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CORTE D'APPELLO DI MESSINA

Sentenza n. 763/2023 del 18-09-2023

principi giuridici

In tema di prova dell'inadempimento di obbligazioni contrattuali, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.

La nullità della testimonianza resa da persona incapace ai sensi dell'art. 246 c.p.c., essendo posta a tutela dell'interesse delle parti, è configurabile come nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l'assunzione della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Noleggio e Prova dell'Inadempimento: Un Caso di Appello


La Corte d'Appello è stata chiamata a pronunciarsi su una controversia relativa a un contratto di noleggio, in cui una società appellante contestava un decreto ingiuntivo emesso a favore di una cooperativa, sostenendo di aver già saldato il debito. La società appellante aveva originariamente proposto opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo la nullità dello stesso e contestando nel merito il credito vantato dalla cooperativa.
Il Tribunale di primo grado aveva rigettato l'opposizione, condannando la società opponente al pagamento delle spese processuali. Avverso tale decisione, la società ha proposto appello, articolando diverse censure, tra cui l'asserita erronea valutazione delle testimonianze assunte in primo grado e l'omessa pronuncia su un fatto ritenuto decisivo per il giudizio.
La Corte d'Appello ha preliminarmente esaminato l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla cooperativa, rigettandola. Nel merito, la Corte ha affrontato le singole doglianze mosse dalla società appellante. In particolare, riguardo alla presunta inattendibilità delle testimonianze, la Corte ha rilevato che, pur essendo alcuni testimoni legati alla cooperativa, le loro deposizioni non presentavano contraddizioni e trovavano riscontro in altri elementi probatori acquisiti al processo.
La Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione contrattuale, il creditore è tenuto a provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, mentre il debitore ha l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la società appellante non avesse fornito la prova del pagamento integrale del corrispettivo pattuito per il noleggio, mentre la cooperativa aveva dimostrato la mancata riconsegna dei mezzi noleggiati nel periodo contestato.
Di conseguenza, la Corte d'Appello ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado e condannando la società appellante al pagamento delle spese processuali del grado di giudizio. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 2002.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE ### DI MESSINA SEZIONE I CIVILE La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in ### di Consiglio, composta dai magistrati: Dott. ##### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 715/2017 R. G., vertente tra ### s.r.l. con sede ###persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliata in ### nella ### 102 presso lo studio dell'Avv.  ### per procura alle liti in calce all'atto d'appello ### e ### società cooperativa, con sede ###persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ####### per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello ### ******************** 
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 108/2017 depositata il ### nel giudizio recante il 604/2013 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo ### All'udienza del 19 dicembre 2022 tenuta in “trattazione cartolare” con note di trattazione scritta depositate rispettivamente il 6 e il 12.12. 2022 i procuratori delle parti hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti e chiesto che la causa fosse decisa. 
Il procuratore di parte appellante ha cosi precisato: “1) disporre anche con provvedimento inaudita altera parte, tenuto conto della notifica dell'atto di precetto e del successivo pignoramento presso terzi, con il quale è stato ingiunto il pagamento di ### oltre interessi, la sospensione dell'esecutività e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata, ricorrendone i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. 2) nel merito, riformare e/o revocare e/o annullare e/o privare di efficacia con qualsiasi statuizione la sentenza impugnata n. 108/2017 e per l'effetto revocare il d.i.  78/2013 rigettando tutte le domande formulate in primo grado dalla ### soc. coop, poiché infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate nel corso del giudizio di primo grado” Il procuratore di parte appellata ha così precisato: ### l'appello proposto dalla ### s.r.l., ritenendolo inammissibile e/o infondato, per quanto argomentato in parte motiva, confermando per l'effetto la sentenza n. 108/2017 del Tribunale di Patti. 2) ### comunque, la domanda di inibitoria formulata nell'atto di appello dalla ### s.r.l., per quanto dedotto nel terzo motivo della superiore narrativa. 3) Condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio.  ### atto notificato il ### la società ### s.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 78/2013 emesso dal Tribunale di Patti il ###, notificato il ### ad istanza della ### società cooperativa con il quale le era stato ingiunto il pagamento di ### oltre gli interessi legali, spese e compensi in virtù del mancato pagamento della fattura commerciale n. 10 del 16.10.2012 di pari importo. 
Assumeva la società opponente la nullità e/o inammissibilità del decreto ingiuntivo in quanto il ricorso era privo dei requisiti indicati dall'art. 125 c.p.c. mancando delle ragioni di fatto e di diritto su cui era fondato, in ogni caso rilevava che la fattura non costituiva prova idonea all'emissione dell'ingiunzione. In subordine contestava il credito e, tenuto conto che l'opposto assumeva la posizione sostanziale di attore, questi doveva dare la prova del credito ingiunto posto che la documentazione contabile, se idonea all'emissione del decreto ingiuntivo, poiché formata dalla stessa parte che aveva inteso avvalersene non costituiva prova in tal senso nel giudizio di opposizione. Eccepiva altresì che la fattura in oggetto, dopo essere stata recapitata all'opponente, era stata respinta poiché si riferiva ad un contratto di noleggio del 21.09.2011 che era stato integralmente pagato dall'opponente e risultante dalle fatture n. 2 del 27.04.2012 e 4 del 27/07/2012. 
