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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO ### XV CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### a latere dott.ssa ### estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n.r.g. 23263/2019 promossa da: ### S.P.A., con l'Avv. ### contro ### S.P.A., con gli Avv.ti ##### e ### OGGETTO: azione di risarcimento danni ai sensi degli artt. 2395 c.c. e 15, 1° co., d.lgs. 39/2010, per l'inadempimento ai doveri di revisore legale dei conti ex art. 14 d.lgs. n. 39/2010, in relazione ad un contratto di cessione di azioni della ### di ### Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.4.2022, qui di seguito riportate. ### “Voglia codesto ###mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, 1) accertare e dichiarare, per tutte le ragioni indicate in premessa, l'inadempimento da parte di ### s.p.a. ai suoi doveri di revisore legale dei conti della ### di ### s.p.a. compiuto con la relazione in data 2 aprile 2014 a firma del socio dott. ### contenente un giudizio positivo, senza rilievo alcuno, sul bilancio della ### di ### s.c.p.a. chiuso al 31 dicembre 2013, di cui ha attestato la chiarezza, la veridicità e la correttezza; 2) per l'effetto, condannare ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno subito dalla ### s.p.a. nella misura di ### pari al prezzo di acquisto da parte di quest'ultima di n. 25.600 azioni della ### di ### s.c.p.a., oltre interessi e rivalutazione, ovvero nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. Con vittoria di compensi e spese, anche generali”. Si dichiara, ai fini del versamento del contributo unificato, che il valore della presente controversia è pari ad #### Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza e previe tutte le necessarie statuizioni, nel merito: - respingere tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti di ### S.p.A., in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto; in via istruttoria: - respingere le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili e irrilevanti; - dichiarare l'inammissibilità delle produzioni documentali di parte attrice effettuate con la propria memoria di replica ex art. 190 c.p.c. in data 4 gennaio 2021, in quanto tardive e comunque irrilevanti, come già eccepito all'udienza del 17 maggio 2021. Con vittoria di spese e compensi professionali 1. Le vicende processuali ### S.p.A. (di seguito anche la ### -investitore per 25.600 azioni della ### di ### S.p.A. (nel prosieguo anche ### - con atto di citazione notificato in data ### ha convenuto in giudizio ### S.p.a., già revisione dell'istituto di credito. ### attrice ha premesso che -in concomitanza all'accensione di un mutuo dell'importo di ### milioni presso ### aveva proceduto altresì, in data ###, alla sottoscrizione del relativo aumento di capitale, acquistando il pacchetto azionario sopra citato, al valore nominale di ### per ogni azione, corrispondendo un controvalore complessivo pari ad ### milioni. La società ha lamentato di essere stata indotta ad effettuare l'investimento in virtù della relazione positiva espressa dal revisore rispetto al bilancio di esercizio di ### del 2013, rilevatosi invece inveritiero. Con conseguente danno di cui ha invocato il risarcimento ex art. 2395 c.c. e artt. 14 e 15, d.lgs. n. 39/2010.avendo le azioni perso totalmente il loro valore mentre ### era stata posta liquidazione coatta amministrativa il 25 giugno 2017. ### pur ritualmente citata, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace in data ###. Assegnato il solo termine richiesto di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., il giudice istruttore - ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di dare corso all'attività istruttoriaha fissato udienza di precisazione delle conclusioni. A tale udienza, celebrata in data ###, si è costituita la convenuta, negando la legittimazione attiva di parte attrice e contestando gli elementi costitutivi del diritto avversario: previa revoca della dichiarazione di contumacia, la causa è stata rimessa in decisione. In data ###, il Collegio -considerato il peculiare sviluppo del processoha disposto la remissione della causa sul ruolo per tentare la conciliazione e procedere all'interrogatorio libero delle parti. Il giudice istruttore -a seguito del tentativo di conciliazione senza esitoha dato corso agli incombenti disposti dal Collegio ed ha quindi rimesso la causa in decisione in data ###. In data ###, parte attrice ha chiesto che venisse concessa una nuova data decorrenza dei termini, considerato che l'ordinanza resa in data ### non era stata comunicata alle parti, istanza accolta in data ###, con conseguente nuova decorrenza da tale data dei termini assegnati di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi 20 per le repliche. 