Corte di Appello fermo quanto sopra precisato, per il signor ### il rigetto integrale dell'appello di ### s.s. e di tutte le pretese attoree con condanna alla refusione delle spese legali nonché di C.t.u. e di C.t.p., quindi con revisione, modifica ed integrazione della sentenza appellata sul punto spese giudiziali in particolare di C.t.u. e si conclude come segue, “### all'###ma Corte di Appello adita, ogni contraria eccezione e deduzione reietta, previa nel caso integrazione di trattazione e di istruttoria richiesta dal convenuto appellato, appellante incidentale: I) in riforma della sentenza del Tribunale oggetto di appello disporre a carico della società attrice appellante in via definitiva integralmente tutte le spese di C.t.u., con condanna al rimborso alle controparti di quanto dalle stesse anticipato a tale titolo; II) respingere integralmente l'appello della società attrice appellante ### s.s. III) comunque nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello avversario accogliere le domande del convenuto signor ### formulate in primo grado e qui riportate “### al Tribunale Ill.mo, ogni contraria eccezione e deduzione reietta, previa nel caso integrazione di trattazione e di istruttoria richiesta dal convenuto: a) in via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'azione e le domande avversarie inammissibili, improcedibili, inesistenti, nulle; b) dichiarare decadute, prescritte, inaccoglibili, infondate, non provate e comunque respingere e rigettare le richieste e pretese attoree, in toto o quanto meno nei confronti del convenuto ##### l'###ma Corte di Appello di ### contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e meglio viste, in totale conferma dell'appellata sentenza del Tribunale di ### n. 10007/2017 del 15.02.2017: - in via principale e nel merito: a) rigettare integralmente l'appello proposto da ### s.s. in quanto infondato in fatto e in diritto; b) nella denegatissima ipotesi di accoglimento totale o parziale di una o più domande dell'appellante, condannare ### s.s. al pagamento di tutto quanto eventualmente dovuto per risarcimento dei danni ed indennità ex art. 1053 c.c., manlevando il #### da ogni responsabilità; c) rigettare integralmente tutte le domande formulate dai ###ri ### e ### nei confronti del #### in quanto inammissibili, indeterminate, infondate in fatto e in diritto e comunque non provate; - in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande dei ###ri ### e ### nei confronti del #### dichiarare tenuta e condannare ### s.s. al pagamento di quanto verrà accertato come dovuto, manlevando il #### da ogni responsabilità. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre accessori, IVA e ### oltre spese generali. In allegato alle presenti note scritte si depositano in telematico tutti gli atti e documenti precedentemente depositati in modalità cartacea. ### “### alla Corte di ###.ma, contrariis rejectis, per le causali e le motivazioni tutte di cui in premessa - reiterata, anche in tal sede, ogni domanda ed eccezione, nonché ogni antecedente difesa in atti ed a verbale di causa, qui da intendersi per ritrascritta già proposta in primo grado a sensi dell'art. 346 c.p.c e senza accettazione alcuna della domande diverse e/o nuove eventualmente proposte da appellante a sensi dell'art.335 c.p.c. rilevabile ex officio - previo accoglimento in via integrale dell'appello interposto in via incidentale dalle odierne conchiudenti relativamente alla mancata e/od omessa statuizione in sentenza di primo grado in virtù della soccombenza a carico della ### attrice relativa anche alle spese di consulenza tecnica d'ufficio da porre a carico integrale a parte attrice, odierna appellante, con condanna alla refusione di quanto corrisposto dalle odierne conchiudenti a tale titolo, oltre interessi legali dalla data del dovuto al saldo, siccome in atti comprovate per tabulas, fermo, allo stato, il resto, se occorrendo, accogliere le domande tutte formulate dalle odierne conchiudenti nel giudizio di primo grado e qui per riproposte nel presente grado di seguito riportate: “### al Tribunale