La società opponente chiedeva preliminarmente la nullità e/o revoca del decreto ingiuntivo e nel merito l'accoglimento dell'opposizione poiché di nessuna somma era debitrice e in via ancora più subordinata chiedeva limitarsi la pretesa creditizia dell'opposta nei “limiti del giusto e del provato”, con vittoria di spese e compensi. 
Costituitasi in giudizio, la ### società cooperativa assumeva che l'eccepita nullità del decreto ingiuntivo era infondata in quanto era stato prodotto il contratto di noleggio nonché la fattura e gli estratti contabili prescritti dall'art. 634 c.p.c. attestanti il credito. Quanto all'eccezione di merito rilevava che per effetto dell'opposizione il presente giudizio non era un'impugnazione al decreto ingiuntivo quanto invece l'accertamento giudiziale del diritto di credito fatto valere in sede monitoria - pertanto la relativa sentenza ove avesse riscontrato i fatti costitutivi del diritto, pur se non esistenti al momento della proposizione del ricorso, avrebbe dovuto rigettare l'opposizione. 
Riguardo all'onere della prova, poiché la pretesa creditoria aveva natura contrattuale eccepiva che la stessa era tenuta a provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza poiché l'inadempimento del debitore doveva solo essere allegato, essendo invece onere di parte opponente onerata della prova del fatto estintivo della pretesa creditoria. 
Allegava pertanto che dal contratto di noleggio emergeva la prova sia riguardo la corretta determinazione del credito che riguardo la sua durata essendosi concluso il ### con la riconsegna dei mezzi noleggiati in quanto la data del 15.12.2011 indicata in contratto era solo esemplificativa come specificatamente indicato nelle clausole generali del contratto. 
Peraltro aggiungeva la società opposta che nell'interesse della stessa opponente aveva addebitato il costo del noleggio, anziché per ogni giorno di tenuta dei mezzi nel cantiere dell'opponente, limitatamente alle ore nei quali i macchinari erano stati effettivamente utilizzati.  ### complessivo del noleggio pari ad ### detratto l'acconto corrisposto dalla ### s.r.l. di ### si riduceva all'importo di ### somma chiesta in pagamento con il decreto ingiuntivo. 
Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto con il favore delle spese processuali. 
Il Giudice di prime cure istruita la causa con la sentenza impugnata rigettava l'opposizione e condannava la parte opponente al pagamento delle spese processuali. 
Con l'atto d'appello ritualmente notificato, la società ### s.r.l. ha proposto impugnazione per i motivi che si diranno in seguito chiedendo previo l'accoglimento dell'inibitoria la riforma dell'impugnata sentenza come dalle conclusioni sopra trascritte. 
La società ### società cooperativa si è costituita in giudizio e chiesto, previo rigetto dell'inibitoria, dichiararsi l'inammissibilità e l'infondatezza dell'atto d'appello insistendo nelle rassegnate conclusioni, e chiesto la condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio d'appello. 
Alla prima udienza (16.03.2018) la Corte si riservava sull'inibitoria e sulla eccezione di inammissibilità dell'appello e con ordinanza del 26- 28.03.2018, previo rigetto dell'inibitoria, rilevato che non sussistevano i presupposti di cui all'art. 348 bis e ter c.p.c. fissava la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.05.2019. 
Quindi a seguito di alcuni rinvii per esigenze organizzative dell'### all'udienza del 19.12.2022, tenuta in trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni e la causa è stata posta in decisione con assegnazione, ai sensi degli artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusive e delle eventuali repliche. 
Le parti hanno depositato scritti difensivi.  MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'appello dedotta da parte appellata, non può trovare accoglimento. 
Invero, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità l'art. 342 comma I c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif.  dalla l.n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere”. (Cass. Civ. ###. N.10916 del 05/05/2017). 
Al riguardo, è sufficiente, osservare che l'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito nella l. n. 134 del 2012, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. (Cass. Civ., sez. lav., 05/02/2015, n. 2143). 
Nella specie, risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa appellata è stata in grado di predisporre una congrua difesa. 1 1 Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif.  dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Nella specie, la S.C., estendendo la portata applicativa di tale principio anche l'impugnazione avverso le 1. SUL###À E/###À DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE HA DICHIARATO ASSOLTO L'### A ### SOCIETÀ OPPOSTA. INATTENDIBILITÀ ###À ### TESTIMONIANZE. 
