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CORTE D'APPELLO DI TORINO

Sentenza n. 1214/2018 del 28-06-2018

Corte Appello Torino Sezione II Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### - ### - Riunita nella camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Dott. ##### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile R.G. 2078/2016 promossa in sede di appello da: ##### con domicilio eletto in ### al civico 12 di ### in ### (###, presso lo studio dell'avv. ### il quale li rappresenta e difende, in via congiunta e disgiunta, all'avv. ### del foro di ### giusta procura in calce all'atto di citazione in appello; i difensori dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. ed ex art. 51 D.L. 112/2008 ai seguenti recapiti: fax 0141-### e pec: ### e fax 011.9697046 pec: ### - parte appellante - ### s.r.l., con sede in ### (C.F. P. IVA ###), in persona del legale rappresentante p.t., ### rappresentata e difesa giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, dall'avv. ### (fax 011.4349082 e pec ###), del foro di ### procuratore domiciliat ###### al civico 20 di ### - parte appellata - ### rappresentato e difeso dall'avv. ### e dall'avv. ### con domicilio eletto presso lo studio del primo, in ### al civico 14 di ### d'### giusta delega ed elezione di domicilio in calce alla comparsa di costituzione e risposta; i difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai seguenti recapiti: pec ### , o al numero di fax 011.540250 e ### R.G. N. 2078/2016 CRON. 
REP.   Oggetto: distanze tra costruzioni - parte appellata - ### con domicilio eletto in ### al civico 10 di ### presso lo studio degli avv.ti ### e ### i quali lo rappresentano e difendono giusta procura rilasciata su foglio a parte rispetto alla memoria di costituzione di nuovo difensore in data ### e già rappresentato e difeso dall'avv. ### I difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art.  51 D. L. 112/2008 ai seguenti recapiti: ### e ### comunicati all'Ordine ai sensi della ### 2/2009, o al numero di fax 011.5628812 -parte appellata - ### s.r.l., ( P.I. ###), con sede ###persona del legale rappresentante p.t., ### rappresentata e difesa dall'avv. ### e dall'avv. ### e con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi, in ### al civico 11 di ### de ### i difensori dichiarano, ai sensi degli artt. 133 e 134 c.p.c., come novellati dalla L.  80/05, di voler ricevere gli avvisi relativi al presente procedimento a mezzo fax al 011.5626238, o mail ### e ### - parte appellata - ### rappresentato e difeso, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, in via congiunta e disgiunta tra loro, dagli avv.ti ### (pec ### e fax 011.4542275) e ### (pec ###) del foro di ### e con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi, in ### al civico 25 di ### -parte appellata
Udienza di precisazione delle conclusioni in data 19 dicembre 2017.  ### appellante, signori ##### “Voglia l'###ma Corte d'Appello di ### confermata la rinuncia alla istanza di sospensione formulata dagli appellanti principali all'udienza dellì 30/05/2017, in relazione alla quale è intervenuta - nella medesima udienza - dichiarazione di non luogo a provvedere da parte della Corte e, per l'effetto, previa revoca nei confronti degli odierni appellanti principali dell'ordinanza 13.06.2017 erroneamente pronunziata anche nei loro confronti, confermata la volontà degli odierni medesimi appellanti principali di non accettare il contraddittorio su domande nuove, ### ogni avversa istanza, deduzione ed allegazione: #### : - Respingere le domande proposte dai convenuti tutti: #### e ### sia in via ### sia in via diretta, anche in sede di appello incidentale, in quanto infondate in fatto e diritto, e conseguentemente: - Dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa, fondate in fatto e diritto le domande attoree e conseguentemente, condannare i convenuti in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in #### e #### nella sua qualità, in solido tra loro, ad abbattere il fabbricato oggetto di ristrutturazione sito in ### fraz. di Pragelato identificato catastalmente al ### n°63 napp.112, nei limiti in cui esso rappresenta una turbativa al diritto di luce e vedute così come acquisito da parte attrice ed in ogni caso, in tutte quelle porzioni ed interventi che risultino, anche in corso di causa, illeciti e difformi alle norme codicistiche e legislative di riferimento.  - condannare in ogni caso, tutti i convenuti in solido: ### srl, #### ed ### nella sua qualità di titolare dell'impresa costruttrice, a risarcire tutti i danni patiti e patiendi subiti dai convenuti che quivi si quantificano nella somma omnicomprensiva ed indicativa di ### /00, o altra veriore somma bene vista al ### oltre spese legali ed occorrende.  - Accertare la presenza di nuove immissioni (fumi, ceneri,) nel fondo di proprietà attorea provenienti dal fondo di proprietà ### srl e conseguentemente ordinarne la cessazione mediante ogni mezzo ritenuto idoneo. 
In subordine: - Accertare il reale stato dei confini in essere tra la proprietà degli attori individuata al ### al foglio 63 n°372 e la proprietà ### individuata catastalmente al foglio n°63 ex ### 11 -112 oggi n°374 sub 3 sub 4 e sub 5.  - Accertate le causali di cui in narrativa, nonché la lesione del diritto di proprietà in capo agli ### , condannare i ### in solido( con le limitazioni di cui sopra in capo al sig. ### in qualità di titolare dell'impresa costruttrice) ad eliminare ogni situazione lesiva, mediante l'esecuzione di tutte le azioni e le opere demolitive che ###mo Giudice riterrà congrue e opportune. In ogni caso con risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi. 
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di patrocinio. 
In ogni caso - ### in totale modifica del provvedimento impugnato, l'attribuzione delle spese legali tutte di primo grado relative alla costituzione del terzo chiamato in capo ai convenuti, odierni appellati, con pari integrale rimborso di quanto sino ad oggi eventualmente già versato dalla sig.ra #### e ### - ### in totale modifica del provvedimento impugnato, l'attribuzione delle spese di primo grado relative alla parte convenuta ### e ### in capo a quest'ultima con pari rimborso di quanto eventualmente sino ad oggi versato dagli odierni appellanti, operando in caso di diniego delle presenti istanza una compensazione sussistendone i requisiti di fatto e di diritto.  - rigettare le richieste tutte formulate da parte avversa ### con il favore degli onorari e delle spese di entrambi i gradi di giudizio”. 
Per parte appellata-appellante incidentale ### s.r.l.: “Voglia l'###ma Corte d'Appello, ### contraria istanza, eccezione e deduzione respinta. 
Previamente richiamate tutte le istanze istruttorie e di merito del precedente grado di giudizio, da intendersi in questa sede integralmente riportate e come in conclusioni di primo grado precisate. 
In via preliminare: Sospendere l'esecutività della sentenza impugnata con appello incidentale. 
In via ulteriormente preliminare e pregiudiziale: Dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 c.1 n.1, n.2 C.p.c e, in subordine, comunque l'inammissibilità del gravame per la motivazione espressa al n. IV dei motivi d'appello. 
Dichiarare l'inammissibilità della domanda con cui i ###ri #### e ### hanno richiesto applicazione delle norme di diritto in materia di servitù “altius non tollendi”, per violazione autonoma del “diritto di panorama”, in quanto domanda nuova non ammissibile in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c.. 
In via d'appello incidentale e nel merito, riformare l'impugnata sentenza, condannando parti attrici ##### e ### in via solidale al risarcimento danni in favore della ### S.r.l., in riconvenzionale richiesti in primo grado, nella misura in causa accertanda, atteso il sempre maggior aggravamento degli stessi per il tempo occorrente alla definizione della causa e comunque in misura mai inferiore alla somma di ### 500.000,00 ###. 
Nel merito, respingere in toto i motivi d'impugnazione della sentenza dai ###ri #### e ### proposti, in quanto infondati in fatto e diritto, confermando la sentenza impugnata. 
Respingere inoltre ogni altra loro domanda eventualmente riproposta, in quanto infondata in fatto e diritto. 
In subordine e nel merito In caso di riforma della sentenza per inesistenza delle deroghe dal rispetto di distanze, ai sensi degli artt. 879 u.c.  e 905 ###, condannare comunque i ###ri #### e ### in via solidale alla riduzione in pristino stato delle porzioni immobiliari di loro proprietà catastalmente individuate quanto alla ###ra ### al Comune di #####, #### 63, ### 372, ### 12, ### A/3, Classe 1, ### 3,5 ####, quanto ai sig.ri ### e ### al Comune di ####, #### 63, ### 372, ### 11, ### A/3, Classe 1, ### 4, #### e nello specifico a demolire i balconi edificati in violazione delle distanze di legge previste dall'art. 905 C.C. rispetto alla finitima proprietà della #### S.r.l.; In ulteriore subordine e nel merito -nella denegata ipotesi di fondatezza dell'appello principale dei ###ri #### e ### dichiarare tenuto l'#### nella sua qualità di progettista e direttore lavori, a manlevare la ### S.r.l da qualsiasi conseguenza dannosa da tale domanda derivata, sia in punto costi per eventuali demolizioni, costi di ripristino, oneri risarcitori e spese tutte, ivi comprese quelle di causa, CTU e ### -Con vittoria di spese ed onorari di giudizio di primo e secondo grado, ivi comprese spese di ### -Con ogni più ampia riserva”.  ### appellata ### “###. ### come sopra rappresentato e difeso, insta affinché l'appello proposto dai signori #### e ### sia respinto con conferma della sentenza impugnata e, in ogni caso, siano respinte le domande di manleva avanzate nei suoi confronti dalla ### s.r.l. e dal signor ### Con il favore delle spese e dei compensi professionali”. 
Per parte appellata, ### “Voglia codesta Corte di Appello adita: - in via preliminare: accertare e dichiarare il passaggio in giudicato dei capi della sentenza non espressamente impugnati e come indicati in narrativa nel presente atto e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dai signori #### e ### per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. per le ragioni sopra esposte; - nel merito: rigettare il gravame e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata; - in via subordinata alla denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'interposto appello, preliminarmente accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. ### in ragione delle domande proposte dagli appellanti, in ogni caso mandandolo indenne da ogni pretesa nei suoi confronti avanzata dai sig.ri #### e ### e, nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle pretese da questi ultimi avanzate nei confronti dell'esponente, dichiarare tenuti e condannare la società ### s.r.l. e l'arch.  ### a tenere indenne e manlevare il sig. ### tutto ciò in accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel precedente grado di giudizio. 
Con il favore delle spese ed onorari anche del presente grado di giudizio”. 
Per parte appellata ### s.r.l.: “Voglia l'### ma Corte d'Appello di #### ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso: - respingere i motivi di appello in via principale ed in via incidentale e conseguentemente confermare la sentenza di primo grado; - nel merito dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in punto rifusione delle spese in favore di ### poste a carico di ### - nel merito, in via subordinata, in caso di riforma della sentenza per inesistenza delle deroghe alle norme in materia di distanza, ai sensi degli artt. 879 e 905 c.c., accertare e dichiarare la legittimità dell'immobile ### sotto i profili oggetto di giudizio e, per l'effetto, rigettare le domande tutte formulate da ### Con vittoria di spese diritti e onorari del primo e del secondo grado di giudizio, oneri accessori e successivi all'emananda sentenza, rimborso forfetario spese generali, Iva e ### Per parte appellata, ### “Piaccia all'###ma Corte, contrariis rejectis, In via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto dai ###ri #### e ### ritenendo sussistenti i motivi di cui all'art. 348 bis c.p.c. 
In via istruttoria ammettere ed esperire, senza alcuna inversione del relativo onere, i capitoli di prova per interrogatorio e testimoni con i testi indicati sulle circostanze dedotte nell'atto di citazione in data 26 settembre 2012, nonché sui capi e con i testi dedotti con memoria istruttoria ex art. 183, VI comma c.p.c., n. 2 in data 21 novembre 2012, da intendersi qui integralmente riportati preceduti dalla locuzione “### che” instando sin d'ora per l'ammissione alla prova in materia contraria; Nel merito respingere l'appello e le domande avversarie tutte, dichiarando la sussistenza di responsabilità aggravata in capo a parte avversaria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; In via subordinata in caso di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie, accogliere le domande già formulate in primo grado ed in particolare: respingere ogni avversaria pretesa e per l'effetto assolvere il conchiudente da ogni domanda formulata nei suoi confronti. 
In ogni caso con vittoria di spese, competenze, oltre Iva e Cpa”. 
Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato a ### s.r.l. in data ### i signori #### e ### proprietari di due singole unità immobiliari abitative, ubicate al secondo piano (terzo fuori terra) di un fabbricato edificato in frazione ### - ### denominato “### Serafino” evocavano in giudizio la ### s.r.l., quale proprietaria della limitrofa costruzione in ristrutturazione, l'arch. ### quale progettista e direttore dei lavori, il sig. ### quale titolare dell'impresa esecutrice. 
I fatti di causa, sommariamente riassunti, stante la farraginosità della vicenda, possono intendersi nei termini di seguito enunciati. 
La società ### s.r.l. acquistò dalla ### l'immobile sito in ### - fraz. ### identificato al ### al foglio 63, mapp. 112 (ora 374), immobile in disuso e da ristrutturare. La stessa venditrice aveva presentato istanza volta all'esecuzione di un intervento di ristrutturazione assentita dall'amministrazione comunale e ciò mediante il rilascio di permesso di costruire n. 13 nell'anno 2008. A seguito di presentazione di domanda, la ### s.r.l.  ottenne dal Comune la concessione di variante in data ### al fine della modificazione dell'orientamento della copertura dell'edificio, in modo da ricondurre la stessa alla tipologia “a scala”. 
La progettazione della variante era stata affidata all'arch. ### il quale, nella veste di direttore dei lavori, ne aveva curato l'esecuzione, affidata alla ditta ### la quale aveva concretamente realizzato le opere. 
I signori #### e ### proprietari delle due unità abitative ubicate al secondo piano della “### Serafino” collocata in prossimità (in posizione superiore rispetto al declivio) dell'edificio oggetto di ristrutturazione, contestavano sotto vari profili la legittimità delle opere in corso di esecuzione e, nell'ottobre 2010, proponevano, avanti il Tribunale di Pinerolo, ricorso per denuncia di nuova opera e di danno temuto ai sensi degli artt. 1171 e 1172 cod. civ., al fine di ottenere l'inibitoria della prosecuzione delle opere in corso. Il Tribunale respingeva il ricorso. 
I tre attori sopra indicati, in base alle medesime censure prospettate in sede cautelare, proponevano azione di merito con atto di citazione notificato in data ###. 
I signori #### e ### lamentavano come, a seguito di completamento delle opere di ristrutturazione, la ### avesse determinato una modifica dello stato dei luoghi e realizzato, in particolare, un'illegittima ed eccessiva sopraelevazione dell'immobile ristrutturato ed un diverso orientamento del tetto; affermavano come tali opere avessero comportato la violazione della disciplina delle distanze legali e la creazione di una illegittima servitù di veduta. Sarebbero state illegittimamente realizzate altre opere, quali l'apertura di lucernai sul manto di copertura, nonchè delle finestre in falda (finestre inesistenti nella costruzione originaria), oltre a tre camini che avrebbero causato (e causerebbero) immissioni di fumo e cenere nell'immobile di proprietà degli attori. 
Tali opere sarebbero state eseguite in violazione di talune disposizioni della L. R. 5.12.1977, n. 56 e della disciplina urbanistica di cui all'art. 19 delle Nta del ### Assumevano infine come nell'esecuzione di tali opere la parte convenuta avessero ricompreso (“assorbito”) una porzione di area pertinenziale di proprietà degli esponenti. 
In particolare, gli attori osservavano come, all'esito dei lavori eseguiti dall'impresa ### i balconi del ### fossero a distanza di un metro dalla falda del tetto ### e come gli stessi non rispettassero le previsioni di cui all'art. 873 cod. civ., con la conseguenza di una marcata limitazione della vista che dalla ### si sarebbe potuta godere sulle montagne. 
Lamentavano come non fosse stata rispettata neppure la distanza dalle nuove vedute ex art. 905 cod. civ. dalla proprietà ### né la distanza, ex art. 907 cod. civ., dalle loro vedute delle nuove parti della costruzione. 
