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TRIBUNALE DI NOVARA

Sentenza n. 710/2021 del 01-12-2021

principi giuridici

Il legittimario totalmente pretermesso dall'eredità non è tenuto alla preventiva accettazione con beneficio d'inventario per l'esercizio dell'azione di riduzione.

La rinuncia tacita all'azione di riduzione può desumersi dal comportamento concludente del legittimario che, pur consapevole della lesione della propria quota di riserva, si astenga dall'agire per la reintegrazione, beneficiando nel contempo di vantaggi patrimoniali derivanti dalla disposizione lesiva, in un contesto di rapporti familiari che renda inequivocabile la volontà di non contestare la lesione subita.

In tema di successione necessaria, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, spettanti al coniuge superstite, gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, sulla quota di riserva del coniuge e, solo eventualmente, sulla quota riservata ai figli. La determinazione della porzione disponibile e delle quote di riserva dei legittimari deve avvenire considerando il valore del relictum (e del donatum, se vi sia stato), comprensivo del valore della casa familiare in piena proprietà.

La natura comune o esclusiva del sottotetto di un edificio è determinata, in primo luogo, dai titoli di proprietà; in mancanza, si presume la comunione se il sottotetto è oggettivamente destinato, anche solo potenzialmente, all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune. Il sottotetto può considerarsi pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solo quando assolva all'esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall'umidità, e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Azione di Riduzione per Lesione di Legittima: Profili di Pretermissione Ereditaria e Rinuncia Tacita


La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda successoria, originata da un atto di donazione che ha determinato la pretermissione di un erede legittimario. La controversia trae origine dalla domanda di riduzione di una donazione, promossa da un soggetto che si riteneva leso nella propria quota di legittima a seguito della disposizione patrimoniale effettuata in vita dal de cuius a favore di un altro erede.
Il Tribunale è stato chiamato a dirimere la questione, valutando preliminarmente l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla parte convenuta, basata sulla presunta indeterminatezza del petitum e della causa petendi. Tale eccezione è stata respinta, in quanto il Tribunale ha ritenuto che l'atto introduttivo del giudizio contenesse gli elementi necessari per individuare chiaramente la pretesa azionata e i relativi fondamenti giuridici.
Nel merito, il Tribunale ha accertato la condizione di pretermissione dell'attore, rilevando che l'unico bene facente parte del patrimonio del de cuius era stato oggetto della donazione contestata. In assenza di altri beni relitti, il Tribunale ha ritenuto sussistente la lesione della quota di legittima spettante all'attore, quantificandola sulla base del valore dell'immobile donato, detratto l'ammontare dei debiti ereditari riconosciuti.
Un aspetto peculiare della vicenda è rappresentato dalla questione del sottotetto dell'immobile, la cui natura (bene comune o pertinenza esclusiva) è stata oggetto di contestazione tra le parti. Il Tribunale, pur riconoscendo l'impossibilità di accertare con certezza la natura del sottotetto a causa dell'opposizione dell'attore all'accesso dei consulenti tecnici, ha ritenuto che tale accertamento non fosse determinante ai fini della decisione, in quanto l'eventuale trasformazione del sottotetto in epoca successiva alla donazione non sarebbe imputabile al de cuius e, pertanto, non inciderebbe sul valore dell'immobile da considerare ai fini della riduzione.
Il Tribunale ha quindi disposto la riduzione della donazione, stabilendo che la reintegrazione della quota di legittima spettante all'attore avvenga mediante l'attribuzione in piena proprietà di una pertinenza dell'immobile donato, con contestuale condanna dell'attore al pagamento di un conguaglio in favore della convenuta.
Successivamente, il Tribunale si è pronunciato sull'intervento in causa di un altro soggetto, erede di un'ulteriore legittimaria pretermessa, che aveva avanzato domanda di riduzione della medesima donazione. In questo caso, il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendo che la legittimaria pretermessa avesse tacitamente rinunciato al proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima. Tale rinuncia tacita è stata desunta dal comportamento concludente della legittimaria, che per un lungo periodo di tempo si era astenuta dall'agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, pur essendo a conoscenza della lesione subita e della contemporanea azione intrapresa da un altro erede. Il Tribunale ha inoltre valorizzato il fatto che la legittimaria avesse continuato a usufruire dell'immobile donato, senza che la donataria avesse mai agito per la restituzione, ravvisando in tale circostanza un accordo tacito tra le parti, incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione della legittima.
Infine, il Tribunale ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti, tenendo conto della condotta processuale dell'attore, che aveva ostacolato l'espletamento dell'integrazione della consulenza tecnica.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### est.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 15/2016 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### elettivamente domiciliat ####### ATTORE contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### elettivamente domiciliata in #### presso l'VV. ### CONVENUTO nonché conto ### (C.F. ###), in qualità di erede di ### con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliat ######### delle parti Per parte attrice ### “Ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reiecta. 
In via preliminare: rigettarsi, per le motivazioni esposte in atti, la eccezione sollevata da controparte di nullità della citazione in quanto totalmente infondata. 
Nel merito: ### l'###mo Tribunale di ### accertato che vi è una lesione del diritto di legittimario del conchiudente in quanto unico bene che compone l'asse ereditario trasmissibile agli eredi è costituito dall'immobile oggetto della donazione -meglio descritto in attidisporre la reintegrazione nella quota di legittima mediante la riduzione della donazione disposta a favore di ### eccedente la quota di cui il de cuius - ### poteva disporre. 
Conseguentemente, a seguito della inefficacia della disposizione lesiva, voglia condannare ### alla restituzione del bene immobile oggetto di riduzione e meglio descritto in atti. 
In ogni caso con vittoria di competenze e spese del giudizio, CTU e CTP oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”. 
Per parte convenuta ### “Piaccia all'###mo Tribunale Ordinario di ### contraris rejectis e previe le declaratori tutte anche incidentali del caso, ### al sig., ### quale parte attorea: ### E ### 1) Accertato che il sottotetto dell'immobile sito in #### costituisce cespite ereditario, accertare il difetto di legittimazione processuale attiva di ### non avendo ad oggi egli accettato l'eredità dal defunto padre ### 2) dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancanza del "petitum" e della "causa petendi" ex art. 164 cpc. in quanto il legittimario ### non ha provato e non ha assolto l'onere di indicare entro quali limiti sarebbe stata lesa la legittima, non avendo proceduto alla esatta determinazione del valore della massa ereditaria (che si rammenta comprende anche la mansarda/sottotetto oggetto della istanza di integrazione peritale), nonché il valore della quota di legittima violata.  #### nella denegata e non creduta ipotesi in cui le eccezioni sopra svolte dovessero ritenersi infondate, respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto. 
