blog dirittopratico

3.659.301
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


TRIBUNALE DI BOLZANO

Sentenza n. 63/2022 del 29-04-2022

principi giuridici

Nel pubblico impiego privatizzato, accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro, il principio dell'assorbimento non preclude la condanna del datore di lavoro al pagamento del trattamento di fine rapporto.

Nel pubblico impiego privatizzato, la prescrizione dei crediti retributivi derivanti da contratti a termine decorre dalla scadenza di ciascun contratto, non essendo possibile la conversione dei contratti a termine in un unico contratto a tempo indeterminato.

Nel pubblico impiego privatizzato, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetta al principio dell'assorbimento, stante la sua natura mista retributiva e risarcitoria.

Nel pubblico impiego privatizzato, la mancata specificazione scritta nel contratto a termine delle ragioni giustificatrici dell'assunzione a tempo determinato determina l'illegittimità dell'apposizione del termine.

Nel pubblico impiego privatizzato, l'abusiva reiterazione di contratti a termine, in violazione dei limiti di durata massima previsti dalla legge, non comporta la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, ma dà diritto al risarcimento del danno, liquidabile in via equitativa, con esonero dall'onere probatorio nella misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Qualificazione del Rapporto di Lavoro e Abuso di Contratti a Termine nel Settore Assistenziale


La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda relativa alla qualificazione di un rapporto di lavoro formalmente inquadrato come autonomo, ma di fatto svolto con modalità tipiche della subordinazione, e all'abuso di reiterati contratti a termine nel contesto del settore assistenziale.
La ricorrente, un'infermiera qualificata, aveva prestato servizio presso una ### per oltre un decennio, dal 2009 al 2019, in base a una serie di contratti d'opera professionali, rinnovati con frequenza variabile. Contestando la natura autonoma del rapporto, la lavoratrice ha adito il Tribunale chiedendo l'accertamento della natura subordinata del rapporto, il pagamento delle differenze retributive, il risarcimento dei danni per mancata fruizione di ferie e permessi, nonché per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine.
La difesa della ### si è incentrata sulla legittimità dei contratti d'opera, sull'offerta di assunzione a tempo indeterminato rifiutata dalla ricorrente, sull'applicazione del principio di assorbimento in relazione alle pretese retributive e sulla prescrizione dei crediti. Nel corso del giudizio, è stato necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell'### previdenziale, che ha formulato domanda riconvenzionale per il versamento dei contributi omessi e delle relative sanzioni.
Il Tribunale, richiamando i consolidati principi giurisprudenziali in materia di distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, ha ritenuto fondata la domanda della ricorrente. In particolare, il Giudice ha valorizzato una serie di elementi emersi dall'istruttoria, quali l'inserimento della lavoratrice nell'organizzazione aziendale, la predisposizione dei turni di lavoro da parte della ###, l'obbligo di rispettare le direttive e i protocolli aziendali, la soggezione al potere di controllo e disciplinare, l'utilizzo di divise e cartellino marcatempo, nonché lo svolgimento delle stesse mansioni del personale dipendente. Tali elementi, nel loro complesso, hanno indotto il Tribunale a qualificare il rapporto come di lavoro subordinato, seppur in forma "attenuata", tenuto conto della natura professionale dell'attività svolta dall'infermiera.
Accertata la natura subordinata del rapporto, il Tribunale ha affrontato la questione della reiterazione abusiva dei contratti a termine. Rilevando l'assenza di ragioni oggettive e specifiche che giustificassero il ricorso a tale tipologia contrattuale per un periodo così prolungato, il Giudice ha dichiarato l'illegittimità dell'apposizione del termine ai contratti, condannando la ### al risarcimento del danno. In applicazione dei principi affermati dalla Corte di ### in materia di danno comunitario, il Tribunale ha liquidato il risarcimento in misura pari a dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, riconoscendo così un'indennità onnicomprensiva volta a compensare il pregiudizio subito dalla lavoratrice a causa della precarizzazione del rapporto di lavoro.
Il Tribunale ha accolto la domanda di condanna al pagamento del TFR, nei limiti della prescrizione, e la domanda riconvenzionale dell'### per il versamento dei contributi omessi e delle relative sanzioni. Ha invece rigettato la domanda di risarcimento del danno per mancata fruizione di ferie e permessi, ritenendo insufficienti le allegazioni e le prove fornite dalla ricorrente.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 381/2020 promossa da: ### rappresentata e difesa dall'avv. ### proc. e dom. in ###à 30, giusta delega in calce al ricorso depositato il ### Ricorrente contro ### in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. ### corrente in ### Merano ####, rappresentata e difesa dall'avv. ### del ### di ### proc. E dom. in ### 47, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione ### in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti ### e ### in forza di procura generale alle liti rog. Not.### di ### dd. 21.07.2015 rep. N. 80974, elettivamente domiciliato presso la sede di #### C.so Libertà 1 Chiamato - litisconsorte necessario In punto: riconoscimento natura subordinata del rapporto - differenze retributive - regolarizzazione posizione previdenziale - risarcimento danno - contratti a tempo determinato - reiterazione abusiva - impugnazione contratto a termine e successive proroghe - risarcimento del “danno comunitario” causa assegnata a sentenza all'udienza del 29.04.2022 sulle seguenti conclusioni: per la parte ricorrente: a) accertare e dichiarare la sussistenza di un unico, ovvero, in via di stretto subordine, più rapporti di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. tra ### e ### in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### Merano ###, ### 3, C.F. ### con decorrenza dal 1.11.2009 fino al 31.12.2019 o diversa data ritenuta di giustizia; b) previo accertamento delle differenze retributive dovute, ivi comprese quelle a titolo di trattamento di fine rapporto, condannare ### in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente ### la somma di ### - oltre alla rivalutazione annuale o l'importo maggiore o minore, ritenuto di giustizia, che verrà determinato in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria del capitale ed agli interessi legali ed anatocismo, dalle singole date di maturazione dei diritti al saldo; c) in aggiunta a quanto indicato alla lett. b), previo accertamento della violazione del diritto alla fruizione di ferie / congedi ordinari e straordinari mancato pagamento del lavoro notturno imputato ingiustamente a pausa condannare ### di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire alla ricorrente ### il relativo danno / indennità ed in via di estremo subordine compenso retributivo, che si quantifica in ### - o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia nonché previo accertamento della violazione del diritto alla fruizione del ### aggiuntivo per la rigenerazione psico-fisica di cui all'art. 29 T.U. Contratti di comparto dei ### e disciplinato dall'allegato 4 pari condannare ### di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire alla ricorrente ### il relativo danno / indennità ed in via di estremo subordine compenso retributivo, che si quantifica in ### - o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; d) condannare la ### in persona del legale rappresentante pro tempore, alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa della ricorrente; con riserva di agire in separata sede una volta raggiunti i requisiti pensionistici per condannare la medesima ### al pagamento dei contributi e premi omessi ovvero in via di stretto subordine al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. ovvero al risarcimento del danno da omissione contributiva a carico del datore di lavoro da quantificarsi in ragione della riserva matematica da versare all'istituto previdenziale competente ### ovvero ### ex #### che tenga conto della retribuzione mancante anche ex art. 13 L. n. 1338 del 1962 ovvero, infine, in via di estremo subordine alla integrazione ed aggiunta del danno sopra indicato con gli importi collegati ai danni contributivi / pensionistici sopra menzionati; e) accertare e dichiarare l'illegittimità / nullità / inefficacia di tutte le clausole appositive del termine finale contenute nei contratti individuali di lavoro indicati in narrativa e relative proroghe per le ragioni sopra meglio esposte in particolare per negozio in frode alla legge ex art. 1344 c.c. nonché anche in via di stretto subordine la conversione / il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ma senza stabilizzazione) ex art. 5 D.Lgs. n. 368 del 2001 per prosecuzione di fatto del rapporto oltre la scadenza del secondo contratto a temine stipulato dalla ricorrente quanto meno dal 1.11.2009 al 31.12.2019 o diversa data ritenuta di giustizia, con riserva di agire nei confronti di ### della ### di ### per il periodo pregresso 1999 - 2009; f) condannare la convenuta ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno di diritto comunitario subito dalla ricorrente ovvero in via di stretto subordine anche da perdita chance statuendo in favore di quest'ultima un'indennità onnicomprensiva in misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o somma maggiore o minore di giustizia, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e che si quantifica in ### - mensili o diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e quindi pari ad ### - oltre interessi e rivalutazione monetaria; in via subordinata, qualora ### A.P.S.P. non dovesse essere ritenuta un datore di lavoro pubblico o una P.A.  g) disporre la trasformazione / conversione dei contratti a termine ovvero dell'ultimo contratto a termine in un rapporto a tempo indeterminato come per legge e cioè anche in forza dell'art. 19, 21, 22 e 23 D.Lgs. n. 81 del 2015 con la liquidazione dell'indennità di cui all'art. 28 del predetto D.Lgs. n. 81 del 2015; h) disporre la riattivazione del rapporto ovvero la riammissione della lavoratrice / reintegrazione della stessa in ### A.P.S.P. come per legge ed in virtù della disciplina anche contrattuale collettiva provinciale e aziendale applicata dalla convenuta; in ogni caso: i) condannare ### in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese legali nonché dei diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto legale che dichiara di aver anticipato le prime e non percepito i secondi; il legale si riserva il diritto di rinunciare nel corso del giudizio al beneficio della distrazione delle spese. 
La ricorrente si riserva di far valere ulteriori diritti relativi al medesimo rapporto di lavoro instaurato fra le parti ovvero ulteriori crediti maturati o maturandi dal medesimo discendenti. 
La ricorrente si riserva di agire nei confronti dell'### della ### di ### in relazione al riconoscimento della natura subordinata del rapporto in relazione al periodo 1999 - 2009 ed alla relativa regolarizzazione contributiva. 
Il presente atto vale quale formale atto di costituzione in mora accipiendi e debendi.  (in note 24.11.2021) in via principale: - l'accoglimento delle domande nei confronti della convenuta come rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio e salva la rinuncia agli atti sopra specificata; - che il giudice prenda atto della rinuncia formulata con il presente atto limitatamente alla lett. d) primo periodo delle conclusioni rassegnate a pag. 32 del ricorso introduttivo del presente giudizio e cioè: «condannare ### in persona del legale rappresentante pro tempore, alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa della ricorrente» e per l'effetto non si pronunci su tale domanda; in subordine: che il Giudice inviti controparte a prendere formale posizione in ordine a tale rinuncia; in via ulteriormente subordinata: parte ricorrente insiste affinchè, alla luce del principio di diritto sancito da #### con Sentenza del 14 maggio 2020 n. 8956 (richiamata da controparte nel proprio atto di appello) voglia integrare il contraddittorio anche nei confronti dell'### Per la parte convenuta ### (in comparsa di costituzione) Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: 1.In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati con il presente ricorso per i motivi meglio esposti in narrativa; 2.Nel merito respingersi tutte le domande formulate nel ricorso, sia nell'an che nel quantum, in quanto infondate in fatto e diritto, per i motivi meglio esposti in narrativa, e per l'effetto accertarsi e dichiararsi la legittimità dei contratti d'opera professionale stipulati tra le parti. 
