CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sentenza n. 62/2023 del 27-01-2023
principi giuridici
Nell'azione cartolare fondata su assegno bancario, la responsabilità del sottoscrittore del titolo sussiste, ai sensi dell'art. 14 R.D. n. 1736/1933, qualora non risulti dal titolo stesso, in modo univoco, che lo stesso abbia agito in nome e per conto di un terzo, mediante l'espressa indicazione della qualità di rappresentante o delegato, non essendo sufficiente la mera conoscenza da parte del prenditore della titolarità del conto corrente sul quale l'assegno è tratto.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
CORTE di APPELLO di ### sezione civile ^^^^^^^^^ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori: 1) dr.ssa M. ### 2) dr.ssa ### 3) dr.ssa ### relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 106/2020 R. G., vertente tra ### nato a ### il 10 febbraio 1969, c. f.: ###, in qualità di erede di ### (per avvenuta accettazione con beneficio di inventario), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio degli avv.ti ### e ### dai quali è rappresentato e difeso, sia congiuntamente, che disgiuntamente, per procura allegata all'atto di citazione in appello, ### contro ### nata a ### il 27 novembre 1946, c. f.: ###, ### nato a ### l'11 maggio 1969, c. f.: ###, e ### nata a ### il 12 dicembre 1970, c. f.: ###, nella qualità di eredi beneficiati di ### (in virtù del provvedimento di autorizzazione del Presidente del Tribunale di Patti datato 28 febbraio 2011, allegato in copia), rappresentati e difesi dall'avv. ### (con PEC indicata), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### per procura rilasciata su foglio separato, da considerarsi congiunto alla comparsa di costituzione in appello, ### _________________ Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 518/2019 dell'1 ottobre 2019, in materia di opposizione a precetto. ### l'appellante (n. q.): “voglia l'###ma Corte adita, reietta ogni contraria domanda, azione e\o eccezione, in riforma alla sentenza n. 518/2019 (n. 105255/2002 R.G.), emessa in data ### dal Tribunale di ### (rectius di ### n. d. r.), in persona del ### I.: 1. in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del ### adito, essendo competente a conoscere le domande proposte il Tribunale di Palmi (illo tempore sezione distaccata di ###; 2. nel merito, rigettare l'opposizione avversaria e tutte le richieste ed eccezioni ex adverso formulate; 3. accertare e dichiarare la validità ed efficacia del precetto oggetto di giudizio e il diritto dell'istante, quale unico erede legittimo che ha accettato l'eredità del sig. ### ad agire in via esecutiva nei confronti degli eredi del sig. ### sulla base degli assegni precettati; 4. accertare e dichiarare il diritto di credito dell'istante, quale unico erede legittimo che ha accettato l'eredità del sig. ### nei confronti degli eredi del sig. ### dell'importo di ### (£ 2.880.000.000), in virtù di quanto riportato in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data degli assegni oggetto di giudizio fino al soddisfo e, per l'effetto, condannare gli odierni appellati, in solido tra loro, al pagamento di detto importo; 5. condannare gli odierni appellati, in solido tra loro, al risarcimento del danno ex art. 96 c. p. c. da liquidare in via equitativa oltre gli accessori di legge; 6. condannare gli odierni appellati, in solido tra loro, al pagamento dei compensi e spese del giudizio di primo grado nonché del presente giudizio, da determinarsi ex D.M. n. 55/2014 oltre rimborso forfettario (15%), CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”. Per gli appellati (n. q.): “l'avv. ### nell'interesse dei sigg. #### E ### n. q. di eredi beneficiati di ### nel riportarsi integralmente a quanto dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, conclude come in detta comparsa e verbali di causa, chiedendo il rigetto dell'appello proposto con conferma della sentenza di primo grado”. ### atto spedito per la notifica il 30 gennaio 2020 (regolarmente recapitato) #### quale erede beneficiato di ### ha impugnato davanti a questa Corte, nei confronti di #### e ### nella qualità di eredi beneficiati di ### la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di ### decidendo sull'opposizione proposta da ### avverso l'atto di precetto del 3 aprile 2002 - con cui, su istanza di ### gli era stato intimato il pagamento della complessiva somma di ### (vecchie £ 715.331.782) in virtù di n. 12 assegni bancari tratti sul conto n. ### intrattenuto presso la ### di credito popolare (### di ### d'### dalla ### s. r. l. -, la ha accolta, dichiarando l'insussistenza del diritto di ### a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dei predetti ### (n. q.) ed ha condannato lo ### al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo. ### (n. q.) ha criticato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi che s'illustreranno più avanti ed ha formulato le domande sopra riportare nel paragrafo intitolato “conclusioni delle parti”. Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente il 4 maggio 2020 si sono costituiti #### e ### nella qualità di eredi beneficiati di ### resistendo all'appello, di cui hanno eccepito preliminarmente l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c. p. c., nonché ai sensi dell'art. 342, n. 1, c. p. c.; nel merito hanno contestato uno per uno i motivi di gravame, chiedendone il rigetto se non dichiarato inammissibile. Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c. p. c. - come da ordinanza di questa Corte del 2 dicembre 2020 -, è stata fissata l'udienza del 21 marzo 2022 per la precisazione delle conclusioni, nella quale, svoltasi in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, legge 77/2020 (e succ. mod. e int.), stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata ai sensi dell'art. 342, n. 1, c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale disposizione normativa, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), è da intendersi nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018). Nel caso in esame le doglianze dell'appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto ### alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto. Tanto è sufficiente ad escludere la dedotta inammissibilità del gravame. Sulla non inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis si è già pronunciata la Corte con la citata ordinanza del 2 dicembre 2020. Posto ciò e venendo al merito, col primo motivo di appello ### n. q. si duole del rigetto dell'azione cartolare pronunciato dal primo ### deducendone la erroneità per avere il decidente basato la propria statuizione sul presupposto che il traente degli assegni oggetto di precetto fosse la soc. coop. Agri.gest. s. r. l., ossia la titolare del conto corrente acceso presso la ### trattaria, e non il sottoscrittore degli stessi, ossia ### Tale assunto, a dire dell'appellante, è contrario al dato normativo con particolare riferimento all'art. 14 del ### 21 dicembre 1933 n. 1736 (cd. legge assegni) secondo cui “chi appone la firma sull'assegno bancario quale rappresentante di una persona, per la quale non ha il potere di agire, è obbligato come se l'avesse firmato in proprio”, oltre che alla interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità. Evidenzia anzitutto che il creditore precettante non ha agito nei confronti di ### (e per lui dei suoi eredi) quale legale rappresentante di ### o di ### o di ### bensì quale persona fisica in proprio, che ha firmato gli assegni, impegnandosi così al pagamento di una certa somma nei confronti dello ### Richiama a tal uopo l'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale per potere assumere validamente un'obbligazione cartolare in nome altrui non è necessaria solo una procura o un potere ex lege, ma è richiesta anche l'apposizione della sottoscrizione sul titolo con la indicazione di tale qualità, pur senza l'assunzione di formule sacramentali e con le sole modalità idonee a rendere evidenti ai terzi l'essersi obbligati in nome altrui, in mancanza della quale ### le conseguenze giuridiche derivanti dall'emissione del titolo sono esclusivamente a carico di chi risulti averlo sottoscritto. Deduce che, nel caso di specie, in mancanza di spendita del nome da parte del ### in relazione a qualsivoglia persona giuridica da lui gestita, gli assegni firmati lo obbligano senz'altro quale sottoscrittore. ###à della sentenza è dedotta anche e soprattutto per avere il Tribunale ritenuto che l'azione cartolare debba essere esperita nei confronti del titolare del conto corrente su cui l'assegno è tratto: obietta in proposito l'appellante che, secondo costante giurisprudenza, il fatto che un assegno sia emesso sul conto di terzi non vale ad escludere la responsabilità personale del firmatario, impegnando