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CORTE D'APPELLO DI TORINO

Sentenza n. 816/2023 del 22-08-2023

principi giuridici

Integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che, comunicando con una pluralità di soggetti, offenda la reputazione altrui mediante l'utilizzo di termini gravemente lesivi e accusatori, travalicando i limiti della continenza espositiva e manifestando un intento denigratorio.

Integra il reato di molestie di cui all'art. 660 c.p. la condotta di colui che, al fine di esercitare pressione psicologica, rechi disturbo e molestia ad altri mediante atteggiamenti di arrogante invadenza e di intromissione continua ed inopportuna nell'altrui sfera di libertà.

Costituisce illecito trattamento di dati personali, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, la divulgazione a terzi, senza il consenso degli interessati e in assenza di un giustificato motivo, degli indirizzi di posta elettronica e dell'indirizzo di abitazione di un soggetto, trattandosi di dati idonei a rendere identificata o identificabile la persona fisica.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Diffamazione, Molestie e Privacy: Confermata la Responsabilità per Condotte Lesive


La Corte d'Appello si è pronunciata in una vicenda complessa, originata da un contratto d'appalto per lavori edili su un immobile residenziale. La controversia, sfociata in un contenzioso giudiziario, ha visto contrapporsi il committente dei lavori e il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice.
Il fulcro della disputa risiede nelle condotte poste in essere da quest'ultimo, ritenute lesive della reputazione e della privacy del committente e della sua compagna. In particolare, si contestava l'invio di numerose e-mail a una vasta platea di destinatari, tra cui professionisti, fornitori, funzionari comunali e dirigenti di enti pubblici, contenenti espressioni ritenute diffamatorie e accusatorie nei confronti del committente, accusato di "imbrogli", "furbizie" e "abusi edilizi". Ulteriori elementi contestati includevano l'affissione di cartelli con la scritta "abusivo" presso il cantiere e comportamenti considerati vessatori, come presentarsi senza preavviso presso il luogo di lavoro della compagna del committente e incatenarsi davanti allo studio del suo procuratore.
Il Tribunale, in primo grado, aveva accolto le ragioni del committente, accertando la responsabilità del legale rappresentante dell'impresa per diffamazione, molestie e violazione della privacy, condannandolo al risarcimento dei danni non patrimoniali e a cessare le condotte illecite.
L'appellante contestava la decisione di primo grado, sostenendo, tra l'altro, che le espressioni utilizzate nelle e-mail non fossero lesive della reputazione altrui, che i destinatari delle comunicazioni fossero soggetti legittimati a ricevere tali informazioni e che non vi fosse stata alcuna illecita diffusione di dati personali, in quanto autorizzato all'utilizzo degli indirizzi e-mail.
La Corte d'Appello, tuttavia, ha rigettato integralmente l'appello, confermando la sentenza di primo grado. I giudici hanno ritenuto che le e-mail inviate dall'appellante avessero un contenuto gravemente offensivo e diffamatorio, lesivo della reputazione del committente e della sua compagna. Le accuse di "imbrogli", "maneggi" e "abusi edilizi", nonché l'utilizzo di espressioni evocative di associazioni criminali, sono state considerate idonee a ledere l'onore e la reputazione delle persone offese.
La Corte ha inoltre confermato la sussistenza del reato di molestie, in considerazione dei comportamenti vessatori e persecutori posti in essere dall'appellante, volti a esercitare pressione psicologica sulle persone offese. Infine, è stata ritenuta illecita la diffusione dei dati personali (indirizzi e-mail e indirizzo dell'immobile) a terzi soggetti, senza il consenso degli interessati e senza un giustificato motivo.
