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TRIBUNALE DI CUNEO

Sentenza n. 1046/2022 del 12-12-2022

principi giuridici

La domanda di riduzione dell'ipoteca giudiziale, ai sensi dell'art. 2874 c.c., è fondata qualora i beni compresi nell'iscrizione abbiano un valore che eccede la cautela da somministrarsi, valutata ai sensi dell'art. 2875 c.c., e la restrizione dell'ipoteca può essere disposta anche se l'ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere.

Il creditore che iscriva ipoteca giudiziale su beni il cui valore sia eccedente rispetto all'importo del credito vantato può essere chiamato a rispondere ex art. 2043 c.c. del danno subito dal debitore, consistente nella difficoltà o impossibilità della negoziazione del bene medesimo ovvero nella difficoltà di accesso al credito, a condizione che il debitore provi l'esistenza del pregiudizio subito e la sua riconducibilità causale all'iscrizione ipotecaria sproporzionata.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Iscrizione Ipotecaria Sproporzionata: Limiti e Tutele


La pronuncia in esame affronta il tema delicato dell'iscrizione ipotecaria giudiziale e dei limiti al diritto del creditore di tutelare il proprio credito. La vicenda trae origine dall'iscrizione di un'ipoteca giudiziale su un compendio immobiliare di ingente valore, a garanzia di un credito di importo notevolmente inferiore. Gli attori, proprietari degli immobili gravati, hanno quindi adito il Tribunale chiedendo la cancellazione dell'ipoteca o, in subordine, la sua riduzione, nonché il risarcimento dei danni subiti a causa dell'asserita impossibilità di alienare i beni a condizioni di mercato.
Il Tribunale, in primo luogo, ha operato una precisa qualificazione giuridica delle domande proposte, distinguendo tra l'azione volta alla restrizione dell'ipoteca e quella risarcitoria per l'asserito abuso del diritto di garanzia. Quanto alla domanda di cancellazione dell'ipoteca, il Giudice ha correttamente rilevato l'assenza di una delle cause di estinzione previste dall'art. 2878 c.c., evidenziando come la sproporzione tra il valore dei beni ipotecati e l'ammontare del credito garantito non rientri tra le cause che determinano la cessazione del vincolo.
Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda di riduzione dell'ipoteca, richiamando la disciplina di cui agli artt. 2874 e ss. c.c., che prevede un controllo ex post sulla proporzionalità dell'ipoteca giudiziale. In particolare, il Giudice ha sottolineato come l'art. 2875 c.c. stabilisca che il valore dei beni ipotecati non debba superare di un terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori. Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato, sulla base di una ### che il valore complessivo del compendio immobiliare gravato da ipoteca eccedeva notevolmente l'ammontare del credito vantato dalla banca, anche tenuto conto degli interessi e delle spese. Di conseguenza, il Giudice ha ordinato la riduzione dell'ipoteca, escludendo dal vincolo alcuni degli immobili originariamente gravati, in modo da ripristinare un rapporto di proporzionalità tra il valore dei beni e l'entità del credito garantito.
Diversamente, il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo non provato il nesso causale tra l'iscrizione ipotecaria e il danno lamentato dagli attori. A tal proposito, il Giudice ha riconosciuto l'astratta ammissibilità di un'azione risarcitoria fondata sull'abuso del diritto di garanzia, richiamando il recente orientamento della Corte di Cassazione che ammette la possibilità di configurare una responsabilità extracontrattuale del creditore che iscriva ipoteca su beni di valore sproporzionato rispetto al credito vantato, causando un pregiudizio al debitore. Tuttavia, nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che gli attori non avessero fornito la prova di aver subito un danno concreto a causa dell'iscrizione ipotecaria, né di aver perso specifiche opportunità di vendita degli immobili.