il diverso soggetto titolare del conto, dato che l'indicazione del numero di conto sull'assegno non equivale a spendita del nome della società, essendo perciò irrilevante, nell'azione cartolare, l'intestazione del conto corrente rispetto al firmatario dell'assegno, il quale è l'unico obbligato nei confronti del soggetto all'ordine del quale l'assegno è emesso. A ragionare diversamente - continua l'appellante - si finirebbe per imporre a colui che riceve l'assegno di dover verificare di volta in volta la titolarità del conto corrente aperto presso la banca trattaria, laddove la ratio dell'assegno, quale titolo di credito, è, invece, proprio la sua autonomia, che attribuisce al beneficiario un titolo esecutivo nei confronti del traente, il quale, pure in virtù del principio generale dell'affidamento, va identificato nel sottoscrittore del titolo (salva la spendita del nome altrui, che è mancata nella specie). Il Tribunale dunque - conclude sul punto l'appellante -, avrebbe dovuto ritenere validi ed efficaci nei confronti del ### (oggi dei suoi eredi beneficiati) i titoli esecutivi costituiti dagli assegni in oggetto, rigettando conseguentemente l'opposizione proposta da ### (dante causa degli odierni appellati) e dichiarare il diritto dello ### ad agire in via esecutiva. Il motivo è fondato secondo quanto si dirà. Con l'atto di precetto notificato a ### (dante causa degli odierni appellati) da ### (dante causa di ### odierno appellante) il precettante ha agito “in forza” di n. 12 assegni bancari, trascritti nell'atto e allegati ad esso in copia conforme all'originale (come attestato nella parte iniziale del precetto), dei quali egli era portatore e che sono stati “non pagati e protestati” (come risulta dall'atto medesimo). Si tratta all'evidenza di assegni bancari tratti sulla ### di ### emessi all'ordine di ### e recanti tutti - incontestatamente - la firma di ### (in sigla ###. Orbene, l'azione proposta come sopra è riconducibile al novero delle azioni cd. “cartolari”: con essa infatti ### ha fatto valere, attraverso il precetto, la forza esecutiva dei titoli di credito trascritti regolarmente nell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 R. D. n. 1736/1933, il quale testualmente recita: “### bancario ha gli effetti di titolo esecutivo per il capitale e per gli accessori a norma degli articoli 50 e 51. (…) Il precetto deve contenere la trascrizione dell'assegno bancario o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta”. In virtù di tale disposizione normativa, invero, il creditore, nel caso di mancato pagamento dell'assegno bancario - che, come è accaduto nella specie risulti non pagato ed anche protestato - può avviare l'azione esecutiva mediante la notifica dell'atto di precetto, che è azione “cartolare” (ex art. 55 cit.) e che si differenzia da quella “causale” - regolata invece dall'art. 58 R. D. 1736/1933 - in quanto, come anche evidenziato dal primo ### con quest'ultima (e non con la prima) si fa valere l'obbligazione nascente dal rapporto che diede causa alla emissione o alla trasmissione dell'assegno bancario, trattandosi quindi di un'azione ordinaria, mentre con la prima si aziona l'obbligazione “cartolare”, ossia l'impegno di pagamento risultante sic et simpliciter dalle annotazioni scritte contenute nel titolo di credito utilizzato per la sua efficacia esecutiva, senza alcun riferimento al rapporto sottostante alla sua emissione (cd. rapporto fondamentale); l'aggettivo “cartolare” infatti serve a designare il rapporto giuridico fondante, costituito solamente dal documento di carta incorporante il diritto di credito. Le due azioni sono assoggettate a due diversi regimi prescrizionali e a differenti requisiti, la prima (quella cartolare su assegni) regolamentata dalle disposizioni della citata legge speciale (R. D. n. 1736/1933) - tra cui la disposizione dell'art. 75 in tema di prescrizione semestrale dell'azione -, la seconda soggetta al regime del processo ordinario di cognizione ed alle norme di diritto sostanziale relative alla materia delle obbligazioni civili. ### attraverso la notifica a ### dell'atto di precetto su assegni bancari, ha inteso preannunciare l'avvio del procedimento di esecuzione forzata per ottenere coattivamente dal firmatario dei titoli il pagamento della somma di danaro dovuta in base agli stessi, senza fare alcun riferimento al rapporto causale sottostante alla loro emissione, come si desume