In ordine alle citate Nta del Comune di ### rilevavano come le stesse avessero previsto che le altezze massime, in caso di ricostruzioni, non dovessero superare quelle preesistenti, ad eccezione degli interventi di tipo B, per il consolidamento e l'adeguamento delle altezze minime - casi nei quali sarebbe stata consentita la sopraelevazione in misura pari a 60 centimetri. 
Rilevavano come fosse stata omessa l'acquisizione del parere della commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e come non fosse stato rilasciato, dal parte della ### il piano di recupero che, peraltro, non si sarebbe potuto ritenere surrogato dal piano paesistico rilasciato dal Comune di ### Rilevavano, inoltre, come gli edifici di cui si tratta non fossero a confine con piazze o vie pubbliche perché la stradina di affaccio degli stessi era da considerarsi quale andito esclusivamente privato. Di conseguenza, non si sarebbe dovuto ritenere applicabile la disciplina di cui all'art. 879 cod. civ.. 
Rilevavano, infine, come, mentre nei confronti del ### era stata avanzata soltanto domanda di risarcimento dei danni, quale autore dell'illecito evocato in giudizio nella veste di costruttore, nei confronti di ### e ### era stata proposta la domanda di demolizione ed arretramento dell'opera abusiva. 
Con l'azione in parola i proprietari delle unità immobiliari della baita confinante (la c.d. ### con l'immobile della ### s.r.l. convenivano in giudizio anche l'arch. ### nella veste di direttore dei lavori e progettista, chiedendo anche nei riguardi della società proprietaria, rispetto alle unità abitative degli esponenti - ubicate al secondo piano del fabbricato antistante - che venisse accertata “la presenza di nuove immissioni (fumi e ceneri)”, il “reale stato dei confini” e “la lesione del diritto di proprietà” che sarebbero conseguiti ai lavori di ristrutturazione dell'immobile confinante; chiedevano, inoltre, la condanna delle parti convenute all'eliminazione della “situazione lesiva mediante l'esecuzione di tutte le azioni e le opere demolitive” ritenute necessarie ed all'abbattimento dell'edificio ristrutturato nelle parti ritenute illegittime. In subordine, chiedevano di condannare ### l'arch. ### e ### quale titolare dell'impresa di costruzioni, nonché la società ### s.r.l. al risarcimento dei danni, patiti e patiendi, quantificati nella misura onnicomprensiva di ### o a diversa somma da quantificarsi in corso di causa, oltre alle spese di lite. In ogni caso, in caso di parziale o totale soccombenza degli esponenti, gli stessi chiedevano, in conseguenza dell'eventuale accoglimento totale o parziale delle domande dei convenuti, di condannare la chiamata in manleva, ### s.r.l., terza chiamata, al pagamento di ogni spesa, onere e/o pregiudizio ricadente sulle parti attrici, il tutto con vittoria di spese ed onorari di lite.  ### s.r.l. e il ### resistevano in giudizio depositando, rispettivamente, le comparse di costituzione e risposta in data ### e 9.3.2011 e contestando le pretese attoree sotto vari profili.  ### eccepiva, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi. Nel merito rilevava come, a seguito della rotazione e ricollocazione del tetto nella nuova posizione, corrispondeva l'abbassamento delle falde, con la conseguenza che non vi era stato alcun aumento di volumetria, alcuna nuova costruzione ed alcuna violazione delle disposizioni in tema di distanze tra edifici. Rilevava come il nuovo tetto si sarebbe dovuto ritenere orientato ortogonalmente rispetto al declivio (e ciò in piena corrispondenza con l'orientamento dei tetti della restante borgata); evidenziava al riguardo come il nuovo orientamento del tetto (e dei pioventi) evitasse sporti verso la facciata della ### e stillicidio sui balconi della stessa; come tale rotazione non implicasse alcun avvicinamento alla ### Il fatto che il Comune di ### non avesse ritenuto - com'era nella sfera della propria discrezionalità - di sottoporre la ristrutturazione alla commissione regionale per i beni culturali ed ambientali si sarebbe dovuto ritenere quale aspetto privo di rilievo in sede civilistica. I nuovi manufatti distavano dal tetto almeno sette metri (rif. al camino più prossimo alla proprietà confinante) dalla ### e non vi era alcuna emissione di fumi. La visuale dei balconi attorei era migliorata verso est e verso ovest; i confini non erano stati oltrepassati; la stradina tra i due fondi - denominata via ### - consisteva (e consiste) in un passaggio aperto verso varie altre destinazioni del borgo e, come tale, si sarebbe dovuta ritenere strada pubblica, con l'effetto di escludere la possibilità di applicare le disposizioni dell'art. 873 cod. civ.. 
Gli attori non avrebbero potuto invocare il diritto di esercitare la veduta dai balconi, essendo detti balconi di recente costruzione; tali balconi erano stati costruiti, infatti, nel 2004 ad opera della precedente proprietaria, la ### s.r.l. (d'ora in poi breviter, ### a distanza inferiore da un metro e mezzo dal confine con la proprietà ### e ciò in violazione dell'art. 905 cod. civ.. 
Per le medesime ragioni si sarebbe dovuto escludere che alcuna parte del nuovo edificio della deducente fosse stata costruita in violazione delle norme sulle distanze, qualora le stesse distanze fossero state misurate a partire da manufatti abusivi, quali i nuovi balconi della ### Tale baita, infatti, era stata ristrutturata abusivamente e riedificata in modo da non consentire l'applicazione del condono, avuto riguardo all'altezza del colmo del tetto. I danni richiesti dalla parte attrice erano da ritenersi del tutto sproporzionati al valore degli alloggi. Per contro, era la deducente ### a subire danni a seguito della trascrizione della domanda da parte degli attori, iniziativa quest'ultima che aveva paralizzato la vendita degli alloggi. In conclusione, la ### chiedeva la reiezione delle domande attoree, la demolizione dei balconi della ### ed il risarcimento dei danni subìti ed estendeva il contraddittorio nei riguardi dell'architetto progettista, ### instando per la manleva in caso di soccombenza.  ### resisteva in giudizio rilevando, preliminarmente, come l'atto di citazione dei signori #### e ### fosse generico, poco chiaro e non comprensibile, non essendo stati indicati in esso neppure i titoli di responsabilità del costruttore. Eccepiva l'incompetenza dell'adìto Tribunale in merito alla domanda in punto immissioni, essendo la stessa di competenza del Giudice di pace di ### Rilevava, inoltre, come le domande di parte attrice - pur infondate e da respingere - dovessero essere rivolte unicamente nei confronti della società proprietaria, ### e come, nell'ipotesi di accoglimento delle stesse, l'imprenditore deducente chiedeva che fossero ### ed il direttore dei lavori, arch. ### a tenerlo indenne. 
Rilevava, in particolare, come le domande dei signori #### e ### fossero infondate, non essendovi stato alcun aumento di volumetria a seguito dei lavori eseguiti da ### in particolare il tetto era stato ricostruito come era negli anni ### e, di conseguenza, non si sarebbe potuto parlare di nuova costruzione. Non trattandosi di nuovo edificio, non era necessario alcun preventivo da parte della ### regionale, la cui mancanza, comunque, si sarebbe potuta far valere soltanto avanti il giudice amministrativo. 
Evidenziava inoltre che il camino più vicino alla ### dista da essa sette metri e che lo stesso non arreca disturbo con le sue immissioni; -che la nuova conformazione del tetto apre, per la ### visuali più ampie di quelle godute in precedenza sulla vallata. Il mantenimento della sagoma perimetrale del vecchio edificio vale ad escludere la ricorrenza di sconfinamenti. 
Non ricorre inoltre l'obbligo di osservanza delle distanze in ragione del fatto che la via ### che divide i due fabbricati per cui è causa è da ritenersi strada pubblica. Gli attori non hanno acquisito diritto di veduta, essendo i balconi da essi costruiti realizzati soltanto nell'anno 2004, in violazione dell'art. 905 cod. civ.. ### da ultimo, ha rilevato come l'intera ### fosse abusiva, perché - a seguito della ristrutturazione - era stato innalzato il colmo del tetto della stessa e come la controparte, nel proporre la domanda di risarcimento dei danni, non avesse indicato criteri, né parametri.  ###. ### nel costituirsi in giudizio, riconosceva di aver progettato e diretto, per la ### s.r.l., i lavori di ristrutturazione dell'edificio di ### ma negava di essere, proprio in ragione di tale qualità, soggetto legittimato passivo in un'azione reale come quella ex adverso proposta. 
Eccepiva la nullità dell'atto di citazione avversario. 
Osservava trattarsi di intervento edilizio di tipo B, cui corrispondeva la facoltà di incremento del culmine delle murature fino ad un massimo di 60 cm.. Contestava che eventuali vizi del procedimento amministrativo (es. quello denunciato relativo alla carenza del parere della ### regionale) potessero essere conosciuti dal giudice ordinario ed evidenziava come, in ogni caso, il Comune non avesse incluso l'immobile di ### tra quelli soggetti a piano di recupero. 
Aderiva alle considerazioni di ### in ordine alla mera rotazione del manto di copertura, con abbassamento delle falde e senza aumento di volumetria e ciò in armonia con le antiche costruzioni della borgata, a fronte dei numerosi rimaneggiamenti intervenuti nel corso degli anni. 
Osservava, sul punto, come non potesse ritenersi applicabile l'art. 873 cod. civ. in ragione del fatto che, nella specie, non era stata realizzata una nuova costruzione e come non fosse, del pari, applicabile la disciplina dell'art. 905 cod. civ. per il fatto che le nuove vedute aperte da ### si collocavano a distanza inferiore a quella prevista dalla norma soltanto con riguardo ai balconi illegittimamente realizzati nella ### nel 2004. 
Dalla suddetta circostanza, l'arch. ### faceva discendere l'assenza di acquisizione del diritto di veduta, ex art. 907 cod. civ. da parte degli attori. 
Si associava, quindi, alle argomentazioni svolte da ### quanto all'essere i fondi e quindi gli edifici di cui si tratta separati da strada pubblica1. 
Aderiva, inoltre, alle considerazioni di ### in ordine all'assenza di emissioni di fumo (e conseguenti immissioni sul fondo di controparte) dal camino ubicato alla distanza di sette metri dalla ### e sul miglioramento di visuale per chi abita nella baita medesima a seguito della ristrutturazione. Precisava come non fosse stato introdotto alcun elemento divisorio tra i ###a difesa ### cita, al riguardo, la deliberazione del Consiglio comunale in data 27 gennaio 1968 che alla strada in questione ha confermato il nome di ### e la definizione della stessa in termini di “via cittadina”.  due edifici e come, pertanto, dovesse ritenersi esclusa ogni forma di inglobamento delle aree della proprietà vicina.  ###. ### chiedeva, pertanto, la reiezione delle domande attoree e, in via riconvenzionale, instava per la condanna della controparte al risarcimento dei danni sul presupposto della lesione della propria onorabilità di professionista da parte degli attori. 
Assumeva come le domande formulate nei suoi riguardi, dalla stessa ### fossero viziate da irritualità e come quelle proposte dal ### fossero da ritenersi prive di fondamento, dal momento che la progettazione e la direzione dei lavori erano state del tutto corrette. Le questioni relative all'assenza delle autorizzazioni amministrative, alla violazione delle norme sulle distanze, alla illegittimità delle vedute ed alle immissioni non potevano ascriversi a carenze progettuali. A tutto voler concedere (pur mantenendo le conclusioni esposte), tanto l'impresa costruttrice, quanto la committenza, sarebbero state corresponsabili di eventuali errori di progettazione, essendo tali enti esperti del settore e potendo essere chiamati a risponderne in solido con il progettista: si verterebbe, quindi, in un'ipotesi di concorso di colpa con ### e ### A fronte della domanda di demolizione dei balconi (nonché dei rilievi da parte della difesa ### in merito alla totale illegittimità della ristrutturazione della ###, i signori #### e ### evocavano in giudizio la ### s.r.l. e la ditta ### s.r.l., ai fini di essere manlevati dagli effetti dell'eventuale condanna, nel caso di accoglimento della domanda di controparte.  ### resisteva in giudizio ed eccepiva come i balconi (della ### fossero sempre esistiti e, quindi, anche prima della ristrutturazione terminata nel 2004. In base al progetto, i nuovi balconi - della profondità di mt. 1,40 - non presentano dimensioni superiori a quelli preesistenti. Nel caso in cui il progetto non fosse stato rispettato, l'unico responsabile dovrebbe essere individuato nella figura del costruttore, la ### s.r.l., società che dovrebbe eventualmente essere condannata a tener indenne la deducente. 
Nel riepilogare l'iter amministrativo del permesso di costruire, la ### evidenziava come non fosse stato concesso, in sede di variante, di realizzare un unico balcone continuo al primo piano, poi comunque realizzato e condonato; conviene con gli attori che la volumetria dell'edificio di ### è stata aumentata, in quanto l'innalzamento è andato ben oltre i sessanta centimetri consentiti e, a causa della rotazione del tetto, gli abitanti della ### ne toccano ora la falda dal loro balcone; aggiunge che non vi è prova che le trattative di vendita da parte di ### siano fallite a causa della trascrizione della domanda attorea, iniziativa alla quale, in ogni caso, ### è estranea, e che è parimenti indimostrato che ### abbia subito danni alla propria reputazione professionale.  ### concludeva quindi in conformità agli assunti di cui alla comparsa.  ### resistendo alle domande avversarie, ha obiettato di aver pienamente rispettato, quale costruttore, i progetti affidatigli da ### senza alcuna ingerenza nel merito della ristrutturazione. Ha osservato come, d'altra parte, la committente avesse preso in consegna l'opera senza nulla eccepire. 
Ha affermato come, in ogni caso, balconi e finestre, sulla facciata della ### fossero sempre esistiti e come l'esponente si fosse limitata al rifacimento degli stessi, senza procedere ad ingrandimenti e nell'assoluto rispetto del progetto (a parte il balcone continuo al primo piano, per il quale il terzo chiamato ha ripreso gli argomenti utilizzati da ###. 
Ha rilevato come, in ogni caso, i balconi di cui si tratta non siano costruiti in violazione delle norme sulle distanze perché la strada ### è una via pubblica, tant'è che nel 2009 il Comune di ### ordinò a ### di verificare le condizioni di stabilità del suo immobile, in quanto affacciato sulla via comunale: di conseguenza, ha affermato la non applicabilità dell'art. 905 del codice civile. 
Ha lamentato la mancata indicazione, da parte degli attori, il titolo di responsabilità di ### nei loro confronti; ha ribadito di non aver intrattenuto con i committenti alcun rapporto contrattuale; ha escluso di aver commesso, sotto il profilo extracontrattuale (dove peraltro qualunque pretesa sarebbe prescritta, ai sensi dell'art. 2947 c.c.) materialmente fatti illeciti dolosi o colposi. Rispetto alla negatoria servitutis proposta da ### ed alla relativa richiesta di manleva da parte degli attori e di #### ha eccepito, oltre alla propria estraneità, la carenza di legittimazione passiva. 
In particolare, ha assunto di non aver nulla a che vedere con la trascrizione della domanda attorea (rispetto alla quale, inoltre, ### non ha provato il patimento di alcun danno). Ha rilevato come anche l'arch. ### abbia provato di aver subìto alcun pregiudizio dalle azioni proposte dagli attori. 
La causa, previa istruttoria nella quale era conferita ### è stata decisa con sentenza del Tribunale di ### in data ###. 
Avverso la sentenza hanno interposto appello i signori #### e ### Tutte le altre parti si sono costituite resistendo all'appello dei proprietari delle unità immobiliari della ### All'udienza del 19 dicembre 2017, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la Corte assegnava la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito dei rispettivi atti difensivi. 
Motivi della decisione 1. La sentenza impugnata. 
