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CORTE D'APPELLO DI TORINO

Sentenza n. 992/2022 del 16-09-2022

principi giuridici

La liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesioni personali, effettuata mediante applicazione delle tabelle del Tribunale di ###, ricomprende, in assenza di allegazione e prova di circostanze specifiche ed eccezionali, sia il danno biologico, comprensivo dei risvolti anatomo-funzionali e relazionali, sia il danno morale, inteso come dolore e sofferenza interiore soggettiva conseguente al fatto illecito.

In materia di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica, l'accertamento medico-legale che escluda la sussistenza di una limitazione o perdita di tale capacità, rilevando unicamente un maggiore affaticamento ed usura nelle mansioni lavorative, preclude il riconoscimento di un ulteriore risarcimento a tale titolo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Risarcimento del danno da sinistro stradale: analisi della liquidazione e personalizzazione


La pronuncia in esame trae origine da un sinistro stradale in cui un soggetto alla guida di un ciclomotore riportava lesioni a seguito di una collisione con un'autovettura. Il danneggiato citava in giudizio il proprietario e il conducente dell'auto, nonché la compagnia assicurativa, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale.
In primo grado, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, liquidando un importo a titolo di risarcimento, previa detrazione degli acconti già versati dalla compagnia assicurativa. Il giudice di prime cure riconosceva un'invalidità permanente, quantificata a seguito di CTU medico-legale, e valutava l'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa generica del soggetto, incrementando il risarcimento a titolo di personalizzazione. Tuttavia, rigettava la domanda di risarcimento per la perdita di capacità lavorativa specifica, non ritenendo sufficientemente provata la sussistenza di un reddito pregresso e la sua contrazione a seguito del sinistro.
Avverso tale decisione, il danneggiato proponeva appello, contestando la liquidazione del danno morale, la mancata valutazione del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica e la mancata personalizzazione del danno non patrimoniale per compromissione della vita di relazione.
La Corte d'Appello, nel rigettare l'appello, ha affrontato le diverse questioni sollevate. In merito al danno morale, ha ribadito che le tabelle di ###, applicate nel caso di specie, prevedono già una componente risarcitoria per tale voce, unitamente al danno biologico e relazionale. Pertanto, per ottenere un ulteriore incremento, sarebbe stato necessario allegare e provare circostanze specifiche ed eccezionali, non riscontrate nel caso concreto. La Corte ha inoltre evidenziato che non erano state adeguatamente contestate le ragioni per cui il Tribunale aveva ritenuto inammissibili le prove orali dedotte sul punto.
Quanto al danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica, la Corte ha confermato la decisione di primo grado, rilevando che la CTU non aveva accertato alcuna limitazione o perdita della capacità lavorativa specifica del danneggiato, ma solo un maggior affaticamento nello svolgimento delle attività a lui consone. Infine, in relazione alla compromissione della vita di relazione, la Corte ha richiamato le considerazioni già svolte in merito al danno morale, sottolineando che le tabelle di ### già tengono conto delle ripercussioni sulla vita relazionale del soggetto e che non erano state allegate circostanze eccezionali tali da giustificare un'ulteriore personalizzazione.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

N. 1291/2021 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte ### di ###. ### nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### dott.ssa ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1291/2021 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliat ###presso il difensore, appellante contro ### s.p.a. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliat ###presso il difensore, appellato ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), appellati contumaci ### virtuale di precisazione delle conclusioni del 09.06.2022 a seguito di trattazione scritta ### risarcimento danni da sistro stradale.  ### l'appellante: “Contrariis rejectis, ### la Corte di Appello di ###.ma - previa reiezione delle avversarie eccezioni di inammissibilità e/o improcedibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c. e di ogni altra richiesta formulata da parte convenuta; - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo n. 271/2021 del 24.3.2021, pubblicata in data ###, RG 1374/2018, ### n. 449/2021, ed in accoglimento dell'appello - In via istruttoria ### la prova per interrogatorio formale e testi sui capitoli di prova dedotti nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. non ammessi in primo grado con ordinanza del G.I. 12.2.2019; Disporre rinnovazione della CTU medico-legale diretta a stabilire l'esistenza e l'entità della invalidità permanente del signor ### anche sotto il profilo del danno biologico, nonché la durata dell'invalidità temporanea, anche sotto il profilo del danno biologico, nonché il danno derivante dalla perdita della capacità lavorativa generica e specifica; In relazione al danno da perdita di capacità lavorativa specifica inteso come danno patrimoniale da lucro cessante, disporre CTU medicolegale volta a valutare le ripercussioni della lesione subita in relazione alla sua entità e gravità, sulle possibili attività future del disoccupato, opportunamente individuate in base a indici attendibili, nonché i presupposti anatomo-clinici che la giustificano; In via principale in accoglimento dell'appello ### l'###ma Corte adita, - respingere ogni domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto; - dichiarare tenuti e conseguentemente condannare i convenuti ### s.p.a., ### e ### in solido tra loro al risarcimento in favore dell'attore dell'ulteriore somma di ### a titolo di risarcimento del danno morale e del danno da compromissione alla vita di relazione come quantificati nel motivo n. 1) e 3) di appello, oltre alla somma di ### a titolo di risarcimento danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa, come quantificato nel motivo n. 2) di appello, il tutto per la complessiva somma di ### ancora dovuta, ovvero di quell'altra che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi dalla data del sinistro al saldo, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ### - con il favore delle spese e compensi di primo e secondo grado di giudizio, comprese quelle per CTU e CTP”. 
Per l'appellato ### s.p.a.: “Ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e reietta, riservato ogni altro diritto, previo ogni incombente di rito, voglia l'###ma Corte di Appello di Torino, Nel merito ### il gravame proposto dal #### poiché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 271/2021 del Tribunale di Cuneo. 
In ogni caso con vittoria di compensi professionali (oltre rimborso forfetario, C.P.A. ed IVA se dovuta) oltre spese successive ed occorrende. 
In via istruttoria ### la richiesta di rinnovazione della C.T.U. poiché la consulenza medico legale del Dott. ### è completa, specifica ed adeguatamente motivata né parte appellante ha mai sollevato nei confronti della stessa critiche e/o censure nel corso del giudizio di I grado. Non si ravvisano pertanto criticità ovvero ragioni che possano determinarne la rinnovazione”.  ### domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.  ### conveniva in giudizio ####, #### e ### s.p.a. (assicuratrice R.C.A.) esponendo che: in data ###, mentre si trovava a bordo del proprio ciclomotore, veniva investito dall'autoveicolo ### condotto da ### che aveva omesso di dargli la precedenza; trasportato al ### dell'### di ### veniva diagnosticato un politrauma con frattura diafisaria al terzo distale del femore sinistro e ferita lacero-contusa della faccia; in data ### veniva sottoposto ad intervento chirurgico, poi seguìto da terapie riabilitative; al momento del sinistro era involontariamente disoccupato, pur avendo di fatto in precedenza svolto attività di bracciante agricolo (sebbene formalmente assunto con un contratto di collaborazione domestica); il sinistro aveva quindi cagionato oltre al danno non patrimoniale biologico, anche la riduzione e/o perdita della capacità lavorativa specifica; in data ### aveva ricevuto a titolo di provvisionale la somma di ### ed in data ### l'ulteriore somma di ### importi che erano stati trattenuti a titolo di acconto sul maggior danno subito. 
Chiedeva pertanto l'integrale ristoro del danno non patrimoniale con la personalizzazione massima consentita dalle ### di ### (per perdita della capacità lavorativa generica, compromissione della vita di relazione, danno estetico) oltre al risarcimento del danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa specifica, il tutto previa detrazione degli acconti già ricevuti.  ### s.p.a. non contestava la dinamica del sinistro bensì il quantum richiesto a titolo di risarcimento dei danni.  ### e ### rimanevano contumaci. 
All'esito del deposito della CTU medico legale, ### s.p.a. corrispondeva l'ulteriore somma di ### Sulla sentenza di primo grado. 