agevolmente anche dal tenore testuale del precetto, dovendosi perciò senz'altro riconoscere, cosi come ha fatto il primo ### la natura cartolare dell'azione proposta dal precettante, opposta ex art. 615 c. p. c. da ### (oggi dai suoi eredi beneficiati). Qualificazione giuridica questa - va aggiunto - che, operata correttamente dal Tribunale, non ha formato oggetto di doglianza da parte dell'appellante - il quale ha solo rappresentato di avere affiancato a quella cartolare anche l'azione causale -, né da parte appellata. Posto ciò, la decisione della presente contesa non può prescindere dalle disposizioni normative che regolamentano l'azione cartolare e, in particolare, dal regime speciale dettato per gli assegni bancari dal citato R. D. n. 1736/1933, partendo, per quanto qui di specifico interesse, proprio dall'art. 14 che testualmente prevede che “chi appone la firma sull'assegno bancario quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire, è obbligato per effetto dell'assegno bancario come se l'avesse firmato in proprio (…). La stessa disposizione si applica al rappresentante che abbia ecceduto i suoi poteri”. Il richiamo a tale disposizione è fondamentale ai fini della presente decisione in quanto dal testo degli assegni azionati risulta chiaramente che, come detto, su di essi è apposta la firma di ### senza alcun altra indicazione o annotazione. Con l'opposizione a precetto il ### ha dedotto che gli assegni erano stati rilasciati sul conto corrente intestato alla ### GEST soc. coop. a r. l., di cui egli non era legale rappresentante - circostanza questa, a suo dire, conosciuta da ### -, sostenendo di averli firmati in quanto era stato “espressamente e legittimamente delegato alla firma” da parte del Presidente e legale rappresentante della cooperativa anzidetta, declinando in tal modo ogni responsabilità personale di tipo patrimoniale in ordine agli stessi ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Di tale asserita delega di firma, tuttavia, non fornisce alcuna prova in giudizio, né offre di fornirla, adducendo sul punto solamente che la controparte era a piena conoscenza che gli assegni erano stati tratti sul conto corrente intestato alla ### Gest. soc. coop. a r. l.. Siffatto assunto però, anche ove dimostrato, non potrebbe valere ad esonerare il ### dalla responsabilità a titolo di obbligazione cartolare da lui assunta personalmente nei confronti di ### mediante l'apposizione della propria firma sui singoli assegni, non accompagnata da alcuna altra indicazione significativa, ad esempio, della qualità di “delegato alla firma” - che è stata da lui allegata in questa sede per suffragare la tesi dell'inefficacia del titolo esecutivo nei suoi confronti -, posto che nell'ambito dell'azione cartolare, quale è la presente, trova applicazione, come detto, la disciplina normativa speciale di cui al ### più volte richiamato. In base all'art. 15, invero, “la facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto altrui” che “comprende anche quella di emettere e girare assegni” è consentita solo in virtù dei poteri di rappresentanza di cui l'agente sia investito - cosa che nella specie è da escludere per stessa ammissione della parte opponente, che ha affermato espressamente di non essere legale rappresentante della società cooperativa anzidetta -; l'art. 6 poi, che consente l'emissione di un assegno per conto di un terzo, implica logicamente l'esistenza di una specifica previsione in tal senso nella convenzione di assegno e l'art. 14, come si è detto in premessa, disciplina la responsabilità personale del “falsus procurator” (cui è equiparabile, ovviamente, l'ipotesi del difetto di procura, come avvenuto per il ### proprio sul presupposto che egli non ha il potere di impegnare i titolari del rapporto di traenza. Va richiamato a riguardo l'incontrastato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte secondo il quale la valida sottoscrizione per traenza dell'assegno bancario da parte di soggetti diversi dal titolare della convenzione di assegno e del sottostante rapporto di provvista può aversi soltanto in base a specifiche previsioni negoziali o legali, essendo escluso, secondo i principi generali dell'autonomia privata, che un terzo possa, senza specifica legittimazione, interferire nei rapporti giuridici altrui, ed a tali principi si conformano le norme del R. D. 1736/1933 (così Cass. Civ. n. 18910/2004). ### del