Ill.mo, senza accettazione del contraddittorio sulle domande diverse e/o nuove, comunque mai formulate, nell'interesse delle odierne conchiudenti si precisano le conclusioni come in comparsa di costituzione e risposta in atti, da intendersi qui per ritrascritte integralmente, fatta salva nell'ipotesi di accoglimento delle domande attrici, l'istanza dedotta come in atti in via istruttoria volta all'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, al fine di determinare e quantificare le indennità dovute ex lege ed i contributi necessari per le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione dovuti dalla ### attrice, meglio esplicati nelle osservazioni critiche alla CTU in atti a cui si rimanda, in ogni caso, con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio”. Con vittoria delle spese e competenze (diritti ed onorari), oltre al rimborso forfettario 15.00% delle spese generali del doppio grado di giudizio.”. In via istruttoria, nell'ipotesi di accoglimento di nuovo licenziamento di CTU si chiede di provvedere all'integrazione del quesito, tenendo conto dei rilievi e delle argomentazioni tutte di cui alle note critiche autorizzate alla consulenza tecnica d'ufficio 27/11/2016 già svolte in primo grado di giudizio ed in tal sede richiamate, ponendo le spese di consulenza tecnica d'ufficio provvisoriamente a carco dell'odierna ### appellante” MOTIVI ### ss ha citato in giudizio, innanzi al Tribunale di ###### e ### ed ha chiesto che il Tribunale costituisse coattivamente la servitù di passo pedonale e carrabile a beneficio dell'appartamento e del terreno agricolo circostante, di cui era proprietaria, meglio identificati al ### di #### 2, mapp. 2218; Fg 2 mapp. 1534 (già 1300) ### 2, mapp. 1467. ### l'attrice, i suddetti fondi erano interclusi. La servitù doveva costituirsi a carico dei seguenti fondi: NCT di S. ### fg 1 mapp. 1963, di proprietà per ¼ di ### e per ¾ di ### NCT di S. ### fg 1 mapp. 1964, di proprietà ### NCT di S. ### fg 2, mapp 1884 di proprietà ### NCT di S. ### fg 2, mapp 2304 di proprietà #### NCT di S. ### fg 2, mapp 115 di proprietà ### La sig.ra ### è rimasta contumace, mentre le convenute ### e ### hanno dichiarato di rimettersi a giustizia in relazione alla domanda proposta; gli altri convenuti, #### e ### (nei cui confronti è stato integrato il contraddittorio in corso di causa), costituitisi con autonome comparse, hanno chiesto di respingerla. I sig.ri ### e ### hanno chiamato in giudizio, in garanzia, il sig.ri ### per l'ipotesi di costituzione della suddetta servitù. La causa è stata istruita a mezzo di ctu. Il Tribunale, sulla base delle risultanze della ctu, con la sentenza 10007/17, ha respinto le domande proposte da ### due e l'ha condannata a rifondere le spese di lite delle controparti, mentre ha compensato le spese di lite tra #### e ### Il Giudice di primo grado ha escluso che, nel caso di specie, i fondi attorei fossero assolutamente interclusi, ai sensi dell'art. 1051 c.c.; infatti, tali fondi erano accessibili sia pedonalmente che carrabilmente, come emergente dalla ctu, in quanto l'accesso ai mappali 2218, 1534 (già 1300) e 1467 era possibile tramite il piazzale carrabile presente sul mapp. 1417, sempre di proprietà della ### mappale ### confinante con quelli oggetto della domanda. Inoltre, non ricorrevano neppure i presupposti della interclusione relativa; infatti, in astratto, parte attrice avrebbe potuto realizzare sulla proprietà un accesso pedonale e carrabile; ciò non era, allo stato, possibile, ma a causa della presenza di una piscina sui terreni dell'attore. Di conseguenza, lo stato di interclusione era stato determinato da ### due, con un'opera voluttuaria, per cui questa non poteva pretendere la costituzione coattiva di una servitù sui fondi limitrofi altrui. Infine, neppure sussistevano i presupposti di cui all'art. 1052 c.c., dal momento che l'attore non aveva provato l'insufficienza dell'attuale accesso alla via pubblica e la non modificabilità dello stato dei luoghi. La sentenza in esame è stata impugnata da ### s.s., che ne ha chiesto l'integrale riforma, con