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, anche in caso di soccombenza a causa del comportamento tenuto in corso di esecuzione della CTU da #### 1) rilevata la necessità ai sensi di legge di determinare il valore dell'asse ereditario del de cuius si chiede disporre integrazione della CTU già svolta ordinando l'accesso dei consulenti tecnici d'ufficio e di parte alla mansarda/sottotetto sita nella ### di ### a ### onde procedere alle necessarie imprescindibili stime; 2) si chiede altresì venga ridefinita la stima della donazione, non essendo stato detratto il valore del diritto di abitazione attribuito ex lege e praticato fino alla morte dalla madre dei contendenti sig.ra ### 3) chiede che il G.I. ### ordinare all'attore ex art.210 c.p.c. e/o agli ### per quanto di ragione l'esibizione degli estratto conto e della lista movimenti, quantomeno degli ultimi 5 anni, dei conti correnti intestati al de cuius ### ed acceso c/o ### di ### - ### di ### e/o c/o ### di ### * * * * * * *  ### all'intervento di ### quale erede della madre ### deceduta, dichiarare il difetto di legittimazione dell'interveniente, nonché la nullità, inammissibilità e la infondatezza nel merito di tutte le domande contenute nell'atto di intervento. 
Con vittoria di spese diritti e onorari di causa”. 
Per parte intervenuta ### in qualità di erede di ### “#### il Tribunale adito rigettare le eccezioni svolte da controparte all'udienza del 11/03/21 e dichiarare ammissibile l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione; ##### l'Ill.mo Tribunale di ### accertato che vi è una lesione del diritto di legittimario del conchiudente in qualità di erede della ### in quanto unico bene che compone l'asse ereditario del ### trasmissibile agli eredi è costituito dall'immobile oggetto della donazione - meglio descritto in attidisporre la reintegrazione nella quota di legittima mediante la riduzione della donazione disposta a favore di ### eccedente la quota di cui il de cuius - ### poteva disporre. 
Conseguentemente, a seguito della inefficacia della disposizione lesiva, voglia condannare ### alla restituzione del bene immobile oggetto di riduzione e meglio descritto in atti. 
In ogni caso con vittoria di competenze e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”.  *** 
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con atto di citazione regolarmente notificato e depositato nella ### di questo Tribunale in data ###, ### ha convenuto in giudizio ### esponendo che le parti dell'odierno giudizio, insieme a ### sono eredi di ### deceduto in ### il ###, in quanto figli e moglie dello stesso; che con rogito in data ### il defunto padre donava alla convenuta, riservando per sé l'usufrutto vitalizio, l'immobile meglio descritto in atti, unico bene facente parte dell'asse ereditario, nel quale all'epoca della domanda risiedeva la sig.ra ### moglie del de cuius, che ai sensi di legge aveva diritto di abitazione sulla casa familiare e diritto di uso sui mobili che la corredano; che il de cuius non ha lasciato testamento; che, inoltre, con atto scritto di proprio pugno, il de cuius in data ### sottoscriveva scrittura in cui affermava di essere stato “abbindolato…la firma è servita a farmi cedere tutta la mia proprietà, considerando che involontariamente ho diseredato mia moglie e mio figlio”, sottolineando altresì che “a suo tempo mio figlio ### ha effettuato spese di ristrutturazione e di rifacimento del tetto”, come peraltro confermato dal riconoscimento di debito sottoscritto in favore dell'attore in data ### per la somma di “… £ 15.000.000… sostenuta per i lavori di rifacimento del tetto, muratura del solaio e sostituzione grondaie e di lire ### per lo smantellamento e rifacimento completo del bagno…”, cui hanno fatto seguito altre scritture di riconoscimento di debito per complessivi ####, dunque, non avendo sortito effetto i tentativi di bonaria definizione della lite, né la mediazione attivata anteriormente al deposito della citazione, ritenendo lesa la quota di eredità riservatagli per legge, agisce perché sia disposta la reintegra mediante la riduzione della donazione disposta a favore della convenuta, nella parte eccedente la quota di cui il de cuius avrebbe potuto disporre, e perché, a seguito della declaratoria di inefficacia della disposizione lesiva, la convenuta sia condannata alla restituzione del bene immobile oggetto di riduzione. 
Si è regolarmente costituita la convenuta ### eccependo preliminarmente la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per difetto di indicazione sia del petitum sia della causa petendi. 
Nel merito, la convenuta ha contestato che la sintetica narrativa di controparte consenta di determinare l'esatta consistenza del patrimonio del de cuius, affermando di essere a conoscenza del fatto che il padre fosse intestatario di conto corrente acceso presso la ### di ### - ### di ### e di non poter verificare l'esistenza di eventuali altri cespiti, non avendo accesso all'immobile donatole, in cui risiede la madre, e così alla eventuale documentazione ivi conservata (estratti conto, assicurazione, polizze, libretti postali ecc.), per divieto dell'attore. 
La convenuta ha poi rilevato come dell'immobile in questione, che si sviluppa su due piani, il de cuius le abbia donato solo il piano terreno, versante peraltro in cattivo stato di manutenzione e privo di agibilità, trattenendo per sé l'usufrutto. Il piano primo dello stesso immobile era stato infatti acquistato dall'attore in data ###, in forza di atto di divisione e compravendita. ### la convenuta, dunque, i valori della quota di riserva e di disponibile spettante a ciascuno degli eredi sarebbero di valore talmente minimo da non potersi parlare neppure di lesione.  ### ai crediti vantati dall'attore verso il de cuius, la convenuta ha eccepito l'assoluta incertezza delle affermazioni di controparte sul punto, non avendo l'attore né specificato a quale parte dell'immobile facciano riferimento i lavori nè prodotto documentazione attestante l'esecuzione ed il pagamento degli stessi. 
Infine, la convenuta ha rilevato che l'attore, pur richiamandosi a scritto del de cuius in cui lo stesso avrebbe dichiarato di essere stato “abbindolato”, rispetto alla donazione effettuata in favore della figlia, non ha formulato domanda per la declaratoria di nullità dell'atto di donazione, né detta domanda può ritenersi implicita in quella di riduzione, stante la diversa natura e finalità di tali azioni. 