2. Il perimetro oggettivo della lite La convenuta si è costituita solo all'udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data ###. La costituzione tardiva comporta come noto, la purgazione della contumacia con effetti ex tunc - assumendo la parte la stessa posizione processuale degli altri soggetti costituiti tempestivamente ma restano ferme le preclusioni medio tempore verificatesi. Nel caso in esame, essendosi costituita nell'ultimo momento utile prima della remissione della causa in decisione, parte convenuta è dunque decaduta dalla facoltà processuale di sollevare eccezioni in senso proprio e dal relativo diritto alla prova. Le difese di ### vengono dunque esaminate da questo stretto angolo visuale, limitatamente alle sole doglianze che il Tribunale, d'### è tenuto in ogni caso ad esaminare, compiendo un rigoroso vaglio di tutti gli elementi costitutivi della pretesa attorea. Del resto, la rimessione della causa in istruttoria compiuta in data ### non ha comportato la regressione del processo alla fase anteriore alle decadenze allegatorie e probatorie, già maturate. 3. La legittimazione attiva di ### al preteso difetto di legittimazione attiva, secondo la tesi della convenuta parte attrice non avrebbe documentato la propria qualità di socio mediante il sistema di comunicazioni e certificazioni previsto dagli artt. 83-quinquies e 83-sexies del T.U.F. e disciplinato dagli artt. 21 ss. del Reg. "Post trading". Come noto, tale condizione consiste nella corrispondenzaqui riscontratatra chi agisce in giudizio e colui che nella domanda è affermato titolare del diritto sostanziale fatto valere, a prescindere dalla fondatezza della relativa pretesa. La doglianza è dunque infondata, giacché qui parte attrice dichiara di agire in qualità di soggetto direttamente danneggiato, in via extracontrattuale, dalla condotta del revisore, ed in particolare della certificazione positiva, rivelatasi erronea, rilasciata rispetto al bilancio di esercizio di ### al 31.12.2013. ### va pertanto rigettata. 4 .La prova dell'acquisto delle azioni 4.1. ### attrice ha depositato a riprova della titolarità delle azioni di ### - la domanda al Consiglio di ### di BPV di ammissione a socio per l'acquisto/sottoscrizione di 25.600 azioni (cfr. doc. 1 di parte attrice); - l'estratto conto corrente n. 1204106 intestato alla stessa intestato, acceso presso la ### ove si attesta che in data ### sono stati acquistati titolo dell'istituto di credito per un controvalore di ### (cfr. doc. 2 di parte attrice). Solo a seguito della costituzione tardiva di controparte e della remissione della causa in decisione, ### ha depositato, unitamente alla seconda memoria di replica, il rendiconto dei titoli n. 3/2020 al 30.9.2020 a cura di ### intesa, che attesta la continuità del possesso ed il numero delle azioni possedute (cfr.doc. A di parte attrice). Rispetto a tale produzione, la convenuta ne ha contestato la tardività, giacché depositata oltre il termine perentorio di cui all'art. 183. comma 6, n.2 c.p.c.; ha inoltre eccepito l'inopponibilità del principio di non contestazione al contumace, quale era parte convenuta fino alla precisazione delle conclusioni. 4.2. Il Collegio, in proposito, premette di aderire all'orientamento espresso in recenti arresti questo ### (cfr. sentenza 13.5.2021, n.r.g. 58563/2017), cui passaggi salienti sono di seguito riportati, secondo i quali -in mancanza di un regime di prova legale rispetto alla prova della titolarità di azioni dematerializzate e negoziate nei mercati regolamentatitrovano applicazione le regole e gli standard probatori ordinari che governano il processo civile. Ed in particolare, “(..) secondo il dettato dell'art. 83 quinquies, comma 3, T.U.F., “la legittimazione all'esercizio dei diritti indicati nel comma 1 è attestata dall'esibizione di certificazioni o da comunicazioni all'emittente, rilasciate o effettuate dagli intermediari [aderenti], in conformità alla proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 82, comma 2”. Il riferimento è al ### d'### del 22 febbraio 2008, recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione12 e all'art. 25 comma 1 del ### Trading13 secondo il quale “la legittimazione all'esercizio di diritti diversi da quelli previsti dagli articoli 22, 23 e 23bis è attestata da una certificazione rilasciata dall'intermediario conformemente alle proprie scritture contabili”. (..) È tuttavia necessario in limine valutare se il caso in esame sia governato dal rigoroso regime di prova sopra descritto e se, cioè, l'azione di risarcimento del danno esperita - ossia di responsabilità da omessa, falsa o inesatta informazione al mercato - debba essere ricondotta all'esercizio di un diritto sociale ovvero se ricada nella disciplina delle regole generali che governano le prove nel processo civile. Ritiene il Collegio che tale azione non costituisca esercizio di un diritto sociale e resti perciò esclusa dall'ambito applicativo del citato articolo 83 quinquies, comma 3, T.U.F. considerato che: ✓ la disciplina sopra richiamata intende regolare rapporti eminentemente corporativi. Ciò è confermato dall'impianto normativo sia interno - costituito dal ### e dal ### del T.U.F., di cui il primo costituisce attuazione - sia comunitario - costituito dalla ### 2007/36/CE del ### e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, che ha per oggetto, appunto, diritti strettamente sociali; ✓ in particolare, il ### fa riferimento a diritti sociali e specificamente, nella ### richiama alcune norme del T.U.F. e del codice civile che hanno ad oggetto diritti strettamente connessi alla qualità di socio di colui che li eserciti; ✓ a contrario, non può assumere rilievo decisivo la menzione dell'art. 2395 cod. civ. contenuta nell'art. 21 comma 6 del ### il quale ultimo assolve al diverso e preciso scopo di stabilire chi tra il socio ed il custode possa esercitare i diritti ivi richiamati per relationem in caso di valori mobiliari sottoposti a sequestro; ✓ all'argomentazione di ordine sistematico se ne deve aggiungerne una ulteriore, che discende dalla natura dell'azione qui esercitata. Tanto che sia qualificata come azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. (di cui peraltro l'art. 2395 cod. civ. deve ritenersi specificazione), quanto come azione di responsabilità ex art. 1218 cod. civ. da c.d. contatto sociale, l'azione di risarcimento del danno da omessa, falsa o inesatta informazione al mercato costituisce un'azione indipendente dalla qualità di socio e perciò è esperibile non solo da titolari di azioni, ma anche da altri soggetti, titolari di valori mobiliari diversi che non attribuiscono diritti sociali, o da chi, come spesso accade, socio non è più al momento dell'esercizio dell'azione. Ne consegue che, laddove si ritenesse indispensabile la prova della qualità di socio mediante certificazione rilasciata dall'intermediario aderente anche per l'azione di responsabilità da omessa o falsa informazione al mercato, si produrrebbe l'effetto di richiedere regimi di prova diversi per l'esercizio del medesimo diritto (a seconda che l'attore sia titolare di azioni ovvero di strumenti finanziari diversi o non sia più socio, per di più imponendo proprio al socio un onere probatorio più gravoso). Ritiene dunque il Collegio che: il sistema di certificazione rinvenibile nel T.U.F. e nelle norme secondarie, abbia la sola funzione di garantire, con immediatezza e fuori dal processo, la certezza delle posizioni giuridiche quando siano in gioco diritti propriamente corporativi e inerenti ai rapporti fra il socio e la società; • nel conflitto tra l'investitore preteso danneggiato che ha un preciso interesse a non vedere appesantito eccessivamente il proprio onere di provare la titolarità del diritti soggettivi azionati (potendosi rivelare assai disagevole ottenere gli estratti di tutti i conti accesi presso gli intermediari ed i sub-depositari componenti la catena, nonché i relativi contratti) e la società emittente-che ha l'interesse a poter acclarare con certezza che l'attore sia -o sia statoeffettivamente titolare delle proprie azioni acquistate sul mercato secondario il punto di equilibrio va pertanto individuato nella prova -liberama rigorosamente ancorata -ove non si tratti di prova direttaai criteri di sufficiente grado di gravità, precisione, concordanza prescritti dall'art. 2729 c.c. (..) . 