Con sentenza n. 271/2021 pubblicata in data ### il Tribunale di ### accoglieva parzialmente la domanda attorea ed in particolare: - condannava parti convenute in solido tra loro al risarcimento del danno che quantificava in complessivi ### da cui detrarre gli acconti di ### già corrisposti, detrazione da operarsi secondo i criteri indicati in parte motiva; - compensava le spese di lite nella misura di ¾, ponendo il residuo ¼ a carico dei convenuti, liquidandolo in ### (già operata la compensazione per i 3/4) oltre accessori di legge; - poneva le spese di CTU a carico di tutte le parti nella misura di 1/4 ciascuno. 
Il Tribunale dava innanzitutto atto che fosse pacifica la dinamica del sinistro. 
Quanto alle conseguenze che ne erano derivate, il CTU medico legale aveva accertato che “i postumi reliquati di natura permanente sono inquadrabili sotto il profilo del danno biologico, inglobante in sé piccole invalidità permanenti, danno alla vita di relazione, danno psichico, danno alla gioia di vivere per evidenti limitazioni anche alle attività di svago, sofferenze soggettive patite dal danneggiato, e ripercussioni sull'attività lavorativa generica e specifica, così come secondo le moderne vedute dottrinali della ### Inoltre, il sottoscritto ritiene di dover prendere in considerazione anche il danno estetico derivante dalla presenza di cicatrici iatrogene dell'arto inferiore destro, che possono ben rientrare nell'ambito delle menomazioni dell'efficienza estetica. Il trauma ha interessato un soggetto con attitudini lavorative di tipo prevalentemente manuale e collocabile in attività ad impegno ergico (il signor ### svolgeva attività di bracciante agricolo ed attualmente è disoccupato). Il sottoscritto ritiene che gli esiti del danno riportato determineranno un maggiore affaticamento ed usura nelle mansioni lavorative a lui consone ed altresì in tutte le attività sportive o di tipo ludico-motorio che richiedano una buona funzionalità dell'apparato locomotore ed un prolungato ortostatismo o una deambulazione protratta. La valutazione del complesso delle menomazioni permanenti è frutto anche della personalizzazione di quanto schematicamente tabellato sulle guide orientative per la valutazione del ### Biologico”. 
Sulla base di tali complessive considerazioni il danno biologico doveva essere così quantificato: - invalidità permanente 13%; - inabilità temporanea 12 giorni di totale; 30 giorni al 75%, 60 giorni al 50% e 60 giorni al 25%. 
Previo richiamo della corrispondente giurisprudenza della Corte di Cassazione ed al fine di evitare indebite duplicazioni, il danno non patrimoniale doveva essere liquidato in maniera unitaria ed omnicomprensiva (ricomprendendovi quindi anche il danno morale e quello esistenziale) mediante applicazione delle ### di ### del 2018 (trattandosi di danno che doveva essere liquidato all'attualità e già comprensivo del peggioramento della qualità della vita del danneggiato). 
Ciò stabilito, in applicazione delle ### riferite all'anno 2018, il danno non patrimoniale doveva essere quantificato in un importo base di ### Quanto alla capacità lavorativa, il Tribunale distingueva tra perdita della capacità lavorativa generica e perdita della capacità lavorativa specifica. 
La capacità lavorativa specifica, intesa come perdita economica conseguente alla mancata percezione di redditi per il periodo dell'infortunio, doveva essere allegata e dimostrata. In particolare, spettava al danneggiato dimostrare l'esistenza di un reddito, la perdita o la contrazione del medesimo in conseguenza del fatto dannoso, non essendo a tale scopo sufficiente, neanche al fine di pervenire ad una liquidazione in via equitativa, la produzione dei bollettini MAV di pagamento dei contributi previdenziali, atteso che nulla era stato allegato e provato dall'attore, quanto alla ridetta perdita economica. 
I postumi permanenti incidevano invece in misura apprezzabile sulla capacità lavorativa generica, ovverosia sulla cenestesi lavorativa. 
All'esito della CTU era stato infatti accertato che “…il trauma ha interessato un soggetto con attitudini lavorative di tipo prevalentemente manuale e collocabile in attività ad impegno ergico (il signor ### svolgeva attività di bracciante agricolo ed è attualmente disoccupato) … gli esiti del danno riportato determineranno un maggior affaticamento e usura nelle mansioni lavorative a lui consone ed altresì in tutte le attività sportive o di tipo ludico-motorio che richiedano una buona funzionalità dell'apparato locomotore ed un prolungato ortostatismo o una deambulazione protratta”. 