La Corte d'Appello ha quindi confermato la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e all'ordine di cessare le condotte illecite, ribadendo l'importanza della tutela della reputazione e della privacy delle persone, anche nel contesto di controversie contrattuali.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE ### DI TORINO SEZIONE TERZA CIVILE La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Dott.ssa ###ssa ###ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 586/2022 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale promossa da: ### (C.F. ###), elettivamente domiciliato presso l'Avv. ### che lo rappresenta e difende per procura in atti; APPELLANTE ### (C.F. ###) e ### (C.F.  ###), elettivamente domiciliati presso l'Avv. ### che li rappresenta e difende per procura in atti; ###'APPELLANTE: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, accogliere il presente atto di citazione in appello e, conseguentemente, in riforma della sentenza 1217/2021 pronunciata dal Tribunale di Torino, quarta sezione civile, nella persona del ###ssa ### in data ### e pubblicata in data ###, notificata al procuratore costituito in data ### nel procedimento iscritto al ### al n. 13969/2020, così giudicare Nel merito In ###. rigettare le domande proposte dal dott. ### e dalla sig.ra ### nel procedimento di primo grado; 2. accertare e dichiarare che nessuna condotta illecita è stata posta in essere dal geom. ### nei confronti del dott. ### e della sig.ra ### per i motivi esposti in fatto ed in diritto; 3. accertare e dichiarare che il geom. ### non ha posto in essere nessuna illecita diffusione dei dati personali del dott. ### e della sig.ra ### per i motivi sopra esposti; 4. per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto nei confronti del geom. ### in favore del dott. ### e della sig.ra ### a titolo di risarcimento danni non patrimoniali; 5. conseguentemente riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui condanna il geom.  ### a corrispondere in favore del dott. ### e della sig.ra ### la somma complessiva di ### (di cui ### in favore del dott. ### ed ### in favore della sig.ra ### oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al saldo a titolo di risarcimento danni non patrimoniali; 6. conseguentemente riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui condanna il geom.  ### a cessare le condotte illecite accertate nel giudizio di primo grado con conseguente determinazione della somma di ### ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. in caso di inottemperanza alla predetta condanna. 
In via di subordine ### denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere che la condotta posta in essere dal geom.  ### configuri una figura penalmente rilevante si ritiene che la stessa vada nuovamente liquidata in via equitativa dal Giudice rispettando le circostanze attenuanti ed i parametri in fatto ed in diritto soprariportate, rientrando nella indicata “categoria di tenue gravità”. 
In via istruttoria, istanze formulate nelle note scritte depositate il ###. 
In ogni caso ### la richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c. di parte appellata in quanto priva di fondamento in fatto ed in diritto nonché priva dell'elemento soggettivo richiesto della mala fede e/o della colpa grave stante la fondatezza dell'appello proposto.  ### la parte appellata al pagamento delle spese legali relative ad entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15% per spese generali, oltre I.V.A. 22% e C.P.A. 4% come per legge.  ###: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: 1)-rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata per le ragioni di cui in narrativa; 2)-respingere l'appello e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata e, in subordine accogliere comunque le conclusioni rassegnate in primo grado; 3)-occorrendo, istanze istruttorie formulate in comparsa di costituzione e risposta; 4)-con il favore delle spese di lite e delle competenze di causa, dovendosi apprezzare che il presente atto è stato redatto mediante collegamenti ipertestuali ai sensi del D.M. 37/2018 e con il risarcimento ex art. 96 c.p.c. in misura almeno pari a quanto previsto dal comma 8 del D.M. 55/2014.  MOTIVI DELLA DECISIONE I.### e ### convenivano in giudizio ### esponendo che: in data #### stipulava con l'### s.r.l., di cui il geom. ### era legale rappresentante, un contratto d'appalto avente ad oggetto lavori edili sul complesso immobiliare di sua proprietà (acquistato nell'aprile 2018), al fine di adibirlo ad abitazione propria e della compagna ### tra i mesi di agosto e settembre 2019 l'impresa appaltatrice avanzava indebite richieste economiche, che venivano rifiutate dal direttore dei lavori arch. ### a seguito di ciò il geom. ### poneva in essere una serie di condotte lesive della reputazione degli attori, qualificabili come atti illeciti ex art. 2043 c.c. e come reati, tramite copiosissime e-mail rivolte, a rotazione a seconda dell'oggetto, al dott. ### (procuratore di ###, a numerosi professionisti e fornitori del cantiere, a numerosi funzionari e dirigenti del Comune di ### all'### dell'### all'### di ### del ### di ### in tali comunicazioni il geom. ### accusava i sig.ri ### e ### di “imbrogli”, “furbizie”, “trucchi”, “maneggi”, “pratiche