4.3. Analogamente, nel caso in esame, gli attori possono dunque ricorrere a qualunque mezzo di prova per consentire al giudice di verificare la titolarità delle azioni. Ritiene l'### che, a prescindere dalla documentazione successivamente depositata, l'estratto conto proveniente dall'istituto di credito emittente costituisca sufficiente riscontro dell'acquisto delle azioni litigiose in capo all'attrice, trattandosi di un documento proveniente da un soggetto estraneo alla lite, e contra se, privo di elementi intrinseci che ne facciano dubitare della relativa veridicità e del tutto coerente con la precedente richiesta di ammissione alla qualità di socio da parte di ### 5. Nel merito 5.1. Le circostanze riscontrate nel caso di specie ### base della prospettazione delle parti e della documentazione agli atti, risulta dunque che: - in data #### in qualità di revisore, ha redatto la propria relazione certificando, ai sensi degli artt. 14 e 16 d.lgs. n. 39/2010, che il bilancio di esercizio al 31.12.2013 di ### - redatto in conformità agli ### rappresentava con chiarezza, in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa della ### - ### - in data ### ha presentato una domanda di ammissione a socio di ### mediante acquisto di azioni (cfr. doc. 1 di parte attrice); - il ### ha stipulato un contratto di mutuo, per un ammontare pari ad ### con ### (cfr. doc. 3 di parte attrice); - in data ### ha acquisto 25.600 azioni, per un prezzo di acquisto pari ad ### per un investimento totale pari a ### milioni, come si evince dal relativo estratto conto (cfr. doc. 2 di parte attrice); - tra il mese di febbraio e luglio 2015 la ### a seguito di verifiche ispettive, ha accertato gravi lacune e distorsioni nelle rilevazioni contabili, con relativo disvelamento della reale situazione economico-patrimoniale della ### - a fine esercizio 2017 ### ha ridotto ad ### il mutuo acceso con la ### (come risulta dalla relazione sulla gestione al relativo bilancio, doc. 3); - in corso della causa, l'attrice ha estinto il mutuo acceso con la ### ormai in liquidazione coatta amministrativa (cfr. dichiarazioni rese a verbale d'udienza in data ### e documento B di parte attrice). 5.2. ###à del revisore e l'onere della prova del soggetto danneggiato ### premesso, rammenta l'### che l'attività di revisione: - è preordinata a svolgere un controllo in relazione alla regolarità formale e sostanziale delle operazioni contabili effettuate sui fatti di gestione e sul bilancio da parte della società revisionata, rilasciandone all'esito la relativa attestazione. Dunque, la sua attività è costituita da un complesso di verifiche allo scopo di esprimere un giudizio indipendente e veritiero sull'attendibilità della documentazione contabile e di bilancio del soggetto oggetto di verifica. Tale opera è volta, in esecuzione di un rapporto di carattere privatistico, a realizzare l'interesse pubblico della protezione dei mercati; - è delineata dall'art. 14, d.lgs. n. 39/2010 che ne regolamenta gli obblighi, tra i quali rientra la verifica, strumentale alla prestazione principale del revisore, della regolare tenuta della contabilità della società soggetta a revisione, nonché la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabile; - comporta verso i singoli risparmiatori ed investitori responsabilità di natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c1 e 2409-sexies c.c., come confermato in sede interpretativa (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 Sentenza n. 10403/2002; Cass. Civ., Sez. I, sentenza 6037/2016), essendo ricompresa, in virtù degli orientamenti maggioritari, nell'alveo della responsabilità da informazione non corretta sul mercato, rispondendo ad una necessità di controllo avvertita dall'intera società attraverso la tutela dell'ordinata conduzione del mercato (cfr. Cass. Civ. II° Sez., n. 16780/2019)2; - il soggetto che si ritiene danneggiato dalla condotta del revisore deve allegare di essersi determinato ad effettuare l'investimento nella società a ciò indotto dalla relazione del revisore che ha espresso parere favorevole di bilanci non veritieri e da altre informazioni fuorvianti veicolate prima della conclusione dell'operazione; la vittima è tenuta a provare la specificità di tali circostanze, nonché l'idoneità