La convenuta ha pertanto concluso chiedendo, preliminarmente, la declaratoria della nullità della citazione e, nel merito, il rigetto della stessa, siccome infondata in fatto e in diritto. 
Con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6 c.p.c., l'attore ha ribadito che la morte del padre ha aperto una successione ab intestato, nella quale sono assenti beni relitti, essendosi il de cuius in vita spogliato dell'intero suo patrimonio con l'atto di donazione di cui si chiede la riduzione. Si è dunque opposto all'eccezione pregiudiziale e preliminare sollevata da controparte, spettando nel caso in esame all'attore l'unico onere di provare la propria pretermissione totale. ### ha altresì espressamente ribadito di aver agito unicamente al fine di veder ridurre la disposizione lesiva della propria quota di riserva, e non per la declaratoria della nullità della donazione, e di avere prodotto lo scritto del signor ### di cui al doc. 4 dell'atto di citazione, unicamente allo scopo di comprovare la lesione patrimoniale subita dall'attore, confermando dunque le conclusioni formulate nell'atto introduttivo. 
Del pari, la convenuta ha confermato con la propria prima memoria istruttoria le conclusioni già rassegnate. 
Ritenute inammissibili, irrilevanti o superflue le prove testimoniali articolate dalle parti, è stata svolta CTU allo scopo di accertare il valore dell'immobile donato, presupposto necessario per procedere alle operazioni di calcolo necessarie alla successiva determinazione della quota di legittima, e per stabilirne l'eventuale comoda divisibilità ai sensi dell'art. 560, co. 1 c.c., secondo porzioni utili a soddisfare la quota di legittima spettante all'attore. 
E' seguita assegnazione di incarico al consulente per lo svolgimento di una integrazione della perizia, volta ad accertare la attuale natura del sottotetto dell'immobile, secondo quanto verrà infra meglio ripercorso. Avendo, tuttavia, parte attrice negato al CTU l'accesso al sottotetto - possibile unicamente passando dalla propria abitazione - l'accertamento è rimasto inevaso. 
Rigettate le istanze, proposte dalla parte convenuta, di conferimento di ulteriore incarico al ### in data #### ha depositato comparsa di intervento volontario in qualità di erede di ### coniuge del defunto ### e madre delle odierne parti, deceduta il ### in ### anch'ella totalmente pretermessa dall'eredità del marito in conseguenza della donazione, già oggetto di causa, effettuata dal coniuge alla odierna convenuta.  ### ha allegato che dal valore della quota spettante alla defunta ### dovranno essere decurtati i debiti ereditari derivanti da spese funebri per la complessiva somma di ### (### per servizio pompe funebri e la rimanente somma per loculo e marche da bollo), di cui la metà già corrisposta dallo stesso interveniente, trattandosi di “pesi ereditari”, vale a dire oneri che sorgono una volta che si sia aperta la successione del defunto e che sono posti a carico degli eredi, nonché il saldo conto corrente cointestato, nella misura del 50% ovvero per complessivi ### ; e ha inteso far presente di aver sempre provveduto egli solo alla cura e all'assistenza della madre malata, accollandosi ogni spesa conseguente. ### ha infine proposto conclusioni sovrapponibili a quelle già formulate come attore, chiedendo che, accertata la lesione del diritto di legittimario quale erede della madre, sia disposta la reintegrazione nella quota di legittima mediante la riduzione della donazione già oggetto di causa e la convenuta sia condannata alla restituzione del bene immobile. 
Instaurato il contraddittorio sull'intervento, parte convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione dell'interveniente volontario, siccome il titolo dedotto in giudizio sarebbe differente da quello inizialmente azionato, nonché la tardività dell'intervento, siccome effettuato a istruttoria conclusa. Nel merito, ha eccepito l'avvenuta rinuncia da parte della ### all'azione di riduzione, per fatti concludenti, avendo la stessa assunto, in seguito alla donazione dell'immobile, la posizione di usufruttuaria del bene donato, chiedendo pertanto l'estromissione dell'interveniente. 
Ritenuto che la decisione sull'ammissibilità dell'intervento dovesse essere rimessa al Collegio e ritenuta, in ogni caso, la causa matura per la decisione, all'udienza del 13.4.2021 le parti hanno precisato le conclusioni, con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. 
Con istanza del 13.7.2021 il difensore di parte convenuta ha chiesto di essere rimesso nel termine per il deposito della memoria di replica, non avendo potuto provvedere all'incombente per gravi motivi di salute. Ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art.  153, co. 2 c.p.c., l'istanza è stata accolta e la parte ha provveduto al deposito della memoria nei nuovi termini assegnati.  ***  1. 
Partendo dall'esame della domanda proposta da ### in proprio, va preliminarmente rilevato che, per quanto risultante dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione in atti, l'attore versa nella specie, come dallo stesso prospettato, nella condizione di legittimario completamente pretermesso dall'eredità. 
In ordine alla consistenza dell'asse ereditario la convenuta si è limitata a mettere in dubbio, genericamente, che l'unico bene caduto in successione sia l'immobile la cui nuda proprietà le venne donata in vita dal padre, protestando di essere a conoscenza della titolarità da parte del de cuius, al momento del decesso, di un conto corrente non meglio individuato e prospettando la possibilità dell'esistenza di ulteriori valori mobiliari, facenti capo al padre, di cui non avrebbe potuto accertare l'esistenza per esserle stato impedito l'accesso all'ex abitazione paterna, dove ipoteticamente avrebbe potuto essere conservata la relativa documentazione. 
Non è stata, dunque, specificamente, dedotta l'esistenza di altre poste ereditarie, ma solo, esplorativamente, la possibilità che ve ne fossero, né la convenuta ha fornito prova di non aver potuto in effetti accedere al ### immobile, al fine di effettuare le necessarie verifiche. 
In ogni caso la convenuta, in qualità di erede del de cuius, ben avrebbe potuto reperire, se esistente, direttamente presso le filiali interessate le necessarie informazioni, il che rende inammissibile l'istanza, proposta dalla convenuta con la propria seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., di ordinarsi all'attore l'esibizione ex art. 210 c.p.c. “degli estratto conto e della lista movimenti, quantomeno degli ultimi 5 anni, dei conti correnti intestati al de cuius ### ed acceso c/o ### di ### - ### di ### e/o c/o ### di ### Ticino”. 
Si ritiene in definitiva dimostrato che l'unico bene che sarebbe caduto in successione, se fosse stato di proprietà del de cuius al momento della morte, sia appunto l'immobile di cui si discute, costituente porzione (piano primo più autorimessa) di un fabbricato il cui secondo piano è di proprietà dell'attore. 