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio oltre accessori di legge ivi compreso il 15% a titolo di rimborso spese generali da distrarsi in favore dell'Avv. ### (in memoria di replica alla domanda riconvenzionale dell'### Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: 1. ferma la prescrizione delle domande e dei diritti azionati con il ricorso avversario tra cui la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali, respingersi tutte le domande formulate nella memoria difensiva ### di data 13.01.2022 nonché respingersi le domande tutte avanzate con ricorso da parte della ricorrente ### sia nell'an che nel quantum, in quanto infondate in fatto e diritto, per i motivi meglio esposti in narrativa.  2. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio oltre accessori di legge ivi compreso il 15% a titolo di rimborso spese generali da distrarsi in favore dell'Avv. ### Per parte ### (in comparsa di costituzione) A. In via pregiudiziale e/o preliminare, accertarsi e dichiararsi la prescrizione quinquennale della contribuzione pretesa la quale non potrà essere versata all'### B. Limitatamente ai periodi in cui la contribuzione è prescritta, accertarsi e dichiararsi la carenza di interesse ad agire di controparte nei confronti dell'### e/o la carenza di legitimatio ad causam dell'ente previdenziale e l'inammissibilità dell'azione giudiziale nei confronti dell'### ovvero che eventuali accertamenti inerenti il rapporto lavorativo eventualmente in essere sino a gennaio 2016 compreso sono tamquam non esset e non produttivi di alcun effetto nei confronti dell'ente previdenziale, in quanto andrebbero a precostituire un accertamento in violazione di precise disposizioni di legge. 
C. Con condanna dell'eventuale datore di lavoro al versamento all'### della somma di ### a titolo di contributi oltre a somme aggiuntive per evasione da conteggiarsi al saldo, ovvero la somma maggiore o minore che verrà determinata all'esito del presente giudizio. 
Avendo tale domanda natura riconvenzionale si chiede l'applicazione dell'art.  418 c.p.c. con pronuncia di nuovo decreto per la fissazione della prima udienza. 
D. Spese giudiziali rifuse ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Svolgimento del processo Col ricorso introduttivo della presente controversia la signora ### collaboratrice della convenuta ### in qualità di infermiera qualificata in forza di contratti di lavoro autonomo stipulati tra il 2009 e il 2019 (primo contratto decorrenza 1.11.2009 - 31.12.2009; ultimo contratto terminato il ###), domanda l'accertamento della sussistenza di fatto di uno o più rapporti di lavoro subordinato con decorrenza  ###; la condanna della ### al pagamento degli emolumenti retributivi asseritamente spettanti (### in ragione della natura subordinata dei rapporti di lavoro, nonché la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno / indennità / compenso retributivo in relazione alle ferie non godute e al risarcimento danno / indennità / compenso retributivo per mancata fruizione del congedo aggiuntivo per rigenerazione psico-fisica; la condanna della ### alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa; l'accertamento dell'illegittimità delle clausole appositive del temine; la condanna della ### al risarcimento del danno comunitario. 
Costituendosi tempestivamente in giudizio la ### ha rappresentato che la ricorrente ha sempre prestato la propria opera in regime autonomo, precisando che il primo contratto intervenuto tra le parti sarebbe risalito addirittura al 3.2.2009 (decorrenza 16.02.2009 - 31.10.2009); ha eccepito che alla ricorrente era stata offerta in data ### la possibilità di venire assunta con contratto di lavoro subordinato e che era stata la ricorrente a voler proseguire con rapporto d'opera; ha eccepito che la ricorrente non ha mai partecipato ai concorsi per l'assunzione a tempo determinato ed indeterminato effettuati negli anni dalla ### ha eccepito che anche in ipotesi di riconoscimento della natura subordinata degli intercorsi rapporti di lavoro, comunque tutte le richieste retributive sarebbero infondate in forza del principio dell'assorbimento, tranne quella del ### siccome sottratto a tale principio; ha eccepito che stante la legittimità dei contratti d'opera nulla è dovuto alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e nemmeno a titolo di danno comunitario; ha ribadito la legittimità del termine apposto ai contratti; ha eccepito che nulla era dovuto alla ricorrente sul presupposto dell'asserito recesso ante tempus (ma a ben vedere tale domanda non è stata formulata in ricorso); ha eccepito infine l'intervenuta prescrizione dei crediti retributivi a qualsiasi titolo azionati e dedotti. Rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso. 
All'udienza del 24.11.2020 il Giudice esperiva un tentativo di conciliazione e su istanza delle parti rinviava per i medesimi incombenti al 10.12.2020; all'udienza così fissata il giudice dava atto del fallimento del tentativo di conciliazione per mancata adesione di entrambe le parti alla proposta conciliativa, il procuratore di parte ricorrente contestava la comparsa di costituzione e tra le altre cose che fosse stata offerta alla ricorrente la concreta possibilità di essere assunta con contratto subordinato e il giudice si riservava la decisione in ordine alle istanze istruttorie formulate dalle parti. Con ordinanza pronunciata fuori udienza il ### il giudice provvedeva in ordine alle istanze istruttorie formulate dalle parti, fissando per l'assunzione della prova orale l'udienza del 2.4.2021. Con memoria depositata nelle more tra la prima udienza e l'udienza di escussione testi, la convenuta dichiarava di aderire alla proposta del giudice. All'udienza del 2.4.2021 il Giudice procedeva all'assunzione delle dichiarazioni testimoniali dei sigg.ri: Pirvanescu lacramioara (OSS dal 2003 al 2021 presso la struttura S.### della convenuta); ### (###, ####, ### (infermiera presso la struttura ### dal 2008 al 2018), ### Il procuratore di parte convenuta dimetteva quale prova atipica le dichiarazioni testimoniali rese dai testimoni #### e ### (citati e non comparsi) nella causa 460/2019 e 303/2020, nonché dalla testimone ### (indicata anche quale testimone nel presente procedimento). Su concorde istanza delle parti il giudice fissava per discussione l'udienza del 18.06.2021, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 18.05.2021. 
Solo parte convenuta depositava note conclusionali. 
Con ordinanza dd. 26.05.2021 il Giudice, rilevato che in comparsa di costituzione parte convenuta aveva sollevato sub G pag. 36 eccezione di prescrizione, rimetteva la causa in istruttoria, invitando parte ricorrente ad effettuare un conteggio del TFR in ipotesi spettante in relazione ai contratti stipulati dal 29.12.2014 e assegnava termine a parte convenuta per prendere posizione sul conteggio o per dimetterne uno proprio e rinviava per la discussione all'udienza del 1.10.2021. 
In data 24 agosto 2021, rilevato che nessuna delle parti aveva ottemperato all'invito di depositare un conteggio del ### assegnava all'uopo nuovi termini, facendo presente che in caso di mancato deposito dei conteggi si sarebbe reso necessario l'espletamento di ctu e differiva l'udienza di discussione al 26.11.2021. 
Con memoria depositata l'8.10.2021 parte convenuta, preso atto del mancato deposito di memoria autorizzata da parte ricorrente, chiedeva fissarsi udienza per la lettura del dispositivo con termine per note.  ### per la discussione della causa era peraltro già stata fissata per il ### e i termini per il deposito delle note conclusionali erano già stati assegnati con precedente ordinanza e parte convenuta aveva già depositato le proprie note conclusionali. 
Con memoria depositata il ### parte ricorrente provvedeva, seppur in ritardo rispetto al termine assegnato, al deposito del conteggio richiesto. 
Con ulteriore memoria depositata il ### parte ricorrente rinunciava formalmente agli atti limitatamente alla domanda sub lett. d) primo periodo delle conclusioni rassegnate a pag. 32 del ricorso introduttivo del presente giudizio e cioè: «condannare ### in persona del legale rappresentante pro tempore, alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa della ricorrente». 
La rinuncia agli atti veniva formulata nuovamente all'udienza del 26.11.2021. 
Il Giudice chiedeva quindi a parte convenuta se intendesse accettare o meno la rinuncia. 
Il procuratore di parte convenuta chiedeva breve rinvio per valutare se accettare o meno la rinuncia agli atti come formulata da parte ricorrente e, preso altresì atto che parte ricorrente aveva provveduto al depositato, ancorchè oltre il termine assegnatole, del conteggio del ### lo contestava e chiedeva breve termine per depositare una memoria in replica al conteggio, con proprio conteggio. 
Nulla opponendo parte ricorrente, il giudice rinviava per i medesimi incombenti alla data del 13.12.2021, concedendo a parte convenuta termine fino al 9.12.2021 per il deposito di memoria in replica al conteggio di parte ricorrente. 
Parte convenuta depositava memoria di replica al conteggio di parte ricorrente e nuovo conteggio. 
All'udienza del 13.12.2021 il procuratore di parte convenuta dichiarava di non accettare la rinuncia agli atti limitata alla domanda sub lett. d) primo periodo delle conclusioni rassegnate a pag.32 del ricorso introduttivo effettuata dal ricorrente; il procuratore di parte ricorrente si richiamava quindi alle conclusioni in via subordinata di cui alla memoria depositata il ### e contestava altresì la memoria depositata il ### da controparte rilevando che l'aliquota indicata da controparte nel contratto collettivo 6,91 è meramente ricognitiva dell'obbligo stabilito dall'art. 2 comma 8 della legge 297/82, che impone un contributo di solidarietà a carico di tutti i dipendenti. 
Contributo che va conteggiato anno per anno e che non ha nulla a che vedere con la quantificazione del titolo oggetto del ricorso (###. 
Il Giudice preso atto della mancata accettazione da parte della ### della rinuncia agli atti parziale formulata dalla ricorrente, essendo necessario estendere il litisconsorzio all'### richiamata #### del 14 maggio 2020 n. 8956, visto l'art. 102 c.p.c., ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'### e fissava la nuova udienza del 25.01.2022. 
Si costituiva tempestivamente in giudizio l'### eccependo la prescrizione della contribuzione maturata antecedentemente al febbraio 2016 e formulando a propria volta domanda riconvenzionale di condanna della ### al pagamento non solo della contribuzione omessa e non prescritta, ma anche delle sanzioni per evasione. ### rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso. 
Parte convenuta depositava in data ### memoria di replica alla domanda riconvenzionale depositata dall'### associandosi all'eccezione di prescrizione quinquennale della contribuzione sollevata dall'### ed insistendo per l'assoluta non ricorrenza degli indici della subordinazione. 
All'udienza del 15.2.2022 il procuratore di parte ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso ex art. 414 c.p.c., revocando ovviamente le rinunce dedotte nella propria memoria extra ordinem del 24.11.2021 (non accettate da parte convenuta) e reiterando tutte le proprie istanze istruttorie. 
Il procuratore di ### sul punto sollecitato dal giudice a chiarire la posizione della chiamata in causa, dichiarava che l'### nulla opponeva all'acquisizione delle prove assunte nel presente giudizio prima della chiamata in causa dell'Ente e quindi all'efficacia delle stesse anche nei confronti dell'Ente. 
Il procuratore dell'### contestava quanto dedotto da ### nella memoria di replica alla riconvenzionale e si riportava interamente al proprio atto di costituzione. Il procuratore di ### si riportava ai propri scritti. 
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissa per discussione l'udienza del 29.04.2022, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 24.3.2022. 
Parte ricorrente e parte convenuta depositavano note conclusionali. 
Il Tribunale decideva come da dispositivo.  ### domanda della ricorrente è fondata e va accolta nei termini che di seguito si andranno a chiarire. 
Premessa a) ### presente caso, come quello di recente esaminato da ### 14296/2017 ripropone la vexata quaestio della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato in una fattispecie che, per alcuni versi, presenta dei connotati peculiari. 
Come osservato dalla citata sentenza deve prendersi atto che oggi i due cennati tipi di rapporto non compaiono che raramente nelle loro forme e prospettazioni “primordiali” e più semplici, in quanto gli aspetti molteplici di una vita quotidiana e di una realtà sociale in continuo sviluppo e le diuturne sollecitazioni che ne promanano hanno insinuato in ognuno di essi elementi per così dire perturbatori che appannano, turbano, appunto la primigenia simplicitas del -tipo legale - e fanno dei medesimi, non di rado, qualcosa di ibrido e, comunque di difficilmente definibile. 
Per cui la qualificazione sub specie di locatio operis o locatio operarum e la sua sussunzione sotto l'uno o l'altro nomen iuris diventa più delicata e richiede una più approfondita opera di accertamento della realtà l'attuale e di affinamento di quei momenti che la teoria ermeneutica caratterizza come subtilitas explicandi e, soprattutto, come subitilitas applicandi. 