primo ### circa la carenza di legittimazione passiva in capo a ### per il fatto che egli non sia il titolare del conto corrente su cui gli assegni sono stati emessi, non potendosi identificare perciò nel “traente” dei titoli medesimi, al di là della inesattezza terminologica, non è pertinente in relazione all'azione cartolare esperita da ### ed alle relative regole citate sopra, cui, come detto, si ispira la ratio legis della cd. “legge sugli assegni” di cui al ridetto R. D. n. 1736/1933. Il Tribunale, ritenendo sussistente il difetto di legittimazione passiva di ### in quanto non titolare del conto corrente su cui gli assegni sono stati tratti, sembra, in altri termini, volere affermare che il ### non può essere ritenuto obbligato al pagamento della somma precettata in favore di ### (possessore dei titoli) poiché non ha stipulato la convenzione di assegno con la banca trattaria e non è titolare del sottostante rapporto di provvista. Il che equivarrebbe a dire che il sottoscrittore di un assegno non sia vincolato verso il prenditore qualora non sia anche il titolare del conto: deduzione che si pone in netto contrasto con l'esigenza di tutela dell'affidamento sottesa alle caratteristiche di astrazione, letteralità ed autonomia peculiari ai titoli di credito, in ragione delle quali solamente ciò che è scritto nel titolo determina la sussistenza di qualsiasi diritto fondato su di esso, siccome incorporato nel documento cartaceo. In virtù di tali requisiti di legge il titolo di credito - nella specie l'assegno bancario - può essere emesso in base a qualsiasi rapporto fondamentale, rispetto al quale non contiene alcuna concreta indicazione, donde la sua “astrattezza”; il debitore - nella specie il ### (oggi i suoi eredi) - può opporre al possessore (nella specie ### solamente le eccezioni a costui personali, quelle legate alla forma del documento ovvero al contesto “letterale” del titolo e/o che dipendono dalla falsità della firma; l'autonomia attiene alla fase dell'esercizio e consiste nella facoltà di opporre al possessore solo le eccezioni concernenti il rapporto instaurato col debitore, autonomo rispetto a tutti gli altri (v. art. 1993 c. c.). Ciò in quanto l'essenza del titolo di credito sta proprio nell'essere un documento che incorpora in se stesso un diritto di credito, segnatamente il diritto di ottenere il pagamento di una determinata somma di denaro da colui che figura debitore in base alle annotazioni in esso contenute (in primis la sottoscrizione), nel senso che il possesso materiale del documento comporta ex se la titolarità del diritto di credito e quindi il diritto del possessore di ottenere il pagamento dal suddetto debitore, essendo perciò il possessore del titolo anche il creditore della somma di denaro indicata dal titolo stesso. Così inquadrata la tematica giuridica di riferimento, la parte opponente (odierna appellante, q.), come detto, per contrastare la pretesa azionata da ### (ora l'erede beneficiato ### nei suoi confronti, ha dedotto che la firma da ### apposta su ciascun assegno è stata vergata da lui in virtù di un'asserita “delega di firma” che sarebbe stata rilasciata dal Presidente e legale rappresentante della cooperativa ### Gest. a r. l., intestataria del conto corrente in questione - di ciò essendone certamente al corrente lo ### in base ai pregressi rapporti sostanziali e processuali tra loro esistenti -, ma, secondo quanto si è accennato sopra, questa circostanza risulta agli atti di causa meramente asserita e mai provata oggettivamente dall'opponente, che ne aveva il preciso onere, non essendo in alcun modo rilevante, ai fini probatori ed in rapporto all'azione “cartolare”, l'eventuale conoscenza da parte di ### della ### titolarità del conto corrente, trattandosi di circostanza attinente, semmai, all'azione causale che esula dal presente thema decidendum. Tornando all'asserita “delega di firma”, va detto che non solo non vi è prova della sua esistenza, che avrebbe dovuto essere fornita dal ### - dovendo la delega all'emissione di assegni in nome altrui risultare da un apposito documento formale contenente specifica convenzione tra titolare del c/c ed azienda di credito, affinché questa si impegni a pagare gli assegni emessi dal delegato -, ma risulta anche che alla firma apposta in ciascun assegno non si accompagna qualsivoglia sigla o dicitura dalla quale potere inferire la qualità di “delegato” del titolare del