I postumi invalidanti erano quindi tali da incidere sensibilmente sulla capacità lavorativa generica del soggetto e giustificavano un incremento del danno non patrimoniale a titolo di personalizzazione nella misura del 10%. 
Doveva per contro essere rigettata la domanda di personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura massima.  ### l'orientamento della Corte di Cassazione l'unitarietà del danno non patrimoniale e la potenziale personalizzazione del danno morale, prevista dalle tabelle milanesi, implicavano sul piano probatorio, l'onere, per il danneggiato di allegare circostanze specifiche ed eccezionali idonee a fornire riscontro alla possibile personalizzazione (C. Civ. n. 25817/2017). 
Nel caso di specie, nulla era stato allegato e provato dall'attore, quanto alla concreta compromissione di attività specificamente svolte in relazione al precedente tenore di vita o a specifiche attività svolte dallo stesso. 
La prova orale articolata sul punto doveva stimarsi inammissibile stante l'estrema genericità dei capitoli di prova articolati sul punto (cap. 37 e 38 memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 c.p.c. di parte attrice). 
Concludendo, il danno doveva essere quantificato in complessivi ### dai quali dedurre gli acconti già versati, dopo avere reso omogenei i relativi importi stimandoli alla stessa data. 
Sul giudizio di appello.  ### proponeva tempestivo appello rassegnando le conclusioni anche istruttorie riportate in epigrafe.  ### s.p.a. eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. (in quanto meramente ripropositivo delle difese già svolte in primo grado) e nel merito instava per il rigetto del gravame. 
Non svolgevano attività difensiva ### e ### e venivano pertanto dichiarati contumaci. 
Rigettata l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c., svolta la trattazione scritta dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni (ai sensi dell'art. 83, settimo comma, lett. h) del D.L. n. 18\2020 come convertito dalla ### n. 27/2020), con verbale in data ### la Corte tratteneva la causa in decisione, disponendo lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190, 2° comma, c.p.c..  MOTIVI DELLA DECISIONE I) Motivi di appello proposti da ### Con il primo motivo parte appellante lamenta la carenza/erroneità della sentenza in merito alla liquidazione del danno morale. 
Il Tribunale avrebbe dovuto considerare anche la zoppia residuata all'esito del sinistro. Tale menomazione fisica giustificherebbe il riconoscimento del danno morale quale voce autonoma rispetto al danno biologico, così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità. 
Non sarebbe stato quindi valutato l'aspetto interiore del danno (cioè il dolore, la vergogna, la disistima di sé, la disperazione sofferta) quale voce autonoma, in quanto tale non suscettibile di provocare una duplicazione risarcitoria. 
La relativa prova sarebbe stata offerta mediante i capitoli articolati nella memoria ex art. 183 comma 6, n. 2 c.p.c., non ammessi dal Tribunale in quanto irrilevanti. 
In ogni caso la giurisprudenza di legittimità ammetterebbe il ricorso alla presunzione ex art. 2727 nonché alle massime di comune esperienza. 
Con il secondo motivo si duole del difetto di motivazione relativamente al danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa e dell'erronea valutazione della documentazione a tale scopo prodotta. 
La prova orale articolata nel giudizio di primo grado al fine di dimostrare che ### svolgesse attività di bracciante agricolo non è stata ammessa. 
Le produzioni documentali fornite (bollettini Mav di pagamento dei contributi previdenziali) sono state stimate non afferenti dal Tribunale. 
La circostanza che al momento del sinistro l'infortunato non svolgesse attività lavorativa, non potrebbe consentire di escludere un danno futuro ed il Tribunale avrebbe dovuto effettuare un giudizio ancora più complesso. 
Sarebbe infatti del tutto plausibile che, per effetto dell'invalidità concretamente residuata, ### non potrà più svolgere attività di bracciante agricolo (che richiede di stare tutto il giorno accovacciato per terra a curare e raccogliere i prodotti agricoli, di accatastare casse piene di frutta) o di ulteriori attività similari. 