fasulle” e altro ancora, e indicava ### come appartenente alla “Triade” (notoriamente organizzazione criminale di stampo mafioso di origine cinese) composta da lui, dall'arch. ### e dal procuratore dott. ### il convenuto, inoltre, apponeva nel cantiere cartelloni su cui era scritto a carattere cubitale “abusivo”; poneva altresì in essere una serie di pressioni e vessazioni nei confronti degli attori, incatenandosi sul pianerottolo dello studio del dott. ### presentandosi senza appuntamento presso la ### luogo di lavoro di ### introducendosi abusivamente nella sua proprietà; con le e-mail, infine, condivideva con molti soggetti informazioni circa la futura dimora degli attori e i loro indirizzi personali di posta elettronica, con violazione della privacy dei medesimi. Chiedevano, quindi, di accertare le condotte illecite allegate e di condannare il convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale da loro patito ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c. - per le condotte gravemente lesive dell'onore e del decoro, per la violazione della privacy ex art. 82 del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. 101/2018, per le ulteriori condotte illecite integranti reati quantomeno di molestia ex art. 660 c.p. e minaccia ex art. 612 c.p. - quantificato rispettivamente in #### e ### per ciascun attore o in diversa somma da accertare.  ### costituendosi, contestava la domanda attorea e rilevava che: la richiesta di risarcimento danni era meramente strumentale a contrastare la domanda proposta dall'### s.r.l. per il pagamento di quanto dovuto per i lavori svolti, per cui era pendente procedimento arbitrale; l'organizzazione dei lavori oggetto del contratto di appalto era stata particolarmente difficoltosa a causa dell'atteggiamento del direttore dei lavori ing. ### e della sig.ra ### al convenuto era stata nascosta l'esistenza di abusi edilizi, di cui egli era venuto a conoscenza solo dopo avere sottoscritto il contratto di appalto e le deleghe per la presentazione di plurime ### effettuando un accesso agli atti presso il Comune e rilevando che vi era stato un accertamento da parte dell'### del Comune in data ###; i termini utilizzati nelle e- mail prodotte da controparte dovevano essere contestualizzati avuto riguardo della situazione generale, non potevano essere considerati offensivi e per la gran parte non erano indirizzati ai sig.ri ### e ### quanto alla diffusione di dati relativi agli attori, i destinatari delle comunicazioni erano soggetti che potevano essere lecitamente destinatari delle comunicazioni nell'ambito del contratto di appalto e che erano già in possesso di tali dati; contestava infine la quantificazione dei danni effettuata da controparte. 
Il Tribunale di ### con sentenza n.1217/2022 pubblicata il ###, accertava la responsabilità di ### per i danni cagionati agli attori con le condotte offensive della loro reputazione, rilevando che: le e-mail, inviate tanto ai funzionari del Comune, quanto ai professionisti e fornitori impegnati nel cantiere, avevano tenore offensivo e contenevano accuse di rilevante gravità; tali condotte integravano gli elementi costitutivi del reato di diffamazione ex art. 595 c.p.; non poteva essere invocata l'esimente del diritto di critica, essendo stato violato il limite della continenza espositiva; anche la cartellonistica posizionata nel cantiere aveva l'evidente finalità di denigrare il dott.  ### agli occhi dei molti collaboratori coinvolti nei lavori di ristrutturazione; a titolo di liquidazione del danno morale patito in conseguenza della diffamazione, risultava congrua la somma di ### per ognuno degli attori, tenuto conto dei criteri del contesto in cui l'offesa era stata perpetrata e della portata offensiva della corrispondenza a mezzo e-mail, della circostanza che fosse stato attribuito un fatto determinato, della posizione sociale della vittima, dell'intensità dell'elemento soggettivo. 
Accertava altresì la responsabilità del convenuto per i danni cagionati agli attori con le condotte vessatorie, integranti il reato di molestie ex art. 660 c.p., consistite nell'essersi incatenato per due volte sul pianerottolo dello studio del procuratore di ### nell'essersi introdotto abusivamente nell'abitazione dei sig.ri ### e ### nell'essersi presentato in plurime circostanze senza appuntamento presso le sedi di ### luogo di lavoro di ### comportamenti caratterizzati dalla persecutoria e inopportuna presenza nelle vite degli attori; e la responsabilità per i danni cagionati agli attori con l'illecita diffusione dei loro dati personali, avendo il geom. ### divulgato i loro indirizzi di posta elettronica e l'indirizzo dell'immobile in ristrutturazione destinato ad essere la loro dimora, senza il consenso degli interessati e senza giustificato motivo, nelle plurime e- mail inviate a plurimi soggetti; ritenendo congruo riconoscere a titolo di danno non patrimoniale l'importo di ### pro capite per ciascuno dei due illeciti.  ### il convenuto a corrispondere le somme indicate a titolo di risarcimento danni e a cessare le condotte illecite accertate, fissando ex art. 614 bis c.p.c. la somma di ### al giorno in caso di inottemperanza; condannava infine il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori. 