Investito della controversia a seguito dell'abolizione del Tribunale di Pinerolo in ragione della legge di revisione delle circoscrizioni giudiziarie - il Tribunale di ### ha deciso la causa nei termini di seguito esposti: “(..) h) Schematizzando dunque al massimo le posizioni delle parti, i ### evocano in giudizio ### e ### (che propongono domanda riconvenzionale nei loro confronti), oltre a ### La convenuta ### chiama quale terzo ### il convenuto ### chiama quali terzi ### e ### A fronte della riconvenzionale di ### i ### chiamano quali terzi ### e ### s.r.l., la quale, a questo punto, è chiamata quale terza anche da #### s.r.l. non si costituisce; invece, interviene spontaneamente ### in proprio.  2 - La nullità dell'atto di citazione - ### di citazione (il relativo accertamento è di nuovo richiesto, come risulta in epigrafe, in sede di precisazione delle conclusioni) non è nullo: #### e ### sono stati posti nelle condizioni di difendersi e lo hanno fatto, prendendo posizione su tutti i fatti allegati dagli attori e sulle norme di riferimento.  3 - Il vicolo - Poiché i ### chiedono che quanto eseguito da ### con l'ultima ristrutturazione sia demolito, perché non rispettoso della distanza di tre metri prevista dall'art. 873 del codice civile, e che le nuove vedute siano chiuse, perché realizzate a meno di un metro e mezzo dal fondo attoreo, in violazione dell'art. 905 del codice civile, si deve in primo luogo decidere se - come è stato eccepito da controparte (cfr. paragrafo n. 1) - si applichi l'esonero di cui agli artt. 879 ultimo comma e 905 ultimo comma del codice civile. 
In altre parole, si deve stabilire se l'andito che divide il fabbricato di ### dalla ### sia o meno qualificabile come strada pubblica. In generale, ciò che rileva ai fini dell'esenzione non è l'appartenenza del suolo ad un ente pubblico o ad un privato (nel caso in esame, è pacifico che la proprietà sia privata), ma la pubblicità dell'uso al quale quel passaggio è destinato. Focalizzando l'attenzione su alcuni principi affermati dalla Corte di Cassazione, si legge che “…La mera previsione, in un piano regolatore o in un programma di fabbricazione, della destinazione di un terreno privato a strada pubblica o anche la destinazione di fatto ad uso pubblico di tale terreno, senza l'esecuzione di opere pubbliche di irreversibile trasformazione e la conseguente appropriazione cosiddetta acquisitiva dell'immobile da parte della P.A. non producono, di per sé, una modificazione immediata del regime dei diritti immobiliari e non bastano, pertanto, ad esimere il proprietario confinante dal rispetto delle distanze legali…” (sezione II, n. 28938 del 27 dicembre 2011); e ancora: “… Una strada privata può essere soggetta a servitù di uso pubblico e, come tale, esente dal rispetto delle norme civilistiche sulle distanze, in presenza di convenzione tra il proprietario e l'ente pubblico ovvero nel caso in cui l'uso pubblico (per la cui configurazione non è sufficiente l'utilizzazione di fatto da parte di soggetti diversi dal proprietario per raggiungere i terreni limitrofi, ma è necessario che essa sia al servizio della generalità dei cittadini e che la collettività ne faccia autonomamente uso per la circolazione) si sia protratto per il tempo necessario ai fini dell'acquisto per usucapione” (sezione II, n. 6401 del 24 marzo 2005); e infine: “… Per l'accertamento del carattere pubblico di una strada o, come nella specie, di un vicolo, ai fini dell'esonero dell'obbligo delle distanze legali nelle costruzioni, può essere invocata la presunzione iuris tantum di demanialità (stabilita dall'art. 22, terzo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, rispetto alle piazze, agli spazi ed ai vicoli all'interno delle città e dei villaggi, adiacenti alle strade comunali o aperti sul suolo pubblico), presunzione che ammette la prova contraria circoscritta all'esistenza di consuetudini che escludano la demanialità… essendo peraltro irrilevante la mancata inclusione nell'elenco delle strade comunali, stante il carattere meramente dichiarativo di tale documento”. (sezione II, n. 7708 del 27 maggio 2002). 
Passando all'esame degli argomenti portati da ### da ### da ### e da ### in favore della natura pubblica, il transito da parte di tale ### che abita in fondo al viottolo, non è, di per sé, significativo, trattandosi di un singolo utente che passa di lì proprio per raggiungere casa sua. Di maggior interesse è la deliberazione dell'assemblea condominiale della ### tenutasi il 16 ottobre 2010, che ha fornito una definizione del viottolo (“strada privata ad uso pubblico”) nel senso voluto dai convenuti e dal terzo chiamato; tale deliberazione è stata presa al fine di apporre un cartello di divieto di sosta: l'assemblea, cioè, nel confermare che di lì chiunque può passare, precisa che ciò che è vietato è solo la sosta. La delibera del Consiglio comunale del 27 gennaio 1968, destinata alla sistemazione della toponomastica stradale, menziona, nella borgata ### due vie pubbliche: via ### e via ### nella planimetria allegata pare che via ### prosegua in un vicolo laterale, arrestandosi tra le case prima di ricollegarsi alla via ### Tuttavia, il tecnico comunale, ### sentito come teste all'udienza del 5 novembre 2014, ha spiegato che vi è un collegamento tra il vicolo e via ### (si tornerà sul punto). Il 22 settembre 2009 il ### di ### ordinò a ### residente ###, una serie di verifiche statiche, sul presupposto che il suo fabbricato, a rischio di crollo, “ … si trova nel centro storico… in adiacenza ad altri fabbricati ed affaccia direttamente sulla via comunale”. A parte questi elementi documentali, lo stesso teste Rol (non solo tecnico comunale, ma conoscitore della borgata fin da bambino), ha detto: “Ho presente l'edificio di ### e la ### In mezzo ai due edifici c'è una stradina sterrata larga circa due metri e mezzo-tre, che parte dalla strada comunale, che si chiama via ### … e, proseguendo su terreni privati, sul lato est dell'immobile detto ### si ricongiunge con via ### Di lì passano tutti, non solo i proprietari delle case, ma tutti. Questo lo vedo dal 1986 e prima ancora, perchè mio padre lavorava anche lui come tecnico comunale. Non ci sono restrizioni all'accesso della strada...” La descrizione è chiara: non si tratta di un vicolo cieco, che termina in un cortile, ma di un percorso, sia pure tortuoso e, almeno in parte, solo pedonale, tra le case della borgata, al quale tutti possono accedere (e di fatto accedono da ben oltre vent'anni) per andare da via ### a via ### (due strade pubbliche) e viceversa. Se si considera la presunzione di demanialità alla quale fa riferimento la Corte di Cassazione, non vi sono mai state consuetudini contrarie, nel senso dell'uso esclusivamente privato, e il passaggio da parte della generalità dei cittadini si è protratto per un tempo molto più lungo di quello necessario per l'usucapione. Si può quindi prescindere dal requisito delle opere pubbliche di irreversibile trasformazione che, secondo la prima sentenza citata, sono necessarie per l'appropriazione acquisitiva (è comunque il caso di accennare che il Comune, secondo la stessa testimonianza del ### costruì un tratto di fognatura sotto al vicolo). Le altre testimonianze non introducono elementi di contraddizione. In generale, viene descritto un sistema di gestione delle strade secondarie che si articola attraverso i “mansia” o capi borgata. Costoro segnalano al sindaco le necessità che via via si presentano (riempimento di buche, asfaltatura, collocazione di muretti di sostegno, di mancorrenti, eccetera) ed il Comune vi provvede “... compatibilmente con i fondi disponibili”. 
Il più delle volte, sono gli stessi residenti ad organizzare delle corvée per risolvere tutto “... alla buona”: chi spala la neve, chi butta una palata di terra nelle buche, chi dà una sistemata al muretto a secco (cfr. deposizioni di ### e ###. 
Anche lo sgombero dalla neve non è significativo, dal momento che i mezzi pubblici vi provvedono soltanto nelle strade principali. Questo sistema, compatibile con le risorse di un Comune montano, composto da borgate anche molto distanti le une dalle altre, non snatura il carattere pubblico di strade che, obiettivamente e da sempre, sono destinate al transito di tutti coloro che si muovono attraverso la borgata. Da queste considerazioni discende che non può essere accolta la domanda di demolizione formulata ai sensi degli artt. 873, 905 e 907 del codice civile. ###. 905 è stato invocato in ordine alla apertura dei lucernari e dei velux sul manto di copertura; l'art. 907 riguardo alla veduta che sono invece gli attori a godere dai loro balconi; anche in questo caso, “... il regime legale delle distanze delle costruzioni dalle vedute, prescritto dall'art. 907 c..c., non è applicabile, stante il disposto dell'art. 879, secondo comma c.c.... quando la strada o la piazza pubblica si frappongono tra gli edifici ...” (Cassazione, sezione II, n 14784 del 24 giugno 2009).  4 - Il panorama - Lamentano gli attori di aver perso, con la ristrutturazione da parte di ### la visuale sulla vallata che si godeva prima dai loro balconi. ### la Corte di Cassazione (sezione II, n. 2973 del 27 febbraio 2012), “... il diritto di veduta, consistente nella fruizione di un piacevole panorama, integra una “servitus altius non tollendi”, la quale può essere acquista, oltre che negozialmente, anche per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, necessitando tuttavia tali modi di costituzione anche di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la veduta”. ### la Corte, cioè, la mera preesistenza della visuale non basta per ritenere acquisito il diritto alla sua conservazione. E' stato infatti ancora affermato che “... la panoramicità del luogo consiste in una situazione di fatto derivante dalla bellezza dell'ambiente e dalla visuale che se ne gode da un certo posto, che può trovare tutela nella servitus altius non tollendi, non anche nella servitù di veduta, che garantisce il diritto affatto diverso di guardare e di affacciarsi su un fondo vicino” (Cassazione, sezione II, 8572 del 12 aprile 2006). Questo quid pluris, nel caso di specie (in cui non esiste alcuna previsione contrattuale), non è allegato né, tanto meno, provato. La domanda di demolizione deve dunque essere respinta anche sotto questo profilo.  5 - I camini - Dalla costruzione di tre nuovi camini sul tetto di ### i ### desumono l'immissione ### di fumi e ceneri e ne chiedono la cessazione. ###. 7, terzo comma, n. 3 c.p.c. stabilisce la competenza del giudice di pace “... per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni (844 c.c.) di fumo ...” Per gli attori, si tratterebbe però di una domanda accessoria, che determinerebbe lo spostamento della competenza in favore del giudice della causa principale. E' da notare che non viene chiesta la demolizione dei camini ai sensi dell'art. 890 del codice civile: infatti, la domanda di demolizione si riferisce al solo “fabbricato” nella sua interezza o nelle sue “porzioni” od “interventi” che risultino difformi dalle nome codicistiche e legislative di riferimento (cioè, come si è rilevato prima, gli artt. 873, 905 e 907 c.c.). La Corte di Cassazione (sezione II, 21269 del 14 ottobre 2011) si è soffermata sul rapporto di accessorietà della tutela chiesta ai sensi dell'art. 844 c.c. rispetto a quella fondata sull'art. 890 c.c., decidendo che “... Tra la domanda per il rispetto della distanza legale ex art. 890 c.c. tra il confine ed alcuni manufatti, tra cui una canna fumaria eretta sul fondo finitimo, e quella dell'art. 844 c.c., relativa alle immissioni intollerabili provenienti dalla suddetta canna non esiste connessione per accessorietà ai sensi dell'art. 31 c.p.c., a meno che l'attore non deduca l'esistenza di un nesso causale tra la posizione della canna fumaria e l'intollerabilità delle immissioni, mancando tra le due azioni un'apprezzabile differenza in termini di maggiore o minore rilevanza del loro rispettivo contenuto”. Nel caso di specie, si sarebbe dunque potuto ravvisare un rapporto di accessorietà qualora gli attori avessero chiesto altresì la tutela di cui all'art. 890 del codice civile, in quanto essi hanno desunto l'intollerabilità delle immissioni dalla posizione di immediata vicinanza dei camini rispetto alle loro finestre ed ai loro balconi. Ma tale tutela non è stata chiesta e non sussiste di certo alcun rapporto di accessorietà tra le altre domande proposte (che attengono a tutt'altro tema, quello delle distanze ex art. 873, 905 e 907 del codice civile) e le lamentate immissioni. Deve quindi essere accolta l'eccezione di incompetenza per materia formulata da ### 6 - ###à del procedimento amministrativo - Come si è osservato nel primo paragrafo, i ### hanno sostenuto che il procedimento amministrativo conclusosi con il permesso di costruire in favore di ### è irregolare sotto vari profili. Anche per questa ragione, il nuovo edificio dovrebbe essere demolito. ### non è condivisibile: ai fini della decisione delle controversie tra privati derivanti dall'esecuzione di opere edilizie sono irrilevanti tanto l'esistenza del titolo abilitativo quanto la regolarità del procedimento che ha condotto alla sua emissione. Non vi è tuttavia (diversamente da quanto eccepito da ### un problema di giurisdizione, perchè gli attori non hanno chiesto alcun intervento del giudice ordinario sul permesso di costruire, avendone fatto soltanto un presupposto per ottenere la demolizione.  7 - I confini - ### i ### da un sommario esame delle planimetrie preesistenti si evince che la ristrutturazione di ### “... ha comportato un assorbimento di una parte di area pertinenziale di proprietà della ### Serafino” ed è stato apposto un nuovo confine, che non è regolare. ### che ciò non è avvenuto e che, in particolare, non è stato costruito alcun manufatto divisorio. La domanda attorea è di “...  accertare il reale stato dei confini in essere”: non si tratta, cioè, di una questione sull'estensione delle proprietà (sulla quale le parti non controvertono), ma di un accertamento sul fatto dell'invasione da parte di ### Ha scritto il consulente tecnico, architetto ### “... Il confine tra i mappali 372, pertinenziale alla ### e il mappale ### pertinenziale all'edificio ### si sviluppa secondo una spezzata A-B-C-D posizionata nel vicolo che separa gli edifici... Il perimetro murario dell'edificio nuovo ### verso il vicolo … e la proiezione al suolo del limite di aggetto del cornicione del suo tetto... sono compresi nel sedime di proprietà”. 
Pertanto, non vi è stato alcun sconfinamento.  8 - Il deprezzamento della ### - Poiché nessuna delle domande dei ### viene accolta, non deve parimenti essere accolta la domanda di risarcimento che deriva dall'asserito deprezzamento (nell'ordine del 30-40%) della ### a seguito della ristrutturazione ad opera di ### La reiezione delle domande attoree rende inoltre superfluo approfondire la posizione dei convenuti ### e ### per decidere se essi siano o meno legittimati passivi rispetto alle azioni reali proposte.  9 - I balconi - Come si è sintetizzato sopra, sostiene ### che i balconi della ### sono stati realizzati nel 2004 a meno di un metro e mezzo dal fondo della stessa ### e dunque in violazione dell'art. 905 del codice civile.  ### i ### che i balconi sono sempre esistiti e che, nel 2004, sono stati semplicemente rifatti tali e quali. 
Sul punto, è sufficiente ripetere che l'art. 905 del codice civile prevede, nel suo ultimo comma, l'esonero dal rispetto delle distanze “... allorquando tra i due fondi vicini vi è una via pubblica”. La stessa ### ha sostenuto ### che il vicolo che si addentra in mezzo alle case tra via ### e via ### è pubblico: essa non può quindi pretendere che l'esonero non valga per i ### E' da notare che la domanda riconvenzionale è stata formulata unicamente ai sensi dell'art. 905 del codice civile e che soltanto nella comparsa conclusionale ### (riferendosi al balcone del secondo piano, il solo di proprietà attorea, per rilevarne l'aumento di circa un metro del piano di calpestio) menziona l'art. 873 del codice civile; peraltro, anche questa norma non si applica, come prevede l'art. 879 ultimo comma, in presenza di vie pubbliche: la questione è stata ampiamente disaminata nei paragrafi che precedono.  10 - La trascrizione della domanda e l'art. 96 c.p.c. - ###. 96 secondo comma c.p.c. prevede che “... il giudice, che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata … trascritta domanda giudiziale … su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore … che ha agito senza la normale prudenza”. 