La decisione in commento si segnala per la sua chiarezza espositiva e per la corretta applicazione dei principi giuridici in materia di ipoteca giudiziale. Il Tribunale ha saputo contemperare le esigenze di tutela del credito con quelle di salvaguardia del patrimonio del debitore, evitando di avallare condotte abusive da parte del creditore, ma al tempo stesso esigendo una rigorosa prova del danno lamentato dal debitore.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

n. 2845/2018 r.g.a.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Cuneo SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Cuneo - ### - in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. 2845 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 avente ad oggetto: iscrizione ipotecaria TRA ### (c.f. ###) e ### (c.f. ###) rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall' Avv.to ### (c.f. ###), dall' Avv.to ### (c.f. ###) e dall' Avv.to ### (c.f. ###) ed elettivamente domiciliati in ### alla ### presso lo studio dell'Avv. ##### P. ### S.P.A. (c.f. ###), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. ### (c.f.  ###), dall'Avv. ### (c.f.  ###) e dall' Avv. ### (c.f.  ###), ed elettivamente domiciliata presso lo studio #####; ### parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 5.7.2022.  RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69. 
Premessa. 
Con atto di citazione notificato in data ###, gli attori hanno convenuto in giudizio ### di ### P. ### S.p.A. al fine di: A) “ordinare e/o condannare” alla convenuta alla cancellazione dell'ipoteca “presente sui seguenti immobili: 1. fol. 16 p.lla 326 sito in ### 2. immobile sito in ### loc. Bricchetto sito in ### di cui al fol. 6 part. 637 e 637 sub 3; 3. immobile di cui al fol.16 p.lla 1100, con conseguente riduzione della stessa agli immobili residui, con il correlativo ordine al sig. Conservatore”; B) “condannare la ### convenuta al risarcimento del danno da perdita di chance per mancata alienazione degli immobili da quantificarsi in ### complessivi o in ogni altra somma scaturente dal giudizio” nonché “all'ulteriore danno da valutarsi anche in via equitativa per il vincolo illegittimo cui ha sottoposto l'intero compendio immobiliare a fronte di un preteso credito inesistente”. 
In particolare, a sostegno della spiegata azione, gli attori hanno allegato che: - in data ### l'istituto di credito convenuto ha iscritto ipoteca giudiziale sull'intero compendio immobiliare riferibile parte attrice - di valore complessivamente pari ad ### 999.000,00 (come da perizia sub doc. 1) - in virtù di un credito vantato (ed azionato in sede monitoria) pari a soli 28.550,99 (ridotto ad ### 11.814,71 con la sentenza resa all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo svoltosi nelle more del presente giudizio, R.G. 998/2016, ed attualmente sottoposta al vaglio della Corte d'Appello di Torino); - tale “abnorme” iscrizione ipotecaria - oltre a configurare un'ipotesi di abuso del diritto della garanzia patrimoniale in danno del debitore, sanzionabile ex art. 96 co. 2 c.p.c. - ha impedito l'alienazione degli immobili per i quali è chiesta “la liberazione dall'ipoteca”, oggetto di “### di ### all'### e di interesse da parte di terzi” (v. pag. 4 citazione). 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ### si è costituita la ### convenuta, contestando l'azione svolta ed evidenziando l'inattendibilità della stima di parte del compendio immobiliare (non essendovi alcun riferimento a quotazioni di mercato), la piena legittimità dell'iscrizione ipotecaria stante la sussistenza del proprio credito e la non riconducibilità causale del danno lamentato a siffatta iscrizione ipotecaria, non essendo quest'ultima ostativa alla vendita ed eccependo, in ogni caso, il concorso colposo degli attori ex art. 1227 All'udienza figurata del 25.2.2021 la scrivente (subentrata nella titolarità del fascicolo a far data dal 18.11.2020), sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha assunto la causa in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. 
Con ordinanza del 2.8.2021 la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio al fine di procedere a CTU estimativa degli immobili oggetto di iscrizione ipotecaria, per poi essere assunta nuovamente in decisione all'udienza del 5.7.2022.  ### deve ritenersi inammissibile l'estensione della domanda formulata da parte attrice solo in sede di udienza di precisazione delle conclusioni del 5.7.2022, peraltro mediante rinvio al foglio di p.c. depositato in vista dell'udienza. 