la costituzione della servitù di passo nella proprietà ### con la determinazione delle modalità di contribuzione delle parti alla realizzazione ed alla manutenzione del percorso. Tutti gli appellati, con la sola eccezione di ### si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto di respingere l'appello e di confermare la sentenza di primo grado. ### i sig.ri ### e ### hanno proposto appello incidentale, con il quale hanno chiesto di riformare la sentenza di primo grado, nella parte in cui non aveva condannato gli appellanti a rifondere loro le spese anticipate della ctu. La causa è stata presa in decisione all'udienza del 20 ottobre 2020, sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe. Il collegio ha rimesso la causa in istruttoria per disporre il rinnovo della ctu. All'esito, le parti hanno precisato le conclusioni come riportate in epigrafe all'udienza del 30 novembre 2021 ed il collegio ha trattenuto la causa in decisione. ### appellante ha proposto diversi motivi di appello, di cui i primi tre sul contenuto della sentenza di primo grado e gli altri in relazione alle domande proposte nel giudizio di primo grado e rimaste assorbite. Con il primo motivo di appello, la ### ha evidenziato di essere proprietaria di una villa con 900 mq di terreno agricolo che si sviluppa su 3 fasce e di una porzione di rustico di due piani (l'altra porzione era di proprietà del convenuto ### oltre che di un terreno che si articola su 5 fasce. Il rustico in esame si trova nell'ultima fascia. Ciò comporta che per raggiungerlo, è necessario percorrere ben 8 fasce. Per poter raggiungere il rustico con veicoli, secondo l'appellante, escluso il passaggio sulla sua proprietà, dovendosi superare le 8 fasce, l'unica strada percorribile è quella che coinvolge il mapp. 115 di proprietà di ### Il Tribunale aveva, quindi, sbagliato quando aveva sostenuto che la proprietà dell'attore non era interclusa, in quanto raggiungibile tramite un percorso che la collegava alla strada vicinale del moretto descritto nella ctu. ### del Tribunale consisteva nel considerare la proprietà dell'attore unitariamente, senza avvedersi del fatto che solo la parte superiore del suo fondo era raggiungibile dalla strada pubblica, ma non la parte inferiore, a causa del dislivello prodotto dalle fasce che, di fatto, separavano il fondo in esame in due parti. ### era, quindi, riconducibile alla previsione di cui all'art. 1051, co. 1, seconda parte, c.c. e si doveva valutare se era possibile collegare il piazzale carrabile presente nella sua proprietà con le fasce sottostanti, oggetto della domanda di costituzione della servitù. Nel valutare le esigenze del fondo dominante, si doveva prendere atto che le attuali condizioni di vita impongono la creazione di un accesso veicolare diretto alla propria abitazione, secondo i principi di Corte Cost. 167/99. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha contestato, poi, l'affermazione della sentenza, secondo cui il fondo non era relativamente intercluso. Il Tribunale aveva ritenuto possibile la costruzione di una strada interna alla sua proprietà idonea a collegare la parte superiore a quella inferiore. In realtà, tale collegamento non poteva essere realizzato, in quanto vietato dalla normativa urbanistica vigente, che, tra l'altro, escludeva che fosse possibile la realizzazione di una strada che superasse i 50 m lineari (mentre il collegamento interno avrebbe dovuto avere una lunghezza di 120 m). Con il terzo motivo, ### ha impugnato la sentenza nella parte in cui aveva escluso la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1052 c.c.: infatti, il Tribunale aveva ritenuto che era possibile un collegamento interno alla proprietà; all'opposto, però, una simile soluzione non era normativamente e tecnicamente percorribile. Inoltre, sarebbe stato necessario costruire ex novo una strada di 120 m per raggiungere un rustico di 50 mq, con grave danno ambientale, ### ha, quindi, lamentato che il Tribunale era incorso in un'omessa pronuncia, laddove non aveva identificato il percorso più breve su cui costituire la servitù