di esse a trarlo in inganno. In particolare, il riferimento all'incidenza diretta del danno sul patrimonio del terzo danneggiato - quale tratto distintivo della responsabilità ex art 2395 c.c. - importa un esame rigoroso del nesso di causale, secondo un principio di causalità ancorato al criterio del “più probabile che non”. ### gli indirizzi di legittimità, chi si duole dei dati contabili e di bilancio in quanto confortati dal revisore è tenuto ad allegare e poi a dimostrare anche l'idoneità dei medesimi a trarre in inganno la sua fiducia: onde deve fornire la dimostrazione del ###i veda Tribunale Milano, 16.10.2021 ove si specifica che si tratta di una “concorrente responsabilità di natura aquiliana delle società di revisione per i danni cagionati alla loro sfera giuridica dall'inosservanza dei doveri che regolano l'attività di revisione, in modo tale da assicurare l'affidabilità delle informazioni dirette al pubblico, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Benché si tratti di una responsabilità solidale con quella degli amministratori, quella delle società di revisione è una responsabilità civile per fatto proprio, che scaturisce dal compimento di atti dolosi o colposi nell'esercizio dell'attività di controllo contabile che queste ultime sono chiamate a svolgere, che prescinde dal mero accertamento della responsabilità degli amministratori per il compimento di atti di mala gestio. La concorrente responsabilità di natura aquiliana delle società di revisione per i danni cagionati alla loro sfera giuridica dall'inosservanza dei doveri che regolano l'attività di revisione, in modo tale da assicurare l'affidabilità delle informazioni dirette al pubblico, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società”. 2 “si inquadra nell'ambito del sistema dei controlli interni della società, il cui esercizio è finalizzato ad assicurare, tra l'altro, la verifica della corretta appostazione dei dati contabili nel bilancio della società e, di conseguenza della corretta gestione contabile della società stessa. Tale funzione è diretta da un lato ad assicurare la conoscibilità, in capo ai terzi, delle effettive modalità di gestione contabile, e quindi; in ultima analisi, della stabilità e dell'affidabilità, della società soggetta a revisione, e dall'altro lato a tutelare l'ordinato svolgimento della concorrenza e del mercato” (cfr. citata sentenza n. 16780/2019) nesso causale fra l'illecito contabile degli amministratori ed il danno patito in modo diretto e in conseguenza dell'illecito commesso. Sono dunque elementi della fattispecie di responsabilità civile del revisore verso i terzi: 1. l'inadempienza degli obblighi propri del revisore legale; 2. l'esistenza del danno; 3. il nesso causa-effetto tra quest'ultimo e il presunto comportamento illecito del professionista incaricato. 5.3. Il caso in esame: la mancata prova del nesso di causalità 5.3.1. La presente lite viene decisa in virtù della “ragione più liquida” - principio a copertura costituzionale, secondo il dettato degli artt. 24 e 111 Cost. - che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in ossequio all' esigenza di economia processuale e di celerità del giudizio (cfr., ex multis, Cass. n.12002/2014, sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309, Trib. Milano, sent. n .13747/2016). Il Tribunale procede quindi a decidere la causa sulla base della questione di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. Invero, l'evidente carenza del nesso di causa tra la condotta censurata ed il pregiudizio lamentato - come meglio di seguitoè assorbente rispetto ad ogni altra valutazione, consentendo in questa sede all'### di decidere il merito "per saltum" rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. 