Tendenzialmente è ammessa la restrizione del thema decidendum, anche dopo la precisazione delle conclusioni ma, di certo, non è certo ammessa la sua estensione (Cass. 23-7-1971 n. 2434; Cass. 27-2-1965 n. 334; Cass. 22-4-1963 n. 1018). 
Infatti, nel rito civile ordinario risultante dalle modifiche di cui alla ### 353/1990, chiusa l'istruttoria, alle parti non è consentito “precisare” altre conclusioni se non quelle di cui all'atto introduttivo o quelle eventualmente modificate ai sensi dell'art. 183 c.p.c. (v. art. 189 c.p.c.). Pertanto, non v'è più nulla da “precisare” nell'udienza che, ormai solo per sineddoche, continua ad essere chiamata “di precisazione delle conclusioni”. In quella udienza, infatti, alle parti nulla è consentito “precisare”, per la semplice ragione che (salvo ipotesi eccezionalmente previste dal legislatore) nessuna modifica è possibile delle conclusioni già prese (in questi termini v. Cass. civ. sez. III, 27/09/2021, n.26118, in motivazione). 
Tenuto conto che, nella specie, parte attrice non ha provveduto a modificare le conclusioni nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., l'odierno thema decidendum dev'essere senz'altro circoscritto alle domande formulate nell'atto di citazione, sopra sintetizzate, con la precisazione che non risultano ammissibili quelle di cui ai punti nn. 4 (“Emettere ogni ulteriore diversa declaratoria e/o statuizione, previa, connessa o dipendente alle domande che precedono e che portino al medesimo esito”) e 5 (“Con riserva espressa di ogni ulteriore valutazione rispetto al contegno della banca convenuta”) poiché non supportate da alcun fondamento giuridico.  ### chiarito è opportuno previamente procedere ad una corretta qualificazione dell'azione promossa da ### e da ### In particolare, ad avviso di questo Giudice, le domande proposte, entrambe fondate sulla dedotta sproporzione tra il valore del credito di titolarità della convenuta ed il compendio immobiliare attinto dalla relativa iscrizione ipotecaria, sono due. 
La prima - al di là della formula usata (“ordinare e/o condannare …alla cancellazione dell'ipoteca…”) e delle norme di diritto impropriamente richiamate a supporto (artt. 38 e 39 TUB) - risulta volta alla restrizione dell'ipoteca iscritta. 
Tanto emerge dal tenore complessivo della domanda (“…ordinare la cancellazione dell'ipoteca…sui seguenti immobili: 1) immobile ### in ### di ### in ### foglio 16, particelle ### fuse, sulle quali insiste il fabbricato censito al foglio 16, particella ### ) immobile sito in ### località ### sito in ### di cui al foglio 6, particelle #### e 637 sub 3 ###; con conseguente riduzione della stessa agli immobili residui…”, grassetto aggiunto).  ###, com'è noto, le cause di estinzione dell'ipoteca sono espressamente individuate dall'art. 2878 c.c. (“1) … cancellazione dell'iscrizione; 2)… mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine indicato dall'articolo 2847; 3) …estinguersi dell'obbligazione; 4) …perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall'articolo 2742; 5) … rinunzia del creditore; 6) … spirare del termine a cui l'ipoteca è stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva; 7) … pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche”) ed a nessuna di queste (sebbene non si tratti di elencazione tassativa) è riconducibile la fattispecie per cui è causa. 
La seconda domanda è, invece, volta alla condanna della convenuta al risarcimento dei danni asseritamene subiti per effetto dell'abusivo esercizio del proprio credito.  1. Riduzione di ipoteca ### chiarito, la domanda di restrizione è fondata e va accolta per quanto di ragione. 
Giova anzitutto brevemente esporre i tratti fondamentali della speciale disciplina che regola l'ipoteca giudiziaria. 
Anzitutto, ai sensi dell'art. 2828 c.c. l'ipoteca giudiziale si può iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore, ivi inclusi “quelli che gli pervengano successivamente alla condanna”. 