Poiché quest'ultima non ha allegato che il fratello abbia ricevuto alcunché dal padre, in vita il medesimo, in forza della donazione in questione, l'attore risulta allora del tutto pretermesso della propria quota di riserva sull'eredità paterna, non rendendosi necessario, ai fini dell'esercizio dell'azione di riduzione, la condizione della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario. Per pacifica giurisprudenza, infatti, detta condizione, richiesta dall'art. 564 cod. civ. per la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati, “non si applica al legittimario che sia stato totalmente pretermesso dall'eredità…atteso che egli acquista la qualità di erede soltanto a seguito del favorevole esercizio dell'azione proposta” (Cass., n. 20971/2018; 16635/2013; n. 28632/2011; n. 13804/2006). 
Va altresì disattesa, a fronte delle considerazioni che precedono, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, in cui risultano precisamente individuati tanto la causa petendi quanto il petitum. 
Per costante giurisprudenza, correttamente richiamata dall'attore, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione.  ### di riduzione, indipendentemente dall'uso di formule sacramentali, richiede, poi, oltre la deduzione della lesione della quota di riserva, l'espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione di essa mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione della disposizione lesiva posta in essere in vita dal de cuius ( Cass., n. 14473/2011; n. 13310/2002; n. 1484/2000); ciò, tuttavia, “senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione" (Cass., n. 18199/2020). Nella motivazione della sentenza appena citata più diffusamente si legge che "l'onere di allegazione della parte effettivamente impone di offrire un quadro soddisfacente della situazione patrimoniale del de cuius ai fini del compimento delle operazioni di riunione fittizia e di imputazione, e ciò soprattutto nel caso in cui già gli elementi probatori addotti in giudizio denotino l'esistenza di beni costituenti il relictum ovvero il compimento di atti di liberalità da parte del de cuius. Una volta soddisfatto tale onere (anche, come detto, per effetto, dell'attività di allegazione della altre parti del giudizio) deve reputarsi che l'attore soddisfi l'onere di specificità della domanda impostogli dalla legge una volta che, richiamata la misura della sua quota di legittima, quale dettata dalla legge, assuma che per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero in conseguenza delle donazioni poste in essere in vita in favore di altri soggetti, ed al netto di quanto ricevuto allo stesso titolo, residui una lesione. In tal senso non può però imporsi anche che la quantificazione in termini di valore dei vari elementi destinati ad essere presi in considerazione, sia ai fini della precisazione del relictum che del donatum, e che l'individuazione della lesione debba avvenire in termini matematici con una sua precisa indicazione numerica, essendo viceversa sufficiente che si sostenga che, proprio alla luce del complesso assetto patrimoniale del defunto, quale scaturente dalle vicende successorie, il valore attivo pervenuto al legittimario sia inferiore a quanto invece la legge gli riserva". 
Sulla scorta di tali principi può senz'altro ritenersi che l'attore abbia compiutamente adempiuto all'onere di allegazione impostogli dalla natura dell'azione proposta, essendo l'entità percentuale della quota di riserva predeterminata per legge ed essendo la lesione della quota di riserva, in assenza di beni relitti, certamente integrale.  ### alla domanda di procedersi alla riduzione delle disposizioni lesive, essa è stata espressamente proposta e, ugualmente, è stata espressamente proposta l'istanza di conseguire la legittima. 
La domanda risulta dunque proposta in presenza di tutte le condizioni di legge e in modo sufficientemente specifico.  2. 
Deve dunque procedersi a quantificare il valore della lesione.  2.1. 
In applicazione degli artt. 556 c.c., per quantificare la porzione disponibile, e dunque la quota riservata al singolo erede, è necessario determinare il valore dell'asse ereditario, di cui il valore della quota disponibile e della quota di legittima costituiscono una frazione. A tal scopo si procede, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, di seguito alla detrazione dal relictum dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data e infine alla riunione fittizia (cioè con operazione meramente contabile) tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione. 
Nella specie, come detto, il de cuius, morendo, non ha lasciato alcun bene. 
Al contempo, è provato che il padre delle odierne parti avesse contratto debiti con il figlio ### in ragione delle scritture contenenti il relativo riconoscimento. 
Si rileva, peraltro, come l'allegazione del debito paterno - valendo a ridurre l'asse ereditario e, dunque, la quota di riserva spettante all'attore - abbia sostanzialmente valore confessorio, così che sarebbe di per sé sufficiente - in questa sede - alla detrazione della suddetta somma. 
Peraltro, la sottoscrizione del de cuius in calce ai riconoscimenti di debito non è stata fatta oggetto da parte della convenuta di disconoscimento, al quale è legittimato, a norma dell'art. 214 co. 2 c.p.c., anche l'erede, né più in generale la convenuta ha svolto rilievi su tali scritture. Limitandosi, poi, a generiche contestazioni, la convenuta non ha fornito prova contraria in ordine alla sussistenza di detto rapporto ai sensi dell'art. 1988 Deve dunque concludersi che il de cuius fosse debitore, al momento del decesso, nei confronti del figlio ### per la somma di ### La determinazione della quota di riserva spettante all'attore dovrà perciò avvenire, in definitiva, detraendo dal valore dell'immobile donato l'importo dei debiti ereditari, come sopra quantificato. 
Poiché con il decesso del donante, che si era riservato l'usufrutto sul bene donato, la piena proprietà dell'immobile si è consolidata in capo alla convenuta, che ne è divenuta esclusiva proprietaria, il valore dell'immobile dovrà essere considerato per l'intero (nel senso che per le donazioni con riserva di usufrutto a favore del donante, ai fini della riunione fittizia, si deve considerare il valore della piena proprietà cfr. Cass., 3452/1973). 
Detto valore, inoltre, andrà calcolato al momento dell'apertura della successione ( art. 556 c.c., secondo cui alla riunione fittizia dei beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione si procede secondo il valore determinato a norma degli artt. da 747 a 750 c.c. e, dunque, per quanto qui rileva, tenendo conto del valore dell'immobile donato al momento dell'aperta successione ai sensi dell'art. 747 c.c.).  ### svolta, rispondendo esaustivamente alle osservazioni critiche dei consulenti di parte, peraltro non successivamente riproposte in esito al deposito della ### ha provveduto a determinare il valore dell'immobile tenendo conto della effettiva altezza del piano terra, del valore della quota indivisa dei terreni di cui ai mapp. 168 e 169 nonché delle spese stimate necessarie per demolizioni/ricostruzioni e smaltimento della tettoia non autorizzata, giungendo a individuare il valore dell'immobile donato, alla data del decesso del de cuius, in ### Solo in sede conclusionale parte convenuta ha eccepito che, nella ricostruzione dell'asse ereditario, dovrebbe tenersi conto del diritto di abitazione di cui la ### ha usufruito, sull'immobile in questione, dopo il decesso del coniuge, in quanto casa coniugale. 