di passo a favore del suo fondo, da identificarsi nel percorso indicato dal ctu sub 3 e in azzurro nell'allegato 7. Con il quarto motivo, l'appellante ha insistito per la costituzione della servitù di passo a favore dei suoi immobili mapp. 1467, 1534 e 2218 ed a carico dei fondi mapp. 1963, 1964, 1884, 2304 e 115. Con il quinto motivo di appello, parte appellante ha contestato le conclusioni del ctu, dal momento che nessuna indennità era dovuta per quanto riguarda il mapp. 1884, in quanto, ai sensi dell'atto notarile di divisione 6 maggio 1983, il suddetto fondo era già gravato di una servitù di passo a favore della proprietà attorea. ### l'appellante, le spese di costruzione del percorso sul mapp. 1884 avrebbero dovuto essere divise a metà, alla luce del rogito del 21 novembre 2003, mentre le spese relative al mapp. 115 sarebbero state a carico della sola ### Con il sesto e ultimo motivo, l'appellante ha insistito perché le spese di costruzione della strada fossero determinate secondo il rogito not. 21 novembre 2003, mentre, quanto alle spese di manutenzione, ha richiamato le risultanze della ctu. Prima di esaminare i diversi motivi di appello, risulta opportuno descrivere i luoghi di causa. Per raggiungere la proprietà ### è necessario deviare, dalla strada statale 1, verso la strada vicinale via ### S. ### e qui imboccare la strada vicinale del ### La strada in esame costeggia il mapp. 1417, di proprietà di ### che vi si affaccia con 3 ingressi: si incontra prima un cancello carrabile che dà accesso ad un piazzale carrabile (ripreso nella foto 12 della ctu di primo grado), poi, più in basso, si incontrano altri 2 cancelli, di cui il primo anch'esso carrabile (ripreso nella foto 6 di parte ### ed il secondo pedonale (ripreso nella foto 13 della ctu di primo grado). Il mapp. 1417 è costituito da una villa, un'altra abitazione ed un terreno che, nella parte alta, è adibito a parcheggio e, nella parte bassa, è occupato da una piscina. In relazione a tale mappale ### non è stata formulata alcuna richiesta di costituzione della servitù, essendo pacificamente collegato alla via pubblica. Tale fondo è confinante con il mapp. 2928, sempre di proprietà ### costituito da un terreno su cui si erge un magazzino (mapp. 1534). Il terreno, a sua volta, confina con un rustico, costituente porzione di un fabbricato abitativo (mapp. 2218). Si tratta di immobili di proprietà ### indicati come fondi dominanti in relazione alla domanda di costituzione coattiva della servitù. ### tali fondi non potrebbero essere collegati alla via pubblica tramite il mapp. 1417, in quanto la realizzazione di una strada interna non sarebbe né tecnicamente né giuridicamente possibile. ### appellante ha, quindi, indicato un diverso percorso che procede da via del ### con deviazione verso una strada privata e che coinvolge gli immobili di proprietà degli altri convenuti, destinati a transito veicolare, sino a raggiungere i mapp. 2304 e 1884 (proprietà ###. ### l'appellante, quindi, sarebbe poi possibile realizzare un breve tratto di strada sul mapp. 115 per poter raggiungere il rustico. Fatta tale premessa, i primi 3 motivi di appello proposto possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati. La domanda di costituzione coattiva della servitù di passo pedonale deve essere respinta, dal momento che la ctu del giudizio di primo grado ha dato ampiamente atto dell'esistenza di diversi percorsi che consentono a parte appellante di accedere alle sue proprietà. Nessuna contestazione, sul punto, è stata mossa da parte appellante. Più problematico è, invece, l'accertamento dei presupposti per la costituzione coattiva della servitù di passo carrabile. La costituzione coattiva della servitù di passo deve essere disposta quando il fondo non abbia un accesso diretto alla via pubblica o questo sia, comunque, inadeguato al conveniente uso del fondo medesimo. La giurisprudenza ha ritenuto che, nel caso di immobile destinato ad abitazione, l'uso, cui fanno riferimento le norme codicistiche, va determinato in concreto, con riferimento alle condizioni di vita dell'uomo