Sostiene la convenuta che la trascrizione della domanda ad opera dei ### (eseguita al di fuori dei casi previsti dalla legge) ha compromesso gravemente la vendita degli alloggi ristrutturati, distogliendo i possibili acquirenti e paralizzando la commerciabilità del fabbricato, per giunta in anni critici per il mercato immobiliare. In particolare, sarebbe sfumata una vendita in blocco al prezzo di due milioni di ### trattata con l'intermediazione dell'agenzia ### e C. s.r.l.. Inoltre, ### ha limitato fortemente l'erogazione del mutuo, sempre per la presenza della trascrizione, con la conseguenza che ### è priva delle risorse necessarie per proseguire nella ristrutturazione sia a ### sia in altri cantieri. ###. 96 secondo comma c.p.c. sanziona i casi nei quali, tra gli altri, la domanda sia stata trascritta “senza la normale prudenza”, cioè illegittimamente, senza che ciò fosse consentito. Diverso è il caso, disciplinato dal primo comma dello stesso articolo, della trascrizione ingiusta, quella, cioè, eseguita sulla base di prospettazioni poi riconosciute errate. I ### volendo proporre, nei confronti di ### la domanda che si è esaminata nei paragrafi che precedono, non potevano che trascriverla: infatti, “... La domanda diretta a denunziare la violazione delle distanze legali del proprietario del fondo vicino e ad ottenere l'arretramento della sua costruzione, tendendo a salvaguardare il diritto di proprietà dell'attore dalla costituzione di una servitù di contenuto contrario al limite violato e ad impedire tanto l'esercizio attuale quanto il suo acquisto per usucapione ha natura di actio negatoria servitutis ed è pertanto soggetta a trascrizione ai sensi dell'art. 2653 n. 1 c.c., che, essendo suscettibile di interpretazione estensiva, è applicabile anche alle domande dirette all'accertamento negativo dell'esistenza di diritti reali di godimento, sia del successivo n. 5, che dichiara trascrivibili le domande che interrompono il corso dell'usucapione su beni immobili” (Cassazione, sezione II, n. 10005 del 15 maggio 2015). 
Ciò detto, la semplice reiezione delle domande attoree non integra i presupposti di cui all'art. 96 primo comma c.p.c., che consistono nella consapevolezza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute. Per quanto, a ben guardare, ### si sia limitata a sostenere che la domanda non rientra tra quelle trascrivibili, è il caso di accennare che la questione delle distanze è stata risolta sulla base dell'esonero di cui agli artt. 879 e 905 ultimo comma del codice civile, in presenza di un vicolo che solo un'approfondita istruttoria ha consentito di far rientrare tra le vie pubbliche del Comune di ### Inoltre, l'opera realizzata da ### integra, nella descrizione accurata dell'architetto ### un organismo edilizio completamente nuovo, non giustificato dalla necessità di creare “volumi tecnici”, assai più vicino al balcone del secondo piano della ### di quanto lo fosse il precedente, e distante solo metri 2,10. Nè si può affermare con evidenza, guardando le fotografie ed i disegni del consulente, che la situazione sarebbe stata diversa qualora il balcone degli attori non fosse stato innalzato di circa un metro nel corso della ristrutturazione degli anni ### Non vi è quindi ragione alcuna di affermare che i signori ### abbiano agito in giudizio con mala fede o colpa grave. Ne consegue che la domanda di risarcimento proposta da ### deve essere respinta.  11 - La reputazione professionale di ### - Nel chiedere, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al risarcimento dei danni da lui patiti, ### allega che il blocco della ristrutturazione di ### nota nel ristretto ambiente pragelatese, avrebbe portato gli operatori del settore a opinare che le difficoltà di ### potessero dipendere dal suo progettista, con riflessi sulla di lui reputazione ed onorabilità professionale. ### però non specifica le sue allegazioni, spiegando quali siano stati i committenti che abbiano preferito altri, quali occasioni siano andate perdute e in quale corrispondente misura i suoi introiti siano diminuiti. Non è sufficiente, al riguardo, la produzione delle dichiarazioni dei redditi, che non spiegano perché le entrate del professionista si siano ridotte. Così pure, non sono offerti elementi di prova sul pregiudizio all'onorabilità e all'immagine. 
La domanda di risarcimento deve dunque essere respinta.  12 - Le domande dei ### nei confronti di ### s.r.l. e di ### - Poiché i ### non vengono condannati in favore di ### e di ### non devono essere esaminate le domande di manleva proposte dagli attori nei confronti di ### e di ### E' il caso di accennare che gli attori hanno evocato in giudizio una società, ### s.r.l., verosimilmente del tutto estranea alla vicenda in questione (e rimasta contumace), in quanto i lavori di ristrutturazione furono a suo tempo eseguiti dal solo ### quale imprenditore individuale. ### tuttavia, è intervenuto costituendosi in proprio, quale titolare dell'omonima impresa.  13 - La domanda di ### nei confronti di ### - ### non viene condannata in favore dei ### non deve essere esaminata la domanda di manleva proposta da ### nei confronti di ### 14 - Le domande di ### nei confronti di ### e di ### - ### le domande dei ### nei confronti di ### non vengono accolte, non devono essere esaminate le domande di manleva proposte da ### nei confronti di ### e di ### 15 - La domanda di ### nei confronti di ### - Sulla base di quanto osservato sub 12) non deve essere esaminata neppure la domanda di ### nei confronti di ### anche ### ha peraltro evocato in giudizio ### s.r.l..  16 - Le spese - I ### e ### sono reciprocamente soccombenti, sicchè le spese tra loro devono essere compensate. Quanto ai rapporti tra i ### e ### la domanda dei primi non viene accolta, ma neppure la domanda di risarcimento proposta dal secondo; le spese sostenute da ### quale evocato in giudizio da ### (correttamente, perchè suo progettista), per difendersi dalle infondate domande attoree, dovrebbero essere sopportate dai ### tale situazione complessiva giustifica la compensazione delle spese nella misura di un terzo e l'accollo dei restanti due terzi ai ### Le spese sostenute da ### - ivi comprese quelle affrontate per evocare giustamente in giudizio ### e ### - devono essere poste a carico degli attori, per il principio della soccombenza. 
Le spese sostenute da ### (evocata in giudizio dagli attori, non arbitrariamente, in quanto loro dante causa, per difendersi dalle domande infondate di ### devono essere sostenute da quest'ultima.  ### come si è visto, è intervenuto spontaneamente, per contraddire in proprio alle domande proposte dai ### e da ### I primi non avevano alcuna ragione di evocare in giudizio né ### s.r.l. né ### quale impresa individuale, perché non hanno mai intrattenuto con questi soggetti alcun rapporto contrattuale; né essi hanno allegato su che cosa si fondi la loro iniziativa processuale. Viceversa, la chiamata in causa da parte di ### è avvenuta correttamente, sul presupposto che il costruttore avesse realizzato opere non conformi al progetto. Le spese sopportate da ### devono pertanto essere sostenute dai ### e da ### (che ha dato causa alla chiamata da parte di ### in solido tra loro. 
La causa, in sostanza, attiene ai rapporti tra i ### e ### ed è stata inutilmente complicata con l'evocazione in giudizio di soggetti estranei alla controversia in tema di distanze. Ciò giustifica l'accollo delle spese della consulenza tecnica d'ufficio ai soli proprietari nella misura della metà per ciascuno.  P.Q.M.  Definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, A) dichiara la propria incompetenza a conoscere delle domande proposte da #### e ### nei confronti di ### s.r.l., di ### e di ### in ordine alla cessazione delle immissioni di fumo e cenere provenienti dal fondo di ### s.r.l., essendo competente il Giudice di pace di ### davanti al quale rimette le parti, fissando per la riassunzione della causa il termine di sessanta giorni; B) ### s.r.l., ### e ### dalle altre domande proposte nei loro confronti da #### e ### C) #### e ### da tutte le domande proposte nei loro confronti da ### s.r.l. e da ### D) Ordina al ### dei registri immobiliari di ### di cancellare la domanda trascritta il 24 dicembre 2010 al numero di registro generale 10155 ed al numero di registro particolare 7314; E) Dichiara interamente compensate le spese processuali tra ##### e ### s.r.l.; F) Dichiara tenuti e condanna #### e ### alla rifusione di due terzi delle spese processuali sostenute da ### spese che liquida in ### per compensi, oltre al quindici per cento a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, e così al pagamento di ### oltre al quindici per cento, IVA e CPA come per legge; G) Dichiara compensate le restanti spese processuali tra ##### e ### H) Dichiara tenuti e condanna #### e ### alla rifusione delle spese processuali sostenute da ### spese che liquida in ### per compensi, oltre al quindici per cento a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge; I) Dichiara tenuta e condanna ### s.r.l. alla rifusione delle spese processuali sostenute da ### s.r.l., spese che liquida in ### per compensi ed in ### per anticipazioni, oltre al quindici per cento a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge; L) Dichiara tenuti e condanna ##### e ### s.r.l., in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute da ### spese che liquida in ### per compensi, oltre al quindici per cento a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge; M) Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a definitivo carico di #### e ### nella misura della metà e di ### s.r.l. per l'altra metà (..)”.  2. I motivi di appello. 
Preliminarmente i signori #### e ### nel lamentare l'ingiustizia della decisione, affermano di voler impugnare la sentenza suddetta nella parte in cui la stessa aveva qualificato in termini di “strada pubblica” il vicolo che separa la ### dall'immobile di proprietà ### Dichiarano inoltre di voler impugnare la sentenza di cui sopra nella parte in cui rigettava la domanda da loro azionata, concernente la tutela del panorama sul presupposto della mancanza di prova dei requisiti relativi all'acquisizione del diritto di veduta; da ultimo evidenziano che l'impugnativa contempla inoltre anche la reiezione delle domande attoree in ordine alla pretesa risarcitoria connessa al deprezzamento della proprietà degli appellanti - pretesa che, a loro dire, non si sarebbe potuto ritenere in termini di asserzione mera, ma si sarebbe dovuto considerare come “allegazione corroborata e provata documentalmente tramite relazione ### di stima del deprezzamento2”. 
Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza di cui si tratta per l'omessa, contraddittoria ed approssimativa applicazione delle norme di diritto in materia di servitù altius non tollendi. Per i signori #### e ### al petitum proposto - di abbattimento di tutte le porzioni del fabbricato ### - corrisponde la causa petendi inerente la presenza di cause illecite e di difformità dalla normativa codicistica e legislativa di riferimento. Evidenziano come, in subordine, gli stessi avessero richiesto, previo l'accertamento delle causali dedotte in narrativa, la condanna dei convenuti in solido tra loro (con i limiti indicati per la posizione del ### ad eliminare ogni situazione lesiva mediante l'esecuzione di tutte le azioni e le opere di demolizione ritenute congrue ed opportune. 
Ciò premesso, gli appellanti rilevano come, nella sentenza impugnata, il giudice avesse riconosciuto il diritto al panorama quale figura autonoma, pur se ricompresa nella generale tutela del diritto di proprietà, e ne avesse rigettato la pretesa per effetto della mancata allegazione della stessa, per l'assenza di prova e per l'assenza di opere visibili e/o permanenti ulteriori a quelle che consentono la veduta. 
Gli appellanti ritengono contraddittoria ed errata, oltre che omissiva, la pronuncia impugnata. 
Rilevano come la Suprema Corte abbia ricostruito il c.d. diritto al panorama, quale figura elaborata in termini di servitù altius non tollendi, nella quale l'utilitas è rappresentata dalla particolare amenità di cui il fondo dominante viene ad essere dotato per il fatto che essa attribuisce ai suoi proprietari il godimento di una particolare visuale che viene ad essere esclusa o ridotta nel caso in cui il proprietario del fondo servente innalzi una costruzione idonea a pregiudicare o limitare detta possibilità di godimento. 
Al riguardo, essi affermano come alcuna rilevanza possa rivestire l'esistenza di una pubblica via tra i due fabbricati. 
In merito alla proposizione della domanda, gli appellanti asserivano di aver agito in giudizio avanzando la richiesta della più ampia tutela del diritto di proprietà e come, sia nell'atto di citazione (cfr. p. 7), sia in sede di memoria ex art. 183 c.p.c., sia in comparsa conclusionale, gli stessi avessero rilevato che, a causa dell'innalzamento del fabbricato ### si era determinato il venir meno della veduta e del panorama originariamente goduto dagli attori. 
Sarebbe inoltre errata la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto non provata la circostanza del venir meno della visuale e dato per scontata, invece, l'apertura di maggiore visuale sulla vallata a favore della ### e ciò in forza di una supina adesione alle tesi della ### In merito alla presenza di opere visibili e permanenti ai fini dell'integrazione dei requisiti, ha osservato come tali elementi non fossero richiesti dalla legge e come, in ogni caso, si fosse in presenza di balconi aventi una larghezza di quasi tre metri (cfr. foto 8-19).  ###fr. docc. 22 e 23, fasc. I grado atto di citazione, pag. 13, atto di citazione in appello. 
Con il secondo motivo, lamentano l'errata, contraddittoria e parziale valutazione delle risultanze istruttorie in merito alla natura di via pubblica del viottolo posto tra i due fabbricati in causa. Il Tribunale, secondo gli appellanti, si sarebbe limitato a vagliare ed a valorizzare alcuni documenti acquisiti in atti3, senza considerare come “il thema decidendum fosse altro” (ndr. diverso) e senza effettuare un apprezzamento in ordine agli elementi di segno negativo in ordine all'effettività di tale prova. In particolare, il primo Giudice non avrebbe tenuto conto della confusione in cui era incorso il geom. Rol nel deporre (non essendo il medesimo riuscito ad orientarsi tra una proprietà e l'altra), né dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, per la quale l'iscrizione della strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva, né portata assoluta. Infine, sarebbe stata mal interpretata la deposizione del teste ### per quanto attiene all'affaccio della casa di abitazione che, diversamente da quanto indicato in sentenza, non insiste sull'andito tra le due proprietà in causa, ma sulla via pubblica. 
Con il terzo motivo, i signori #### e ### si dolgono dell'omessa, errata e contraddittoria applicazione delle norme in tema di risarcimento del danno da parte del Tribunale nell'impugnata sentenza. 
Gli appellanti enunciano il motivo nei seguenti temini: “### attrice svolge una autonoma domanda sia in via principale, sia subordinata chiedendo il risarcimento del danno, anche in via equitativa, stante l'allegato e provato deprezzamento del proprio immobile, conseguente la ristrutturazione del fabbricato ### La sentenza, dando per provata ed assodata la natura pubblica del viottolo posto tra le due proprietà, legalizza in toto il nuovo edificio, rigettando conseguentemente ogni domanda attorea. 
Va da sé che i vizi contenuti ab origine nel provvedimento impugnato richiederanno al Collegio un attento riesame, anche della richiesta risarcitoria quivi espressamente menzionata”. 
Con il quarto motivo, gli appellanti censurano la sentenza per cui è causa sostenendo come la stessa sia frutto di un'omessa valutazione della consulenza tecnica d'ufficio per quanto concerne la difformità del nuovo fabbricato. 
Il primo Giudice, in relazione alla prolissità e precisione dell'elaborato peritale, non avrebbe richiamato, né considerato nelle motivazioni addotte a sostegno della decisione quanto emerso in sede peritale. Il geom. ### nelle proprie conclusioni, aveva rilevato come, a seguito delle opere di ristrutturazione, vi fosse stata la rotazione del manto del fabbricato ### ed anche un avvicinamento dell'immobile della stessa alla proprietà #### e ### e ciò ad una distanza inferiore a 80 cm.. Ciò avrebbe dovuto far dubitare dell'affermazione secondo cui, in un caso come questo, di avvicinamento dell'edificio ### alla ### quest'ultima potesse aver beneficiato di una maggiore visuale sulla vallata e del godimento di un panorama migliore.  ###uali la testimonianza del geom. Rol e lo stralcio di altre dichiarazioni, il verbale dell'assemblea condominiale della ### in data ###, la delibera comunale del 27.1.1968, l'ordine del ### del Comune di ### al residente ###sicurezza del fabbricato di sua proprietà in affaccio alla via comunale. 