Soccorre, peraltro, in questa actio finium regundorum tra lavoro autonomo e subordinato l'insegnamento della giurisprudenza che, intervenendo con molta consapevolezza sul tema, ha dato alla dibattuta questione una soluzione che può, nei principi, ormai dirsi consolidata. 
E' noto, difatti, che, secondo il richiamato e consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. 
In particolare, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative ### ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività ###: ex multis, Cass. 12926/1999; 5464/1997; 2690/1994; e più di recente, Cass. 28 marzo 2003 n. 4770, secondo la quale. ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato oppure autonomo, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle modalità di svolgimento del rapporto (cfr. pure, tra le molte, Cass. nn. 1717/2009, 1153/2013). 
Il requisito ritenuto fondamentale, ancorché di per sé non sufficiente, per il lavoro subordinato è dunque l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro: quest'ultimo, cioè, indica di volta in volta le modalità di svolgimento della prestazione, al fine di conformarla alle proprie esigenze organizzative. 
In subordine, l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa, come innanzi detto, quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive dallo stesso impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa; mentre, è stato pure precisato, altri elementi — come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione — possono avere solo valore indicativo e non determinante (v. Cass. 7171/2003), costituendo quegli elementi, ex se, solo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso (fra le altre — e già da epoca meno recente - Cass. 7796/1/1993: 4131/1984). 
Ciò precisato, è da aggiungere che, anche in ordine alla questione relativa alla qualificazione del rapporto contrattualmente operata, sovviene l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità. Alla cui stregua, onde pervenire alla identificazione della natura del rapporto come autonomo o subordinato, non si può prescindere dalla ricerca della volontà delle parti, dovendosi tra l'altro tener conto del relativo reciproco affidamento e di quanto dalle stesse voluto nell'esercizio della loro autonomia contrattuale. 
Pertanto, quando i contraenti abbiano dichiarato di volere escludere l'elemento della subordinazione, specie nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi compatibili sia con l'uno che con l'altro tipo di prestazione d'opera è possibile addivenire ad una diversa qualificazione solo ove si dimostri che, in concreto, l'elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo (v.. fra le molte, e già da epoca no recente.  4220/1991; 12926/1999). 
Il nomen iuris eventualmente assegnato dalle parti al contratto non è quindi vincolante per il giudice ed è comunque sempre superabile in presenza di effettive, univoche, diverse modalità di adempimento della prestazione ( 812/1993). 
Al proposito, la Corte di legittimità ha avuto, altresì, modo di ribadire che, ai fini della individuazione della c.d. natura giuridica del rapporto, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall'effettivo svolgimento del rapporto, essendo il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione (ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, c.c.). ma anche ai fini dell'accertamento di una nuova e diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare singole sue clausole e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista, da autonoma a subordinata; con la conseguenza che, in caso di contrasto fra i dati formali iniziali di individuazione della natura del rapporto e quelli di fatto emergenti dal suo concreto svolgimento, a questi ultimi deve darsi necessariamente rilievo prevalente nell'ambito di una richiesta di tutela formulata tra le parti del contratto (Cass., 4770/2003; 5960/1999). 
Del resto, come è stato osservato, il ricorso al dato della concretezza e della effettività appare condivisibile anche sotto altro angolo visuale, ossia in considerazione della posizione debole di uno dei contraenti, che potrebbe essere indotto ad accettare una qualifica del rapporto diversa da quella reale pur di garantirsi un posto di lavoro. 
Di recente, con la sentenza n. 7024/2015, la Suprema Corte ha altresì ribadito che gli indici di subordinazione sono dati dalla retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa; l'orario di lavoro fisso e continuativo; la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali; il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia; l'inserimento nell'organizzazione aziendale.  a) ### “attenuata” Tanto chiarito, va altresì precisato che sempre secondo consolidato orientamento della Suprema Corte se “l'esistenza dell'esercizio del potere direttivo e disciplinare da parte del datore di lavoro è sicuro indice di subordinazione”, “la relativa assenza non è sicuro indice di autonomia” (Cass.### del 27.03.2000). 
Ci sono infatti fattispecie di cd. “subordinazione attenuata”, in cui vanno quindi valorizzati gli indici c.d. sussidiari (Cass. 13986 del 28.05.2008), che vanno valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa ( 4500/07). 
La giurisprudenza di legittimità ha invero frequentemente riscontrato un'attenuazione del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, tale però da non escludere pregiudizialmente la sussistenza della subordinazione e da consentire, invece, il ricorso ai summenzionati criteri sussidiari, e tanto è avvenuto in relazione a prestazioni lavorative dotate di maggiore elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo (quali, ad esempio, quelle del giornalista), nonchè, all'opposto, con riferimento a mansioni estremamente elementari e ripetitive, le quali, proprio per la loro natura, non richiedono in linea di massima l'esercizio di quel potere gerarchico che si estrinseca - secondo quanto asserito in numerosissime pronunce della S.C. - nelle direttive volta a volta preordinate ad adattare la prestazione alle mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell'organizzazione imprenditoriale e nei controlli sulle modalità esecutive della prestazione lavorativa. La Corte di ### ha così elaborato una nozione di subordinazione “attenuata”, per cui si ammette che l'esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, così come sopra rigidamente inteso, “potrebbe non avere occasione di manifestarsi” e la natura subordinata del rapporto possa essere verificata in relazione alla sussistenza dell'obbligo del lavoratore “di porre a disposizione del datore le proprie energie lavorative e di impiegarle con continuità secondo le direttive di ordine generale impartite dal datore di lavoro ed in funzione dei programmi cui è destinata la prestazione per il perseguimento dei fini propri dell'impresa” (Cass. civ., Sez. lav., 5 maggio 2004, n. 8569, che sottolinea non solo la possibilità, ma anche la “necessità, con riferimento all'estrema variabilità che la subordinazione può assumere nei diversi contesti, di prescindere dal potere direttivo dell'imprenditore nei casi in cui esso non possa validamente assumere il ruolo discretivo che normalmente gli è proprio”; cfr, di recente, Cass. civ., Sez. lav., 30 marzo 2010, n. 7681.). 
Con riferimento proprio al rapporto di lavoro di un infermiere la ### (Cass. 28.5.2008 n. 13986) prendendo in esame una fattispecie similare a quella odierna nella quale pure era in contestazione in quale modo dovesse essere qualificato il rapporto di lavoro di un gruppo di infermiere che svolgevano la loro prestazione lavorativa preso una ### di cura, ha affermato che la prestazione svolta da un'infermiera diplomata presso una casa di riposo non può che essere apprezzata avuto riguardo al carattere professionale dell'attività espletata che rende superflua una particolare specificazione delle direttive e alla peculiarità dell'attività cui la stessa s'inserisce. Pertanto proprio in considerazione della caratteristica delle specifiche mansioni particolarmente qualificate e presupponenti determinate abilitazioni e cognizioni tecniche che lasciano all'infermiera, pur nell'ambito delle prescrizioni mediche, un certo margine di autonomia, la subordinazione emerge all'evidenza soprattutto dallo stabile inserimento della relativa prestazione nell'organizzazione aziendale costituendo questo, per l'anzidetta specificità della prestazione e dell'ambito cui inerisce, un affidabile indice rivelatore della sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Particolare rilevanza è stata data dalla ### a tale proposito alla circostanza che l'organizzazione del lavoro e la turnistica era operata dalla ### di cura e alla circostanza per cui le infermiere non erano affatto libere di assentarsi a loro discrezione. 
Quando quindi ci si trovi in presenza di fattispecie - come la presente - in cui la natura della professione del lavoratore rende superflua la specificità delle direttive, il giudice deve verificare la subordinazione sulla base anche di criteri sussidiari, tenendo conto della concreta organizzazione del lavoro (cfr., tra le molte, Cass. n. 13858/2009), ed in particolare, verificare se sussista un mero coordinamento dell'attività del lavoratore con quella dell'impresa ( Cass. n. 3471/2003).  ### ha altresì precisato (Cass. 2385 11.10.2017) che nei casi in cui la distinzione tra lavoro autonomo e subordinato è di più complessa enucleazione in relazione al tipo di incarico conferito al lavoratore e al contesto in cui è svolta la prestazione, è legittimo ricorrere ad indicatori sussidiari, quali la presenza della pur minima organizzazione imprenditoriale ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità della prestazione. E' stata, di conseguenza, enucleata la regula juris, alla quale s'intende dare continuità, secondo la quale, sia nel caso in cui le mansioni inerenti alla prestazione siano elementari, ripetitive, e predeterminate nelle modalità di esecuzione, sia in quello opposto, in cui le stesse mansioni, per lo più intellettuali, siano tali da essere dotate di notevole elevatezza e/o creatività, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo per la qualificazione della natura del rapporto, occorrendo in tal caso far ricorso a criteri distintivi sussidiari quali la continuità e durata dello stesso, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un reale potere di autorganizzazione in capo al prestatore (in merito a ipotesi analoghe a quella in esame si vedano Cass. n. 20367/2014 e Cass. n. 12330/2016).  b) Giurisprudenza di legittimità e qualificazione della prestazione resa da infermieri come attività subordinata o autonoma ### applicazione dei principi di cui sopra si è data contezza, con particolare riferimento alla professione infermieristica la ### ha statuito: - E' correttamente motivata la sentenza di merito che qualifica quale subordinato il rapporto di lavoro intrattenuto dal personale infermieristico di cura ove riscontri la presenza dei seguenti indici di subordinazione: la predisposizione di turni lavorativi, la sussistenza dell'obbligo di presentare certificato medico in caso di malattia, la reperibilità, la modalità del compenso ragguagliato alle ore e non al risultato, l'identità delle modalità di espletamento di mansioni rispetto a lavoratori qualificati come subordinati, l'utilizzazione di attrezzature aziendali e del camice di lavoro, l'inserimento nell'organizzazione, nonché il carattere professionale dell'attività espletata che rende superflua una particolare specificazione delle direttive. (Cass. 18/7/2007 n. 15979, Pres. ### Celentano, in ### nella giur. 2008, 191) - ### distintivo del rapporto di lavoro subordinato è costituito dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro - peraltro configurabile con intensità ed aspetti diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni e alla natura delle stesse - con la conseguente limitazione della sua autonomia ed il suo inserimento nella organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, assumono natura meramente sussidiaria, e non decisiva.( Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva qualificato in termini di lavoro subordinato la prestazione svolta da un' infermiera presso una casa di riposo, considerando che, al di là dei termini adottati nel contratto, avente formalmente ad oggetto, nella intestazione, " prestazioni d'opera coordinata e continuativa - art. 2222 cod. civ.", non comportanti "alcun vincolo di subordinazione", l'attività sostanzialmente richiesta consisteva nel fornire assistenza infermieristica secondo le prescrizioni dettate dai medici incaricati dell'assistenza sanitaria agli ospiti dell'istituto, per un certo numero di ore settimanali, e che la stessa, pertanto, non consisteva nella realizzazione di un risultato dell'attività organizzativa del lavoratore, ne' di un'opera a contenuto rigorosamente intellettuale, trattandosi di attività esecutiva di prescrizioni e istruzioni dei medici, ma piuttosto in un'attività il cui carattere subordinato emergeva da alcuni elementi essenziali, quali l'inserimento in modo continuativo e sistematico nell'organizzazione aziendale e la messa a disposizione, persistente nel tempo, da parte del lavoratore delle proprie energie lavorative - pur particolarmente qualificate e presupponenti specifiche abilitazioni e cognizioni tecniche - , implicante sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ancorché attenuato dalle peculiarità dell'attività; nonché da altri elementi di carattere sussidiario, quali l'assenza di qualsiasi, pur minima, organizzazione imprenditoriale, sia con riguardo al materiale necessario per l'espletamento dell'attività, sia con riguardo alla gestione contabile - amministrativa attinente all'attività stessa, oltre all'osservanza di un orario e di turnazioni prefissate, all'assenza di rischio e alla previsione di un compenso mensile in base alle ore effettuate con un importo orario anziché in relazione a tariffe professionali approvate con atto normativo). Cass. 4682/02 c) Guardie mediche assegnate agli istituti di prevenzione e pena - Infermieri nelle carceri - ### poi una particolare giurisprudenza relativa a infermieri che prestano servizio in carcere, peraltro non v'è chi non veda come una ### di ### non sia struttura paragonabile al ### Se quindi è evidente che le ragioni per le quali il direttore di un carcere deve imporre regole specifiche a tutto il personale che ivi presta servizio, dipendente o autonomo che sia, sono ragioni che nulla hanno a che fare con la “subordinazione”, ma trovano il fondamento in ragioni di massima sicurezza della struttura, analoghe considerazioni non possono valere anche per le ### di ### (un tanto è di agevole comprensione solo che si presti la dovuta attenzione alla motivazione della sentenza della Corte Costituzionale del 2015. È di palmare evidenza che la prestazione degli infermieri incaricati non possa non raccordarsi con il servizio sanitario istituito nel carcere, con le misure di sicurezza disposte dall'autorità amministrativa, con la disciplina regolamentare relativa alle attività e ai servizi che si svolgono all'interno dell'istituto di prevenzione e di pena. 