medio, nell'epoca in cui il diritto viene esercitato ( 2723/82). Le attuali condizioni di vita non possono prescindere dal soddisfare l'esigenza di raggiungere in macchina la propria abitazione, come indirettamente confermato dalla pronuncia di incostituzionalità del comma 2 dell'art. 1052 c.c., nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al comma 1 della stessa norma possa essere concesso dall'autorità giudiziaria quando venga riconosciuto che la domanda risponde ad esigenze di accessibilità degli edifici destinati ad uso abitativo (Corte Cost. 167/99) Ancora recentemente, la Suprema Corte (Cass. 14477/18; 2150/09) ha affermato che “La costituzione di servitù coattiva di passaggio a favore di fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 c.c., e l'ampliamento del passaggio già esistente ex art. 1051, comma 3, possono avvenire, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, non soltanto in presenza di esigenze dell'agricoltura e dell'industria, ma anche quando sia accertata, in generale, l'inaccessibilità all'immobile da parte di qualsiasi persona portatrice di handicap o con ridotta capacità motoria, essendo irrilevante l'inesistenza in concreto della disabilità in capo al titolare del fondo medesimo, oppure qualora occorra garantire la tutela di necessità abitative, da chiunque invocabili”. Ciò comporta che l'esigenza di parte appellante di raggiungere il rustico con un veicolo è sicuramente apprezzabile e meritevole di tutela. Si deve, quindi, valutare se il fondo è o meno intercluso. La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che, per verificare la sussistenza della interclusione di un fondo, ai fini della costituzione di una servitù di passaggio coattivo, ai sensi dell'art. 1051 c.c., il fondo deve essere considerato unitariamente e, cioè, si deve aver riguardo al fondo considerato nel suo complesso e non per parti separate ( 24367/18). Ciò comporta che non si ha interclusione quando da una residua parte del fondo, che ha accesso alla via pubblica, sia possibile realizzare un collegamento con la parte interclusa, altrimenti risolvendosi la costituzione del passaggio coattivo nella imposizione di un peso in danno del fondo altrui per prevalenti ragioni di comodità, atteso che non vi sono ostacoli al passaggio da una parte all'altra del fondo dominante. Quindi, l'immobile deve essere valutato unitariamente solo quando, dal punto di vista morfologico, presenti una conformazione tale da far ritenere che le singole parti del fondo siano facilmente accessibili l'una dall'altra, mentre le singole parti di cui il bene si compone devono essere considerate distinte ed autonome, allorquando è impossibile porle in comunicazione tra loro. In sostanza, quando una singola parte di un fondo può procurarsi l'accesso alla strada pubblica senza eccessivo dispendio o disagio, non sussiste alcuna interclusione. In conclusione, quindi, al fine di consentire o meno la costituzione di una servitù coattiva di passaggio carrabile sul fondo altrui, l'esame deve necessariamente spostarsi sulla verifica della possibilità di collegare la parte separata del fondo all'altra, accertando, se tale collegamento può conseguirsi senza eccessivo dispendio o disagio; e solo ove tale verifica ed accertamento abbiano esito negativo, la costituzione della servitù coattiva di passaggio può ritenersi consentita, ai sensi della seconda parte del comma 1 dell'art. 1051 Sul punto, si rimanda a Cass. 22834/09; Cass. 18372/04. La giurisprudenza (Cass. 55/18) afferma che “ove, in presenza di porzioni a dislivello del medesimo fondo, sia possibile realizzare, senza lavori particolarmente onerosi, un collegamento (rappresentato, nella specie, da una scalinata in muratura) tra la parte (a valle) che ha accesso alla via pubblica e quella residua (a monte), tale interclusione va esclusa”. Nel caso di specie, parte appellante ha sostenuto che non è possibile collegare carrabilmente i mapp. 2218 e le relative pertinenze al mapp. 1417, che ha, invece, l'accesso carrabile. Tale impossibilità, però, dipende, secondo gli appellati e secondo la sentenza