Le produzioni documentali (cfr. 16 e 17) sarebbero sufficienti a comprovare l'assenza dell'uno o dell'altra per la ### Nelle motivazioni della sentenza, il Tribunale non farebbe alcun riferimento alla ### Con il quinto motivo, gli appellanti evidenziano la volontà di appellare la sentenza di cui si tratta sul capo relativo alla condanna degli stessi nel primo grado e per intero nei riguardi del sig.  ### e pro quota per le posizioni ### e #### era stato chiamato in causa non già dagli appellanti, ma dalla società ### la quale, a sua volta, era stata evocata in giudizio quale terza chiamata. Sarebbe incongruo e non conforme a diritto il fatto di aver condannato l'appellante a rifondere le spese di lite ad una chiamata di terzo non richiesta. Né potrebbe ritenersi suscettibile di applicazione il principio di causalità reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, per il fatto che la chiamata del terzo non si era mai resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dalla parte attrice. Gli appellanti rilevavano, inoltre, di essersi sempre dichiarati disponibili ad una soluzione transattiva ed osservavano come le eventuali ipotesi di soluzione in via conciliativa non avessero avuto luogo - come indicato dai verbali di causa - per effetto dell'opposizione delle controparti.  3. Disamina dei motivi. 
Sul primo motivo, si osserva come, diversamente da quanto affermato dagli appellanti, la domanda concernente la lesione del diritto al panorama sotto il profilo della violazione di una servitù altius non tollendi non possa trovare accoglimento. 
Il Tribunale, sul punto, ha rilevato che, ai fini della configurazione di un diritto al panorama, si richieda che tra le parti risulti costituita una servitù altius non tollendi, per consentire ai proprietari del fondo dominante di ottenerne la tutela anche in via risarcitoria. 
Una servitù siffatta può sorgere per convenzione, per usucapione e per destinazione del padre di famiglia; ma, mentre per quanto concerne il primo dei modi, si rende necessaria la prova di un contratto inter partes avente tale oggetto, per gli altri si rende necessaria la prova della presenza di opere visibili e permanenti ulteriori4 rispetto a quelle che consentono la semplice veduta, altrimenti quest'ultima finirebbe per implicare sempre quella destinata in modo specifico all'esercizio dell'invocata servitù5. 
Nella specie, al di là del fatto che, nel giudizio di primo grado, gli odierni appellanti non avessero avanzato in modo specifico la domanda diretta ad accertare la violazione del diritto al panorama 4### Cass. Civ., sez. II, 27.2.2012, n. 2973, laddove la Suprema Corte ha affermato il principio per il quale “Il diritto di veduta, consistente nella fruizione di un piacevole panorama, che si pretende leso dalla chioma di un albero piantato a distanza legale, integra una "servitus altius non tollendi", la quale può essere acquistata, oltre che negozialmente, anche per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, necessitando, tuttavia, tali modi di costituzione non solo, a seconda dei casi, della destinazione conferita dall'originario unico proprietario o dell'esercizio ultraventennale di attività corrispondenti alla servitù, ma anche di operi visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la veduta. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva riconosciuto il diritto di veduta indicandone la fonte nella mera preesistenza della visuale all'acquisito dell'immobile, così violando il principio della tipicità dei modi di acquisto dei diritti reali)”.  5 Cfr. già Cass. Civ., Sez. II, 13.2.1999, n. 1206; Id. 20.10.1997, n. 10250.  sotto il profilo della lesione del diritto della servitù altius non tollendi6, ma, come rilevato dal Tribunale, nessuna allegazione e prova era stata fornita dai proprietari di talune unità immobiliari della ### circa l'avvenuta costituzione della servitù di cui si tratta. 
Il tentativo degli appellanti, in sede di gravame, si è manifestato nel senso di proporre, sul presupposto della violazione della servitù di altius non tollendi, la presenza di opere ulteriori necessarie alla sua costituzione e, pertanto, di indicare tali opere nella presenza di un terrazzo particolarmente ampio. 
Ai fini di rendere più chiara la rappresentazione delle circostanze in fatto, si ritiene opportuno riprodurre alcuni dei rilievi del CTU circa lo stato di fatto degli immobili per cui è causa, nello stato originario e nelle condizioni attuali, a seguito degli interventi edilizi realizzati da ambedue le principali parti in causa (i signori #### e ### e la ###. 
Dai rilievi effettuati dal ### si evince come i fabbricati denominati ### nei quali sono comprese le unità residenziali degli attori ed il fabbricato di proprietà della ### s.r.l. siano stati edificati in zona soleggiata e aperta sulla vallata. 
Come rilevato dallo stesso ### i due edifici sono separati da uno stretto vicolo che, dipartendosi dalla via pubblica, denominata ### delimita la ### sui lati sud ed est ed il 6 Nell'atto di citazione, a pag. 7, risulta essere stata fatta domanda di tutela della proprietà come invasione e superamento del confine; nella memoria ex art. 183 c.p.c. è stata ribadita la doglianza circa la lesione della proprietà degli attori per effetto dell'inosservanza della disciplina delle distanze da parte convenuta ed è stato affermato come si fosse creata - per effetto delle opere della ### - una non autorizzata servitù di luci e vedute a carico della ### (p. 13 memoria ex art. 183 c.p.c.) fabbricato ### sul lato nord, per congiungersi a monte con la strada denominata del Bourget7. 
I due fabbricati si fronteggiano con confrontanza diretta di prospetti finestrati sul vicolo sopra indicato. 
Come rilevato dal ### in base alla mappa relativa al catasto terreni, fg. 63, censuario di ### il sedime del vicolo è catastalmente insistente sul mappale ### sul quale è edificata la ### ed in parte sul mappale ### pertinenziale al fabbricato della ### Al fine di meglio chiarire la situazione evidenziata dal ### si ritiene opportuno riprodurre di seguito l'estratto di mappa di cui si tratta.  ### si compone di dodici unità abitative che si sviluppano ai piani terra, primo, secondo e sottotetto mansardato. Sul prospetto sud dell'edificio si constata la confrontanza parziale dello stesso con lo sviluppo del fabbricato #### ha rilevato come gli appartamenti dei piani primo, secondo e terzo mansardato si aprano su balconate di esclusiva proprietà (pag. 11 elaborato peritale).  7 Cfr. alla toponomastica stradale, denominazione di vie e piazze, delibera del ### del 27.1.1968 n. 2674; rif. all. to 2, planimetria allegata alla delibera CC predetta. 
Si ritiene utile evidenziare, inoltre, come già in base alla documentazione acquisita agli atti emerga in termini chiari e certi come la confrontanza tra i due fabbricati fosse presente in epoca precedente gli interventi di ristrutturazione edilizia che hanno interessato le due proprietà, prima quella della ### i cui lavori si sono conclusi nell'anno 2004 e poi quelli relativi all'edificio “Finhouse”. 
Una delle fotografie acquisite all'elaborato del CTU consente di vedere plasticamente rappresentato anche tale aspetto. 
Dai rilievi dell'ausiliario del Tribunale, è emerso come gli odierni appellanti siano i proprietari delle unità abitative ubicate al secondo livello (si legga piano) della ### e con affaccio verso sud. In particolare la signora ### è proprietaria dell'unità identificata al ### fabbricati del Comune di ### al fg. 63, n. 372, sub. 12, per l'immobile ubicato al piano T - 2, scala 1, cat. A/3, classe 1, consistenza vani 3,5, rendita ### ; mentre i signori ### sono comproprietari dell'unità iscritta al fg. 63, n. 372, sub 11, piano T - 2, scala 1, cat. A/3, classe 1, consistenza vani 4, rendita ### Anche il fabbricato ### ha destinazione residenziale, essendo articolato in nove unità abitative, ospitate ai piani terra, primo, secondo e sottotetto mansardato. Su tale prospetto sono state aperte vedute dirette sul vicolo e, di conseguenza, anche sulla #### ha accertato che i fabbricati ### e ### - per come si presentano nello stato attuale - sono il frutto di interventi edilizi di ristrutturazione di preesistenti immobili di antica costruzione. 
Ha illustrato, inoltre le vicende che hanno interessato la ### e che si sono definite attraverso le seguenti pratiche edilizie: a) ristrutturazione edilizia su immobile di civile abitazione eseguita dalla società ### s.r.l., conc. edil. 67/95 in data ###, (pag. 13 CTU, all.to 4); il progetto è stato firmato dagli arch. 
Trucco e Manzon e lo stesso prevedeva la realizzazione di unità abitative ai piani terra, primo, secondo e sottotetto mansardato, con interventi su prospetti e balconi in termini di aperture e di balconate; b) era presentata dagli architetti ### e ### una variante in corso d'opera in data ###; il progetto contemplava modifiche distributive interne e sui prospetti con riferimento ad una diversa impostazione planimetrica delle balconate (seguiva autorizzazione opere in variante a PE n. 67/95 in data ###; c) la richiesta di variante in corso d'opera alla concessione n. 67/98, presentata in data ###, prot. 2064 con progetto a firma dell'arch. ### era respinta perché la pratica esaminata in data ### dalla ### edilizia era risultata carente di documentazione progettuale che, pur richiesta, non era stata presentata (cfr. all. 5 parere della ### edilizia del Comune di ### sulla richiesta di variante alla CE n. 67/95; d) in data ### la ### s.r.l. comunicò la fine dei lavori di ristrutturazione della ### denominata “Serafino” e la stessa società chiese, in data ###, prot. 2295, il rilascio dell'abitabilità. ### non rilasciò l'abitabilità a causa della mancata approvazione della variante suddetta, con la conseguenza della non conformità tra quanto realizzato e lo stato di progetto; e) in data ###, prot. 9305, la ### s.r.l. presentò richiesta di condono edilizio diretta a sanare “modifiche interne al piano terreno, piano primo e secondo, senza aumento della volumetria e superficie utile e modifica dei balconi”; in data ###, prot. 9305-04-C, il responsabile dell'### tecnica del Comune di ### rilasciò a favore della ### s.r.l.  permesso di costruire - condono edilizio, prot. 9305 per trasformazione urbanistica in sanatoria (cfr. all. to 6); f) in pari data, prot. 9305/04-C, dallo stesso ente venne rilasciato il certificato di agibilità per il fabbricato ### (all.to 7); Per il fabbricato “Finhouse”, l'intervento edilizio è stato ritenuto definibile attraverso le seguenti pratiche: a.1) “ristrutturazione edilizia di tipo B, fabbricato ad uso abitativo” - richiedente ### amministratore unico della ### s.r.l.; provvedimento rilasciato: permesso di costruire n. 13/08 del 17.9.2008; il progetto architettonico a firma, arch. Gagnor, prevedeva nell'ambito della conservazione dello stato tipologico preesistente dell'edificio (tetto a doppia falda e linea di colmo parallela alle pareti perimetrali sud/nord) con innalzamento delle murature perimetrali e del colmo di 60 cm..   In progetto l'edificio è concepito come strutturato in quattro piani (piano terra, piano primo, piano secondo, piano terzo, sottotetto mansardato) e come immobile ospitante undici unità abitative. 
Sul prospetto nord verso il vicolo che fronteggia parzialmente la ### è prevista l'apertura di nuove vedute aeroilluminanti a servizio degli appartamenti dei piani primo, secondo e terzo sottotetto (all. ti 8a e 8b).  a.2) ### istanza 4.4.2010, prot. 1920, in data ###, la ### s.r.l. subentrò alla ### s.r.l. ed avanzò richiesta al Comune di ### di variante n. 1 al PdC 13/08 del 17.9.2008, consistente in “modificazioni interne ed esterne”, come da progetto a firma dell'art. ### il quale illustrò l'intervento come segue: “Le opere in variante n. 1 consistono principalmente nella modificazione dell'orientamento della copertura che viene ad essere riportata alla tipologia a scala, in sintonia con tutte le altre costruzioni della fraz. ### .. e secondo la forma originaria tipica dei fabbricati costruiti in montagna dove normalmente il colmo è posto lungo la direttrice della massima pendenza (fabbricati a scala). E' intervento di ristrutturazione edilizia di tipo B, finalizzata al recupero degli edifici esistenti attraverso interventi di parziale trasformazione, che in questo caso si propone di modificare l'orientamento del colmo dell'edificio per ricondurlo alla forma primigenia e nel contempo di liberare il nucleo edificato da una presenza che è indiscutibilmente avulsa e penalizzante per la comprensione della tipologia e per l'immagine dell'intero contesto di riferimento..”; ### previsto in progetto di variante si eleva su quattro piani ed ospita complessivamente nove unità abitative (tre al piano terreno, due al piano primo, tre al piano secondo ed una al piano terzo sottotetto mansardato (cfr. all.to 9). 
Con permesso di costruire n. 13/08, variante n. 1 del 14.5.2010, il responsabile dell'area tecnica del Comune di ### diede l'assenso per l'intervento richiesto per “trasformazione edilizia ed urbanistica” consistente in variante a progetto di ristrutturazione edilizia di fabbricato di civile abitazione in frazione ### Gli immobili di cui si tratta si trovano ubicati nella borgata da ultimo indicata, la quale è posta in area urbanistica classificata dal ### del Comune di ### come ### “centro storico ### zona omogenea A, del regolamento igienico edilizio e della planimetria di azzonamento allegati al programma di fabbricazione approvato con DCC 30.10.1971 n. 103 e DCC 21.12.1971 n. 123”.  ### è tutelata ex art. 142 del D. Lgs. 22.1.2004, n. 42 per “vincolo per montagne della catena alpina per la parte eccedente i 1.600 metri sul livello del mare”. 
Le norme tecniche di attuazione (### del ### trattano le zone CS all'art. 19 - Centri storici nell'ambito del quale, in assenza di piani di recupero, sono ammessi su edifici preesistenti interventi di ristrutturazione edilizia di tipo B, così come definiti dalla ### PGR 27.4.1984, 5/SG/URB. 
Con intervento di tipo B è consentito “(..)un incremento del culmine delle murature sino ad un massimo di 60 cm. per il consolidamento delle murature stesse o per adeguamento alle altezze minime prescritte per legge”. 
In merito allo stato di fatto preesistente, il CTU ha rilevato che l'edificio ### si elevava verso la via ### su tre piani, mentre rispetto al vicolo posteriore sul quale si affaccia anche la ### esso si presentava con due piani fuori terra. 
Il tetto dell'edificio con struttura principale e secondaria lignea, tavolato in legno e manto di copertura in lamiera ondulata, si sviluppava a due falde con colmo posizionato centralmente secondo la direttrice dei lati lunghi del fabbricato (lati sud e nord). 
Di conseguenza, la sagoma dell'edificio in confrontanza con la ### era costituita da una parte della parete muraria in elevazione di due piani verso il vicolo, nonché dalla falda nord di copertura che si estendeva in linea inclinata con distanze progressive rispetto alla parete ed ai balconi della ### predetta, dalla linea di gronda a quella di colmo8. 
E' sopra riprodotto il tratto della parete nord del fabbricato ### in confrontanza con la parete sud della #### ha evidenziato come il progetto architettonico a firma dell'arch. Gagnor (di cui al permesso a costruire 13/08 del 17.9.2008) prevedesse, pur nell'ambito del mantenimento dello stato tipologico preesistente dell'edificio, un innalzamento delle murature perimetrali di 60 cm.  rispetto all'intradosso del tavolato di copertura, sia in imposta di falda che al colmo (in base a quanto ammesso dall'art. 19 delle NTA cit.). 
Per contro il permesso architettonico a firma dell'arch. ### (all.to al permesso a costruire 13/08 var. 1 del 14.5.2010) aveva previsto, che con la ristrutturazione sarebbe variato l'orientamento della copertura, la quale, pur mantenendosi a due falde, si sarebbe strutturata con il colmo posizionato trasversalmente ai lati lunghi dell'edificio e con le linee di gronda correnti lungo i lati est e ovest. 
Di conseguenza, giusta la variante 1 del 14.5.2010, erano state variate sia le quote di imposta sulle falde delle murature che quella di colmo rispetto alla situazione progettuale di cui al PdC 13/08. La quota di sottotavolato riferita al colmo risulta incrementata di m. 1,57, rispetto alla situazione progettuale originaria (cfr. tav. 2/2. P. 22 elab. CTU).  8 Rif. al fotogramma a riprodotto a p. 24. 