Sul punto si osserva che l'immobile, siccome precedentemente donato alla convenuta, non è ricaduto nell'asse ereditario (nel senso che “il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché escluso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo conseguire i suoi diritti solo dopo l'utile esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario” cfr. Cass., 2914/2020). Nessun diritto di abitazione avrebbe pertanto potuto vantare la ### (ferma la libertà della donataria si consentirle la facoltà di utilizzo sino al decesso, come risulta essere avvenuto). 
Poiché, inoltre, l'azione di riduzione per lesione della legittima ha carattere personale e in origine il solo ### l'aveva proposta, un eventuale accertamento allo stesso favorevole avrebbe determinato solo in capo all'attore medesimo l'acquisto della qualità di erede, rimanendo la ### pretermessa, ragione per la quale, nel disporre lo svolgimento della consulenza tecnica, neppure si pose questione di dare mandato al CTU di tener conto del valore del diritto di abitazione. 
La questione potrebbe porsi, invece, in seguito all'odierno intervento del ### quale erede della ### poiché l'eventuale accoglimento della domanda dallo stesso proposta determinerebbe per ciò stesso l'acquisto della qualità di erede in capo alla madre a far data dall'apertura della successione, ragione per cui la proposizione dell'eccezione da parte della convenuta non si ritiene tardiva. 
Essa, tuttavia, è infondata. 
In un caso analogo a quello in esame, nel quale uno degli eredi si doleva della mancata considerazione, ai fini della riduzione della donazione di un immobile, del diritto di abitazione della ex casa coniugale che spetta per legge al coniuge superstite, con la conseguenza che, a tal fine, si sarebbe dovuto avere riguardo soltanto alla differenza tra il valore dell'immobile ed il valore del diritto di abitazione, la Suprema Corte, richiamando precedenti conformi, ha ribadito che deve in tal caso applicarsi il disposto del secondo periodo dell'art. 540 co. 2 c.c., a norma del quale i diritti di abitazione e di uso, spettanti al coniuge, “gravano sulla porzione e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli” (Cass., n. 27641/2017). Ove, infatti, ricorra una ipotesi di successione necessaria, “non è utile il richiamo alla sentenza delle ### di questa Corte n. 4847 del 2013, in tema di successione legittima del coniuge superstite. 
Il principio di diritto enucleato dalle ### relativo allo stralcio dall'asse ereditario del diritto di abitazione ed uso della casa coniugale, si riferisce espressamente alla sola successione legittima, e muove dalla premessa che, in essa, ‘non si pone in radice un problema di incidenza dei diritti degli altri legittimari per effetto dell'attribuzione dei diritti di abitazione e di uso al coniuge', cosicchè le disposizioni previste dall'art. 540 c.c., comma 2, non possono trovare applicazione. 
Diversamente, in tema di successione necessaria, la disposizione di cui all'art. 540 c.c., comma 2, prevede che i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà, con conseguente incremento quantitativo della quota contemplata in favore del coniuge. 
La stessa norma stabilisce poi che i diritti di abitazione e di uso gravano, in primo luogo, sulla disponibile e cioè sulla quota di patrimonio liberamente attribuibile dal de cuius, e qualora essa disponibile non sia sufficiente, sulla quota di riserva spettante al coniuge, ed eventualmente, sulla quota riservata ai figli (così, tra le altre, Cass. 06/04/2000, n. 4329)”. Ne consegue che “la determinazione della porzione disponibile su cui gravano in primo luogo i diritti, in favore del coniuge, di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano - e delle quote di riserva dei legittimari deve avvenire considerando il valore del relictum (e del donatum, se vi sia stato), comprensivo del valore della casa familiare in piena proprietà ( 19/04/2013, n. 9651)” (Cass., n. 27641/2017 cit.). 
La norma codicistica su richiamata, dunque, stabilisce il principio per cui le quote di riserva rimangono in linea di principio intoccate dal riconoscimento del diritto di abitazione, che grava prioritariamente sulla quota disponibile. Sarebbe spettato alla convenuta, pertanto, fornire quantomeno allegazione specifica dell'incapienza di tale quota, nel caso di specie, data la quantificazione del valore del diritto in questione, così da doversi ridurre dapprima quella dell'erede titolare del diritto di abitazione (ossia, quella vantata dall'interveniente) ed eventualmente, nell'ipotesi in cui la stessa fosse totalmente assorbita, quelle degli altri legittimari (ossia, quella dell'attore). 
In difetto, si ritiene di dover mantenere ferma, alla luce del principio su richiamato, la ricostruzione del valore dell'asse ereditario nei termini di cui al quesito assegnato al CTU (valore dell'immobile alla data del decesso meno i debiti ereditari), con conseguente determinazione in ### (### - ### ).  2.3. 
Prima di procedere oltre, è necessario riepilogare sinteticamente le vicende processuali relative al sottotetto dell'immobile, al fine di chiarire le ragioni per cui, in definitiva, il Collegio ritiene che l'accertamento sullo stesso, su cui parte convenuta ha insistito ancora in sede ###sia in questa sede necessario. 
La questione è insorta nel corso dello svolgimento della CTU assegnata per la determinazione del valore dell'immobile donato. 
In particolare, nel corso del sopralluogo presso l'immobile il consulente della parte convenuta sollevava questione della possibile esistenza nel fabbricato (che, si ricorda, si compone di due piani, di cui quello terreno donato alla convenuta e il primo di proprietà esclusiva dell'attore) di sottotetto abitato, in luogo del solaio (sottotetto termico) risultante dai disegni licenziati, reperiti dal CTU presso il Comune. 