Con atto di appello ritualmente notificato, ### impugnava la sentenza del Tribunale, ne chiedeva la riforma per i motivi di seguito illustrati, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, e formulava le conclusioni riportate in epigrafe.  ### e ### costituendosi, eccepivano l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., chiedevano di dichiarare l'inammissibilità di ciascun motivo ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e nel merito ne contestavano la fondatezza chiedendone il rigetto, formulando le conclusioni riportate in epigrafe. 
Questa Corte, con ordinanza emessa all'udienza del 1.12.2022, rigettava l'istanza di sospensiva proposta dall'appellante, non risultando la palese fondatezza del fumus né la giustificazione del periculum; respingeva l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. proposta dagli appellati in quanto le questioni oggetto del giudizio dovevano essere risolte in sede di motivata sentenza. 
II.La domanda di ammissione delle prove orali formulata dall'appellante è inammissibile, non essendo state specificate nell'atto di appello le ragioni per cui ciascuno dei capi di prova - neppure riprodotti - sia da ritenere utile al fine di giungere ad una diversa decisione e sotto quale specifico profilo. 
Le istanze istruttorie formulate dagli appellati in via eventuale (“occorrendo”) sono superflue, non essendo stati contestati dall'appellante i fatti come dedotti e documentati; come accertato nella sentenza impugnata, senza formulazione di appello sul punto, ### “non ha mai contestato o negato i fatti ed i comportamenti riportati da parte attrice, limitandosi ad offrine una interpretazione giustificatrice”).  ### di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., proposta dagli appellati con riferimento a ciascun motivo di appello, viene esaminata trattando dei singoli motivi. 
III.Con il primo motivo - “### contraddittoria e carente motivazione della sentenza di primo grado sulla configurazione nella fattispecie in esame di due figure di reato” - l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto configurabile, nella condotta da lui posta in essere, il reato di diffamazione ex art. 595 c.p. e il reato di molestie ex art. 660 c.p.; allega che: non sussiste l'elemento cardine della diffamazione, ovvero l'offesa dell'altrui reputazione; il Tribunale non ha tenuto in considerazione le circostanze di cui è stato vittima il geom. ### e le dinamiche contrattuali del cantiere, che lo hanno indotto ad adottare un linguaggio incisivo in risposta alle continue provocazioni verbali ricevute; la sig.ra ### committente di fatto, con i suoi interventi ha inciso sulla realizzazione delle opere e delle varianti al progetto pregiudicando il rispetto delle tempistiche, ha sostituito in corso d'opera parte dei professionisti che hanno adottato soluzioni in contrasto con il progetto esecutivo iniziale, ha usato nelle sue richieste toni atti a minare la credibilità dell'### al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto, l'### non ha ricevuto l'allegato “### Edilizio”, per cui il geom. ### è stato tenuto all'oscuro di una parte della documentazione edilizia che non era conforme a quanto dichiarato dai committenti, e si è visto costretto a sottoscrivere “al buio” deleghe per la presentazione delle ### scoprendo solo dopo l'accesso agli atti del Comune che molte opere erano state poste in essere in mancanza della documentazione amministrativa necessaria; in data ### il Comune ha emesso un'ordinanza di demolizione delle opere realizzate nel cantiere in questione e provvedimento di annullamento della ### e delle successive varianti; è pendente causa arbitrale volta ad ottenere il pagamento da parte dell'### della cifra di ### oltre Iva per lavori eseguiti e mai pagati; i termini utilizzati nelle e-mail, oltre a non essere lesivi dell'altrui reputazione, sono stati estrapolati e decontestualizzati e, in ogni caso, non sono riferiti ai sig.ri ### e ### ma per lo più ad altri soggetti; le parole utilizzate non possono essere intese come lesive della reputazione altrui, ad esempio il termine “Triade”, che ha come intento di richiamare il contesto calcistico e non la mafia cinese, e il termine “imbroglio”, utilizzato per rappresentare una situazione confusa, intricata e poco chiara; tra quelle prodotte vi sono comunicazioni non rivolte ai sig.ri ### e ### comunicazioni che rappresentano esclusivamente la richiesta di fissare appuntamenti per ottenere il pagamento del dovuto, altre relative a solleciti per ottenere la documentazione amministrativa richiesta; nè è possibile configurare il reato di molestia, essendo anzi l'### stata oggetto di minacce da parte della committenza, e non si può attribuire valenza persecutoria o vessatoria al fatto che il geom.  ### si sia recato presso le sedi della ### anche il gesto di incatenamento presso lo studio ### è stato del tutto dimostrativo e non violento, finalizzato ad ottenere il pagamento del dovuto; infine i sig.ri ### e ### non hanno provato, nemmeno per presunzione, il concreto pregiudizio patito. 