Dalla disamina della sezione longitudinale della tavola (2/2) cit. il CTU ha riscontrato come, nel progetto dell'arch. ### la quota sottotavolato d'imposta delle falde sulle murature dei prospetti est ed ovest (lati gronde) risultasse (e risulti) graficamente decrementata rispetto alla situazione progettuale del PdC 13/08 e ciò anche se nella relativa sezione non era stata indicata la misura del decremento. 
Ciò premesso, il CTU ha verificato come la superficie in proiezione della confrontanza sviluppata dall'edificio ### sulla parete della ### - a seguito dell'intervento di ristrutturazione di cui alla variante 1 al PdC 13/08 fosse stata incrementata in termini assai modesti (pari a mq 2,84), mentre risultasse decrementata, invece, la proiezione totale della sagoma dell'edificio ### sulla parete sud della ### predetta e tutto questo in misura alquanto marcata, pari a mq. 16,47. ### è pervenuto a detto risultato rilevando come, nel PdC 13/08 la proiezione sulla sagoma in confrontanza con la ### fosse di mq. 72,55, mentre quella attuale era risultata di mq. 55,78 (cfr. p. 27 CTU). 
Anche a seguito dei calcoli effettuati del volume vuoto per pieno del fabbricato - estradosso pavimento / intradosso tavolato di copertura, delle due fasi progettuali del PdC 13/08 e della variante 1 al PdC 13/08, il CTU ha rilevato come, con l'intervento assentito con la variante suddetta il volume vuoto per pieno (pari a mc 2.087,54), non fosse sostanzialmente incrementato rispetto a quello che sarebbe stato con l'intervento eseguito secondo il permesso di costruire 13/08 (pari a mc 2.086,814), ma fosse di fatto redistribuito secondo una nuova conformazione della sagoma dell'edificio. 
Dalla lettura dei dati acquisiti, il CTU ha rilevato come la parete nord del fabbricato ### a seguito della rotazione della copertura, abbia subìto un decremento in termini di altezza in corrispondenza dello spigolo nord-ovest, pari a 0,68 cm. (con riferimento all'estradosso del manto di copertura), mentre, in corrispondenza del colmo, il tetto si sia innalzato, a livello del manto di copertura, complessivamente di mt. 2,51. 
Da quanto sopra evidenziato, il CTU ha risposto ai quesiti nei termini di seguito riassunti: a) nel primo provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune di ### alla ### (PdC 13/08 del 17.9.2008) era previsto che il fabbricato ora ### potesse essere innalzato nella misura di 0,60 cm., riferita all'intradosso del tavolato di copertura, sia in imposta di falda che al colmo; b) nel provvedimento di variante 1 al PdC 13/08 del 14.5.2010 era stata prevista una variazione dell'orientamento della copertura che, pur essendo mantenuta a due falde, si sarebbe strutturata con colmo posizionato trasversalmente ai lati lunghi dell'edificio; tale nuova configurazione geometrica dell'edificio - secondo il CTU - ha determinato, rispetto alla situazione di PdC 13/08 un nuovo innalzamento della linea di colmo del tetto con incremento della quota secondo progetto, di mt. 1,57 di sottotavolato, a fronte del decremento della quota di sottotavolato di imposta delle falde sulle murature prospetti est e ovest (lati gronde); c) la nuova conformazione tipologica del fabbricato non ha comunque comportato una variazione volumetrica del corpo di fabbrica; il volume vuoto per pieno (estradosso pavimento piano terra - intradosso tavolato di copertura) non viene incrementato con la variante 1 rispetto a quanto previsto in fase di realizzazione da parte del PdC 13/08 (assumendo quali dati di calcolo le quote desumibili dai progetti depositati), ma piuttosto risulta aver redistribuito (il volume) secondo una nuova conformazione e sagoma dell'edificio (cfr. elaborati grafici, pagg. 32-34 e prospetto di calcolo, p. 35 CTU); d) in ordine alla sopraelevazione del fabbricato ### per effetto dell'intervento realizzato su variante 1 al PdC 13/08, il CTU ha accertato l'innalzamento del colmo del tetto complessivamente di + 2,51 m. > 60 cm. (quota riferita al livello di estradosso del manto di copertura) con la contemporanea rotazione delle falde del tetto di 90 gradi; ha rilevato come tale modalità di intervento avesse comportato che la parte di parete nord del fabbricato, fronteggiante la ### fosse stata decrementata in termini di altezza di - 0,68 cm. in corrispondenza dello spigolo nord-ovest (tratto A-B, tav. 5); per contro, in corrispondenza della linea ottenuta sulla proiezione dello spigolo sud-est della ### sulla parete ### (tratto C-D nella tav.  5), l'altezza della parete muraria in confrontanza risulta incrementata di mt. + 3,35 (sempre con riferimento all'estradosso del manto di copertura); e) l'intervento di ristrutturazione del fabbricato ### non ha comportato una variazione planimetrica dell'edificio, essendo stata mantenuta inalterata la posizione delle murature perimetrali; la nuova struttura muraria ### eretta in forza della variante 1 al PdC 13/08, dista, pertanto, dalla ### uguale distanza rispetto al fabbricato originario, misurando la stessa m. 2,98 in corrispondenza dello spigolo sud-est della ### medesima e m. 3,50 in corrispondenza dello spigolo nord-ovest del fabbricato ### f) il CTU ha rilevato una differenza nella distanza che intercorre, dopo l'intervento di ristrutturazione, fra lo sporto del nuovo tetto e la parete sud della ### con relativi balconi ed ha accertato una minore distanza rispetto a quella preesistente; ha considerato come, in precedenza, l'aggetto si estendesse oltre la muratura di circa 40 cm. e come pertanto il nuovo tetto si fosse avvicinato alla ### di circa 45 cm. (86 - 40). Ha considerato quindi, come la distanza che intercorre attualmente tra il limite di aggetto del nuovo tetto realizzato e la ### sia di m. 2,10, qualora essa risulti misurata in corrispondenza allo spigolo sud.est della ### e di m. 2,64, se rilevata in corrispondenza dello spigolo nord-ovest del fabbricato ### Dalla sovrapposizione sul prospetto sud della ### della sagoma del prospetto nord del fabbricato ### (elaborato grafico tav. 12, all.to 17 dell'elaborato peritale, p. 40) infra rappresentata può comprendersi la portata dell'intervento della ### sull'affaccio della proprietà relativa alla ### g) Alla quarta parte del quesito, concernente la realizzazione di lucernari nuovi e velux e di tre nuovi camini sul tetto e dell'eventuale immissione di fumo sul fondo confinante, nonché della distanza di essi dalla ### il CTU ha risposto come segue: nella falda ovest del tetto del fabbricato ### che si confronta con la ### sono state realizzate tre nuove finestre da tetto (tipo velux) a servizio aeroilluminante di alcuni locali abitativi siti al secondo piano dell'edificio e tre nuovi comignoli; nella falda est, che non si confronta direttamente con la baita, sono state posizionate quattro finestre da tetto ### ed è stato costruito un nuovo camino. 
Limitando la trattazione alla falda ovest di interesse i velux si presentano attualmente oscurati e ricoperti da scandole in legno; dei tre comignoli in muratura realizzati, due liberano fumi ospitando le canne della centrale termica comune e di un camino di unità abitativa, mentre il terzo è di semplice sfiato. 
Il camino della centrale termica, contraddistinto dalla lettera A nell'elaborato grafico che segue, dista dalla ### m. 7,11 (m. 5,74 dal parapetto dei balconi) con bocca di fuoriuscita fumi a quota compresa tra il primo ed il secondo piano della baita medesima; mentre quello che ospita la canna fumaria del camino di pertinenza di una unità abitativa, contraddistinto dalla lettera B nell'elaborato grafico sotto riportato, dista m. 8,86 dalla parete sud della baita (m. 7,49 dal parapetto balconi), con bocca di fuoriuscita fumi a quota compresa tra il secondo ed il terzo piano della baita attigua, di cui alla proprietà degli odierni appellanti. 
Dalla rappresentazione grafica di seguito proposta, può aversi contezza in ordine al posizionamento dei camini e dei velux per la falda di tetto interessata ed alle distanze tra dette opere ed il fabbricato della ### h) In merito alla individuazione della linea di confine tra il terreno sul qual si trova la ### e quello del fabbricato ### ed all'accertamento dell'eventuale posizionamento dell'edificio ### in parte oltre la linea di confine, il CTU ha risposto come segue. 
Dalla sovrapposizione della restituzione grafica del rilievo eseguito in località sull'estratto autentico della mappa catastale della borgata ### (fg. 63 del Comune di ###, è stato possibile definire la posizione del confine tra i sedimi sui quali insistono i fabbricati in questione e di verificare se le sagome dell'edificato siano o meno comprese nei limiti delle rispettive proprietà catastali.  ###, al riguardo, ha evidenziato come il confine tra i mappali 372, pertinenziale alla baita ### ed il mappale ### pertinenziale all'edificio ### si sviluppi secondo una linea spezzata A-B-C-D, posizionata nel vicolo che separa gli edifici (in colore verde nella planimetria di pag. 44). Nella mappa catastale l'edificio ### è rappresentato con ingombro planimetrico che giunge fino al punto B di confine, mentre nella realtà del luogo lo spigolo nord-ovest del fabbricato è arretrato all'interno del sedime di proprietà. Tale errore di rappresentazione catastale non incide e non interferisce con i risultati dell'indagine, ai fini della quale rileva il fatto che il perimetro murario dell'edificio nuovo ### verso il vicolo (in colore viola nella planimetria cit.) e la proiezione al suolo del limite di aggetto del cornicione del suo tetto (in colore blu) sono compresi nel sedime di proprietà. 
Anche per quanto riguarda la ### il CTU ha concluso nel senso di ritenere che il perimetro murario e le proiezioni al suolo dei balconi e dell'aggetto di copertura insistano sul terreno di rispettiva proprietà, rientrando nei limiti di tolleranza di errore insito nel procedimento grafico di sovrapposizione, il lieve sconfinamento, riscontrabile in planimetria, del cornicione del tetto nel suo limite di spigolo est.  i) Alla sesta parte del quesito, concernente l'accertamento delle modalità di realizzazione dei balconi della ### a seguito della ristrutturazione completata nell'anno 2004 (e quindi con quali caratteristiche rispetto allo stato di fatto preesistente), il CTU ha risposto come segue. 
In base al permesso di costruire - oggetto di condono edilizio - prot. 9305 per trasformazione edilizia ed urbanistica in sanatoria ed il successivo rilascio, in data ###, di certificato di agibilità, è stato concluso l'intervento di ristrutturazione della ### Il fabbricato, ad intervento ultimato, presenta un prospetto sud completamente rinnovato rispetto alla situazione preesistente. In base al confronto degli elaborati grafici di cui alle tavole 13 - 14 - 15 - 16 (pp. 5 e 54 elaborato ###, a balconi e balconate tipiche e funzionali alla classica tipologia della baita alpina (qual era in origine la ### si sono sostituite balconate in linea a servizio delle varie unità abitative create con la ristrutturazione dell'edificio. 
La baita in origine presentava: - al primo piano, unico livello dove erano ospitate camere ad uso abitativo, un balcone di lunghezza m. 4,70 verso vicolo ed un balcone sul prospetto ovest di lunghezza m. 6,85, entrambi con profondità di m. 0,90; Lieve sconfinamento del cornicione della ### rispetto alla linea di confine - al piano secondo, destinato a fienile, una balconata che si sviluppava con continuità angolare sul prospetto verso ### per l'intero fronte con profondità di m. 1,50) e sul lato ovest (lunghezza m. 8,30 con profondità m. 1,30); - al piano terzo sottotetto, destinato anch'esso a fienile, un aggetto sul fronte ### con profondità m. 1,55; - con riferimento alla quota 0,00, assunta alla soglia del portone di ingresso, il piano di calpestìo dei balconi del primo livello si elevava a quota + 3,25 m., quello della balconata del secondo livello a quota + 5,50 m., mentre l'aggetto di sottotetto presentava quota di calpestìo a livello + 8,40 m. 
A seguito dell'intervento di ristrutturazione l'edificio denominato ### all'attualità presenta: - al piano primo una balconata continua che si sviluppa verso vicolo per una lunghezza di 14,93 m. per l'intero fronte, con profondità di m. 1,38 e risvolta sul prospetto ovest per una lunghezza di m. 7,10; - al piano secondo una balconata che si sviluppa anch'essa con continuità angolare sul prospetto verso vicolo per una lunghezza di m. 14,90 per l'intero fronte, con profondità di m. 1,39 e risvolta sul lato ovest per una lunghezza di m. 7,88, con profondità di m. 1,39; - al piano terzo sottotetto mansardato un balcone sul fronte ###, con profondità m. 1,37; - con riferimento alla quota -0,07, assunta a terra in corrispondenza dello spigolo sud-ovest della baita, il piano di calpestìo dei balconi del primo livello si eleva a quota + 4,01 m., quello della balconata del secondo livello a quota + 6,93 m., mentre il balcone del terzo piano presenta quota di calpestìo a livello + 9,81 m.9 ###l CTU ha precisato come quote e misure siano state tratte dal rilievo eseguito in fase di indagine. 
Nello stato attuale l'altezza dei balconi al piano di calpestìo riferita al piano di campagna assunto in corrispondenza dello spigolo sud-ovest della ### risulta essere: - balconata primo livello, m. 4,08; - balconata di secondo livello, m. 7,00; - balconata di terzo livello, m. 9,88. 
Illustrati gli accertamenti svolti dal ### si può riprendere la questione posta dagli appellanti circa la pretesa lesione della visuale - o del panorama - sotto il profilo della asserita violazione del diritto suddetto in termini di servitù altius non tollendi. 
Non si può che convenire, sul piano teorico, in ordine all'affermazione per la quale l'utilitas di tale servitù è costituita dalla particolare amenità di cui il fondo dominante viene ad essere dotato per il fatto che essa attribuisce ai suoi proprietari il godimento di una particolare visuale, visuale che viene a subìre una riduzione o un'esclusione nel caso in cui il proprietario del fondo servente innalzi una costruzione idonea a pregiudicare o limitare detta possibilità di godimento. 
Oltre a ribadire quanto già affermato in merito all'assenza della servitù di cui si tratta, si deve osservare come il secondo piano dal quale gli appellanti odierni possono affacciarsi, a seguito della ricostruzione della ### era sì munito, in origine, di una balconata (cfr. all.to 20 elaborato ### ut supra, p. 31), ma la balconata in questione era al servizio di un piano non destinato ad abitazione, ma adibito a fienile. Dai rilievi effettuati in sede di CTU risulta come il piano suddetto presentasse un'apertura in forma di porta ed una finestrella. Dalla sovrapposizione del prospetto sud della ### nello stato originario della sagoma del prospetto nord del fabbricato attualmente di proprietà ### (cfr. all.to 26 CTU) si apprezza come la balconata del secondo livello - che si trovava a quota + m. 5,50 dal piano di campagna - fosse sovrastata dalla sagoma originaria del tetto della costruzione ### quasi per il 60 % della sua lunghezza (per il 58,51%) e come dalla stessa, per quella parte, non fosse nemmeno possibile esercitare un diritto di veduta. E' soltanto per effetto della ricostruzione della baita ### (completata nell'anno 2004) e dell'innalzamento del piano di calpestìo a + m. 6,93 (a m.  7 dal caposaldo di -0,07 del basamento) rispetto al piano di campagna, nonché all'allungamento sull'intero fronte dell'aggetto relativo alla balconata stessa - ora di m. 14,93 - che viene fatta questione sulla lesione della visuale/veduta sulla vallata. A ciò si aggiunga che, al secondo piano della ### suddetta, risultano praticate - per effetto della ristrutturazione/ricostruzione - ben quattro grandi aperture in luogo della sola, singola presente in epoca precedente ai lavori. 