5.3.2. Nel caso in esame in effetti manca la prova del nesso eziologico tra la condotta censurata in capo a ### e l'asserito danno subito da ### elemento costitutivo della pretesa attorea che va indagato d'### a prescindere da ogni eccezione della convenuta. La decisione di acquistare le azioni da parte di ### come meglio di seguito, non è stata il frutto di una ###consapevole scelta di investimento in titoli della ### ma solo la conseguenza della volontà e/o della necessità di ottenere il finanziamento, pronto per l'erogazione, ma evidentemente subordinato al consenso, a cura della ### della -contestualerichiesta della mutuante. Il vaglio circa la sussistenza del nesso causale tra la condotta illecita censurata, in quanto posta in violazione dei doveri di controllo, ed il pregiudizio economico lamentato conduce dunque ad un giudizio negativo, giacché il danno lamentato non costituisce, ai sensi dell'art. 1223 c.c., conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento da parte del revisore ai propri doveri e non è dunque allo stesso imputabile. Invero, l'attore, nella propria prospettazione allegatoria, sostiene che la scelta di effettuare l'acquisto delle azioni sia dipeso -se non soloanche dalla relazione del revisore. In particolare, ### avrebbe effettuato tale investimento a seguito dell'esame del bilancio di esercizio della ### al 31.12.2013, il quale restituiva una situazione patrimoniale, economica e finanziaria assolutamente positiva, oltretutto in miglioramento. ### compiuto da parte attrice si sarebbe in particolare fondato sulla base della positiva valutazione espressa della società di revisione ### nella propria relazione accompagnatoria. Il bilancio e la relazione del revisore si erano tuttavia successivamente dimostrati non corrispondenti alla reale situazione economico-patrimoniale della ### tanto da registrare una forte perdita negli esercizi successivi come emerso a seguito delle verifiche ispettive della ### tra il mese di febbraio e luglio 2015 ed, infine, essere posta in liquidazione coatta amministrativa, il 25 giugno 2017, con d.l. n. 99/2017. Ove il giudizio del revisore fosse stato di segno negativo, la stessa non avrebbe infatti concluso il contratto di acquisto delle quote litigiose. ### parte convenuta, al contrario, la decisione di ### non è stato il frutto di una consapevole scelta di investimento in titoli della ### ma solo la conseguenza della volontà e/o della necessità di ottenere il mutuo promesso, pronto per l'erogazionema bloccatosolo qualora la ### avesse acconsentito alla -contestualerichiesta della mutuante. In proposito, la difesa dell'attore ha allora specificato che l'acquisto delle azioni non costituisse un'operazione strumentale e finalizzata all'ottenimento del finanziamento; afferma invero che tra i due negozi posti in essere sussisteva una mera prossimità temporale e che l'erogazione del credito poteva essere effettuato anche da altri istituti di credito, con i quali già intratteneva solidi rapporti e che in ogni caso la propria situazione patrimoniale e finanziaria non necessitava di ottenere credito. In capo all'attrice incombe un preciso e stringente onere probatorio, di dimostrare di essersi determinata e aver fondato il proprio convincimento all'acquisto delle azioni, peraltro utilizzando la finanza messale a disposizione dalla stessa ### -se non soltanto, anchesulla base delle relazioni del revisore positivo o comunque senza rilievi. 5.3.3. Ritiene in proposito il Collegio che: a) le due contestuali operazioni perfezionate -di finanziamento e di cessione di azionitrovano la loro causa in un negozio complesso, in quanto concretamente connesse tra loro, tanto da costituire le altrimenti note c.d. operazioni baciate. Invero, sebbene qui non sia rinvenibile un collegamento contrattuale in senso proprio per espressa volontà delle parti, né sia predicabile un vero e proprio mutuo di scopo3 è ravvisabile, comunque, un collegamento di fatto, in quanto gli stessi risultano intenzionalmente legati in un'ottica di assistenza finanziaria. Ed infatti: • il conto corrente presso ### dal quale sono stati prelevati gli importi utilizzati per l'acquisto delle azioni è stato aperto il giorno precedente l'erogazione del finanziamento (15 dicembre 2014); • il conto corrente su cui è stato versato l'importo finanziato va ritenuto dunque il medesimo utilizzato per l'acquisto delle azioni; • le allegazioni difensive dell'attrice chiariscono inequivocabilmente che l'acquisto delle azioni litigiose è stato eseguito su sollecitazione della stessa ### direttamente connesso all'erogazione del mutuo utilizzato -in parte quale provvista per l'acquisto (cfr. pag. 2-3 e 16 dell'atto di citazione, “prima che la ### pretendesse di collegare il mutuo con l'investimento in proprie azioni”, cfr. altresì pagg. 16-17 prima comparsa conclusionale ### par. 5.3). Tali circostanze costituiscono indizi, gravi, precisi e concordanti, rilevanti ex art. 2729 c.c., circa la