A fronte di tali connotazioni peculiari, che condizionano la conformazione legale tipica del rapporto di lavoro e costituiscono la ragion d'essere della sua specialità, sfuma l'importanza degli altri indici, ritenuti solitamente espressivi della subordinazione (retribuzione corrisposta secondo cadenze temporali prestabilite, prestazione svolta nei locali e con gli strumenti messi a disposizione dall'amministrazione penitenziaria). 
Nella determinazione dei turni, nella vigilanza esercitata sull'operato degli infermieri, nell'obbligo di comunicare i giorni d'assenza, elementi che si potrebbero reputare emblematici della subordinazione, si estrinseca il necessario coordinamento con l'attività dell'amministrazione e con la complessa realtà del carcere, piuttosto che l'autonomia decisionale e organizzativa del datore di lavoro e il potere direttivo e disciplinare caratteristico della subordinazione. 
Il direttore del carcere, invero, non è chiamato a ingerirsi in aspetti di dettaglio della prestazione svolta dagli infermieri, né tanto meno a esercitare un controllo sull'adempimento della prestazione professionale, caratterizzata da un bagaglio di conoscenze tecniche e d'esperienza. 
Il potere direttivo, pur nelle multiformi manifestazioni che presenta in concreto a seconda del contesto in cui si esplica e delle diverse professionalità coinvolte, si sostanzia nell'emanazione di ordini specifici, inerenti alla particolare attività svolta e diversi dalle direttive d'indole generale, in una direzione assidua e cogente, in una vigilanza e in un controllo costanti, in un'ingerenza, idonea a svilire l'autonomia del lavoratore. 
Tali elementi caratteristici del potere direttivo, che non può sbiadire in mero coordinamento della prestazione, esulano dalla fattispecie del lavoro degli infermieri incaricati.) Ulteriore riprova del fatto che la valutazione dell'opera svolta dagli infermieri presso le carceri non sia sovrapponibile a quella relativa all'opera prestata dagli infermieri in ### o ### di ### si ritrova nelle sentenze emesse in materia, ad esempio di svolgimento di attività infermieristica all'interno di ### di ### in cui mai nessun giudice ha ritenuto di richiamare i principi che hanno sono valsi invece nel caso di ### circondariali per escludere la natura subordinata del personale infermieristico che ivi prestava servizio. Si rinvia a Cass. 13986/08 sopra citata. 
Accertamento della natura subordinata dei rapporti instaurati dalla ricorrente con la ### caso di specie è pacifico e documentalmente provato che a far tempo dal 1.11.2009 e fino al 31.12.2019 parte ricorrente ha svolto mansioni di infermiera professionale in forza di reiterati contratti d'opera professionali di natura annuale, semestrale, trimestrale, mensile succedutisi sostanzialmente senza soluzione di continuità (contratto 1.11.2009 - 31.12.2009, 1.1.2010 - 30.06.2010, 1.7.2010 - 30.06.2011, 1.7.2011 - 31.12.2011, 1.1.2012 - 31.12.2012, 1.1.2013 - 31.12.2013, 1.1.2014 - 28.02.2014, 1.3.2014 - 31.12.2014, 1.1.2015 - 30.04.2015, 1.5.2015 - 31.05.2015, 1.6.2015 - 31.12.2015, 1.1.2016 - 31.12.2016, 1.1.2017 - 31.12.2017, 1.1.2018 - 30.06.2018, 1.7.2018 - 31.12.2018, 1.1.2019 - 31.03.2019, 1.4.2019 - 30.06.2019, 1.7.2019 - 31.12.2019). 
Con tali contratti le parti hanno pattuito un corrispettivo in ### all'ora, la messa a disposizione da parte dell'azienda del vestiario necessario per l'espletamento della prestazione, di cartellino timbrature e “per quanto riguarda le modalità di esecuzione della prestazione e la ripartizione giornaliera dell'impegno mensile complessivo e la verifica della quantità e della qualità dell'opera svolta” le parti hanno dato “ampio mandato al responsabile dell'unità operativa presso la quale la professionista svolge la sua attività, di dare opportune indicazioni onde inserire l'opera della professionista nell'ingranaggio della struttura e portarla ai massimi livelli qualitativi”. 
Inoltre la ricorrente è accomunata espressamente sotto numerosi profili al lavoratore dipendente: “La professionista previo accordo tra le parti contraenti, si impegna a prestare la propria attività nell'ambito di tutto l'arco giornaliero nonché a dichiararsi disponibile in caso di emergenze sanitarie. 
Per il lavoro notturno e festivo, l'indennità viene determinata pari a quella prevista per il personale dipendente della ### (…) Per il rimborso delle spese di viaggio si applica la normativa in vigore per i dipendenti della ### (…) La professionista si impegna a restituire tutti gli oggetti che gli vengono messi a disposizione dalla ### (p.e. divise di lavoro, cartellino timbrature, telefono portatile, ricercapersone) al termine del contratto.” Ora è agevole rilevare che tale regolamentazione contrattuale è di per sé molto più compatibile con un contratto di lavoro subordinato che con un contratto di prestazione d'opera professionale. 
La volontà delle parti di stipulare nella sostanza un contratto di lavoro subordinato traspare in modo evidente - malgrado il nomen iuris dato al contratto - dal riferimento alla “verifica della quantità e qualità dell'opera svolta” (espressione questa che evoca sicuramente più il potere di controllo del datore di lavoro sulle prestazioni del proprio dipendente, che non la verifica da parte del committente dell'opera eseguita dal prestatore d'opera professionale) e ancora di più al mandato conferito al ### dell'### di inserire “l'opera della professionista nell'ingranaggio della struttura”, essendo l'inserimento nell'organizzazione aziendale elemento tipico della prestazione lavorativa subordinata e implicando la previsione delle “indicazioni” occorrenti all'inserimento della professionista nel detto ingranaggio ad opera del ### dell'### inequivoca affermazione della soggezione della prestazione dell'attività lavorativa della professionista alle disposizioni del ### dell'### finalizzate al coordinamento dell'attività medesima con la struttura aziendale e, quindi, l'affermazione del vincolo di subordinazione della collaboratrice. 
Integrano inoltre significativi indici sussidiari di subordinazione la pattuizione di un compenso rapportato alla prestazione lavorativa. 
Sono inoltre assolutamente incompatibili con una prestazione di lavoro autonomo e si attagliano perfettamente a un rapporto di lavoro subordinato la messa a disposizione del collaboratore del vestiario occorrente all'esecuzione della prestazione e di cartellino marcatempo. 
Depongo inoltre per la natura subordinata del rapporto ulteriori circostanze (indici primari e sussidiari), che sono state allegate da parte ricorrente in atto introduttivo e confermate in sede di esperimento della prova testimoniale: - il turno mensile era unico per autonomi e subordinati, redatto dalla dirigenza tecnica infermieristica tenendo presente nei limiti del possibile e in egual modo le esigenze di autonomi e subordinati; ma soprattutto una volta assegnato il turno era obbligatorio per tutti; gli straordinari venivano remunerati solo se autorizzati (capitolo 79 , 80, 85 del ricorso dichiarazione ### dichiarazione ### nel procedimento 460-2020 “io posso dire che non ho apprezzato alcuna differenza tra autonomi e subordinati per quanto concerne i turni”; ### nel procedimento 460-2020 “la turnistica era la medesima per tutti gli infermieri”; ### nel procedimento 460-2020 “; ### nel procedimento 460/2020 “...anche per eventuali questioni attinenti le timbrature o ore eccedenti l'orario di turno da autorizzare, era il ### di ### a provvedere per gli infermieri del suo piano...in caso di timbrature eccedenti l'orario normale di lavoro, l'infermiere (autonomo o subordinato che fosse) per vedersi riconosciuto l'orario di lavoro in eccedenza doveva portare un giustificativo al ### che se riconosceva la necessità dell'orario lo autorizzava”; ### nel procedimento 460-2020 “l'orario è quello del turno per tutti”; ### nel procedimento 460-2020 “ i turni erano uguali per tutti”...; ### nel procedimento 460- 2020 “io posso solo dire che i turni erano uguali per tutti sia per i dipendenti che per gli autonomi”; ### nel procedimento 460- 2020 “i turni erano fissi per tutti”; dichiarazione ### nel procedimento 303-2020 “; “...i liberi professionisti infermieri venivano inseriti nei turni standard e li dovevano rispettare. Certo che sia la ricorrente, che i liberi professionisti che i subordinati, potevano sempre chiedere ex post una modifica del turno sulla base dei loro eventuali impedimenti ; dichiarazione ### nel procedimento 303- 2020; ### “io nella redazione del turno adottavo criteri uguali sia per i dipendenti che per gli autonomi. Il turno veniva redatto sulla base delle esigenze della struttura, prima della redazione dei turno tutti gli infermieri sia autonomi che dipendenti potevano far presente le loro eventuali personali esigenze ed esprimere tre desideri e nei limiti del possibile io vedevo se si potevano accogliere. Ex post se necessario per imprevisti il turno poteva essere da me modificato”; dichiarazione ### nel procedimento 303-2020 “vero che a prescindere dalle timbrature veniva riconosciuto e retribuito solo l'orario del turno”); - il turno di servizio era predisposto mensilmente dal preposto del personale e sul turno venivano indicati il piano, la durata del turno, il tipo di incombenze, eventuali ferie concesse (capitoli 58, 59 e 60 del ricorso non contestati e documenti 18 - 32 allegati al ricorso); - - sia agli autonomi che ai subordinati veniva applicato un regolamento aziendale che consentiva di esprimere 3 desideri al mese e chiedere 2 cambi turno, comunque soggetti ad autorizzazione da parte del responsabile (capitolo 55 del ricorso; dichiarazione ### dichiarazione ### dichiarazione ### nel procedimento 460-2020; ### nel procedimento 460-2020; ### nel procedimento 460-2020 “il ricorrente non era libero di abbandonare il posto di lavoro. Per assentarsi doveva chiedere il permesso e concordare con un collega un cambio turno. Il responsabile del nucleo doveva poi comunque autorizzare il cambio turno”; ### nel procedimento 460-2020; ### nel procedimento 303-2020 “vero confermo tutte le circostanze indicate. Quanto riferito per la ricorrente vale per tutti gli infermieri sia autonomi che subordinati”; ### nel procedimento 303-2020) - pianificazione e standard degli interventi venivano determinati dal responsabile del nucleo e dalla dirigenza tecnica assistenziale (capitolo 63 e 64 e100 del ricorso dichiarazione ### dichiarazione ### nel procedimento 460-2020 “...non residuava margine di intervento per l'infermiere”; ### nel procedimento 460-2020 “la pianificazione di fatto veniva fatta sulla base delle indicazioni date dal responsabile di nucleo e dalla DTA”; ### nel procedimento 460-2020 “la pianificazione non la faceva l'infermiere in autonomia”; ### nel procedimento 303-2020 “effettivamente la pianificazione da parte dell'infermiere avveniva sotto il controllo e le direttive del responsabile di nucleo”); - l'attività propriamente infermieristica veniva svolta dalla ricorrente, come da tutti gli infermieri sia autonomi che subordinati seguendo una scaletta, tempi di esecuzione e programmi uguali per tutti (circostanze non contestate dalla convenuta; dichiarazione ### “...c'era una scaletta delle attività che dovevano essere scolte”; dichiarazione ### nel procedimento 303-2020 “c'era una pianificazione e programmazione dell'attività da svolgere ai piani standard, alla quale tutti gli infermieri sia autonomi che subordinati dovevano attenersi”; dichiarazione ### nel procedimento 303-2020 “ nei piani ovviamente c'era una pianificazione giornaliera, cui gli infermieri dovevano attenersi”; dichiarazione ### nel procedimento 303- 2020 “c'era una pianificazione standard della giornata e delle incombenze cui gli