Gli elementi in base ai quali escludere (come del resto correttamente ritenuto anche nell'impugnata sentenza) il fondamento della pretesa sono due: da un lato, a causa della destinazione e conformazione dell'immobile, parzialmente adibito a fienile, la balconata non aveva la funzione unica di consentire l'esercizio del diritto di panorama10; dall'altro, una parte molto consistente dell'originaria balconata era sovrastata dal tetto dell'immobile di #### della visuale che si sarebbe potuto praticare in origine, a ben vedere, non è stato limitato, ma esso risulta addirittura ampliato per effetto della rotazione del tetto da parte di ### e ciò in ragione del fatto che una parte della balconata(quella che attualmente corrisponde alle due aperture centrali) risulta a visuale libera (e comunque migliore di quella fruibile in origine) per effetto del marcato decremento della muratura esterna per l'abbassamento delle quote in corrispondenza della realizzazione dei pioventi relativi ai lati est ed ovest (cfr. all.ti CTU 15 e 17, rif. ut supra, rispettivamente a pag. 26 e 28). 
In altro caso, già scrutinato in sede di legittimità, ed avente ad oggetto, a differenza del presente, non già una mera balconata a servizio di un fienile, ma di una terrazza dalla quale poter avere la vista sul lago Maggiore, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la sussistenza del diritto al panorama - in cui si sostanzia la servitù altius non tollendi - in ragione del fatto che non vi era la prova che quella terrazza fosse univocamente destinata all'esercizio di tale diritto di veduta, essendo la stessa suscettibile di utilizzo per molteplici usi11. 
Ai fini della prova dell'esistenza di una "servitus altius non tollendi", si richiede che venga dimostrato il titolo. Una servitù siffatta (come rilevato nell'impugnata sentenza) può essere acquistata, oltre che negozialmente, anche per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, necessitando, tuttavia, tali modi di costituzione non solo, a seconda dei casi, della destinazione conferita dall'originario unico proprietario o dell'esercizio ultraventennale di attività corrispondenti alla servitù, ma anche di operi visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la veduta (Cass., Sez. 2, n. 2973 del 27/02/2012). Il requisito dell'apparenza della servitù, di cui all'art. 1061 cod. civ., necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al relativo esercizio ed attestanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, anche quando tali opere insistano sul fondo dominante o su quello appartenente a terzi (Cass., Sez. 2, n. 24856 del 21/11/2014; ### 2, n. 13238 del 31/05/2010; ### 2, n. 15447 del 10/07/2007; ### 2, n. 10696 del 20/05/2005). 
Nella specie, anche a voler prescindere da tutte le osservazioni svolte in ordine alla modificazione dello stato dei luoghi realizzata (con fine lavori nel 2004) dalla proprietà che mette capo alla ### Serafino12, si deve rilevare come non sussistano in concreto, se non dal 2004, opere visibili e permanenti realizzate ai fini dell'esercizio della servitù altius non tollendi, e come, di conseguenza, la mera preesistenza di una visuale (peraltro maggiormente limitata rispetto a 10### opportuno rilevare che, in origine, la baita era un edificio di tipo monovolumetrico, strutturato in modo da contenere, sotto un'unica copertura, la parte abitativa e quella destinata ad uso agricolo.  ###fr. Cass. Civ., Sez. II, 31.3.2017, n. 8517.  ### della quale gli appellanti sono proprietari soltanto di due delle dodici unità immobiliari che la compongono.  quella attuale) non sia sufficiente all'integrazione della fattispecie di diritto vantata dai signori #### e ### Di conseguenza, il primo motivo di doglianza risulta destituito di fondamento e merita la reiezione. 
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza sostenendo che non sia stata acquisita prova certa della natura pubblica del vicolo ### Il primo Giudice avrebbe omesso di vagliare in modo puntuale sia il portato della documentazione acquisita agli atti, sia una testimonianza (quella del geom. Rol), l'attendibilità della quale si sarebbe dovuta vagliare con estremo rigore. 
Giova preliminarmente osservare come, per giurisprudenza di legittimità costante, ai fini della demanialità di una via non sia necessaria la prova di una convenzione tra l'amministrazione ed i privati, né una pronuncia giudiziale di accertamento dell'usucapione, ben potendo ritenersi che - come nella specie - l'asservimento all'uso pubblico di una strada si sia protratto, così come acclarato dal Giudice di prime cure, per un periodo di tempo molto più lungo di quello occorrente al perfezionamento dell'usucapione. ### ha affermato, infatti, il principio per il quale“(..)una strada privata può essere ritenuta soggetta a servitù di uso pubblico, e come tale esente dal rispetto delle norme civilistiche sulle distanze, in presenza di convenzione tra il proprietario e l'ente pubblico ovvero nel caso in cui l'uso pubblico (per la cui configurazione non è sufficiente l'utilizzazione di fatto da parte di soggetti diversi dal proprietario per raggiungere i terreni limitrofi, ma è necessario che essa sia al servizio della generalità dei cittadini e che la collettività ne faccia autonomamente uso per la circolazione) si sia protratto per il tempo necessario ai fini dell'acquisto per usucapione”13. 
La ragione dell'esonero dal rispetto delle distanze legali di cui all'art. 879, comma secondo, cod. civ. per le costruzioni a confine con piazze e vie pubbliche - ragione che è riferita anche alle costruzioni a confine delle strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio - è stata chiaramente enucleata nell'essere il carattere pubblico della strada attinente più che alla proprietà del bene, all'uso concreto che di esso ne faccia la collettività14. 
E non si può non rilevare come, nell'impugnata sentenza, il Tribunale avesse affermato come il passaggio della generalità dei cittadini si fosse protratto per un tempo molto più lungo di quello necessario all'usucapione (p. 18 sentenza). 
La Suprema Corte, anche di recente15, ha ribadito il principio relativo all'importanza della dimostrazione dell'uso protratto nel tempo per l'adibizione ad uso pubblica di una strada, affermando “La qualificazione di una strada come pubblica, ai fini dell'esonero dal rispetto delle distanze nell'apertura di vedute dirette e balconi, ex art. 905 cod. civ., comma 3, esige che la sua destinazione all'uso pubblico risulti da un titolo legale, che può essere costituito non solo da un provvedimento dell'autorità o da una convenzione con il privato, ma anche dall'usucapione, ove risulti dimostrato l'uso protratto del bene privato da parte della collettività per il tempo necessario all'acquisto del relativo diritto, restando peraltro escluso che, a tal fine, rilevi un uso limitato ad un gruppo ristretto di persone che utilizzino il bene "uti singuli", essendo necessario un uso riferibile agli appartenenti alla comunità in modo da potersi configurare un diritto collettivo all'uso della strada e non un diritto meramente privatistico a favore solo di alcuni determinati soggetti ( 13 Cfr. Cass. Civ., Sez. II, 21.3.2005, n. 6401. ###fr. Cass. Civ., Sez. II, 2, 5.3.2008, n. 6006 (Rv.602248 - 01).  15 Cfr. Cass. Civ., Sez. II, 16.2.2015, n. 3036.  16200/2013). ### parte, la "dicatio ad patriam", quale modo di costituzione di una servitù, postula un comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità, un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al relativo uso; non diversamente, deve ritenersi per la servitù per uso pubblico di cui deve essere dimostrato un modo di acquisto a favore della generalità dei membri di una collettività”. 
Ai fini dell'appartenenza della strada o anche, come nella specie, di un viottolo al demanio comunale rilevano l'ubicazione del bene all'interno dei luoghi abitati, l'inclusione di esso nella toponomastica del Comune, l'apposizione della numerazione civica ed il contegno dell'amministrazione rispetto all'attività di manutenzione. Si è evidenziato che, per converso, non possa ritenersi elemento da solo sufficiente, l'inclusione o rispettivamente la mancata inclusione nell'elenco delle strade comunali, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'elenco anzidetto16. 
Nel caso di specie, gli indici di pubblicità, ovvero di asservimento all'uso pubblico del viottolo di cui si tratta sono i seguenti: - il viottolo di cui si tratta, oltre a dividere le proprietà in lite, si trova inserito nell'abitato urbano e consente di mettere in comunicazione la via ### alla via ### attraverso un passaggio interno che si incunea nell'abitato ed abbrevia il tragitto per chi voglia, da una via raggiungere l'altra; - il Comune di ### ha assegnato alla via posta al lato sud delle proprietà che si diparte nel viottolo di cui si tratta la denominazione toponomastica di “### Giovanni17óâ - il percorso attraverso il viottolo in questione è liberamente fruibile ed fruito, ab immemorabili, da parte della collettività. 
Gli ulteriori elementi di prova acquisiti al processo confermano come il viottolo sia stato, da sempre considerato come strada ad uso pubblico (cfr. lo stesso verbale dell'assemblea di condominio della ###. 
In ordine alla deposizione del teste ### si rileva come il medesimo, in merito all'uso pubblico della strada/viottolo di cui si tratta, pur facendo fatica ad orientarsi nella disamina della documentazione offerta in produzione ai fini dell'espletamento della prova orale18, ha dichiarato: “Ho presente l'edificio ### e la baita ### In mezzo ai due edifici c'è una stradina sterata larga circa due metri e mezzotre (..) Di lì passano tutti, non solo i proprietari delle case, ma tutti. Questo lo vedo dal 1986 e prima ancora perché mio padre lavorava anche lui come tecnico comunale. Non ci sono restrizioni all'accesso della strada (..) Di lì passavano anche i trattorini (..) Prendo visione dei documenti nn. 30 e 31 di ### Non riesco proprio ad orientarmi su queste foto (..)19”. 
Il fatto che il teste non si fosse orientato sulle fotografie a lui esibite, ad avviso di questa Corte, non vale a sminuire il senso delle affermazioni rese dal medesimo, né la sostanza delle circostanze in fatto rappresentate nelle dichiarazioni sopra riportate. Il teste ha chiaramente identificato lo stato dei luoghi, ne ha fornito una rappresentazione conforme alla realtà dei fatti (stradina che corre in mezzo alle proprietà dei due edifici avente una larghezza variabile da due metri e mezzo a tre etc.) ed ha indicato il risalente uso pubblico della stessa da parte, non solo dei proprietari degli immobili prospicienti la stradina, ma di tutta la collettività. Il mancato riconoscimento della strada nella foto 30, da parte del ### vale a confermare la genuinità delle dichiarazioni da lui rese, dal momento che quanto in essa rappresentato non riguarda la porzione del ### Cfr. Cass. Civ., Sez. II, 7.4.2000, 4345; ID 27.5.2002, n. 7708.  17 Cfr. Delibera del ### in data ###, n. 26/4.  ### quindi prima che gli venisse mostrata la foto, sub doc. 30, dalla difesa degli odierni appellanti.  ###eposizione resa in data ###. 
Il Tribunale, nell'impugnata sentenza, ha correttamente vagliato il materiale probatorio acquisito agli atti ed ha, coerentemente, ritenuto infondata la pretesa azionata dai signori #### e ### diretta ad ottenere l'abbattimento dell'immobile di proprietà ### per violazione delle norme sulle distanze. 
Così come previsto dall'art. 879, ult. co., cod. civ., la disciplina delle distanze non trova applicazione nel caso in cui le costruzioni siano realizzate al confine di piazze e vie pubbliche. ###. 905, ult. co., cod. civ., il quale trova applicazione anche al calcolo della distanza di cui all'art. 907 cod. civ., esclude il divieto di apertura di vedute nel caso - come quello di specie - in cui tra i due fondi vicini vi sia una via pubblica. 
Tutte le deroghe all'applicazione della normativa sulle distanze di cui alle norme sopra indicate non si limitano a piazze o vie pubbliche, ma si estendono anche all'ipotesi di una strada privata gravata da servitù di uso pubblico (cfr. Cass. 6006/2008 cit.). 
Di conseguenza, anche tale motivo di doglianza deve essere disatteso. 
Con il terzo motivo, gli appellanti censurano l'impugnata sentenza sotto il profilo della reiezione della domanda di risarcimento del danno dagli stessi azionata. 
Il Tribunale sarebbe incorso in errore per aver dato per scontata la natura pubblica del viottolo e per non aver accolto la domanda di risarcimento, a fronte dell'allegato e provato apprezzamento dell'immobile, a seguito della ristrutturazione della ### In base alle argomentazioni già svolte in merito all'utilizzo pubblico del viottolo di cui si tratta, deve escludersi che il primo Giudice abbia dato per scontato il requisito di pubblicità della stradina di cui si tratta. Le disposizioni del diritto vivente (in base agli arresti della Suprema Corte indicati in sentenza) sono state messe in stretta connessione alle univoche risultanze processuali da parte del primo Giudice che, in base ad esse, ha correttamente deciso sul punto. 
Le argomentazioni svolte non sono state scalfite dall'atto di impugnazione che, peraltro, si è limitato al tentativo di porre in dubbio un punto della decisione senza realmente incidere sulla linea argomentativa del provvedimento di cui si tratta. 
Il Tribunale ha motivatamente escluso l'assenza di lesione del diritto di proprietà degli odierni appellanti per effetto dei lavori eseguiti dalla ### ed ha rigettato, quindi, la domanda di risarcimento. 
Una conclusione siffatta non lascia alcuno spazio alla domanda di ordine risarcitorio avanzata dagli appellanti. Peraltro, sulla domanda in questione, qualora la stessa fosse suscettibile di disamina nel merito, se ne dovrebbe rilevare l'inconsistenza. Sul piano probatorio, infatti, le indicazioni fornite da un'agenzia immobiliare non valgono a dimostrare che l'immobile - anzi le proprietà degli appellanti - abbia subìto un deprezzamento a fronte dell'esecuzione dei lavori da parte di ### Infatti, così come evidenziato dalla Suprema Corte, “(..) il pregiudizio consistente nella diminuzione o esclusione del panorama goduto da un appartamento e tutelato dalle norme urbanistiche, secondo determinati "standard" edilizi a norma dell'art. 872 cod. civ., costituisce un danno ingiusto, come tale risarcibile, la cui prova va offerta in base al rapporto tra il pregio che al panorama goduto riconosce il mercato ed il deprezzamento commerciale dell'immobile susseguente al venir meno o al ridursi di tale requisito. Tale giudizio, siccome si risolve nell'accertamento di fatti rilevabili o valutabili con l'ausilio di specifiche cognizioni tecniche, esige l'indagine essenzialmente critica e valutativa tipica della consulenza tecnica20”. 
Con il quarto motivo gli appellanti intendono censurare la sentenza sotto il profilo dell'omessa valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, laddove si afferma la difformità dell'edificio ristrutturato rispetto a quello originario.  ###fr. già Cass. Civ., Sez. II, 18.4.1996, n. 3679. 
La difformità - nel senso della modifica della sagoma del tetto a seguito della ristrutturazione da parte di ### - non è in contestazione ed essa può apprezzarsi in base al semplice esame delle fotografie e delle altre evidenze documentali prodotte in atti e parzialmente riprodotte nella presente sentenza (cfr. ut supra). 
Tutto ciò si appalesa del tutto irrilevante ai fini della decisione. 
La modificazione di cui si tratta non è stata eseguita in violazione a norme di ordine civilistico. 
Infatti, così come accertato dal Tribunale, non vi è stata nella specie la violazione di norme sulle distanze o in tema di servitù. Giova rilevare come il diverso orientamento muta la sagoma del tetto, ma non quella delle mura perimetrali dell'edificio ### E, sul punto, come riportato anche nell'impugnata sentenza, il ### arch. ### in base ad una valutazione pienamente conforme agli esiti dell'accertamento compiuto, ha osservato che “(..) Il confine tra i mappali 372, pertinenziale alla baita ### e il mappale ### pertinenziale all'edificio ### si sviluppa secondo una linea spezzata A-B-C-D, posizionata nel vicolo che separa gli edifici .. Il perimetro murario dell'edificio nuovo ### verso il vicolo .. e la proiezione al suolo del limite di aggetto del cornicione del suo tetto .. sono compresi nel sedime di proprietà(..)”. 
Tali affermazioni, non essendo state messe in discussione, valgono ad escludere che la rotazione del tetto, così come realizzata da ### possa aver assunto conseguenze rilevanti ai fini di una pretesa risarcitoria da parte degli odierni appellanti. 
Come noto, nel caso di insediamenti su strada parallela alle isoipse, la maggior parte delle borgate si struttura lungo strade che, nel risalire il pendio, seguono le linee di minima pendenza. In questa conformazione, gli edifici tendono a disporsi lungo la strada ponendosi generalmente anch'essi paralleli alle isoipse. A seconda della grandezza degli abitati, vi possono essere più schiere organizzate o su percorsi secondari paralleli alla strada principale oppure lungo più curve della stessa strada principale. 