di primo grado, dalla realizzazione di una piscina nella proprietà di parte appellante sul mapp. 1417. La giurisprudenza ha sostenuto che “### a causa della divisione materiale di un fondo operata dal proprietario di esso, la prima parte del fondo sia priva di accesso alla pubblica via, mentre la residua parte del fondo mantiene il collegamento con la pubblica via, non si è in presenza di una situazione di interclusione, suscettibile di dar luogo alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio, poiché all'interclusione di fatto può porre fine l'unico proprietario del fondo, ripristinando il collegamento alla pubblica via in favore della parte interclusa attraverso la parte che gode di un accesso all'esterno” (Cass. 9464/11; 177/03) Solo in un caso, ciò non si verifica e l'opera realizzata dal proprietario del fondo dominante non esclude l'interclusione del suo immobile: quando il proprietario, il quale abbia operato la trasformazione dei luoghi che ha determinato l'interclusione, abbia effettivamente avuto di mira il conveniente uso del suo fondo (Cass. 20518/20), in quanto, in tale ipotesi, il pregiudizio del proprietario del fondo servente deve essere considerato dal giudice con particolare favore e, per contro, con maggiore rigore l'interesse del proprietario del fondo per il quale è chiesto il passaggio coattivo. E', però, evidente che la piscina risulta non strumentale alle esigenze sottese al riconoscimento del diritto di ciascuno di accedere a mezzo veicoli alla propria abitazione (tutela del disabile), ragion per cui la sua presenza non costituisce un impedimento rilevante. Tirando le somme di quanto precede, quindi, si deve valutare se la parte di fondo che ha accesso diretto alla via pubblica (da identificarsi catastalmente nel mapp. 1417) può essere collegata alle altre parti, pur in presenza del dislivello denunciato da parte appellante, prescindendo dall'ostacolo costituito dalla piscina. La risposta a tale interrogativo è stata fornita dalla ctu ing. Fantini, alle cui argomentazioni si rimanda. La ctu ha evidenziato che, sulla base della normativa urbanistica vigente presso il comune di ### non è assentibile alcun percorso carrabile che colleghi direttamente i mappali 1417 e 2218, attraversando la proprietà costa Due s.s., e ciò a prescindere dalla presenza della piscina, a differenza di quanto concluso dalla ctu di primo grado, recepita nella sentenza impugnata. Tuttavia, secondo la ctu di appello, è possibile realizzare un percorso carrabile che attraversa esclusivamente la proprietà ### due (rappresentato nel percorso 1 allegato 5 ctu ### di lunghezza pari a circa 50 m. Tale percorso parte dall'attuale cancello pedonale e si estende verso l'interno della sola proprietà ### s.s., fino a raggiungere la fascia ove si trova oggi la piscina, a circa 40 metri dal rustico nel mappale ### . Per poter valutare se il fondo dominante è intercluso, ci si deve chiedere se tale percorso è idoneo a consentire l'accessibilità del rustico a fini abitativi. La risposta è affermativa, ove si consideri che, secondo gli attuali modi di vivere, quella descritta è una distanza dall'abitazione assolutamente accettabile, che non pregiudica il pieno utilizzo dell'immobile. E' vero che la distanza in questione è in linea d'aria, mentre vi è un dislivello, dal punto di arrivo del veicolo al rustico, di 10 metri. Tuttavia, tale dislivello può essere superato realizzando scalinate e un servoscala, in modo da consentire anche a chi ha difficoltà di deambulazione di raggiungere l'immobile. Inoltre, i costi di realizzazione del percorso non sono eccessivi (circa 30.000,00 euro) e trovano parziale compensazione con l'incremento di valore di altra unità abitativa, presente sui fondi di parte attrice e priva di accesso veicolare diretto. Infine e soprattutto, come sostenuto dal ctu, tale percorso non comporta opere tali da deturpare ulteriormente il paesaggio, in quanto, fatta eccezione per la rampa iniziale che dovrebbe dipartirsi dalla strada esistente, corre in piano, senza necessità di realizzare manufatti in elevazione o sbancamenti