infermieri dovevano attendere, salvo ovvio poi dover far fronte a emergenze”); - le riunioni e i briefing erano obbligatori per tutti sia autonomi che subordinati (capitolo 20 e129 del ricorso; dichiarazione ### dichiarazione ### dichiarazione ### nel procedimento 460-2020 “la norma era che il briefing si svolgesse con un solo infermiere in quanto per ogni piano in genere c'era solo un infermiere e io facevo alla S. ### di lunedì un briefing per piano”; ### nel procedimento 460-2020 “; ### “il lunedì si tenevano i briefing su ogni piano. ### di turno al piano (autonomo o dipendente che fosse) era obbligato a parteciparvi”; ### nel procedimento 460-2020; ### nel procedimento 460-2020; ### nel procedimento 460-2020); dichiarazione ### nel procedimento 303-2020; dichiarazione ### nel procedimento 303-2020 “c'erano anche riunioni mensili con tutti gli infermieri ed erano obbligatorie per tutti, ed in tali riunioni si discutevano eventuali problematiche e venivano date le direttive cui attenersi”; dichiarazione ### nel procedimento 303-2020); - obbligo di indossare le divise messe a disposizione dalla ### (capitolo 86 del ricorso dichiarazione ### dichiarazione ### dichiarazione ### nel procedimento 303-2020; dichiarazione ### nel procedimento 303-2020 “tutti gli infermieri sia autonomi che subordinati dovevano indossare le divise fornite dalla Fondazione”; ### nel procedimento 303-2020) - tutti gli infermieri dovevano seguire i protocolli adottati dalla ### (capitolo 79 e 80 del ricorso; dichiarazione ### nel procedimento 460-2020 “vero che la ### dava delle direttive in merito alla pianificazione settimanale o quotidiana della terapia...”; dichiarazione ### nel procedimento 460-2020 “vero che il ricorrente era soggetto alle puntuali direttive tecniche ed extra-tecniche del datore di lavoro, al severo potere di controllo dell'ente esercitato dalla ### e dai responsabili di nucleo, al potere disciplinare...in merito alle direttive tecniche ad esempio posso richiamare i protocolli che ci dicevano di seguire in materia di cateteri vescicali”; dichiarazione ### nel procedimento 303-2020 “tutti gli infermieri sia autonomi che subordinati dovevano attenersi alle direttive impartite dalla dirigenza in materia di preparazione e somministrazione della terapia orale” “si dovevano seguire i protocolli predisposti dalla convenuta. Un tanto valeva per tutti sia autonomi che subordinati”; dichiarazione ### nel procedimento 303-2020 “tutti sia gli autonomi che i subordinati dovevano attenersi scrupolosamente alle direttive ed ai protocolli della St. Antonio”) - obbligo di timbratura in entrata ed in uscita, delle pause e della pausa caffè (capitolo 73, 81, 82 del ricorso; dichiarazione ### dichiarazione ### nel procedimento 460-2020; ### nel procedimento 460-2020; ### nel procedimento 460-2020; ### nel procedimento 460- 2020 “per quanto io ricordi, inizialmente nessuno né dipendenti né autonomi doveva timbrare la pausa, successivamente è stato introdotto l'obbligo di timbratura dei 15 minuti di pausa caffè per tutti”; ### nel procedimento 460-2020 “aggiungo che se il ricorrente voleva fare ulteriori pause, le poteva fare, ma doveva timbrarle e il tempo gli veniva detratto. Lo stesso valeva per i dipendenti” , ### nel procedimento 460-2020, ### nel procedimento 460-2020; ### nel procedimento 303-2020 la direttiva impartita era uguale per tutti anche per gli autonomi” “ricordo che sia la ricorrente che io che altri venivamo ripresi dal responsabile di nucleo se non timbravamo la pausa caffè”; dichiarazione ### nel procedimento 303-2020 “altra competenza propria mia in quanto coordinatrice era il controllo delle timbrature: tutti sia gli autonomi che i subordinati dovevano timbrare; i periodi in eccedenza rispetto al turno ed alla fascia di tolleranza non venivano pagati...”; dichiarazione ### nel procedimento 303-2020 “ tutti venivamo richiamati al rispetto dell'obbligo di timbrature della pausa caffè”)) - soggezione a controllo e valutazione da parte del responsabile di nucleo (capitolo 94 del ricorso dichiarazione ### dichiarazione ### dichiarazione ### nel procedimento 460-2020 “non c'era un protocollo predefinito per la valutazione degli infermieri autonomi, ma sicuramente veniva valutato il loro operato. Si valutava che venissero svolte tutte le attività e si valutava la qualità degli interventi posti in essere”, ### nel procedimento 460-2020 “vero che sia gli infermieri dipendenti che quelli formalmente autonomi erano soggetti a colloqui di valutazione, solo che i liberi professionisti non percepivano il premio”, ### nel procedimento 460-2020; ### nel procedimento 460-2020 ); - soggezione alla programmazione ferie da parte del responsabile di nucleo, come tutti i dipendenti e necessità di autorizzazione per sospendere l'attività per ferie (capitoli 124 - 125 - 126 del ricorso dichiarazione ### dichiarazione ### nel procedimento 460-2020 ; ### nel procedimento 460- 2020 “le ferie venivano concordate con il gruppo infermieristico. Tutti chiedevano il periodo prescelto, poi si faceva una riunione per vedere se si riuscivano a coprire i turni. Noi trovavamo sempre un accordo”; dichiarazione ### nel procedimento 460-2020; ### nel procedimento 460-2020 “se più richieste di ferie si sovrapponevano e non si raggiungeva un accordo, il criterio adottato dal responsabile poteva essere o quello del “prius in tempore” oppure semplicemente a simpatia. Non veniva fatta distinzione tra autonomi e subordinati”; ### nel procedimento 303-2020 “ se mi si chiede come funzionasse la programmazione delle ferie, dico che tutti gli infermieri, sia autonomi che subordinati, facevano pervenire alla coordinatrice le richieste e poi si teneva una riunione e se troppi avevano chiesto lo stesso periodo, era la coordinatrice a decidere chi poteva e chi non poteva andare in ferie nel periodo prescelto Non c'erano preferenze o precedenze per gli autonomi. Tutti venivamo trattati alla stessa maniera”; dichiarazione ### nel procedimento 303-2020 “anche la programmazione ferie veniva fatta da me. Anche per quanto concerne la programmazione delle ferie io non facevo distinzione tra autonomi e subordinati, nei limiti del possibile si accoglievano le richieste di tutti e se non era possibile io non concedevo le ferie indifferentemente ad autonomi o subordinati”) - svolgimento da parte del ricorrente delle stesse mansioni con le medesime responsabilità del resto del personale infermieristico (dichiarazione ### nel procedimento 460-2020; dichiarazione ### nel procedimento 460-2020; ### nel procedimento 460-2020; ### nel procedimento 460- 2020 “ a quanto mi consta tutti gli infermieri sia autonomi che dipendenti, erano destinati allo svolgimento delle medesime attività”; ### nel procedimento 460-2020; ### nel procedimento 460-2020; dichiarazione ### - necessità dell'autorizzazione del coordinatore per poter partecipare ai corsi di formazione (capitolo 132; dichiarazione ### nel procedimento 460-2020 “dovevamo compilare un modulo e il responsabile doveva dare l'ok”; ### nel procedimento 460-2020; dichiarazione ### nel procedimento 460-2020; dichiarazione ### nel procedimento 303-2020); - svolgimento, per direttiva dei responsabili di nucleo, di attività di assistenza agli OSS con regolarità (capitolo 16 e 88 del ricorso: dichiarazione ### dichiarazione ### cfr. dichiarazone ### in procedimento 460-2020; ### “vero che gli infermieri facevano assistenza di base insieme agli OSS”); ### nel procedimento 460-2020; ### nel procedimento 460-2020 “vero che il ricorrente, come tutti gli gli altri infermieri in caso di necessità veniva inserito in turno proprio come ###..”; ### nel procedimento 460- 2020: “in mancanza di ### il ricorrente come gli altri infermieri subentrava nelle mansioni di assistenza proprie degli ### Lo decideva il responsabile del ###..”, dichiarazione ### nel procedimento 460-2020; dichiarazione ### nel procedimento 303-2020 “...tutti sia gli autonomi che i subordinati e anche la ricorrente quindi venivano assegnati in aiuto agli ### Si trattava di un'assegnazione quotidiana”; dichiarazione ### nel procedimento 303-2020) - soggezione a potere di controllo, direttivo e disciplinare al pari dei subordinati (dichiarazione ### nel procedimento 460-2020 “a mio modo di vedere la ### e i responsabili del nucleo si sono sempre atteggiati nello stesso modo nei confronti dei dipendenti e degli autonomi, sotto il profilo delle direttive date, dei controlli e di eventuali richiami. Direttamente non ho mai assistitio a rimproveri né a dipendenti né ad autonomi, ma per sentito dire venivano egualmente ripresi sia gli uni che gli altri”; ### nel procedimento 460-2020 “vero che tutti gli infermieri sia autonomi che subordinati erano oggetto di direttive, controlli ed eventuali richiami orali e anche di richiami scritti in caso di inadempienze”; ### nel procedimento 460-2020 “se mi si chiede se io nel corso degli anni ho avuto modo di apprezzare nel modo di atteggiarsi dapprima di ### e poi della ### nei confronti degli infermieri delle differenze a seconda che fossero autonomi o subordinati, dico che a quanto ho visto io tutti venivano trattati allo stesso modo, sotto il profilo del controllo, di eventuali richiami per negligenze, di dare direttive sulle modalità di lavoro”...”l'organizzazione della struttura era per piani ed ogni piano aveva un ### di ### al quale tutti gli infermieri del piano (indifferentemente autonomi o subordinati) dovevano fare riferimento.”; ### nel procedimento 460-2020 “ se mi si chiede se nel corso degli anni ho apprezzato delle differenze nel modo di atteggiarsi di ### prima e della ### poi, piuttosto che nel modo di atteggiarsi dei vari responsabili di nucleo nei confronti degli infermieri a seconda che fossero autonomi o subordinati, dico che non ho apprezzato differenze, sia nel bene che nel male tutti venivamo trattati allo stesso modo: se c'era da controllare la modalità di lavoro, piuttosto che da richiamare qualcuno, il trattamento era il medesimo”; ### nel procedimento 460-2020 “se mi si chiede se per quanto ho potuto vedere io negli anni in cui ho collaborato con la ### il modo di atteggiarsi della DTA e dei ### di ### verso gli infermieri fosse diverso a seconda che si trattasse di infermieri autonomi o di subordinati, dico che a mio modo di vedere tutti erano trattati nello stesso modo: le direttive sulle modalità di lavoro che venivano impartite erano le medesime per tutti, i controlli sull'operato erano i medesimi per tutti e se qualcuno doveva essere ripreso veniva ripreso a prescindere dallo status di dipendente o autonomo....”; ### “se mi si chiede se nel periodo in cui ho lavorato per St. ### ho apprezzato delle differenze nel modo di relazionarsi di DTA e ### di ### con gli infermieri a seconda che fossero autonomi o subordinati, dico che eravamo trattati tutti allo stesso modo sotto il profilo delle direttive che ricevevamo, dei controlli che subivamo e degli eventuali richiami per le condotte negligenti che potevano esserci fatti. Eravamo tutti “omologati”; dichiarazione ### nel procedimento 303-2020 “io ero sempre in giro per la struttura per verificare che l'andamento dei piani fosse corretto e nella mia attività di coordinamento ho sempre esercitato il mio potere di controllo e disciplinare nello stesso modo sia nei confronti dei subordinati che degli autonomi. Controllavo l'operato di tutti e se qualcosa non andava bene, riprendevo indifferentemente autonomi e subordinati.”; dichiarazione ### “posso confermare che tutti se venivano sorpresi a fare pausa senza avere timbrato, venivano ripresi” ) Tali risultanze evidenziano in modo assolutamente univoco la sussistenza nel caso di tutti gli elementi caratterizzanti la sopra descritta subordinazione attenuata. 