Qualora si debba procedere al recupero degli edifici, le operazioni consigliate sono nel senso di conservare le strutture originarie e, nel caso di specie, come rilevato anche dal ### il nuovo orientamento del tetto a doppia falda, con colmo e maniche perpendicolari alla linea di pendio, costuisce una scelta che è orientata al recupero della struttura originaria e risulta conforme all'assetto primigenio delle costruzioni della borgata, dal momento che, in tutti i progetti di recupero ambientale, si ritiene che le costruzioni esistenti rappresentino una sorta di “immensa enciclopedia” consegnataci dalla storia per farne buon uso. 
E quindi anche sotto tale profilo, non vi sono ragioni per accogliere la doglianza sollevata dagli appellanti. 
Con il quinto motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha posto a carico dei medesimi anche le spese, relative alla costituzione per chiamata di terzo, in ordine alle posizioni dei soggetti ed enti terzi chiamati. 
La doglianza è infondata. 
Le spese sono state liquidate secondo soccombenza. 
La Suprema Corte ritiene che le spese relative alla chiamata di terzo debbano gravare in capo alla parte soccombente e che un'esenzione dall'obbligo di pagare le spese processuali nei confronti del terzo chiamato possa ricorrere soltanto nell'ipotesi di iniziativa del chiamante risultata palesemente arbitraria (cfr. Cass. n. 12301/2005). 
Non vertendosi in un'ipotesi siffatta, il Tribunale ha correttamente posto a carico degli attori che avevano dato causa al giudizio ed erano rimasti soccombenti tutte le spese relative alla posizione dei terzi chiamati. 
Il Tribunale ha rilevato come le spese tra gli attori e la ### rimasti reciprocamente soccombenti, dovessero essere interamente compensate. 
Per quanto attiene, invece, alle spese, sostenute dall'arch. ### evocato in giudizio da ### quale progettista, nonché di quelle sostenute da ### a fronte della soccombenza attorea, il Tribunale le ha poste a carico dei signori ### Per contro le spese di ### evocata in giudizio dalla ### sono state poste a carico di quest'ultima, rimasta soccombente nei riguardi degli attori-odierni appellanti. 
Va rilevato come la giurisprudenza di legittimità sia consolidata nel ritenere che - attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 c.p.c. - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto, deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (cfr. Cass. n. 12301 del 2005). 
La chiamata di ### della ditta ### è stata giustificata dal fatto che proprio il ### era il costruttore che aveva realizzato le opere relative alla ### e quindi alle proprietà di cui gli attori erano titolari ed avevano azionato le loro rispettive pretese. 
Di qui, la condanna degli stessi - che hanno dato causa al giudizio - alla rifusione delle spese nei riguardi del #### motivo di doglianza da esaminare concerne l'appello incidentale proposto dalla ### Il motivo di doglianza di cui all'appello incidentale è limitato alla domanda relativa al profilo risarcitorio, giacché, comparsa di costituzione contenente l'appello incidentale, quest'ultimo è circoscritto al profilo dianzi indicato; per contro la domanda di rimozione delle costruzioni realizzate in violazione della disciplina delle distanze da parte dei proprietari della ### (dei balconi in violazione delle disposizioni di cui all'art. 905 cod. civ.) è stata proposta soltanto in sede di comparsa conclusionale (con evidente inammissibile mutamento della domanda), mentre, per contro, la domanda della parte era stata proposta in via subordinata. 
Tornando al punto, si tratta della reiezione della domanda di risarcimento danni che la società ### avrebbe patito per effetto della trascrizione della domanda giudiziale da parte degli attori-odierni appellanti. 
Il Tribunale avrebbe erroneamente applicato le disposizioni di cui all'art. 96, facendo riferimento soltanto all'ipotesi della esistenza dei danni arrecati a causa della trascrizione della domanda effettuata senza la normale prudenza da parte degli attori. 
Il Tribunale ha distinto da tale ipotesi quella relativa, invece, alla trascrizione ingiusta, la quale si verifica nel caso in cui la stessa risulti eseguita sulla base di prospettazioni poi riconosciute errate. 
In merito alla trascrizione, il Tribunale, nel sostenere l'inevitabilità della trascrizione della domanda da parte degli attori-odierni appellanti, ha applicato la giurisprudenza di legittimità, per la quale “(..) La domanda diretta a denunziare la violazione della distanza legale da parte del proprietario del fondo vicino e ad ottenere l'arretramento della sua costruzione, tendendo a salvaguardare il diritto di proprietà dell'attore dalla costituzione di una servitù di contenuto contrario al limite violato e ad impedirne tanto l'esercizio attuale, quanto il suo acquisto per usucapione, ha natura di "actio negatoria servitutis" ed è, pertanto, soggetta a trascrizione ai sensi sia dell'art. 2653 n. 1 cod. civ., che, essendo suscettibile di interpretazione estensiva, è applicabile anche alle domande dirette all'accertamento negativo dell'esistenza di diritti reali di godimento, sia del successivo n. 5, che dichiara trascrivibili le domande che interrompono il corso dell'usucapione su beni immobili21”. 
E, peraltro, la sentenza di legittimità citata dal Tribunale segue quella delle ### per le quali “La domanda diretta a denunziare la violazione della distanza legale da parte del proprietario del fondo vicino e ad ottenere l'arretramento della sua costruzione, tendendo a salvaguardare il diritto di proprietà dell'attore dalla costituzione di una servitù di contenuto contrario al limite violato e ad impedirne tanto l'esercizio attuale, quanto il suo acquisto per usucapione, ha natura di " actio negatoria servitutis "; essa, pertanto, è soggetta a trascrizione ai sensi sia dell'art. 2653 n.1 cod. civ., che, essendo suscettibile di interpretazione estensiva, è applicabile anche alle domande dirette all'accertamento negativo dell'esistenza di diritti reali di godimento, sia del successivo n. 5, che dichiara trascrivibili le domande che interrompono il corso dell'usucapione su beni immobili22”. 
Il Tribunale, nell'applicare la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto come la domanda di condanna degli attori-odierni appellanti non potesse ritenersi non trascrivibile, ma, viceversa, fosse soggetta a trascrizione, avendo la domanda, così come proposta, natura di actio negatoria servitus. 
Ha rilevato, inoltre, come la semplice reiezione delle domande attoree non possa, di per sé, integrare i presupposti di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c. - presupposti consistenti nella consapevolezza dell'infondatezza della domanda e delle tesi in essa sostenute.  ###, anche di recente23, ha riaffermato il principio per il quale la disposizione del primo comma dell'art. 96 c.p.c. esige, sul piano soggettivo, la prova della colpa grave della parte soccombente, la quale sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda. 
Il Tribunale, pur essendo stata contestata da ### soltanto la circostanza della non trascrivibilità della domanda, si è fatto carico di esaminare la vicenda in termini più ampi. 
In primis, val la pena di notare come la domanda fosse certamente soggetta a trascrizione. 
In secundis, la tesi secondo la quale la domanda sarebbe stata proposta senza l'osservanza dei criteri di comune prudenza e diligenza è stata smentita a seguito di una approfondita istruttoria circa la natura di via pubblica, o, comunque, di via di uso pubblico assegnata al vicolo che mette in comunicazione la ### alla ### del ### Di conseguenza, non può ritenersi violato il disposto di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c.. 
Né, in ogni caso, può ritenersi violata la disciplina dell'art. 96, comma II, c.p.c.. 
Costituisce affermazione consolidata in sede di legittimità quella secondo la quale agire in giudizio per far valere una pretesa che si riveli infondata non è condotta in sé rimproverabile (Cass. n. 21570/2012). 
Ciò che viene indirettamente sanzionato con la tutela risarcitoria ex art. 96, commi I e II, c.p.c., non è l'agire in giudizio in sé, ma l'agire in giudizio che si riveli suscettibile di provocare danni a terzi. 
Il legislatore ha in particolare considerato, nell'ipotesi disciplinata dal secondo comma, che il pregiudizio può più facilmente verificarsi ove la proposizione della domanda sia associata all'utilizzo imprudente di mezzi di tutela giudiziaria in sé leciti ma particolarmente suscettibili, per la loro particolare idoneità ad incidere direttamente, e negativamente, sulla sfera giuridica dei terzi, a pregiudicare gli interessi altrui. 
Essa è connessa alle ipotesi in cui, oltre alla proposizione della domanda giudiziale, vi sia stata l'esecuzione di un provvedimento cautelare, la trascrizione di una domanda giudiziale, l'iscrizione d'ipoteca giudiziale oppure l'inizio dell'esecuzione forzata, e sanziona i casi in cui la facoltà di agire in 21### Cass. Civ., Sez. II, 15.5.2015, n. 10005.  ###fr. Cass. Civ., SU, 12.6.2006, n. 13523.  ###fr. Cass. Civ., Sez. III; 30.11.2017, n. 28658.  giudizio sia stata utilizzata, facendo ricorso a questi strumenti, senza la normale prudenza. Nella previsione disciplinata dall'art. 96, secondo comma c.p.c., l'ipotesi risarcitoria è connessa al verificarsi di un danno per la parte in presenza di due presupposti: la proposizione di una domanda giudiziale della quale sia stata accertata l'infondatezza, e l'utilizzo - scevro della normale prudenza - di uno degli strumenti processuali indicati, di per sé volti a tutelare, incrementare o ripristinare la garanzia patrimoniale dell'attore24.  ### svolta dal Tribunale sul punto, ancorata all'applicazione dei principi di legittimità sopra riportati e calata nell'ambito dei presupposti di fatto sopra enucleati, non è minimamente scalfita dalla doglianza svolta in sede di appello incidentale. 
Di conseguenza, anche tale doglianza deve essere disattesa. 
In base alle argomentazioni svolte, tutte le censure all'appellata sentenza debbono ritenersi infondate e comunque assorbite. 
In ragione delle argomentazioni sopra illustrate, l'appello principale e quello incidentale devono essere respinti e deve trovare conferma integrale l'impugnata sentenza. 
Resta fermo che, non essendo stati impugnati i capi della decisione concernenti le domande in ordine all'accertamento ed alla violazione dei confini, alle immissioni ed all'inosservanza della normativa urbanistica ed edilizia, gli stessi devono intendersi passati in cosa giudicata.  3. Spese. 
Le spese della causa seguono la soccombenza in applicazione della regola di cui all'art. 91 c.p.c.. 
Essendo rimasti parimenti soccombenti, gli appellanti in via principale e l'appellata ### appellante incidentale, le spese del gravame devono essere tra loro compensate. Infatti, la domanda avanzata dai signori #### e ### è stata rigettata; ma è stata parimenti rigettata anche la domanda svolta in via di appello incidentale, avente portata economica anche superiore di quella degli appellanti. Di conseguenza, i profili di soccombenza reciproca sono tali da giustificare appieno la compensazione delle spese tra dette parti.  ###. ### - che era stato evocato in giudizio da ### - ha nuovamente dovuto resistere in appello alle domande - risultate infondate degli attori-odierni appellanti. Di conseguenza, le spese del gravame devono ricadere sugli appellanti medesimi. 
Per quanto attiene alla posizione di ### essendo gli appellanti rimasti soccombenti in merito alla domanda in punto immissioni nonché a quella di risarcimento del danno, azionate dagli stessi nei suoi confronti con l'atto di appello, le spese del gravame per la sua difesa in giudizio devono essere addossate agli appellanti.  ### s.r.l. si è dovuta difendere in sede di appello a causa della domanda proposta dalla ### nei riguardi degli appellanti in via principale. 
Tale domanda è risultata infondata. 
Di conseguenza le spese del gravame relativamente a tale posizione fanno carico alla società appellata-appellante incidentale. 
A fronte dell'impugnazione della sentenza da parte dei signori #### e #### si è dovuto costituire in questo grado di giudizio per ottenere la conferma della sentenza. Le spese del gravame devono, quindi, far carico agli appellanti predetti.  ###fr. Cass. Civ., Sez. III, Ord. 9.11.2017, n. 26515. 
Quanto alle spese, la Corte ritiene di doverle liquidare seguendo i parametri indicati dalla novella di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55. 
Riguardo alla loro liquidazione, poiché il credito per le spese di lite sorge al momento della liquidazione delle stesse ad opera del giudice (nella specie, con la deliberazione della presente sentenza, nella data indicata in calce) essa deve avvenire alla stregua della norma in tal momento vigente ed, in particolare, sulla base del D.M. 10.3.2014 n. 55 entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U. 2.4.2014, n. 77, le cui disposizioni si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. 
Nel caso di specie, in difetto di prova di pattuizioni intercorse fra la parte vittoriosa ed il suo difensore; tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione; della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati del giudizio, le spese del giudizio, in applicazione dei parametri medi ridotti, per il gravame si liquidano come segue:  in favore dell'arch. ### fase di studio: ### ; fase introduttiva: ### ; fase decisionale: ### ; il tutto pari ad ### ;  in favore di ### fase di studio ### ; fase introduttiva ### ; fase decisoria: ### ; il tutto pari ad ### ;  in favore di ### s.r.l.: fase di studio: ### ; fase introduttiva: ### ; fase decisoria: ### ; il tutto pari ad ### ;  in favore di ### fase di studio: ### ; fase introduttiva: ### ; fase decisoria: ### ; il tutto pari ad ### Ciascuno dei compensi di cui sopra deve essere maggiorato del rimborso forfetario ex art. 2 D.M.  cit. nei limiti del 15%, oltre alle successive spese occorrende, C.P.A. ex art. 11 L. 20.9.1980 n. 576 ed I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa.  4. Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti, signori #### e ### in solido tra loro ed a carico dell'appellante incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/02 inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### l'art. 352 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza respinta, respinge l'appello proposto dagli appellanti, #### e ### contro gli appellati, ### s.r.l., ##### s.r.l. e ### e respinge altresì l'appello incidentale proposto da ### s.r.l. contro gli appellanti suddetti, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di ### in data ###, depositata in data ### (n. 95/2016) e, per l'effetto conferma l'impugnata sentenza; ### l'art. 91 c.p.c., dichiara tenuti e condanna gli appellanti, #### e ### in solido tra loro, alla rifusione delle spese del gravame che liquida come segue:  in favore di ### in complessivi ### oltre al rimborso forfetario ex art.  2 D.M. cit. nei limiti del 15%, oltre alle successive spese occorrende, C.P.A. ex art. 11 L.  20.9.1980 n. 576 ed I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa;  in favore di ### in complessivi ### oltre al rimborso forfetario ex art.  2 D.M. cit. nei limiti del 15%, oltre alle successive spese occorrende, C.P.A. ex art. 11 L.  20.9.1980 n. 576 ed I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa;  in favore di ### in complessivi ### oltre al rimborso forfetario ex art. 2 D.M. cit. nei limiti del 15%, oltre alle successive spese occorrende, C.P.A. ex art. 11 L.  20.9.1980 n. 576 ed I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa; dichiara tenuta e condanna la ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese del gravame in favore di ### s.r.l., spese che liquida in complessivi ### oltre al rimborso forfetario ex art. 2 D.M. cit. nei limiti del 15%, oltre alle successive spese occorrende, C.P.A. ex art. 11 L. 20.9.1980 n. 576 ed I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa; visto l'art. 92 c.p.c., dichiara interamente compensate le spese tra gli appellanti, #### e ### e l'appellata-appellante incidentale, ### s.r.l.. 
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti, signori #### e ### in solido tra loro ed a carico dell'appellante incidentale, ### s.r.l., ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/02 inserito dall'art. 1, comma 17 legge 228/12;visto l'art. 1, co. 1 quater d.P.R. 2002, n. 115, come modificato dall'art. 1, co. 17 lg. 24/12/2012, 228; d i c h i a r a sussisterne i presupposti a carico degli appellanti, signori #### e ### in solido tra loro ed a carico dell'appellante incidentale, ### s.r.l.. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 1° giugno 2018.  ### estensore ### n. 2078/2016

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