del terreno. Del resto, non esistono soluzioni alternative per raggiungere il rustico, eccezion fatta per il percorso 2 della ctu ### che non costituisce oggetto delle domande di parte appellante e, comunque, non risulta più appetibile di quello sopra descritto. La soluzione alternativa proposta da parte appellante (da identificarsi con il percorso 3 della ctu del giudizio di primo grado) non è assentibile sul piano normativo e consentirebbe sì di avvicinare maggiormente il veicolo al rustico, ma a costo di sacrifici degli altri appellati. Tale tracciato, di poco più corto di quello sopra indicato (lunghezza 35 m), si snoderebbe integralmente nella proprietà ### (mappali 1184 e 115) e comporterebbe gravosi lavori, descritti a pag. 14 e 24 e ss della ctu ### e la frammentazione della proprietà ### divisa in due dal rilevato stradale (sia in termine di accessibilità che di visibilità), con un notevole impatto sul territorio, vista la peculiarità paesaggistica dei luoghi e la fragilità sotto il profilo idrogeologico, oltre ad un sovraccarico del muro di confine della proprietà ### Principio cardine in materia di servitù è quello del minimo mezzo, codificato dall'art. 1065 c.c. secondo cui "Nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente". In sostanza, deve essere garantito il contemperamento tra il disagio che il fondo servente subirebbe per l'imposizione di una servitù di passaggio e il vantaggio che il fondo intercluso subirebbe per procurarsi un accesso autonomo. Nel caso di specie, tale valutazione porta a preferire il percorso indicato dal ctu, dal momento che quello proposto dall'appellante, a fronte di un incremento del vantaggio del fondo dominante, determina uno sproporzionato sacrificio del fondo servente. Dirimente, poi, è l'ulteriore considerazione che non c'è prova che la soluzione proposta da parte appellante sia fattibile. Anzi, vi è dimostrazione del contrario, in quanto la ctu ### ha evidenziato che il percorso proposto contrasta con la normativa urbanistica locale, che prevede una pendenza massima delle strade (sul punto si rimanda alle considerazioni della ctu) e con la normativa in tema di distanze tra costruzioni. Infine, come si evince dalla ctu, l'opera riguarderebbe immobili destinati ad aia, da valutarsi non solo secondo la destinazione effettiva, ma anche secondo quella potenziale (Cass. 17156/19), in linea di massima esclusi dalla costituzione coattiva di servitù ex art. 1051, u.c., ### appellante ha, poi, proposto, nel corso delle operazioni peritali di appello, un'ulteriore ipotesi di percorso che, però, non può essere esaminata: “È viziata per ultrapetizione, a norma dell'articolo 112 c.p.c., la sentenza del giudice di appello che, in accoglimento della domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio formulata con riferimento ad un solo tracciato identificato catastalmente con precisione, l'abbia invece costituita su di un diverso e alternativo percorso a causa della riscontrata natura parzialmente cortilizia del luogo indicato, in quanto, pur potendo il giudice del merito estendere il proprio esame a tutto il fondo servente senza essere vincolato alla ipotesi prospettata dal richiedente, non è tuttavia consentito in appello, a fronte di una richiesta specifica, articolata in termini precisi ed inequivoci, estendere l'ambito della domanda in modo tale da sottrarre al proprietario del fondo servente un grado di giudizio quanto meno in ordine alla identificazione del luogo ove la costituenda servitù deve esercitarsi (Cass. 15821/08). Devono, invece, essere accolti i motivi di appello incidentale: il Tribunale ha omesso la decisione sulle spese di ctu, che seguono normalmente la stessa disciplina delle spese del giudizio ( 25817/17). Del resto, le spese di ctu sono soggette alle regole di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. e, nel caso di specie, non ci sono ragioni (che avrebbero dovuto essere esplicitate) per procedere alla compensazione. Le spese di lite vengono poste a carico di parte appellante ex art. 91 c.p.c. e sono comprensive delle spese di ctp per le