c/c in capo al ### sottoscrittore dell'assegno. Va rammentato in proposito il principio giurisprudenziale consolidato secondo il quale, in tema di emissione di assegni bancari da parte del delegato, condizioni per la legittima assunzione di una obbligazione cartolare in nome del correntista, a norma dell'art. 14 del R.D. n. 1736/1933, sono in primo luogo l'esistenza di una delega o di un potere derivante dalla legge ed inoltre, in considerazione del principio di letteralità del titolo di credito - per il quale solo ciò che in esso è scritto determina la sussistenza di qualsiasi diritto fondato sul titolo stesso -, la presenza della firma e dell'indicazione della veste giuridica di delegato del titolare del conto corrente, senza dover necessariamente utilizzare terminologie tecniche ma semplicemente rendendo evidente ai terzi la spendita del nome altrui sul titolo. ### tramite il quale il correntista comunica alla banca la volontà di delegare per la firma una terza persona produce come solo effetto quello per il quale l'istituto di credito dovrà considerare la firma del rappresentante come fosse quella del titolare della convenzione d'assegno e pertanto la banca sarà tenuta al pagamento, sempre entro il limite di capienza del c/c. E' pertanto vietata anche al delegato l'emissione di assegni scoperti (così testualmente Cass. 13906/2005; in senso analogo Cass. Civ. nn. 25371/2013; 10388/2012; 10417/2010; 18910/2004; 7761/2004; 4763/1993). Mette conto, in definitiva, ribadire che secondo costante ed univoco insegnamento della Suprema Corte, perché il soggetto che abbia sottoscritto un titolo di credito possa ritenersi obbligato cartolare non personalmente bensì in nome altrui, sono necessarie, in base al chiaro disposto dell'art. 14 R. D. 1736 del 1933, l'esistenza di una procura o, comunque, di una delega di firma (o anche di un potere derivante dalla legge) e, congiuntamente, l'apposizione della firma sul documento cartaceo con la espressa indicazione di tale qualità, pur senza l'assunzione di formule sacramentali. Solo ove si ravvisino esplicitamente nel titolo indici univocamente attestanti l'esistenza di un rapporto di rappresentanza (o ad esso parzialmente assimilabile, quale la cd. “delega di firma”), la responsabilità dell'emissione del titolo (così come della sua circolazione) rimane esclusivamente a carico del rappresentato (o del “delegante” la firma). Nell'ipotesi contraria, la mancanza di tale specificazione - mancanza che ricorre nel caso in esame - fa sì che le conseguenze giuridiche derivanti dall'emissione del titolo siano esclusivamente a carico di chi risulti averlo sottoscritto. In questo quadro l'azione cartolare esperita da ### (dante causa dell'odierno appellante) nei confronti personalmente di ### (dante causa degli odierni appellati), attraverso l'atto di precetto propedeutico all'azione esecutiva fondata sugli assegni suddetti (titoli esecutivi ex lege ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 2, c. p. c. in comb. con il citato art. 55 R. D. n. 1736/1933), non può che considerarsi pienamente valida ed efficace, come invocato da parte appellante, dato che non è stata provata in giudizio né l'esistenza dell'asserita “delega di firma”, né la sussistenza dell'altro essenziale requisito (per una valida obbligazione cartolare in nome altrui) costituito dall'espressa indicazione, accanto alla firma, della veste di “delegato” asseritamente rivestita dal sottoscrittore ### di cui, al contrario, è emersa per tabulas la mancanza. A fronte di tali acclarate carenze, tutte le argomentazioni difensive e le circostanze addotte da parte opponente (odierna appellata) - quali, tra le altre, le risultanze del procedimento del sequestro giudiziario, i pregressi rapporti commerciali tra ### la cooperativa ### Gest. soc coop. a r. l., il consorzio ### l'A. P. O. di ### d'### e altri enti, le cointeressenze tra il predetto ### e ### e le vicende processuali, anche di tipo penale, tra loro intercorse, nonché il fatto che l'atto di precetto sia stato notificato anche alla società coop. ### Gest. - non possono avere alcun rilievo ai fini della presente azione poiché mirano tutte, sia pure sotto diversi profili e per diversi aspetti, a ricondurre la vicenda sempre e solo nell'alveo dei rapporti sottostanti di tipo causale, verosimilmente noti ad entrambi i contendenti (utili eventualmente per contrastare un'azione causale ordinaria), che