In sede di osservazioni alla relazione peritale, il consulente della parte convenuta riproponeva il tema, sul presupposto che l'accertamento della esistenza di un sottotetto ad uso possibile abitazione e/o locale di sgombero di proprietà comune potesse incidere sulla valutazione dell'immobile.  ###, sul punto, si limitava a rilevare, sulla base degli elementi in proprio possesso, come dai grafici allegati all'originario ### rilasciato il ### “per la costruzione di una casa”, si rilevasse la presenza di un solaio (sottotetto termico), privo di scale o botole per l'accesso, neppure indicate nei grafici allegati alla DIA 05/2009 del 26/02/2009 per la ristrutturazione dell'alloggio al primo piano (non citata in perizia perché non riguardante l'oggetto di causa); come vi fossero elementi che potrebbero essere suggestivi di un locale sottotetto (tracce di intonaco grezzo in facciata e finestre per l'aeroilluminazione); come nella descrizione dell'immobile nell'atto notarile di compravendita del piano primo, intercorso fra il de cuius e l'attore, i locali sottotetto non fossero citati; come del sottotetto si facesse cenno unicamente nel certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del 28/11/1958, che descrive il sottotetto come: “unico locale con tre finestrelle”. 
La stima del valore dell'immobile veniva dunque effettuata dal CTU sulla base dei soli elementi certi in atti, ossia tenendo conto dell'esistenza del tetto comune e di mero solaio termico a servizio dello stesso. 
Parte convenuta proponeva pertanto integrazione della perizia, rilevando come il sottotetto rientrasse nell'asse ereditario e l'avvenuta trasformazione del solaio termico in sottotetto abitabile dovesse essere valutato anche sotto il profilo della legittimità delle opere eventualmente effettuate e delle eventuali conseguenti spese di sanatoria o ripristino. 
Instaurato il contraddittorio sull'istanza, veniva disposta integrazione peritale per l'accertamento delle attuali condizioni e tipologia di utilizzo del sottotetto.  ###, peraltro, rivendicata la piena proprietà su tale porzione dell'immobile, impediva al CTU e ai consulenti di parte l'accesso al sottotetto. ### poteva riscontrare, pertanto, attraverso l'accesso al locale soggiorno, unicamente che il muro divisorio tra il soggiorno e la attigua camera era stato demolito e che attualmente esiste una scala appoggiata alla parete ovest della camera. 
Parte convenuta ha di seguito insistito, anche in sede conclusionale, perché sia affidato nuovo incarico per l'accertamento dell'attuale natura del sottotetto. 
Sul punto, si osserva quanto segue. 
Si ritiene di confermare, in primo luogo, come lo svolgimento delle operazioni peritali appaia in questa sede incoercibile. ### che dispone, quale atto istruttorio, l'espletamento di accertamenti da parte di consulente dell'ufficio non ha efficacia esecutiva e, pertanto, non è coercibile, segnatamente attraverso l'attuazione forzata a spese del destinatario che si opponga o, addirittura, attraverso il ricorso all'ausilio della forza pubblica, di cui il giudice può disporre solo nelle ipotesi previste dalla legge. La mancanza di collaborazione della parte processuale onerata non risulta, pertanto, superabile, salve le conseguenze della condotta processuale dalla stessa assunta. 
Un argomento indiretto in tal senso si trae dalla previsione di cui all'art. 118 c.p.c., in ordine all'ispezione (atto istruttorio di natura assimilabile a quello da svolgersi nella specie). Anche nelle ipotesi in cui l'ordinanza che la dispone abbia per oggetto ispezioni sulle cose - sul presupposto, previsto dall'art. 118, che si tratti di ispezione indispensabile per l'accertamento dei fatti di causa - non è previsto che ad essa si proceda coattivamente, nel caso in cui la parte rifiuti l'esecuzione dell'ordine relativo senza giusto motivo. Conseguenza della condotta ostruzionistica della parte è che il giudice possa dal rifiuto trarre elementi di prova a norma dell'art. 116 c.p.c. (oltre che, naturalmente, una possibile ricaduta in punto regolamentazione delle spese di lite). 
Posto, dunque, che, a fronte della posizione assunta dall'attore, sarebbe inutile un nuovo tentativo di procedere all'accertamento, devono altresì aggiungersi i seguenti rilievi. 
Deve convenirsi che parte attrice non abbia dato prova della proprietà esclusiva del sottotetto in questione. 
La natura del sottotetto di un edificio - se bene comune ai comproprietari o bene di proprietà esclusiva del proprietario dell'ultimo piano - è, in primo luogo, determinata dai titoli e, solo in difetto di questi ultimi, può presumersi comune, se esso risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato, anche solo potenzialmente, all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune; il sottotetto può considerarsi, invece, pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solo quando assolva all'esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall'umidità, e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo (Cass., n. 9383/2020; analogamente Cass., n. 6143/2016, che ha precisato che la presunzione di comunione ex art. 1117 c.c. è applicabile là dove il sottotetto sia anche solo potenzialmente destinato all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune). 
Parte attrice non ha dato prova, mediante la produzione di titolo, di essere il solo proprietario del sottotetto; né è stato possibile accertare in concreto, sulla base delle caratteristiche del sottotetto, l'esclusione della natura comune dello stesso, avendolo impedito lo stesso attore; né, infine, questa è la sede per l'accertamento, neppure in via meramente incidentale, dell'eventuale intervenuta usucapione del locale. 
Ciò posto, deve considerarsi che il de cuius donò l'immobile alla convenuta nel 2007, spogliandosi della relativa proprietà: pertanto, una eventuale trasformazione del sottotetto, se avvenuta nel 2009, in occasione dei lavori di ristrutturazione del primo piano avvenuti in tale anno, o addirittura in epoca successiva - che è quanto la convenuta allega (si legge nella memoria di replica della parte convenuta, testualmente: “la scala di accesso ai locali sovrastanti è ineludibilmente successiva al 2009”) - non sarebbe addebitabile in alcun modo al de cuius, ma ai proprietari dell'epoca, fra cui la convenuta medesima (in virtù del principio per cui degli abusi edilizi rispondono verso la pubblica amministrazione i comproprietari tutti), così che l'eventuale minor valore del bene (in ragione delle sanzioni e di eventuali oneri di demolizione) non potrebbe essere computato nella stima del valore dell'immobile (cfr. l'art. 748, co. 3 c.c., scritto in materia di collazione della donazione, da ritenersi applicabile analogicamente alla materia in esame, secondo cui è il donatario a rispondere dei deterioramenti che per sua colpa abbiano diminuito il valore dell'immobile). 
Diversamente, sarebbe spettato alla convenuta allegare e fornire elementi a sostegno dell'avvenuta trasformazione anteriore al 2007, elementi, tuttavia, nella specie del tutto mancanti (e che, peraltro, difficilmente la CTU avrebbe potuto rinvenire mediante la mera disamina dei luoghi nell'attuale consistenza). 