I rapporti di collaborazione tra ricorrente e ### convenuta vanno quindi qualificati sia sulla base del contenuto effettivo dei contratti stipulati, più sopra posto in evidenza, sia sulla base della concreta attuazione dei rapporti medesimi desumibile dalle riferite risultanze della prova testimoniale, quali rapporti di lavoro subordinato in ragione della comprovata ricorrenza non solo dell'elemento fondamentale della subordinazione, ma anche e soprattutto di tutti gli indici sussidiari di tale tipologia di rapporto, considerata la particolare fattispecie in esame. 
Condanna al pagamento del ### volta qualificati i contratti di collaborazione in questione quali contratti di lavoro subordinato, occorre passare alla domanda di condanna al pagamento degli importi che alla ricorrente sarebbero spettati in caso di inquadramento come lavoratore dipendente.  ### l'orientamento della Suprema Corte “in tema di determinazione del trattamento retributivo spettante al lavoratore subordinato, una volta accertata in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in contrasto con la qualificazione del rapporto come autonoma operata dalle parti, trova applicazione - salvo che per le indennità di fine rapporto che maturano al momento della cessazione del rapporto medesimo - il principio dell'assorbimento, per cui ove il trattamento economico complessivamente erogato in concreto dal datore di lavoro risulti superiore a quello minimo dipendente dalla qualificazione del rapporto, non debbono essere liquidate mensilità aggiuntive commisurate ai compensi periodicamente corrisposti, dovendosi, peraltro, escludere che il lavoratore sia tenuto, sulla mera richiesta del datore di lavoro, a restituire tale eccedenza, atteso che i contratti collettivi stabiliscono le retribuzioni minime spettanti ai lavoratori di una determinata categoria, senza che ciò impedisca al datore di lavoro di erogare ai propri dipendenti paghe superiori, siano esse semplicemente offerte al lavoratore o determinate da una contrattazione ovvero conseguenti alla diversa e inesatta qualificazione del rapporto tra le parti, la quale può essere frutto di un errore delle parti ma anche della volontà di usufruire di una normativa specifica ovvero di eluderla “ (Cass. 9.3.2011 n.5552, 23646/2006, 1261/2006, 10824/97). 
Nel caso di specie è pacifico che la ricorrente ha percepito un compenso globale lordo superiore a quello che avrebbe percepito se fosse stato assunto quale lavoratore dipendente. 
In applicazione del richiamato principio di diritto della Suprema Corte che esclude dal principio dell'assorbimento soltanto le indennità di fine rapporto che maturano alla cessazione del rapporto (si veda anche la motivazione della sentenza: “questo principio dell'assorbimento non può tuttavia trovare applicazione per le indennità di fine rapporto che, prima e dopo l'entrata in vigore della L. 297/1982 maturano al momento della cessazione del rapporto”) la domanda della ricorrente di condanna della convenuta al pagamento del TFR può trovare accoglimento, peraltro solo nei limiti dell'eccepita prescrizione. 
Eccezione di prescrizione ### di prescrizione sollevata da parte convenuta è fondata e va accolta. 
Stante l'impossibilità di conversione dei contratti subordinati a termine in un unico contratto a tempo indeterminato, siccome si verte in fattispecie di impiego pubblico, i crediti scaturenti da ciascun contratto devono essere considerati in modo autonomo e distinto da quelli derivanti dagli altri contratti. 
La prescrizione decorre quindi alla scadenza di ogni contratto e non alla scadenza dell'ultimo contratto della serie. 
Tale affermazione non si pone in contrasto con quanto affermato da 4827 del 7.6.2018 che si riferisce ad ipotesi affatto diversa dalla presente, ovvero di impiego privato in cui la diversa disciplina della decorrenza del termine di prescrizione trova il proprio fondamento nell' “accertamento incidentale dell'unicità del rapporto lavorativo attraverso la conversione dei contratti a termine” , che nel caso di specie non è possibile, vertendosi in fattispecie di pubblico impiego in cui opera il divieto di conversione ex art. 36 D.Lgs. 165/2001. 
Venendo al caso in esame, parte ricorrente ha interrotto la prescrizione solo in data ### (doc. 85 diparte ricorrente) (data ricezione monitoria), con conseguente prescrizione di tutte le pretese anteriori al contratto 1.1.2015 - 30.04.2015. 
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la domanda può quindi essere accolta nei limiti dell'eccepita prescrizione, per la somma di ### giusto conteggio di parte ricorrente depositato da parte ricorrente il ### su richiesta del giudice. 
Non colgono nel segno le critiche mosse al conteggio da parte convenuta. E' proprio il contratto di intercomparto a fare espresso riferimento all'art. 2120 c.c., come pure la L.P. 1/99 e rilevato che l'art. 2120 c.c. fa riferimento al divisore 13,5 si ritiene corretta la determinazione del TFR effettuata da parte ricorrente. 
Quanto alle trattenute di legge che il datore di lavoro deve operare sull'importo al cui pagamento viene condannato in dispositivo, si tratta di questione che esula dal presente procedimento. E' di tutta evidenza che il datore di lavoro viene condannato al pagamento di un importo lordo e che nel predisporre la busta paga opererà tutte le trattenute di legge. 
La convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di ### -, con gli interessi legali e la rivalutazione nei limiti stabiliti dall'art. 22 36 co. Della legge 724/1994 decorrenti dalla maturazione del credito sino al saldo e cioè dalla data di cessazione di ciascun singolo rapporto di lavoro sino al saldo e sull'importo maturato alla fine di ciascun singolo rapporto. 
Regolarizzazione della posizione assicurativa e contributivadomanda riconvenzionale ### di condanna al pagamento della contribuzione non prescritta ### l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra ricorrente e convenuta, nei limiti dell'eccepita prescrizione, troverà accoglimento la domanda di condanna della ### alla regolarizzazione della posizione assicurativa e contributiva della lavoratrice e quindi la domanda riconvenzionale dell'### di condanna della ### al versamento dall'### della somma di ### - a titolo di contributi omessi da febbraio 2016 in poi, oltre a somme aggiuntive per evasione da conteggiarsi al saldo. 
Violazione del diritto alla fruizione di ferie / congedi ordinari e straordinari e violazione della disciplina relativa alla fruizione del ### aggiuntivo per la rigenerazione psico fisica di cui all'art. 29 ### di comparto dei ### ricorrente ha altresì chiesto la condanna della convenuta al pagamento del risarcimento del danno per mancata fruizione delle ferie maturate e del congedo aggiuntivo.  ### convenuta ha eccepito anche con riferimento a tale domanda l'infondatezza della stessa, stante la corretta qualificazione del rapporto in termini di “contratto d'opera”, nonché l'assoggettamento al principio dell'assorbimento. 
La prima eccezione è infondata. 
Circa la riconducibilità del rapporto de quo ad un rapporto di natura subordinata, si richiamano le conclusioni tratte nei paragrafi precedenti alla luce dell'istruttoria espletata; quanto al principio dell'assorbimento, esso effettivamente trova applicazione anche con riferimento all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, stante la natura mista (retributiva e risarcitoria) della stessa. 
Due ulteriori ragioni ostano peraltro all'accoglimento della domanda in parte qua: il ricorso difetta invero di specifiche allegazioni sul punto, (era invero onere di parte ricorrente indicare in maniera specifica anno per anno i giorni di assenza effettuati, non imputabili a “riposi” e quindi da imputare a ferie, onde poter verificare se residuassero effettivamente ulteriori giorni di ferie maturati e non goduti in relazione ad ogni singolo contratto); inoltre parte ricorrente non allega e tanto meno prova di aver chiesto di fruire di ulteriori ferie e che la mancata fruizione sia dipesa dalla organizzazione della ### Si osserva inoltre (iura novit curia) che per l'impiego pubblico privatizzato vige il principio del divieto di monetizzazione delle ferie e quindi la domanda non può trovare accoglimento.  ###. 10 comma 2 d.lgs. 66/2003 di attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE prevede infatti che “il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità di ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro” e l'art. 5 comma 8 d.l.  95/2012 il quale dispone a propria volta che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (### ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge 31 dicembre 2009 n.196 nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la ### nazionale per le società e la borsa ### , sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limiti di età. Eventuali disposizioni normative contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente diposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire di ferie”. 
Contratto a termine - reiterazione abusiva di rapporti a tempo determinato - violazione dell'art.36 d.lgs. 165 del 2001 e art. 1 comma 1 e 5 e art. 4 del d.lgs. 368 del 2001 ratione temporis applicabile -violazione art. 19 e 21 d.lgs.  81/2015 - assenza di causali o legittimi motivi - danno comunitario ### sopra evidenziato parte ricorrente ha contestato da un lato la radicale insussistenza di ragioni di carattere temporaneo o eccezionale (ex art. 36 co.2 D.Lgs.165/2001), di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo di cui all'art. 1 d.lgs.368/2001, nonché il difetto di enunciazione delle ragioni giustificatrici dell'assunzione a tempo determinato e dall'altro la successione di contratti stipulati tra le parti dal 2009 al 2019, in violazione del limite massimo di 36 mesi di durata, stabilito dall'art. 4 e 5 del d.lgs.368/2001 e dagli attuali art. 19 e 21 d.lgs. 81/2015. 
Ricognizione delle norme Il rapporto di pubblico impiego è disciplinato dal d.lgs. 165/2001 il quale all'art. 36 comma 1 prevede che: “per esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art.35”; al comma 2 prosegue: “per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”; il comma 5 recita: “… il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”; il comma 5 ter (introdotto dall'art. 4 comma 1 lett. B) del D.L. 101/2013 convertito dalla L.25/2013) dispone poi: “le disposizioni previste dal D.Lgs. 368 del 2001 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermo restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 7, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato”; il secondo comma dell'art.2 stabiliva peraltro già: “i rapporti di lavoro dei dipendenti delle ### sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni di carattere imperativo”; l'art.1 del d.lgs.368/01 recitava: “1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.  “2 l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1” l'art. 5. sanciva: “4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti ((e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale)), qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti puo' essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. 
In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonche' nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato”; Il comma 4 bis cit. è stato introdotto dall'art. 1 comma 40 lett. B) L. 24 dicembre 2007, n. 247 (entrata in vigore il primo gennaio 2008), che ha altresì disposto (con l'art. 1, comma 43) che "In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 42: a) i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano fino al termine previsto dal contratto, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dal presente articolo; b) il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge si computa, insieme ai periodi successivi di attività ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al citato comma 4 bis, decorsi 15 mesi dalla medesima data”.  ###. 19 D.Lgs.81/2015 dispone: “1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 36 mesi.  2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'art. 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto della successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi (…) ### il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento…”; ###. 21: 1.Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato con il consenso del lavoratore solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti (…). 