Con il primo motivo la società appellante ha rilevato - che riguardo l'attendibilità delle testimonianze del #### e ### le stesse avrebbero dovuto essere meglio valutate dal ### posto che gli stessi erano rispettivamente il figlio e il marito del legale rappresentante della società appellata ### s.r.l., ed il primo anche ex dipendente della società opponente. Assume l'appellante che gli stessi sono stati gli unici testi ad aver confermato le circostanze di cui ai capitoli a loro deferiti poiché gli altri non hanno saputo riferire riguardo l'esatto utilizzo delle ore lavorative dei mezzi. Sul punto pertanto la sentenza si presentava contraddittoria e carente di motivazione nella parte in cui il Giudice non ha specificato perché non si poteva dubitare della loro attendibilità non avendo il Giudice indicato le ragioni del proprio convincimento, senza alcuna disamina logico giuridica che abbia lasciato trasparire il suo percorso argomentativo. 
Il motivo appare infondato.  pronunce del ### dinanzi al ### ha cassato la sentenza di merito, ritenendo adeguatamente specificati i motivi proposti dall'appellante sia in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione - anche sul piano della conoscibilità dell'evento da considerare del diritto al risarcimento del danno ad essa occorso in seguito all'esondazione di un fiume, sia in ordine all'onere probatorio). (Cass. Civ. Sez. U - , Ordinanza n. ### del 13/12/2022). 
In tema di riparto dell'onere della prova la Corte osserva che in aderenza all'interpretazione pressoché unanime dei giudici di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. ( Civ. Sez. II sentenza n. 127 del 4.01.2022 - Conforme: Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. ### del 15.11.2021, Cass. Civi. Sez. III, sentenza n. 27419 dell'8/10/2021). 
Il Giudice, quindi, espletata la prova orale sugli articolati deferiti ai testi ha rilevato che se da un parte il teste ### unico teste di parte appellante nulla ha saputo riferire in ordine alla data di conclusione del contratto, al pagamento di alcune fatture nonché alla proroga del noleggio e quindi di ogni circostanza volta alla prova dell'estinzione dell'obbligazione, i testi ### e ### dipendenti della ### di ### hanno confermato la presenza dei mezzi noleggiati nel cantiere dell'### s.r.l. il primo dal Settembre 2011 sino a fine Giugno del 2012 - e il secondo - per averli visti sui luoghi. Il teste ### quale ex dipendente della società appellante ha confermato tutte le circostanze a lui deferite ivi comprese le ore di utilizzazione dei mezzi noleggiati. 
Anche i testi ### e ### hanno confermato gli articolati a loro deferiti, ivi compreso l'utilizzo delle ore di noleggio. Peraltro da parte opponente nessuna eccezione di nullità è stata rilevata per incapacità a deporre dopo la loro assunzione (eccezione che deve intendersi rinunziata).2 La nullità della testimonianza resa da persona incapace essendo posta nell'interesse delle parti è infatti configurabile come nullità relativa e in quanto tale deve essere eccepita subito dopo l'assunzione della prova. 3 2 ###à a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova. Ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità. Cassazione civile sez. un., 06/04/2023, n.9456 3 La nullità della testimonianza resa da persona incapace, ai sensi dell'articolo 246 del ### essendo posta a tutela dell'interesse delle parti, è configurabile come nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l'assunzione della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'articolo 157, comma 2, del ### Qualora detta eccezione venga respinta, l'interessato ha l'onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi ### luce dell' espletata prova testimoniale la parte appellante - onerata - non ha fornito la prova dell'estinzione dell'obbligazione fatta valere in giudizio; la società opposta anche attraverso le testimonianze dei testi - ### e ### ha fornito la prova della mancata riconsegna dei mezzi noleggiati sino al mese di Giugno 2012 poiché ancora custoditi sino a quella data nel cantiere dell'### (sicché non erano stati restituiti). Tali testimonianze trovano conferma anche nella deposizione del teste ### proprietario del terreno limitrofo a quello ove erano in corso i lavori di sbancamento. 
Ai sensi dell'art. 5.2 del contratto di noleggio la durata decorreva dalla data di consegna del macchinario dal deposto del noleggiatore sino alla data di restituzione nello stesso luogo o altro messo a disposizione secondo diversa indicazione. 
Riguardo le ore d'effettivo utilizzo dei mezzi cingolati, in mancanza della prova di estinzione del credito da parte dell'opponente, il Giudice sulla scorta delle testimonianze assunte ha correttamente rigettato l'opposizione non essendo emerse circostanze tali da far desumere la falsità delle testimonianze rese. 
In ultimo deve rilevarsi che la stessa fattura n. 4 del 27.07.2012 che la parte appellante assume essere stata pagata a saldo del contratto di noleggio, reca invece la dicitura “acconto” (che non è stata nella sua concludenza contestata dall'opponente e che, ovviamente, presuppone alla data della sua emissione un residuo credito non saldato).  altrimenti ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo. 