Pertanto, poiché il danno da perdita della capacità lavorativa specifica sarebbe rinvenibile dall'impossibilità di guadagnare grazie al proprio lavoro a causa delle lesioni patite, la mera circostanza che all'epoca del sinistro ### fosse disoccupato involontario non precluderebbe al giudice una valutazione per il futuro. 
Le difficoltà che parte appellante potrà incontrare nella ricerca e nello svolgimento di un futuro lavoro avrebbero dovuto essere tenute in considerazione atteso che, in ragione del titolo di studio e dell'esperienza acquisita, ### non potrà che prestarsi ad un'attività di tipo manuale per l'esecuzione della quale le menomazioni fisiche cui è affetto provocherebbero un pregiudizio irreparabile. 
Anche ragionando per via presuntiva, la futura contrazione del reddito, la riduzione della sua capacità di guadagno e di conseguenza il danno inteso da lucro cessante sarebbero comunque evidenti. 
Il parametro di riferimento per la liquidazione del danno sarebbe indicato all'art. 137 CdA, dovendosi fare riferimento, per il caso di un disoccupato, ad un reddito fittizio non inferiore al triplo della pensione sociale. 
Con il terzo motivo si duole della mancata personalizzazione del danno non patrimoniale da compromissione della vita di relazione nonché della mancata effettuazione dell'istruttoria a tale scopo dedotta. 
Il Tribunale sul punto ha addebitato a parte attrice un difetto di allegazione dei fatti costitutivi della specifica voce di danno in esame ed ha ritenuto generici i capitoli di prova a tale scopo dedotti. 
Peraltro, se il Tribunale avesse ammesso la prova, l'attore avrebbe potuto provare la compromissione della vita di relazione, che non possa stare in piedi per molto tempo e non possa più svolgere le attività sportive preferite (camminare in montagna, giocare a calcetto). 
Ad ogni modo tali circostanze avrebbero potuto considerarsi provate in via presuntiva. 
Con il quarto motivo viene contestata la condanna ed il riparto delle spese di lite che, in ragione del meritato accoglimento del gravame, dovrebbero seguire il principio della soccombenza totale a carico dei convenuti in solido tra loro. 
II) Difese di ### s.p.a.. 
Ad avviso di ### s.p.a. il primo motivo sarebbe infondato in quanto la quantificazione dell'invalidità permanente operata dal CTU comprenderebbe non soltanto il danno strettamente biologico ma tutte le ripercussioni negative conseguenti al sinistro, ivi compresi gli aspetti relazionali, psichici ecc.. 
Sarebbe quindi inconferente la doglianza di parte appellante circa la mancata considerazione della zoppia, atteso che la CTU avrebbe risposto con completezza, includendo altresì la sofferenza interiore patita da ### Il 13% del danno riconosciuto dal CTU sarebbe pertanto comprensivo di tutte le sofferenze, fisiche e soggettive, patite da ### Quanto al secondo motivo l'attore non avrebbe dimostrato né allegato di avere subito una compromissione della capacità lavorativa specifica.  ### secondo la quale l'attore svolgesse attività di bracciante agricolo sarebbe smentita dal contratto di lavoro in atti, dal quale risulta che lo stesso in precedenza svolgesse attività di collaboratore domestico. 
Non vi sarebbe neanche prova che l'attore abbia tentato di cercare un lavoro e di non essere riuscito a trovarlo a causa delle lesioni subite. 
Infine, in sede ###sarebbe stata accertata la perdita della capacità lavorativa specifica bensì soltanto l'incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa generica, circostanza già considerata nella quantificazione dell'invalidità permanente al 13%. 
Ad ogni modo dalla documentazione in atti risulterebbe un reddito pregresso pari ad ### mensili, ragione per la quale, in via subordinata, questo sarebbe il reddito da prendere in considerazione ai fini del calcolo del risarcimento, non invece il triplo della pensione sociale. 
Il terzo motivo sarebbe una mera riproposizione del primo. 
Sarebbe evidente che le ripercussioni allegate dall'attore integrino conseguenze ordinarie e non eccezionali degli esiti invalidanti, ragione per la quale alcuna ulteriore personalizzazione (rispetto alla cenestesi lavorativa) potrebbe essere operata. 
Il quarto motivo seguirebbe infine l'infondatezza dell'intero appello. 