Al fine di scongiurare il rischio di abusi da parte del creditore l'art. 2874 c.c. prevede un controllo ex post sulla proporzionalità dell'ipoteca disponendo che “le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2817, e le ipoteche giudiziali devono ridursi su domanda degli interessati, se i beni compresi nell'iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione eccede di un quinto quella che l'autorità giudiziaria dichiara dovuta”, laddove, ai sensi del successivo art. 2875 “si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell'iscrizione dell'ipoteca, quanto posteriormente, supera di un terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell'art. 2855”.  ### quanto previsto dall'art. 2872 c.c. rubricato “### della riduzione”, “La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale è stata presa l'iscrizione (cfr. art. 2838 c.c.) o restringendo l'iscrizione a una parte soltanto dei beni. Questa restrizione può aver luogo anche se l'ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere”. 
Appare opportuno sottolineare che la modificazione derivante dalla riduzione o dalla restrizione dell'ipoteca significa permanenza dell'antica iscrizione e dell'originaria ipoteca, che non viene cancellata, ma esclusivamente rettificata tramite la modificazione di uno dei due elementi previsti, quali l'entità della somma garantita e/o la quantità dei beni posti a garanzia. 
In base al disposto dell'art. 2876 c.c. (“La riduzione si opera rispettando l'eccedenza del quinto per ciò che riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per ciò che riguarda il valore della cautela”), nell'effettuare la riduzione dev'essere rispettato un margine di eccedenza di un quinto in relazione alla somma del credito e di un terzo per l'ipotesi di restrizione della cautela. 
Da quanto brevemente esposto appare evidente come la disciplina della riduzione delle ipoteche miri a contemperare due contrapposte esigenze: quella del debitore di non far risultare dai pubblici registri un vincolo eccessivo rispetto all'ammontare effettivo del credito garantito e quella del creditore, assicurandogli un margine di sicurezza che possa ad esempio fronteggiare una svalutazione sul mercato immobiliare, oppure evitare pregiudizio nell'ipotesi in cui la determinazione definitiva del credito dovesse risultare maggiore di quanto previsto.  ### premesso, in riferimento al caso di specie, è pacifico che il credito della convenuta nei confronti degli odierni attori, sia pure nel minor importo riconosciuto e liquidato con sentenza n. 99/2019 (r.g.n. 998/2016, a cui risulta riunito r.g.  4387/2016) pubblicata in data 6 febbraio 2019 (di ### oltre interessi convenzionali dal 14.4.2016 al saldo) - attualmente oggetto di scrutinio in sede ###è stato saldato neppure nelle more del presente giudizio. 
Parte convenuta, con la seconda memoria istruttoria ha documentato (v. doc. 10) la spontanea riduzione della somma dell'ipoteca dagli originari ### 35.000,00 (rispetto al credito originariamente portato dal decreto ingiuntivo opposto, pari a 28.550,99) ad ### 14.533,37 (a fronte di un credito, come accertato dalla sentenza di primo grado - allo stato esecutiva ex art. 282 c.p.c. - pari ad ### 11.814,71). 
Come sopra evidenziato, non ricorrendo alcuna causa di estinzione dell'ipoteca, parte attrice non ha alcun titolo per ottenere la cancellazione della stessa. 
Tuttavia, essendo i beni ricompresi nell'iscrizione di valore superiore alla cautela da somministrarsi, dev'essere accolta la domanda di riduzione dell'ipoteca iscritta.  ### nominato in corso di causa, infatti - in maniera logicamente argomentata e pienamente condivisa da questo Giudice quanto a metodo di analisi - ha accertato che il valore complessivo del compendio immobiliare attinto dall'iscrizione ipotecaria del 30.9.2016 (registro generale n. 6310, registro particolare n.796) è pari ad ### 493.820,55. 
Si tratta di importo evidentemente superiore al credito vantato (anche comprensivo di accessori) maggiorato della cautela. 
Inoltre, il Consulente nominato, ha accertato che i beni di cui parte attrice chiede la liberazione - “ovvero le unità censite al foglio 16 particella ### in ### ora particella ### al folio 6 particella ### subalterni 2 e 3 del comune di Lesegno” (v.  pag. 19 relazione in atti) - hanno valore pari ad ### 130.075,79. 