Il motivo è ammissibile, risultando esposti con sufficiente chiarezza il punto della sentenza impugnato, le doglianze rivolte, il diverso percorso argomentativo offerto alla Corte per giungere ad una diversa decisione. 
Il motivo è infondato. 
Si premette che sono pacifiche e documentate le seguenti circostanze: -### in data ### ha stipulato con l'### s.r.l., di cui il geom.  ### è legale rappresentante, un contratto di appalto avente ad oggetto lavori edili sul complesso immobiliare ad uso residenziale sito nel Comune di #### di ### n.237, di sua proprietà in quanto acquistato nell'aprile 2018, al fine di adibirlo ad abitazione propria e della sua compagna ### -tra i mesi di agosto e settembre 2019 l'### s.r.l. ha chiesto il pagamento di somme di denaro che riteneva dovute per lavori eseguiti e che sono state rifiutate dal direttore dei lavori arch.  ### e dal committente; tra le parti del contratto di appalto pende giudizio arbitrale relativo alle reciproche pretese; -### ha scritto e inviato, dal settembre 2019 e anche in pendenza del giudizio di primo grado, le e-mail prodotte dagli odierni appellati, ricevute dai destinatari indicati nelle stesse (docc. da 4 a 144, fino al dicembre 2021, prodotte in primo grado; né è contestato dall'appellante di avere scritto e inviato le e-mail prodotte dagli appellati nel presente giudizio di appello come docc. da 145 a 150, fino a marzo 2022, successive al deposito degli atti conclusivi in primo grado e quindi non producibili anteriormente). 
Le numerose e-mail inviate dall'appellante ad una pluralità di destinatari hanno contenuto diffamatorio, in quanto sono gravemente offensive della reputazione dei sig.ri ### e ### accusati di essere dediti a “spudorati abusi edilizi”, “imbrogli premeditati e pianificati”, “furbate”, quali “divi della carta patinata” che si ritengono immuni da controlli e al di sopra di leggi e regolamenti, con “morale capovolta”, “furbetti delle ### fasulle”, il dott. ### come gravato da “pesante situazione debitoria” e facente parte di una “Triade” insieme all'arch. ### e al dott. ### ove il sostantivo “Triade” viene utilizzato in senso chiaramente evocativo di una sorta di associazione a delinquere. 