non possono però, come tali, incidere sulla validità delle obbligazioni di tipo cartolare che il precettante ha fatto valere verso il ### con la presente azione cartolare. Essa infatti, come detto, soggiace, sul piano sostanziale, alle regole di astrattezza, letteralità e autonomia di cui la normativa speciale ex R. D. n. 1736/1933 è diretta espressione in ogni sua previsione ed in ragione della quale (con particolare riferimento al disposto dell'art. 14 sopra richiamato) il precetto notificato personalmente nei confronti di ### deve senz'altro reputarsi pienamente legittimo, sussistendo il diritto dello ### (n. q.) a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di ### (oggi dei suoi eredi beneficiati) sulla base dei suddetti assegni, alla luce di tutte le argomentazioni in fatto e diritto sin qui illustrate. Ne discende che, in accoglimento del primo e principale motivo di appello ed in riforma della sentenza impugnata, va rigettata l'opposizione a precetto formulata dal dante causa degli odierni appellati (###, essendo sussistente il diritto del dante causa dell'odierno appellante (### - e quindi oggi di ### - a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del primo (oggi dei suoi eredi beneficiati), in virtù dei 12 assegni bancari trascritti nell'atto di precetto del 3 aprile 2002 notificato al ### in data 6 aprile 2002. ### dell'appello e la conseguente riforma della sentenza impone di rivedere ex officio il regime delle spese processuali di primo grado (ai sensi dell'art. 336, comma 1, c. p. c.) e di regolarle ex novo insieme a quelle del presente grado, in base ad un giudizio unitario, che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza, della globalità della contesa e del suo esito complessivo. In questa prospettiva, reputa la Corte che, per il principio della soccombenza, ##### e ### (quali eredi beneficiati di ### (opponenti/appellati), totalmente perdenti, vadano condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali di primo e secondo grado in favore di parte appellante (n. q.). Esse si determinano in via forfettaria (stante la mancanza di apposita notula di spese e compensi), secondo i parametri tariffari di cui al come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022) - qui applicabile ratione temporis in base al disposto dell'art. 6 dello stesso -, in linea con il principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede ###tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <<compenso>> evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (così Cass. Civ. nn. 19989/2021; ###/2018). Ne discende che per il primo grado, tenuto conto del valore della controversia determinato in base al credito per cui si procede ai sensi dell'art. 17, prima parte, c. p. c. (scaglione da ### a ### ) e dei valori prossimi ai medi, in considerazione della natura ed entità delle questioni trattate e dell'effettiva consistenza delle prestazioni difensive, tranne che per la fase istruttoria, per la quale può applicarsi il valore minimo (stante la natura solo documentale delle prove), l'onorario va determinato in complessivi ### - di cui ### per la fase di studio, ### per la fase introduttiva del giudizio, ### per la fase istruttoria e/o di trattazione e ### per la fase decisionale -, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C. P. A. e I. V. A. (ove dovuta). Per il secondo grado, avuto riguardo agli stessi criteri e parametri di cui sopra, si liquida la somma di ### a titolo di onorario - di cui ### per la fase di studio, ### per la fase introduttiva e ### per la fase decisionale, non apprezzandosi prestazioni in concreto riferibili alla fase istruttoria -, oltre rimborso del contributo unificato, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C. P. A. e I. V. A. (se dovuta). Deve disporsi la distrazione delle spese del presente grado in favore dei difensori di parte appellante che ne hanno fatto richiesta, ma non anche di quelle del primo grado, in quanto, in quella sede ###risulta essere stata fatta apposita richiesta dal difensore, né la relativa dichiarazione ex art. 93 c. p. c. (v. Cass. Civ. n. 16244/2019). Non merita accoglimento la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c. p. c. avanzata da parte appellante, in quanto non risultano allegate, né dimostrate, né tanto meno emergono dagli atti, la mala fede o la colpa grave degli eredi ### nel resistere all'impugnazione, e