parti che ne hanno fatto richiesta. Peraltro, il geom. Musante ha assistito sia ### che ### e ciascuna parte assistita ha chiesto un compenso di ### Tale importo risulta eccessivo, tenuto conto del fatto che il ctp ha compiuto accertamenti comuni ad entrambe le parti. Ne discende che le spese di ctp vengono ridotte ad ### per ciascuna parte, oltre accessori di legge. ### parziale riforma della sentenza 10007 del 2017 ed in accoglimento dell'appello incidentale, condanna ### due ss a rifondere a #### e #### e ### quanto anticipato per le spese di ctu di primo grado; conferma nel resto la sentenza impugnata per quanto di ragione; condanna ### due ss a rifondere a ciascun appellato costituito ### per compensi, oltre contributo unificato, accessori di legge e, per i soli ### e ### e ### oltre alle spese di ctp come determinate in motivazione; Pone le spese di ctu del giudizio di appello a carico di ### due ss; Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte di ### due ss di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater dpr 115/02. ### 1 marzo 2022 Il relatore ###




sintesi e commento
Servitù Coattiva di Passaggio: Valutazione dell'Interclusione e Contemperamento degli Interessi
La pronuncia in commento affronta una complessa vicenda relativa alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio, analizzando i presupposti dell'interclusione di un fondo e il bilanciamento degli interessi tra fondo dominante e fondo servente.
La controversia trae origine dalla domanda di una società agricola, proprietaria di un appartamento con terreno agricolo, volta ad ottenere la costituzione di una servitù di passaggio pedonale e carrabile su fondi limitrofi, ritenendo i propri immobili interclusi. Il Tribunale di primo grado aveva respinto la domanda, ritenendo che i fondi non fossero interclusi, in quanto accessibili tramite un piazzale carrabile di proprietà della stessa società e che l'eventuale interclusione fosse stata determinata dalla realizzazione di una piscina sui terreni di sua proprietà.
La Corte d'Appello, pur confermando la decisione di rigetto della domanda principale, ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado in relazione alle spese di consulenza tecnica d'ufficio (CTU).
Nel merito, la Corte ha ribadito che, ai fini della costituzione di una servitù coattiva di passaggio, è necessario valutare l'interclusione del fondo nel suo complesso, senza considerare parti separate, a meno che queste non siano impossibili da collegare tra loro. I giudici hanno riconosciuto l'importanza di garantire l'accessibilità veicolare alle abitazioni, tenendo conto delle mutate esigenze della vita moderna.
Tuttavia, nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la società appellante potesse realizzare un collegamento carrabile tra la parte del fondo già accessibile alla via pubblica e la parte ritenuta interclusa, sebbene ciò implicasse la necessità di superare un dislivello e di rinunciare alla presenza della piscina. La Corte ha evidenziato che tale soluzione, pur non consentendo di raggiungere il rustico direttamente con l'auto, non pregiudicava il pieno utilizzo dell'immobile, considerando la distanza dall'abitazione come accettabile e superabile con opere di adeguamento.
La Corte ha, inoltre, sottolineato l'importanza del principio del minimo mezzo, secondo cui la servitù deve essere costituita in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio possibile per il fondo servente. Nel caso di specie, la soluzione proposta dalla società appellante, che prevedeva il passaggio su fondi di proprietà di terzi, avrebbe comportato un sacrificio sproporzionato per i proprietari dei fondi serventi, oltre a contrastare con la normativa urbanistica locale e a incidere su immobili destinati ad aia.
Pertanto, la Corte d'Appello ha confermato il rigetto della domanda di costituzione della servitù coattiva di passaggio, ritenendo che la società appellante potesse realizzare un accesso adeguato alla propria proprietà senza gravare eccessivamente sui fondi limitrofi.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.