A titolo di esempio si riporta il contenuto delle seguenti e-mail: -doc. 59 del 21.5.2020, inviata all'arch. Bertoglio del Comune di ### a numeri altri funzionari del Comune per conoscenza (####### e ad altri soggetti (###### oltre ai sig.ri ### e ###, ove il geom. ### chiede chiarimenti “sull'iter ### legato alla pesante ristrutturazione della ### e ### portato avanti, con morale capovolta, dalla nuova ### (la matrice è sempre la stessa) ### + ### + Nasi”, fa riferimento ad un “imbroglio, costruito piano piano nel tempo con dolo cosciente”, al fatto che “in data 31 gennaio 2020, la ### già a conoscenza della situazione ### farlocca, e degli abusi perpetrati nel tempo… nonostante tutto, pervicacemente, spudoratamente, presenta nuovamente una richiesta di ### con una ### Terza…al fine di consolidare una realtà illegale”, parla di “scandalosa vicenda” in “palese illegalità”; -doc. 64 del 8.6.2020, inviata all'arch. Bertoglio del Comune di ### a numerosi altri funzionari del Comune di ### (####### e ad altri soggetti per conoscenza (#### segreteria dell'######, oltre che ai sig.ri ### e ###, ove in relazione a precedenti richieste di chiarimenti sulla liceità degli iter concessori “della ### di ### 237 a ### di proprietà ### Seredova” il geom. ### scrive “i ### sono inconfutabili, avendo “pizzicato” la ### (### nell'esercizio dell'imbroglio, dimostrando la presenza a più riprese di trucchi, furbizie, maneggi, abusi, irregolarità, espedienti per ingannare l'### esecutrice e la ### di Torino” e “in tema di legalità, non si scherza e non deve esistere soggezione alcuna, neppure verso i divi della carta patinata”; -doc. 133 del  ###, inviata all'arch. Bertoglio del Comune di ### ad altri funzionari del Comune per conoscenza (### Cortese, ##### oltre che ad altri soggetti per conoscenza (##### oltre ai sig.ri ### e ###, ove il geom. ### scrive di non avere ricevuto le “giustificazioni della ### tramite l'Avv.  ### e ### Chiaia, che non sono un fatto privato, ma utile documentazione necessaria per scardinare il “sistema Nasi”, che continua, in virtù di un dichiarato superiore ceto sociale, ritenersi immune dall'osservanza di ### e ### e conseguenti controlli da parte della P.A.” da contrastare “per ribadire il ### di ### e ### misconosciuto da costoro”; -doc. 135 del 29.6.2021, inviata allo ### del Comune di ### a numerosi funzionari del Comune (###### Cortese, ### e ad altri soggetti per conoscenza (##### oltre ai sig.ri ### e ###, ove il geom. ### svolge una “### dei principali attori: -#### nonché manager di nuovo conio nonché portatore di una morale capovolta, in quanto organizzatore, pianificatore di questo imbroglio amministrativo. -#### scrive che “è la Proprietà” nonché ### architettonico con una brigata di amici…sempre refrattaria, anche per partito preso, a rispettare ogni regola normativa, convenzione o disciplina di cantiere… -#### e ### del ### cosciente firmatario di ### edilizie fasulle…-### ambiguo e ondivago ### e ### di sola facciata, nonché redattore di ### fasulle”, aggiungendo “Eccoli….ho presentato quelli che sono stati, i miei interlocutori. ### circostanza, costoro si sono rivelati privi di ogni scrupolo, campioni senza pari di doppiezza, maneggi, di trucchi, di scorciatoie e di ### asseverate, tutto fasullo”, “chiunque è capitato a tiro della triade (### è stato turlupinato” e ancora “### che i ### torinesi non ricordino a loro memoria del passato un uguale comportamento trasgressivo, supponente con chiara matrice di malafede”. 
Dalla lettura delle e-mail riportate a titolo di esempio, così come delle numerose altre prodotte, emerge con evidenza il carattere gravemente offensivo e diffamatorio dei termini utilizzati, chiaramente rivolti a ledere la reputazione dei sig.ri ### e ### con termini a cui non è possibile attribuire il diverso significato prospettato nel motivo di appello; in particolare è evidente che con il termine “imbroglio” il geom. ### non si è riferito ad una situazione confusa, intricata e poco chiara, avendo espressamente accusato gli appellati di imbrogli, maneggi, doppiezza, atti falsi, di non osservare leggi e regolamenti; così come si evince dalla lettura delle e-mail che il termine “Triade” non si riferisce ad un trio in senso calcistico, ma viene utilizzato in senso evocativo di una sorta di associazione a delinquere (il termine “Triade”, come allegato dagli appellati, è la denominazione della mafia cinese), tanto che di ognuno dei componenti della medesima vengono esposti gli illeciti asseritamente commessi. 
La condotta dell'appellante si è via via aggravata, coinvolgendo dapprima i soggetti che svolgevano incarichi per il cantiere oggetto del contratto di appalto, poi estendendosi ai funzionari del Comune di ### indi alla segreteria dell'### e infine all'### di ### del ### e si è protratta per tutto il corso del giudizio di primo grado. 