Considerato, quindi, che pur a fronte della restrizione, la ### convenuta sarebbe adeguatamente tutelata dai residui immobili (di valore complessivamente pari ad ### 371.133,76), la domanda di riduzione dev'essere accolta.  2. Domanda risarcitoria ### invece, essere rigettata la domanda di risarcimento avanzata da parte attrice. 
Com'è noto, per lungo tempo la giurisprudenza ha sostenuto la tesi secondo cui l'iscrizione su beni il cui valore eccede la cautela richiesta (diversamente dall'iscrizione per una somma eccessiva rispetto al credito vantato) non desse luogo a responsabilità del creditore ex art. 2043 c.c., potendosi configurare soltanto una responsabilità processuale, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., qualora lo stesso creditore convenuto per la riduzione dell'ipoteca resista con mala fede o colpa grave (Cass. sez. III, n. 10299/2007; Cass. civ., sez. III, n. 4698/2001; Cass. civ., sez . III, 10771/1999; Cass. civ., sez. I, n. 9307/1994).  ### si affermava - da un lato - valorizzando la piena legittimità della condotta del creditore che iscrive ipoteca su beni di valore superiore all'effettiva sua esigenza di garanzia, alla luce della regola generale di cui all'art. 2740 c.c. (“Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”), del disposto dell'art. 2828 c.c. (che abilita il creditore ad iscrivere ipoteca su “qualunque degli immobili che appartengono al debitore”) e della specifica disciplina delle spese per eseguire la riduzione d' ipoteca delineata dall'art. 2877 c.c., nonché - dall'altro - evidenziando come il debitore risulti, a sua volta tutelato, dal correlativo diritto potestativo di richiedere la riduzione di un'iscrizione ritenuta eccessiva. 
Tale orientamento è stato, tuttavia, oggetto di progressivo ripensamento a partire dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 6533/2016, ove si è paventata la possibilità di configurare una forma di abuso del diritto (sub specie di abuso dello strumento della cautela) nella condotta del creditore che iscriva ipoteca giudiziale sui beni del debitore il cui valore sia eccedente la cautela secondo i parametri individuati nella legge (artt. 2875 e 2876 c.c.). 
Tale pronuncia, tuttavia, non è estendibile al caso di specie, essendo tesa a consentire l'applicazione dell'art. 96 co. 2 c.p.c., mediante riconoscimento del difetto di normale prudenza del creditore, in un caso in cui il diritto di credito originariamente vantato si era poi rivelato inesistente. Il presente giudizio, invece, attiene ad un'ipoteca iscritta in misura proporzionata al credito, che è stato poi giudizialmente accertato, in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c. in misura inferiore, ma pur sempre effettiva, talché difetta il requisito principale della responsabilità aggravata ex art. 96 co. 2 c.p.c.  ovvero l'accertamento negativo del diritto di credito azionato. 
In ogni caso, la pronuncia del 2016 ha dato la stura ad una nuova imposizione ermeneutica, avallata dalla Corte di Cassazione nella recente ordinanza ###/2021 ove si afferma espressamente che “il creditore il quale iscriva ipoteca giudiziale su beni il cui valore sia eccedente ( a fortiori se sproporzionato ) rispetto all'importo del credito vantato, può essere chiamato, ferma restando la eventuale responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., a rispondere ex art. 2043 c.c. del danno subito dal debitore consistente nella difficoltà o impossibilità della negoziazione del bene medesimo ovvero nella difficoltà di accesso al credito […], non potendo dirsi al creditore attribuito il potere di iscrivere ipoteca sui beni del debitore senza alcun limite di continenza o proporzionalità della cautela”(v. pag. 13, in motivazione).  ### risarcitoria svolta dagli attori, quindi, deve ritenersi astrattamente ammissibile. 
Tuttavia, ad avviso di questo Giudice, la stessa non può essere accolta nel merito, non già per l'insussistenza di una forma di abuso di cautela quanto, piuttosto, per difetto di prova in ordine al pregiudizio di cui si chiede ristoro, oltre che circa la sua riconducibilità causale all'iscrizione sproporzionata. 