Cassazione civile sez. II, 20/01/2023, n.1823 Il motivo d'appello deve essere pertanto rigettato perché infondato.  2. ###À E/###À ####. ERRONEITÀ ###À ###. 
Con separato motivo d'appello la parte appellante si duole che i testi assunti ### e ### avrebbero avuto un interesse diretto nella causa e quindi non sarebbero stati “indifferenti” in relazione all'esito della stessa, in guisa tale da farne opinare l'inattendibilità delle deposizioni. 
Assume la parte appellante che il Giudice di prime cure aveva il dovere di esaminare l'intrinseca attendibilità dei testimoni, specialmente nel caso di contrasto tra risultanze di prove diverse, tenuto conto dell'interesse degli stessi all'esito della lite anche se formalmente non legittimati alla loro partecipazione nel giudizio. 
Si duole la parte appellante che il Giudice abbia effettuato una valutazione meramente “aritmetica” delle testimonianze rese e non sulla scorta di un quadro probatorio unitario ed organico senza tenere conto che l'attendibilità dei testi, e quindi la veridicità delle loro deposizioni, deve essere valutata alla stregua di elementi di natura oggettiva quali la completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni nonché elementi di natura soggettiva quali le qualità personali e i rapporti con le altre parti (con la precisazione che quando anche un solo degli elementi soggettivi fosse ritenuto di particolare rilevanza esso può essere sufficiente a maturare una valutazione di inattendibilità del teste per il suo interesse riflesso alla decisione della causa). 
Il motivo d'appello è pertanto infondato. 
Pur premettendo quanto si è già sopra esposto in tema di onere della prova riguardo all'inadempimento da obbligazioni contrattuali, il Giudice di prime cure ha correttamente rilevato come non vi fossero contraddizioni nelle deposizioni rese dai testi ### con quelle relative agli altri testi essendo risultato dichiarato da tutti i testi che i mezzi noleggiati fossero rimasti nella disponibilità della parte appellante sino al giugno del 2012 e riconsegnati solo dopo tale data. 
In mancanza di contraddizioni evidenti vicendevoli o di riscontro delle asserite falsità da cui sarebbero state affette, le testimonianze rese dai testi ### e ### sono legittimamente ritenute attendibili e quindi anche esse valutate ai fini della decisione, non avendo offerto l'opponente per il principio giurisprudenziale sopra richiamato la prova dell'estinzione del credito maturato, tenuto altresì conto del riscontro documentale nell'ultima fattura pagata dalla società opponente.  3. ###### Con il terzo ed ultimo motivo l'appellante si duole che la sentenza è ingiusta in quanto la società opposta non ha fornito la prova della sussistenza del credito; l'opponente aveva invero provveduto al pagamento di quanto dovuto in relazione al contratto di noleggio dedotto in giudizio e quindi estranea alla tenutezza dell'importo ingiunto. 
Il motivo è infondato e non può trovare accoglimento. 
Il contratto di noleggio ha efficacia tra le parti e i suoi effetti obbligatori permangono in capo alle stesse che lo hanno sottoscritto sino alla riconsegna del mezzo noleggiato al noleggiatore e non prima di tale avvenuto adempimento ad onere del noleggiante. 
Come già rilevato i testi assunti hanno tutti concordemente dichiarato che i mezzi noleggiati sino al Giugno del 2012 si trovavano nella disponibilità dell'### s.r.l. e quindi sino a tale data sono maturati gli effetti obbligatori tra le parti. 
Per tali motivi l'appello non può trovare accoglimento e deve essere rigettato. 
Segue la condanna della società appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio, che si liquidano in applicazione, secondo lo scaglione del dichiarato valore, dei parametri tariffari medi di cui al D.M.  55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art.  6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” e così dovute: ### per studio, ### per introduttiva, ed ### per la fase decisionale . 
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte“… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”,con l'avvertenza per cui “(…) l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (…)” fermo restando che compete esclusivamente all'### giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria valutare se, nonostante la predetta attestazione, spetti o meno nel caso concreto la doppia contribuzione (v. in tal senso Cass. Civ. n. 13055/2018).  P. Q. M.  la Corte di Appello di ### prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione sull'appello proposto da ### s.r.l. con atto d'appello notificato il ###, nei confronti di ### avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 108/2017 resa nel giudizio iscritto al N. 604/2013 R.G. , così statuisce: 1. Rigetta l'appello, conferma la sentenza di primo grado e il decreto ingiuntivo opposto; 2. Condanna la società ### s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessive ### oltre rimb. forfett. del 15%, i.v.a. e c.p.a.. 
Dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio (da remoto), il 13 Settembre 2023.   ### estensore ### (dr. ### (dr. ### 

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