Le spese sarebbero state correttamente compensate poiché in primo grado è stato riconosciuto un risarcimento pari a 1/6 di quanto richiesto dall'appellante. 
III) Decisione della Corte.  1) Il primo motivo di appello è nel suo complesso inammissibile non essendo state censurate tutte le rationes decidendi illustrate dal Tribunale. 
Occorre premettere che non vi sono osservazioni di sorta in merito all'applicazione delle tabelle del Tribunale di ### nel caso specifico aggiornate all'anno 2018. 
Ciò premesso, è vero che il danno strettamente morale non sia sovrapponibile al danno biologico ed a quello relazionale e necessiti di un autonomo apprezzamento ai fini del risarcimento del danno, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, ### 3 , Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022). 
E' peraltro anche vero che le tabelle di ### siano state elaborate ricomprendendo nella quantificazione del punto percentuale una quota imputabile al danno biologico ed una quota imputabile per l'appunto al danno morale. 
In proposito basti fare riferimento ai criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale esplicitati nelle stesse ### 2018 ove si chiarisce che con tali tabelle si è inteso di liquidare in maniera congiunta: - il danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psico fisica suscettibile di accertamento medico legale (sia nei suoi risvolti anatomo funzionali che nei suoi risvolti relazionali); - il danno morale inteso come dolore, sofferenza interiore soggettiva conseguente al fatto illecito. 
Ragione per la quale i valori monetari medi indicati dalle tabelle di ### sono già comprensivi di tutte le voci di danno appena descritte ordinariamente conseguenti ad un fatto illecito. 
E' pertanto errato l'assunto sul quale è basato il motivo di gravame, ovverosia che il Tribunale abbia omesso di tenere conto nella liquidazione del danno della zoppia residuata da ### e della sofferenza interiore che dalla stessa è conseguita. 
La zoppia, al pari di tutte le residue menomazioni dell'integrità psico fisica sono state tenute in debita considerazione in sede di CTU medico legale ai fini della quantificazione dell'invalidità permanente e conseguentemente dal Tribunale ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale in maniera omnicomprensiva. 
Se quindi è vero che il danno morale ed il danno relazionale non costituiscono mere duplicazioni del danno propriamente biologico, è anche vero che le stesse voci sono state liquidate, per quanto appena detto, mediante applicazione delle ### di ### (2018) tenendo conto delle conseguenze “ordinarie” del fatto illecito. 
Né, come già rilevato dal Tribunale, sono state allegate e dimostrate ulteriori e peculiari circostanze afferenti al caso concreto che possano giustificare un ulteriore incremento a titolo di danno morale. 
In proposito si rileva che la sentenza di primo grado non è stata specificamente e motivatamente impugnata nella parte in cui il Tribunale: - ha ritenuto sussistente “a monte” un difetto di allegazione di circostanze specifiche ed eccezionali idonee a consentire la personalizzazione non solo del danno relazionale ma anche del danno morale; - non ha ammesso le prove orali capitolate dall'attore nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. con ordinanza istruttoria dep. 12.02.2019 in quanto “valutative o da valutarsi eventualmente a mezzo CTU (19, 20, 30, 33, 34, 35, 36), irrilevanti (28, 29, 31), generiche (27, 37, 38)”.  ### la giurisprudenza i motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo” (Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15519 del 07/07/2006). 
Il mero richiamo delle istanze di primo grado non accompagnato neanche da una adeguata censura delle ragioni illustrate dal primo giudice in sede di ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori a fondamento delle statuizioni istruttorie deve pertanto stimarsi inammissibile. 
E' tardiva (in quanto formulata solamente nella comparsa conclusionale di replica), comunque generica ed immotivata, la deduzione secondo la quale sarebbe errata la decisione di rigetto delle istanze istruttorie. 
Va da sé che il difetto di allegazione e di prova delle “specifiche ed eccezionali circostanze” che potrebbero in ipotesi giustificare una più consistente liquidazione del danno morale, non può consentire di ritenere dimostrate presuntivamente le stesse circostanze eccezionali pretermesse.  2) Il secondo motivo è infondato. 