Il danno, infatti, viene identificato nella perdita di concrete occasioni di vendita dei beni immobili in ### ed in ### di cui hanno chiesto la liberazione, stimati rispettivamente, in sede di conferimento di incarico all'### in ### 135.000,00 ed ### 85.000,00 (v. doc. 5 e 6). 
A supporto della pretesa risarcitoria, gli attori, hanno tuttavia allegato una lettera, redatta alla stessa ### incaricata per la vendita (### di ### e datata 18.5.2018 (ovvero di pochi giorni antecedente la notifica dell'atto di citazione) in cui il soggetto redigente (non meglio identificato) dà atto che “Per l'immobile sito in ### di ### si è presentata una famiglia svizzera per utilizzo come seconda casa oltre al cliente molto interessato che sottoscrisse anche una scrittura privata promettendo di acquistare se l'immobile fosse stato liberato da ipoteche entro una certa data” e che “Per la casa di ### si sono presentate quattro famiglie, tutte per utilizzo come prima abitazione./I nominativi dei clienti, per privacy, sono solo consultabili in ### in…” (grassetto aggiunto), sottolineando che “…dopo le visite non si riesce ad arrivare ad una trattativa concreta soprattutto a causa dell'ipoteca presente sugli immobili, della quale come ### siamo obbligati ad informare la clientela, che purtroppo non permette di arrivare ad una conclusione della vendita creando una cattiva nomea sugli immobili” (doc. 7). 
Si tratta di dichiarazioni evidentemente interessate e generiche, poiché non circostanziate né riferibili a specifici soggetti, che trovano parziale riscontro solo - e con esclusivo riferimento all'immobile in ### - nel preliminare di vendita stipulato in data ### con tale ### prodotto sub doc. 8, ove effettivamente all'ultimo comma dell'art. 3) le parti convengono di vincolare la stipula del definitivo alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale entro la data prevista per il rogito (ovvero 15.5.2018). 
Non sono, tuttavia, note le sorti di tale trattativa né le ragioni effettive per le quali non si è poi addivenuti alla stipula del definitivo. 
Sempre sul piano probatorio dev'essere, altresì, evidenziato come parte attrice abbia financo omesso di articolare mezzi di prova orale che avrebbero potuto suffragare la fondatezza della pretesa risarcitoria per “perdita di chance”. E ciò nonostante fossero agevolmente individuabili i nominativi dei soggetti informati sui fatti d'interesse. 
Non può, quindi, ritenersi dimostrato - se non ricorrendo ad inammissibili presunzioni, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza - che gli attori abbiano subito il danno allegato. 
Non essendo risarcibile nel nostro ordinamento il c.d. danno in re ipsa e non potendosi quindi far coincidere il pregiudizio con la semplice sproporzione tra l'ipoteca iscritta ed i beni attinti, l'azione risarcitoria dev'essere rigettata.  ### la reciproca soccombenza, sussistono i presupposti ex art. 92 co. 2 c.p.c. per dichiarare integralmente compensate le spese di lite (ivi incluse le spese della compiuta ### già liquidate in corso di causa), anche quelle previste dal secondo comma dell'art. 2877 P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede: i accoglie la domanda di riduzione ipotecaria nei limiti indicati in parte motiva e, per l'effetto, ordina la riduzione dell'ipoteca giudiziale del 30.9.2016 iscritta ai nn. 796 R.P. e 6310 R.G presso l'### delle #### di #### di ### di ### (già ridotta con formalità iscritta presso lo stesso ### il ### ai nn. 1618 R.G. e 127 R.P.) mediante esclusione dalla stessa delle unità immobiliari censite al foglio 16 particella ### del Comune di ### (ora particella ### ) ed al foglio 6 particella ### sub 2 e 3 del Comune di ### i rigetta la domanda risarcitoria; i pone le spese della ### già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di tutte le parti in lite, con vincolo di solidarietà; i dichiara integralmente compensate le spese di lite, comprese quelle previste dal secondo comma dell'art. 2877 Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
Dott.ssa ###

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