natura cd. baciata dell'operazione. Da un lato, infatti, la ### era consapevole della destinazione -anche solo in partedel finanziamento, mentre l'acquirente non ha versato il prezzo se non con la liquidità -qui in parte proveniente dal prestito, così omettendo l'effettivo apporto, in parte de qua, alla società del capitale proprio. ### del nuovo conto affidato e l'acquisto delle azioni litigiose che vi hanno transitato hanno dunque costituito un elemento della più ampia intesa fra la cliente e la banca, diretta a regolare la linea di credito concessa, condizionandola al contestuale acquisto di titoli emessi dalla stessa banca. E ciò secondo una convergenza di interessi che non consente -attesa la convenienza per ### ad aprire la linea di mutuodi inferire l'inconsapevolezza in capo all'attrice che avrebbe fatto affidamento, a suo dire, invece sulla positiva relazione del revisore; b) tale operazione implica dunque la violazione della norma imperativa ai sensi dell'art. 2358 c.c., che vieta come noto, l'assistenza finanziaria per l'acquisto delle proprie azioni fuori dai casi espressamente previsti dalla norma, ai successivi commi nn. 3,4,5,6. Tale regola - tesa ad 3 Cfr. sentenza Tribunale Padova, 16.7.2020. evitare l'erosione anche potenziale del capitale sociale nell'interesse dei creditorideve intendersi applicabile anche alle banche popolari, considerato che l'art .150 bis del TUB non la richiama tra quelle che non si applicano a tali tipi di banche; c) la conseguenza, da un lato, è -attesa la natura imperativa nella disposizione violatala nullità di entrambi gli atti, intenzionalmente legati tra di loro. Alcuna allegazione specifica né tantomeno prova é stata fornita, in proposito, da parte attrice; d) d'altro lato, tale circostanza va ritenuta avere una portata ed un'efficacia eziologica esclusiva ed assorbente -del tutto estranea alla falsità dei bilanci ed alla negligenza del revisore nel rilevarla - che si è inserita ed ha determinato l'interruzione del nesso di causalità tra gli eventi che hanno condotto immobiliare ### ad effettuare gli acquisti azionari in esame. ### attrice non si è infatti determinata ad acquistare le azioni della ### per effetto della forza persuasiva delle comunicazioni inesatte contenute nei bilanci attestati dalla società di revisione convenuta, avendo invece consapevolmente proceduto all'acquisto per agevolare il sostegno finanziario alle sue attività, sollecitata a tale fine dall'### di credito. La consapevole scelta di avere dato corso ad una operazione c.d. baciata recide ogni nesso causale tra gli addebiti mossi alla società convenuta ed il pregiudizio lamentato; e) a fronte di tale quadro, spettava all'attrice la prova positiva, stringente, di avere comunque fondato la decisione di acquistare le azioni anche in virtù di una specifica informazione resa da ### in violazione dei propri doveri di revisore, che abbia avuto una concreta rilevanza causale nella scelta dell'acquisto delle azioniin tutto o in partel'opinione espressa dal revisore senza rilievi4. Tale prova è tuttavia qui mancata, non potendosi dunque concludere - attraverso ragionamento presuntivo che sia stata la condotta asseritamente negligente di ### nell'adempimento ai propri obblighi a costituire una concausa determinante nell'acquisto delle azioni litigiose. La domanda attorea è dunque infondata per tale assorbente ragione, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni. 6. Il comando giudiziale La domanda attorea va pertanto disattesa per le ragioni sopra esposte. Le spese di lite vanno essere integralmente compensate, in virtù della costituzione tardiva di parte convenuta, solo in sede di precisazione delle conclusioni e della decisione della causa in virtù di un profilo rilevabile d'### P.Q.M. 4 Cfr. in proposito, per in caso analogo, ### Milano, sent. n. 7706/2021. ### di Milano, ### in ### di #### civile, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da ### S.p.A. nei confronti ### S.p.A. con atto di citazione notificato in data ###, ogni ulteriore domanda ed eccezione diversamente rigettata e disattesa, così provvede: 1. rigetta la domanda dell'attore per i motivi indicati in narrativa; 2. compensa interamente tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in ### il #### giudice estensore ### n. 23263/2019
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