neppure sono stati allegati e dimostrati i danni che parte appellante avrebbe effettivamente subito in conseguenza dell'avversa costituzione. P. Q. M. la Corte di Appello di ### prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### quale erede beneficiato di ### con atto spedito per la notifica il 30 gennaio 2020 (regolarmente recapitato), nei confronti di ##### e ### quali eredi beneficiati di ### avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 518/2019 dell'1 ottobre 2019, così provvede: - in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione a precetto proposta dal dante causa dei predetti appellati (### con atto di citazione notificato il 26 aprile 2002; - condanna gli appellati (nella loro qualità di eredi beneficiati di ###, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di primo e secondo grado in favore di ### q. suddetta, liquidate - quanto al primo grado - in complessivi ### a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti) e - quanto al secondo grado - in complessivi ### a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre (per il secondo grado) al rimborso del contributo unificato e (per entrambi i gradi) al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C. P. A. e I. V. A. (ove dovuta), con distrazione (di quelle del secondo grado) in favore dei difensori anticipatari avv.ti ### e ### - rigetta la domanda di condanna della parte appellata al risarcimento dei danni ex art. 96 c. p. c. formulata dall'appellante (n. q.). Manda alla ### per gli adempimenti di rito. Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 19 gennaio 2023 Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il tirocinante dr. #### estensore ### (dr.ssa ### (dr.ssa M. ###)




sintesi e commento
Responsabilità del Firmatario di Assegno Bancario: Prevale la Firma sull'Intestazione del Conto Corrente
La Corte d'Appello di Messina si è pronunciata in una controversia relativa all'opposizione a un atto di precetto basato su assegni bancari. La vicenda trae origine da un'intimazione di pagamento notificata a un soggetto, in forza di dodici assegni bancari risultati non pagati e protestati. Tali assegni recavano la firma di quest'ultimo, ma erano tratti su un conto corrente intestato a una società cooperativa.
Il soggetto intimato, poi deceduto, aveva contestato la propria legittimazione passiva, sostenendo di aver agito in qualità di delegato alla firma del legale rappresentante della cooperativa, circostanza, a suo dire, nota al creditore. Il Tribunale di primo grado aveva accolto l'opposizione, ritenendo che l'azione cartolare dovesse essere esperita nei confronti del titolare del conto corrente.
La Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, accogliendo l'appello proposto dall'erede del creditore originario. I giudici di secondo grado hanno posto l'accento sulla natura "cartolare" dell'azione intrapresa, basata sulla forza esecutiva degli assegni bancari. In tale contesto, hanno richiamato l'articolo 14 del Regio Decreto n. 1736/1933 (Legge Assegni), il quale stabilisce che "chi appone la firma sull'assegno bancario quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire, è obbligato per effetto dell'assegno bancario come se l'avesse firmato in proprio".
La Corte ha rilevato che, nel caso specifico, gli assegni recavano la firma del soggetto intimato senza alcuna altra indicazione o annotazione. Pertanto, in assenza di prova di una valida delega di firma e della spendita del nome del delegante, il firmatario doveva essere considerato personalmente obbligato al pagamento.
I giudici hanno sottolineato che l'azione cartolare si fonda sui principi di astrattezza, letteralità e autonomia dei titoli di credito. Di conseguenza, il debitore può opporre al possessore del titolo solo le eccezioni a costui personali, quelle legate alla forma del documento o alla falsità della firma. Le argomentazioni difensive relative ai rapporti sottostanti di tipo causale, pur eventualmente rilevanti in un'azione causale ordinaria, non possono incidere sulla validità dell'obbligazione cartolare.
In definitiva, la Corte d'Appello ha affermato che, in mancanza di una valida delega di firma e della spendita del nome del delegante, la firma apposta sull'assegno bancario vincola personalmente il firmatario, indipendentemente dall'intestazione del conto corrente su cui il titolo è tratto.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.