Si ritiene, in definitiva, di dover rivedere l'avviso espresso nell'ordinanza ammissiva della integrazione della CTU (21.11.2019), per cui l'accertamento integrativo sarebbe suscettibile di incidere sull'oggetto della causa. In difetto della esatta datazione della ### trasformazione del solaio, ove pure accertata, non sarebbe stato possibile, alla luce degli elementi in atti, procedere a una diversa determinazione del valore dell'immobile e, dunque, delle quote di riserva dei legittimari.  2.4. 
Tutto ciò premesso, e posto che la quota riservata è, per l'attore, determinata dalla legge in ¼ (cfr. art. 542 c.c., secondo cui “quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, è effettuata in parti uguali”), il valore della quota di legittima allo stesso spettante è pari a ### La quota disponibile, parimenti determinata in ¼ (tenuto conto delle quote di legittima spettanti anche alla moglie e alla figlia), ammonta allo stesso importo.  ### ha dunque diritto a essere reintegrato di una porzione di eredità pari a ### reintegra che nella specie non può che avvenire riducendo fino alla quota medesima la donazione in questione (cfr. gli artt. 553, 554, 555 e 559 c.c.: le donazioni si riducono solo una volta effettuata la riduzione proporzionale delle porzioni spettanti ai successibili diversi dai legittimari, ove esistenti, e dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento: nella specie non vi sono successibili non legittimari e trattasi di successione ab intestato; le donazioni poi sono soggette a riduzione cominciando dall'ultima e risalendo alle anteriori: nella specie si tratta di unica donazione).  3. 
Devono a questo punto stabilirsi le modalità con le quali la reintegra deve avvenire.  ### ha proposto domanda di restituzione dell'immobile e, dunque, di reintegra in natura.  ###. 560 c.c., contenente la disciplina della riduzione della donazione d'immobili, va inteso nel senso che il legittimario ha diritto, chiedendolo, a ottenere il soddisfacimento della propria quota di riserva in natura. La stessa norma, tuttavia, prevede che ciò avvenga prioritariamente mediante separazione dall'immobile della parte occorrente per integrare la quota riservata, là dove la separazione possa effettuarsi comodamente (comma 1).  ### svolta ha individuato la possibilità di realizzare porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento dei beni corrispondenti ai dati catastali ### fg. 10 di ### 495: subalterno 4, categoria A/3, classe 2, ### vani 4,5, abitazione al piano terra, ### catastale mq. 95, escluse aree scoperte mq. 93, rendita: ### ; subalterno 3, categoria C/6, classe 2, ### mq. 18, Autorimessa, ### catastale mq. 18, rendita: ### Lo scorporo dell'autorimessa, stimata di valore pari a ### risulta dunque idoneo alla reintegra della quota di riserva in capo all'attore, salvo conguaglio alla convenuta dell'eccedenza, pari a ### oltre rivalutazione a far data dall'apertura della successione e interessi sulla somma via via rivalutata pari a ### (in applicazione del principio, da ritenersi applicabile anche al conguaglio, per cui la regolamentazione dei rapporti relativi alla reintegra della legittima dà luogo a debito di valore: cfr.  19.05.2005 n. 10564; Cass. 19.03.2010 n. 6709), e così complessivamente pari a ### In conclusione, nei rapporti fra ### quale erede in proprio di ### e la convenuta, in applicazione dell'art. 560 c.c., deve disporsi che la riduzione della donazione e la rintegra della quota al primo riservata avvenga mediante attribuzione allo stesso in piena proprietà dell'autorimessa sita in #### n. 53, identificata al ### di detto Comune al foglio 10, part.  495, sub 3, con contestuale condanna dell'attore al pagamento in favore della convenuta, a titolo di conguaglio, della somma di ### Occorre ora esaminare le sorti dell'intervento in causa spiegato da ### già presente in causa quale attore, nella propria qualità di erede della madre ### deceduta nelle more del giudizio Con la propria comparsa il suddetto, allegando l'avvenuta pretermissione dall'eredità paterna anche della defunta madre, ha svolto domanda di riduzione della donazione dell'immobile a suo tempo donato dal padre alla sorella, chiedendo la reintegra nella quota di legittima materna (nei limiti, evidentemente, della propria quota dell'eredità materna). 
Trattasi, dunque, di intervento principale, con il quale, come rilevato dalla parte convenuta, è stata introdotta ulteriore e autonoma domanda, rispetto a quella già proposta da ### in qualità di attore, pertanto idoneo ad ampliare il thema decidendum. 
Ai sensi dell'art. 268 c.p.c. l'intervento è ammesso sino alla precisazione delle conclusioni; il secondo comma individua invece un limite ai poteri processuali dell'interventore, il quale non potrà comunque compiere quegli atti che, nella fase in cui il processo si trova al momento dell'intervento, sono ormai preclusi alle altre parti. 
Per consolidata giurisprudenza, la preclusione di cui al secondo comma dell'art. 268 c.p.c. riguarda anche le figure dell'intervento principale e adesivo autonomo. Esso, peraltro, opera solo in riferimento ai poteri istruttori, e non anche a quelli assertivi: diversamente, infatti, verrebbe frustrato lo scopo stesso dell'intervento (detta norma "consente la formulazione da parte del terzo, sino a che non vengano precisate le conclusioni, di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, in quanto attività co-essenziale all'intervento stesso [..] ma pone l'obbligo per l'interventore stesso, avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie": Cass., n. 1859/2018). 
Ancora di recente la Suprema Corte ha ribadito: “Chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare” (Cass., n. ###/2019). 
Giova ancora precisare, quanto alla legittimazione dell'erede a chiedere la riduzione della donazione di cui si discute nel presente giudizio, che essa è espressamente prevista dall'art. 557 c.c., a norma del quale “la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa”. Il carattere personale dell'azione, dunque, per esplicito disposto normativo non incide sulla trasmissibilità del diritto, ma esclusivamente sull'accertamento della lesione, che deve essere limitata alla quota di colui che agisce (Cass., n. 2120/2017; n. 26254/2008). 
In rito, dunque, l'intervento va ammesso, fermo la preclusione circa lo svolgimento di ulteriori atti istruttori (peraltro dalla parte non richiesti), e la domanda proposta dall'interventore deve essere ritenuta legittima. 
Nel merito, tuttavia, la domanda va rigettata, sussistendo elementi in atti per ritenere che la ### abbia tacitamente rinunciato, in vita, a far valere i propri diritti in ordine alla reintegra della propria quota di legittima. 