Accertamento della nullità dell'apposizione del termine ai contratti ### del termine al contratto 1.11.2009 - 31.12.2009 e seguenti è illegittima.  ###. 36 del d.lgs. 165/2001 stabilisce al primo comma che “per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35” , e poi prevede al secondo comma che “per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”. 
Al quinto comma la medesima disposizione sancisce poi che: “in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”. 
Le “esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale” di cui al secondo comma della citata norma corrispondono sostanzialmente alle “ragioni di carattere tecnico -produttivo - organizzativo” richiamate dall'art. 1 del d.lgs. 368/2001, quale condizione di ammissibilità del contratto a tempo determinato nell'impiego privato.  ###. 1 del d.lgs. 368/2001 richiede espressamente la specificazione nel contratto individuale di tali “ragioni”, stabilendo al secondo comma che “l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale siano specificate le ragioni di cui al comma 1”. Si tratta infatti di esigenze produttive temporanee che in quanto tali sono idonee a giustificare il ricorso a personale precario da parte di una impresa privata e devono poter essere verificate a posteriori. 
Nel caso di specie nel contratto stipulato tra le parti (1.11.2009 - 31.12.2009) e successivi (fino a quello scaduto il ###) non vi è alcuna esplicitazione delle esigenze temporanee o eccezionali che avrebbero determinato la ### all' impiego della prestazione lavorativa del ricorrente a termine. 
Circa l'applicabilità alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni di cui al d.lgt. 368/2001 lo scrivente ritiene di richiamarsi all'orientamento costante espresso anche da questo Tribunale (sentenza 251/16 Tribunale di ### del 24.11.2016; sentenza Tribunale di ### del 31.3.2017 in RG 903/2016). 
Ivi si sostiene - in caso in parte qua analogo e sovrapponibile al presente che - “ancorché l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 368/2001 alle pubbliche amministrazioni sia stata espressamente disposta successivamente alla stipulazione dei contratti di lavoro del ricorrente ad opera del comma 5 ter dell'art. 36 cit, introdotto dall'art. 4 comma 1 lettera b) del d.l. 31.8.2013 101, convertito nella legge 30.10.2013 n. 125 ai sensi del quale “le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermo restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato”” , deve ritenersi che “un'interpretazione del testo dell'art. 36 del d.lgs 165/2001 in vigore prima della introduzione del comma 5 ter rispettosa del canone ermeneutico desumibile dall'art. 3 della Costituzione imponga di ritenere che l'enunciazione espressa nel contratto a tempo determinato stipulato dalla pubblica amministrazione delle ragioni di carattere temporaneo o eccezionale giustificatrici del ricorso all'assunzione a temine sia un requisito implicitamente posto dall'art. 36, rispondendo l'enunciazione stessa ad esigenze di trasparenza e di possibilità di verifica della sussistenza dei presupposti per l'assunzione a temine da parte del lavoratore ed apparendo del tutto irragionevole che una siffatta possibilità di verifica fosse concessa ai lavoratori del settore privato e non anche a quelli del settore pubblico privatizzato (per la ratio della specificazione delle ragioni dell'apposizione del termine, espressamente disposta dall'art. 1 comma 2 del d.lgs. 368/2001 , si veda Cass. . 27.4.2011 n. 10033, 2279/2010, 14.7.2009 214, nonché Cass. 7244/2014 in motivazione secondo le quali “l'apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dall'art. 1 d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l'onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell'ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa”.) Tenuto conto che l'applicabilità del d.ls. 368/2001 al rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione e degli enti a questa equiparati era in effetti comportata, anche prima dell'introduzione del comma 5 ter dell'art.  36 del d.lsg. 165/2001 ad opera 4 comma 1 lettera b) del d.l. 31.8.2013, dal rinvio operato dal secondo comma dell'art. 2 di tale decreto alle “leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa” (“i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo”), alla detta disposizione introduttiva del comma 5 ter dell'art. 36 cit. potrebbe per di più attribuirsi natura meramente ricognitiva e non innovativa, come sembrano avere implicitamente affermato le ### della Suprema Corte a pag. 11 della sentenza 5072/2016 affermando che il comma 1 lettera b) del d.l. 31.8.2013 ha “ribadito” l'applicabilità alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni del d.lgs. 368/2001 ( “ancora più recentemente nell'art. . 36 d.lgs. n. 165 del 2001 sono stati introdotti due commi (5 ter e 5 quater) dall'art. 4 comma 1 lett. b) d.l. 31 agosto 2013 n. 101 conv. dalla l. 30 ottobre 2013 n. 125 che - nel ribadire che le disposizioni del d.ls. n. 36/2001 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato a tempo indeterminato e il diritto al risarcimento per il dipendentehanno stabilito che i contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione della medesima disposizione sono nulli e determinano responsabilità erariale”).”. 
Deve pertanto concludersi anche nel caso in esame per l'illegittimità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro della ricorrente 1.11.2009 - 31.12.2009 e successivi per difetto di specificazione scritta nel contratto individuale e successive proroghe delle ragioni giustificatrici dell'assunzione a tempo determinato in ragione dell' interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 36 del d.lgs. 165/2001 ed anche in ragione della diretta applicabilità della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 1 del d.lgs.  368/2001 ai rapporti di lavoro delle pubbliche amministrazioni, anche prima dell'introduzione del comma 5 quater dell'art. 36 cit. per effetto del rinvio operato dall'art. 2 secondo comma del d.lgs. 165/2001 alle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. 
Peraltro, anche a voler tacere della mancata enunciazione in contratto delle ragioni che giustificano l'apposizione del termine (non ritenendosi all'uopo sufficiente la semplice indicazione nelle varie determine che hanno preceduto i contratti al fatto che “è necessario assumere personale…constata l'impossibilità di rispondere a tale fabbisogno mediante le normali procedure di assunzione, non essendo attualmente reperibili candidati in possesso dei requisiti prescritti…”), nel caso in esame si dovrebbe comunque concludere per l'illegittimità dell'apposizione del termine per violazione del secondo comma dell'art. 36 del d.lgs. 165/2001 per insussistenza di ragioni di carattere temporaneo o eccezionale. 
La reiterazione del contratto a termine della ricorrente per dodici anni e la continuativa prestazione di servizio da parte dello stesso per dodici anni dal 1.11.2009 al 31.12.2019, è circostanza che da sola conferma che il ricorso alle prestazioni professionali della ricorrente non è dipeso da una esigenza di carattere temporaneo, ma da necessità duratura nel tempo di garantire la prestazione ordinaria del servizio da questi svolto. 
A ben vedere parte convenuta allega in maniera estremamente generica che al momento della prima assunzione della ricorrente ricorrevano i requisiti di “emergenza” ed “eccezionalità” e che gli stessi sarebbero rimasti invariati nel corso del tempo, quasi a dire che se la pianta organica prevede un certo numero di posti e detti posti rimangono vacanti è in re ipsa la necessità di provvedere alla loro copertura per garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali.  ### assolutamente non condividibile ed in contrasto con le disposizioni di legge citate. 
Deve pertanto accertarsi e dichiararsi la nullità dell'apposizione del termine ai contratti di lavoro del ricorrente per violazione della norma imperativa di cui all'art. 36 secondo comma del d.lgs. 165/2001. 
Accertamento della nullità dell'apposizione del termine ai contratti / reiterazione abusiva di contratti a termine - violazione dell' art. 5 del d.lgs.368/01 e dell'art. 36 D.Lgs.165/2001 La successione dei contratti corrisponde a circa 10 anni (dal 1.11.2009 al 31.12.2019) e dunque ha ampiamente superato i “trentasei mesi compresi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro”. 
Deve pertanto accertarsi la nullità dell'apposizione del termine in relazione a tutti i contratti anche per violazione della norma imperativa di cui sopra. 
Risarcimento del danno per abusiva reiterazione dello strumento dei contratti a termine - danno comunitario Una volta accertato che il termine apposto ai contratti a termine è illegittimo e che la successione dei contratti impugnati nei limiti chiariti, viola l'art. 5 comma 4 bis del d.lvo 368/2001, rimane da individuarne le conseguenze. 
A norma dell'art. 36 quinto comma del d.lgs. 165/2001 la violazione delle disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non può comportare, come si è già accennato, la costruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, “ferma restando ogni responsabilità e sanzione” e fermo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. 
La domanda di risarcimento del danno ex art. 36 d.l.vo 30.3.2001 n. 165, avanzata dalla ricorrente, per abusiva reiterazione del contratto a termine, nei termini in cui è stata ritenuta ammissibile, va ritenuta fondata. 
Quella che maggiormente interessa al fine di decidere la presente controversia è la clausola 5, che prevede misure di prevenzione degli abusi, del citato accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE (### del Consiglio relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato). 
Tale direttiva ha dato attuazione all'accordo quadro tra le associazioni sindacali comunitarie al dichiarato fine di prevenire le discriminazioni e gli abusi del ricorso al contratto a tempo determinato e non già di dettare una normativa comunitaria per tale tipologia di rapporto di lavoro che avrebbe ecceduto le competenze comunitarie. 
Si tratta di una direttiva "obiettivo", quindi non autoapplicativa: al punto 15 del preambolo è detto chiaramente che la direttiva vincola gli ### membri quanto all'obiettivo da raggiungere, ma lascia agli stessi la scelta della forma e dei mezzi. ### è quello di uno standard uniforme di tutele del lavoratore per prevenire le discriminazioni e l'abuso del ricorso al contratto a termine. 
Il riferimento è alla successione di contratti a termine che possa qualificarsi come abuso. La clausola indica alternativamente le misure idonee a prevenire gli abusi: a) prescrizione di ragioni obiettive per il rinnovo; b) durata massima dei contratti a termine; c) numero massimo dei rinnovi. La clausola è comunque elastica perché consente "misure equivalenti" ad una di queste appena indicate. 
In base a tale clausola, allo scopo di prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli ### membri, tranne che non vi siano ragioni obiettive che giustifichino il rinnovo di tali contratti, sono tenuti ad introdurre una o più misure attuative della prevenzione degli abusi, fissando la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi o il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti. Ma possono anche introdurre altre prescrizioni parimenti orientate alla prevenzione degli abusi purché siano qualificabili come "norme equivalenti". Altresì -aggiunge la medesima clausolaè possibile una differenziazione che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori così coonestando la compatibilità comunitaria di discipline differenziate quale quella, nell'ordinamento italiano, dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 
La clausola 5 nulla dice quanto alle conseguenze dell'eventuale abuso la cui disciplina pertanto è interamente rimessa alla discrezionalità del legislatore nazionale in un ampio e non definito spettro di alternative. 
La prevenzione dell'abuso implica una reazione con connotazioni, in senso lato, sanzionatorie dell'abuso stesso. Ma queste possono essere, in ipotesi, l'attribuzione di una ragione di risarcimento del danno oppure la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato oppure entrambe. Si potrebbero ipotizzare anche sanzioni amministrative oppure, ibridando il profilo risarcitorio con quello sanzionatorio, potrebbero configurarsi "danni punitivi". 
Lo spettro è ampio ed ampia è la discrezionalità del legislatore nazionale vincolato solo al parametro delle "misure equivalenti": al fine della compatibilità comunitaria la reazione "sanzionatoria" dell'ordinamento interno deve avere una forza dissuasiva non inferiore alle misure di prevenzione degli abusi previste dalla clausola 5 cit. 
In attuazione della direttiva è stato emanato il d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'### dal ### e dal ###, che ha dettato la nuova disciplina del contratto a termine in conformità alla direttiva (prima del d.lgs. n. 81 del 2015). 
In particolare in attuazione della clausola 3 del suddetto accordo quadro l'art.  1 ha posto la prescrizione generale secondo cui è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. 
In attuazione della clausola 4, l'art. 6 ha fissato il principio di non discriminazione rispetto al lavoratore a tempo indeterminato prevedendo che al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. 