Richiamato quanto già illustrato nella sentenza di primo grado sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito alla differenza tra capacità lavorativa generica e specifica, il motivo di appello trascura innanzitutto gli esiti della CTU rispetto alla quale non sono state mosse motivate contestazioni in sede di gravame (ragione per la quale deve stimarsi inammissibile la stessa richiesta di rinnovazione della ###. 
In particolare, deve rimarcarsi che in sede di operazioni peritali il ### prescindendo del tutto dalle contestazioni delle parti circa l'effettiva attività lavorativa svolta dalla parte lesa prima del sinistro, ha dato per scontato che ### svolgesse mansioni di bracciante agricolo.  ### è stato espressamente richiesto di accertare se i postumi invalidanti abbiano inciso sulla capacità lavorativa del periziando o se invece abbiano reso solamente più usurante il lavoro già esercitato, pur non impedendolo o limitandolo.  ### non ha accertato alcuna limitazione/perdita della capacità lavorativa specifica (di bracciante agricolo e/o lavoro di tipo operativo/manuale) dando invece atto che i postumi invalidanti “determineranno un maggiore affaticamento ed usura nelle mansioni lavorative a lui consone ed altresì in tutte le attività sportive o di tipo ludico-motorio che richiedano una buona funzionalità dell'apparato locomotore ed un prolungato ortostatismo o una deambulazione protratta” (relazione CTU pag. 6). 
In definitiva gli accertamenti tecnici svolti nel corso del giudizio di primo grado escludono che vi sia stata perdita e duzione della capacità lavorativa specifica. 
Infine, non vi è alcuna specifica impugnazione relativamente alla parte della sentenza con la quale il Tribunale, accertata la c.d. cenestesi lavorativa, ha personalizzato il danno non patrimoniale nella misura del 10%.  3) Quanto al terzo motivo, afferente alla compromissione della vita di relazione, valgono in gran parte le stesse considerazioni già svolte in relazione al primo motivo di gravame: - la CTU, come testualmente riportata nella sentenza di primo grado, nel quantificare i postumi permanenti ha comunque già tenuto conto delle ripercussioni sulle attività di svago, del maggior affaticamento in tutte le attività sportive o di tipo ludico-motorio che richiedano una buona funzionalità dell'apparato locomotore ed un prolungato ortostatismo o una deambulazione protratta; - come in precedenza già illustrato, le tabelle di ### sono state elaborate ricomprendendo nella quantificazione del punto percentuale una quota imputabile al danno biologico, comprensiva delle ripercussioni di carattere relazione, ragione per la quale la presumibile limitazione della vita di relazione è stata già risarcita; - non è stata specificamente impugnata la parte della sentenza con la quale il Tribunale, richiamando specifici precedenti della Corte di Cassazione, ha dato atto che la personalizzazione del danno biologico per compromissione della vita di relazione presupponga l'allegazione e la prova dell'esistenza di “circostanze specifiche ed eccezionali idonee a fornire riscontro alla possibile personalizzazione”; - la circostanza che la parte lesa non possa più stare in piedi per lungo tempo, sia affetto da zoppia e non possa svolgere alcune attività quali le camminate in montagna e giocare a calcetto, è già stata considerata in sede ###integra quindi una conseguenza avente carattere di eccezionalità tale da giustificare la richiesta personalizzazione; - le istanze istruttorie meramente riproposte in appello sono inammissibili, difettando una specifica censura alle ragioni poste dal Tribunale a fondamento del rigetto delle stesse.  4) Al rigetto dei primi tre motivi di gravame consegue l'assorbimento del quarto motivo di appello in punto spese di lite.  5) Le spese del gravame seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ### ed in favore di ### s.p.a.. 
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (valore dichiarato compreso tra ### ed ### ), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014. 
Stante la mancata costituzione, nulla sulle spese relativamente al rapporto processuale tra ### e parti appellate contumaci. 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 ### è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Rigetta l'appello; 2) ### a rimborsare a ### s.p.a. le spese di lite, che si liquidano in ### per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge; 3) Nulla sulle spese relativamente al rapporto processuale tra appellante principale ed appellati contumaci; 4) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di ### deciso in ### nella camera di consiglio del 08/09/2022 ### est ###ssa ###ssa ### n. 1291/2021

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