La giurisprudenza ha più volte affermato il principio secondo cui il diritto, patrimoniale (e perciò disponibile) e potestativo, del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva, dopo l'apertura della successione, è rinunciabile anche tacitamente, sempre che detta rinuncia sia inequivocabile, occorrendo a tal fine un comportamento concludente del soggetto interessato che sia incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione (Cass., n. 168/2018; n. 20143/2013; n. 1373/2013; n. 2773/97). 
E' sì vero che la Suprema Corte ha ritenuto equivoci e sprovvisti del carattere della concludenza sia la mancata adozione di iniziative a tutela (nella specie nei due anni successivi alla morte del de cuius, “trattandosi di comportamento attendista e quindi ambiguo, privo di portata rappresentativa di una volontà inequivocabile”: Cass., 1373/2009; ovvero il mancato intervento del legittimario nell'azione per lo scioglimento della comunione ereditaria, al fine di ivi farvi valere le proprie ragioni, sul presupposto che l'eventuale giudicato sullo scioglimento non avrebbe precluso al legittimario di esercitare in seguito l'azione di riduzione: Cass., n. 20143/2013 cit.; ancora, l'esecuzione volontaria delle disposizioni testamentarie - mediante le quali era stata attribuita all'erede una quota inferiore alla legittima - mediante immissione nel possesso e godimento dei beni all'erede assegnati, non significando ciò rinuncia all'integrazione della quota nella residua porzione: Cass., n. 168/2018 cit.). 
Ritiene, tuttavia, il Collegio che la situazione venutasi a creare nella specie necessiti di diversa considerazione. 
Risulta, infatti, che la ### che all'epoca del decesso del coniuge aveva già 83 anni, si sia astenuta dall'assumere iniziative per la reintegra della propria quota di riserva - della cui lesione ben la stessa deve aver avuto contezza, trattandosi di erede pretermesso - ciò per ben otto anni, fino al suo stesso decesso, nonostante l'iniziativa processuale assunta dal figlio, odierno attore, con cui la stessa di fatto coabitava e con cui l'attore medesimo ha allegato di aver avuto uno stretto rapporto. 
La scelta di non agire nei confronti della figlia per la tutela del proprio diritto ereditario, calata in tale contesto, non può ritenersi una mera “scelta attendista”, dal momento che l'anziana donna non può non avere avuto la consapevolezza che non intraprendere il giudizio, superati i 91 anni (tanti ne aveva la ### all'epoca del decesso), avrebbe ragionevolmente assunto il carattere di una presa di posizione definitiva. Ciò tanto più in considerazione dell'iniziativa invece positivamente assunta dall'odierno attore, a fronte della quale sarebbe stato agevole intervenire nel processo (o addirittura sin dall'inizio intraprenderlo congiuntamente) senza doverne subire le difficoltà pratiche in prima persona. 
Deve poi aggiungersi che, come sottolineato dalla convenuta, la ### ha continuato a usufruire dell'immobile donato sebbene a rigore, per le ragioni sopra esposte, non vi avesse titolo giuridico, non avendo la convenuta mai agito per la restituzione. A fronte di tale considerazione, l'inerzia della ### rispetto alla tutela dei propri diritti assume ulteriormente significato di una precisa scelta di rinuncia, potendosi desumere dalla situazione venutasi a creare, perdurata sino al decesso della ### l'intervento di un sostanziale accordo tacito con l'odierna convenuta, nell'ambito del quale la ### ritenne, come era nella sua disponibilità, di accontentarsi del diritto di abitare nell'immobile - circostanza già di per sé idonea, di fatto, a ridurre le facoltà della figlia donataria - rinunciando al contempo alla reintegra della quota di legittima (per quantificare il quale, peraltro, questa volta si sarebbe dovuto tener conto del diritto di abitazione, acquisito dalla ### unitamente alla qualità di erede), così evitando con la figlia una regolamentazione in giudizio delle proprie reciproche posizioni.  ###, deceduta la madre, ha dunque esercitato un diritto già estintosi per intervenuta rinuncia da parte della stessa, così che la domanda deve essere rigettata.  5.  ### alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il Collegio che il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. - per cui ### risulta vittorioso in relazione alla domanda proposta quale attore, in relazione alla quale è stata svolta la maggior parte dell'attività processuale, e soccombente in relazione alla domanda proposta quale interveniente - vada contemperato con la considerazione della condotta dell'attore, che ha frapposto all'esperimento dell'integrazione della consulenza tecnica un comportamento completamente ostativo, gravemente contrario ai doveri di lealtà e probità che ai sensi dell'art. 88 c.p.c. gravano sulle parti. 
In considerazione di quanto sopra, si ritiene che le spese di lite possano essere integralmente compensate e che, in base al medesimo criterio, il compenso liquidato al CTU per la consulenza principale (come da separato decreto del 26.2.2021) debba essere posto in via definitiva a carico di entrambe le parti nella misura del 50 % ciascuna. 
Parte attrice dovrà invece sopportare in via esclusiva i costi dell'integrazione della consulenza tecnica, liquidati con separato decreto del 29.11.2021, siccome dal comportamento della stessa parte resa inutile.  PQM Il Tribunale di ### in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel proc. R.G. n. 15/2016: 1) in accoglimento della domanda proposta da ### quale erede di ### nato a ### il ### e deceduto a ### il ###, accertata la totale pretermissione dell'attore rispetto all'eredità paterna nonché la conseguente lesione della quota di riserva all'attore spettante nella misura di un quarto di detta eredità, in riduzione della donazione effettuata da ### in favore di ### con atto del 22.5.2007 per rogito ### attribuisce a ### la piena proprietà dell'autorimessa sita in #### n. 53, identificata al ### di detto Comune al foglio 10, part. 495, sub 3; 2) condanna ### al pagamento in favore di ### della somma di ### a titolo di conguaglio; 3) rigetta la domanda di riduzione della medesima donazione per lesione della quota di riserva di ### deceduta in ### in data ###, proposta da ### quale erede della stessa; 4) compensa le spese di lite fra le parti; 5) pone definitivamente le spese della ### liquidate con decreto del 26.2.2021, a carico di ### e di ### nella misura del 50 % ciascuno; 6) pone definitivamente le spese dell'integrazione alla ### liquidate con decreto del 29.11.2021, a carico di #### 30 novembre 2021 ### dott. ### estensore dott. ### n. 15/2016

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