Ciò che però maggiormente rileva in causa è l'attuazione della clausola 5 dell'accordo quadro alla quale possono riferirsi gli artt. 4 e 5 rispettivamente sulla disciplina della proroga e sulla successione di contratti a termine; disposizioni dirette appunto a contrastare l'abusivo ricorso al contratto a termine come richiesto dalla clausola 5 dell'accordo quadro. 
Da una parte l'art. 4, poi modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.l. 20 marzo 2014, n. 34, convertito in l. 16 maggio 2014, n. 78, ha previsto che il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive, il cui onere probatorio è a carico del datore di lavoro, e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. 
Da ultimo è stata introdotta la durata complessiva del rapporto a termine che non potrà essere superiore ai tre anni e il cui superamento costituisce un chiaro indice della fattispecie dell'abuso del ricorso al contratto a termine rispetto alla mera illegittimità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro (limite poi confermato dall'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015). 
Il citato d.lgs. n. 368/2001 è stato modificato più volte, da ultimo - prima della sua abrogazione ad opera del d.lgs. n. 81 del 2015 (con ulteriormente nuova disciplina della materia) - ad opera del d.l. n. 34 del 2014, convertito in l.  78/2014. Ma nel complesso rimane l'attuazione delle tre clausole dell'accordo quadro suddetto, seppur con contenuti in parte variati. 
In particolare la fattispecie dell'abuso (clausola 5 dell'accordo quadro e art. 5 d.lgs. 368/2001) - inteso come successione di contratti a termine in violazione dei limiti di legge, che è fattispecie "aggravata" rispetto alla mera illegittimità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro - viene precisata meglio con l'introduzione del comma 4-bis nell'art. 5 d.lgs.  368/2001 ad opera dell'art. 1 comma 40 lett. B) L. 247/2007 entrato in vigore l'1.1.2008. Disposizione questa che - tipizzando un'ipotesi di abuso del ricorso reiterato a contratti a termine (poi confermata dall'art. 19, comma 2, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 nel nuovo regime del lavoro a tempo determinato) ha previsto che, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato e nel pubblico impiego privatizzato (in cui non è prevista la conversione) legittima, per le ragioni innanzi esposte, il diritto ad ottenere il risarcimento del danno. 
Per il settore del pubblico impiego l'art. 36 del d.l.vo 165/2001 stabilisce che “per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro straordinario a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35”, ma “per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”.  ### comma sancisce tuttavia che “in ogni caso la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione”. Al riguardo in particolare il medesimo comma prevede che “il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di lavorazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n.286. 
Con riguardo poi al profilo del risarcimento del danno in ragione dell'illegittima apposizione del termine la Corte (sent. n. 303 del 2011) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, della l. 4 novembre 2010, n. 183, sollevata in particolare nella parte in cui il comma 5 stabilisce che, nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il risarcimento del lavoratore illegittimamente estromesso alla scadenza del termine dev'essere ragguagliato ad una indennità onnicomprensiva da liquidare tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, alla stregua dei criteri dettati dall'art. 8 della l. 15 luglio 1966, n. 604; indennità onnicomprensiva che - osserva la Corte - “assume una chiara valenza sanzionatoria” essendo dovuta in ogni caso, anche in mancanza di danno e di offerta della prestazione. Nello stesso tempo però - in ragione di quello che la Corte ritiene un "equilibrato componimento dei contrapposti interessi" - è assicurato al datore di lavoro la predeterminazione del risarcimento del danno dovuto per il periodo che intercorre dalla data d'interruzione del rapporto fino a quella dell'accertamento giudiziale del diritto del lavoratore al riconoscimento della durata indeterminata di esso.  ###. 1, comma 13, della l. 28 giugno 2012, n. 92, ha poi offerto l'interpretazione autentica dell'art. 32, comma 5, cit. chiarendo che l'indennità risarcitoria suddetta limita l'ammontare del risarcimento del danno dovuto a seguito della illegittima apposizione del termine ad un contratto di lavoro fissandolo nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e disponendo che esso ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro. La questione di costituzionalità di tale norma di interpretazione autentica è stata ritenuta non fondata da Corte cost. n. 226 del 2014 anche con riferimento alla sua compatibilità, a livello di ordinamento comunitario, con l'accordo quadro suddetto. Ha posto in rilievo la Corte come la scelta di prevedere un'indennità forfettaria proporzionata risponda all'esigenza di «tutela economica dei lavoratori a tempo determinato più adeguata al bisogno di certezza dei rapporti giuridici tra tutte le parti coinvolte nei processi produttivi anche al fine di superare le inevitabili divergenze applicative cui aveva dato luogo il sistema previgente». 
Peraltro, la stessa Corte ha affermato a più riprese che «la regola generale di integralità della riparazione e di equivalenza della stessa al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha copertura costituzionale» (sentenza n. 148 del 1999), purché sia garantita l'adeguatezza del risarcimento (sentenze n. 199 del 2005 e n. 420 del 1991). 
Conclusivamente il legislatore nazionale non ha previsto nel settore pubblico la conversione del rapporto consistente in una successione di contratti a termine connotata dal carattere dell'abusività ma sanzionato tale abuso con altre misure diversamente dissuasive e parimenti efficaci. 
Il danno per il dipendente a termine nel pubblico impiego, se il termine è illegittimamente apposto, consiste nella perdita di chance della occupazione alternativa migliore e tale è anche la connotazione intrinseca del danno, seppur più intenso, ove il termine sia illegittimo per abusiva reiterazione dei contratti. 
La Suprema Corte, nella più volta citata sentenza resa il ###, ha statuito testualmente sul punto “La fattispecie omogenea, sistematicamente coerente e strettamente contigua, è invece quella del citato art. 32, comma 5, l.  183/2010 che prevede - per l'ipotesi di illegittima apposizione del termine al contratto a tempo determinato nel settore privato - che "il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604" (in tal senso già Cass. 21 agosto 2013, n. 19371). La misura dissuasiva ed il rafforzamento della tutela del lavoratore pubblico, quale richiesta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, è proprio in questa agevolazione della prova da ritenersi in via di interpretazione sistematica orientata dalla necessità di conformità alla clausola 5 del più volte citato accordo quadro: il lavoratore è esonerato dalla prova del danno nella misura in cui questo è presunto e determinato tra un minimo ed un massimo. La trasposizione di questo canone di danno presunto esprime anche una portata sanzionatoria della violazione della norma comunitaria sì che il danno così determinato può qualificarsi come danno comunitario (così già Cass. 30 dicembre 2014, n. 27481 e 3 luglio 2015, 13655) nel senso che vale a colmare quel deficit di tutela, ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la cui mancanza esporrebbe la norma interna (art. 36, comma 5, cit.), ove applicabile nella sua sola portata testuale, ad essere in violazione della clausola 5 della direttiva e quindi ad innescare un dubbio di sua illegittimità costituzionale; essa quindi esaurisce l'esigenza di interpretazione adeguatrice. La quale si ferma qui e non si estende anche alla regola della conversione, pure prevista dall'art. 32, comma 5, cit., perché - si ripete - la mancata conversione è conseguenza di una norma legittima, che anzi rispecchia un'esigenza costituzionale, e che non consente di predicare un ### danno da mancata conversione”. 
Per il lavoratore pubblico dunque l'indennizzo ex art. 32, comma 5, è in chiave agevolativa nel senso che, in quella misura, risulta assolto l'onere della prova del danno che grava sul lavoratore; tale norma è sistematicamente coerente e strettamente contigua alla fattispecie della illegittima apposizione del termine per abusiva reiterazione nel lavoro pubblico; non lo sono invece tutte le altre norme -usate dalla giurisprudenza in diverse sentenzeche stabiliscono il risarcimento basandosi sul concetto di licenziamento illegittimo ( es. ex art. 18 l. 300/1970; ex art. 8 l. 604/1966; ex art. 1 l. 92/2012; ex art. 3 d.lgs. n. 23/2013). 
Tutte queste norme infatti partono dal presupposto della perdita di un posto di lavoro, che nel caso di contratti a termine nel settore pubblico, non può verificarsi, stante il disposto dell'art. 97 Cost. che stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, concorso che non c'è stato per i contratti a termine. 
Pertanto, dirimendo il contrasto giurisprudenziale creatosi sul punto, le ### hanno stabilito il seguente principio di diritto: “ Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36 comma 5 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misure e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010 n. 183 e quindi nella misura pari ad una indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio 1966 n. 604”.  ### applicazione alla controversia in esame delle considerazioni sin qui svolte, tenuto conto che la ### ha utilizzato lo strumento del contratto a termine per un periodo ampiamente superiore ai prescritti trentasei mesi, la domanda va accolta.  ### deve pertanto essere condannata al pagamento dell'indennità di cui all'art. 32 cit., che, in considerazione della notevole durata dell'apporto lavorativo di parte ricorrente proseguito dal 2009 al 2019, della portata del ricorso abusivo all'apposizione del termine, si ritiene giusto liquidare in dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto indicata da parte ricorrente (e non contestata da parte convenuta) nell'importo di ### -, (10 X 4.075,12.-) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.  .-.-.-.-.- Le spese processuali, liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (determinato in base al decisum), vengono poste per quanto concerne il rapporto ricorrente - convenuta: per due terzi a carico di parte convenuta, soccombente in relazione alla maggior parte delle domande svolte dal ricorrente, il restante terzo viene compensato tra le parti; per quanto concerne il rapporto ricorrente - convenuta - inps: le spese ### vengono poste per intero a carico di parte convenuta, soccombente (nei limiti della prescrizione) in relazione alla domanda di regolarizzazione della posizione contributiva e in toto in relazione alla domanda riconvenzionale formulata dall'###.  P.Q.M.  Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 381-2020 R.G.L. promossa con ricorso depositato il ### da ### contro ### e con la chiamata in causa di ### litisconsorte necessario, così provvede: ogni contraria istanza ed eccezione reietta, accerta e dichiara che i contratti “d'opera professionale” stipulati tra ricorrente e convenuta hanno natura di contratti di lavoro subordinato e hanno dato causa a rapporti di lavoro subordinato, condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di ### - a titolo di ### con interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti stabiliti dall'art. 22 36 comma legge 724/1994 sugli importi maturati alla cessazione di ciascun singolo contratto e con decorrenza dalla scadenza di ciascun contratto; condanna la ### convenuta nei limiti della prescrizione e quindi da febbraio 2016 alla regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale della ricorrente; condanna la ### convenuta al versamento all'### della somma di ### - a titolo di contributi oltre a somme aggiuntive per evasione da conteggiarsi al momento del saldo; rigetta la domanda di condanna al risarcimento / pagamento indennità / retribuzione in relazione alle ferie non godute e congedo aggiuntivo accerta e dichiara l'illegittimità delle clausole appositive del termine finale contenute nei contratti individuali di lavoro impugnati dal primo all'ultimo; condanna la convenuta ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno subito dal ricorrente statuendo in favore di quest'ultima un'indennità onnicomprensiva in misura di 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e che si quantifica in ### - mensili per un totale di ### --,.-, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti dell'art. 22 36 co. Legge 724/94 decorrenti dalla cessazione dell'ultimo contratto al saldo; condanna la convenuta al pagamento di due terzi delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida per intero (100%) in ### -,### per contributo unificato, oltre 15% spese generali, iva e cpa, con distrazione a favore dell'avv. ### antistatario; dichiara la compensazione tra le parti ricorrente e conenuta del restante terzo delle spese di lite; condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dall'### che liquida in ### -, ### per contributo unificato (per la riconvenzionale), oltre 15% spese generali, iva e cpa sulle voci assoggettate per legge. 
Così deciso, addì 29.04.2022 

Il Giudice
del ### n. 381/2020

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato ma non infallibile: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22486 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 1.582 secondi in data 14 dicembre 2025 (IUG:4A-066F0A) - 2414 utenti online