Sono irrilevanti le deduzioni svolte dall'appellante in ordine all'esistenza di abusi edilizi e ai provvedimenti adottati dal Comune (avverso i quali, si apprende dalle e-mail dell'appellante, è stato proposto ricorso al ###, in quanto - come correttamente rilevato nella sentenza impugnata - anche se fosse vero il fatto comunicato, non può essere invocata l'esimente del diritto di critica e di denuncia, essendo violato il limite della continenza espositiva, che consiste nell'adozione di una forma espositiva urbana e corretta, che non trasmodi nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione; i contenuti delle e-mail esorbitano dal mero resoconto di circostanze di fatto, formulando valutazioni e giudizi sarcastici e offensivi, gravemente eccedenti i limiti della continenza e volti a gettare discredito sulla figura degli appellati. 
Il geom. ### ha inoltre apposto sul cantiere cartelloni recanti la scritta “abusivo” (docc. 29 e 30) con il chiaro fine di ledere la reputazione del proprietario di fronte ai collaboratori e fornitori coinvolti nei lavori in corso; detto fine emerge anche dal contenuto della e-mail inviata in data ### (doc.29) ove l'odierno appellante annuncia esplicitamente che “si è provveduto ad una serie di posizionamenti di cartellonistica di cantiere, mirata a rivitalizzare il ### e la ### sperduti nella nebbia dell'assenteismo e della contrapposizione…### ulteriormente il disinteresse di ### e ### ad una conduzione legale dei lavori, sono stati apposti, per auspicata sensibilità, i cartelli di abuso zona garage, serra, interno casa… E ###?”. 
Le deduzioni dell'appellante relative alle provocazioni verbali ricevute sono generiche e non provate; né eventuali provocazioni verbali configurerebbero esimenti dell'illecito di diffamazione. In generale le vicende relative ai rapporti contrattuali tra le parti sono irrilevanti e oggetto di giudizio arbitrale. 
Risultano altresì provati gli illeciti configurabili come molestie ex art. 660 c.p.. 
Il Tribunale ha definitivamente accertato che ### nel dicembre 2019 si è incatenato sul pianerottolo dello studio del dott. ### e ha ripetuto il gesto nuovamente nel febbraio 2020; nei primi mesi del 2020 si è introdotto abusivamente nella proprietà degli appellati ed è stato diffidato per tale motivo; in plurime circostanze si è presentato senza appuntamento presso le sedi della CNH ### luogo di lavoro di ### Il Tribunale ha rilevato che le condotte descritte non sono state negate da ### e nell'atto di appello tale rilievo non è stato contestato, così come non è stato impugnato l'accertamento delle condotte indicate. 
Le deduzioni dell'appellante secondo cui non si può attribuire valenza persecutoria o vessatoria al fatto di essersi recato presso le sedi della ### e che anche il gesto di incatenamento presso lo studio ### è stato del tutto dimostrativo e non violento, sono infondate. 
Il geom. ### non avendo ricevuto il pagamento delle somme richieste, ha inviato numerose e- mail al dott. ### commercialista procuratore di ### (inviate per conoscenza ad altri soggetti oltre che ai sig.ri ### e ###, menzionando “spudorati abusi edilizi” e chiedendo il pagamento degli importi domandati, preannunciando che visti “I perduranti disimpegni di ### e Seredova” oltre ai “perduranti disimpegni del ### in tema di legalità e contabilità” si sarebbe recato nei suoi uffici: “mi recherò nei ### uffici, e non ricevendo quanto economicamente dovuto ed i rimedi per superare gli spudorati ### abusi edilizi, al di fuori del Suo ufficio, in religioso silenzio attenderò…… Va da sé che i negativi effetti sulla mia salute (stante anche l'età) derivanti da prolungata attesa, saranno tutti imputabili ai disimpegni del #### e Seredova”; nuovamente preannunciando, il giorno stesso del fatto, “nelle prossime ore verrò a trovarLa per ricevere il pagamento dovuto, ed in caso contrario, attenderò in religioso silenzio, incatenato alla balaustra del corridoio condominiale, il pagamento di quanto dovuto; se necessario ripeterò la forzata costruzione nei giorni a venire. Sto arrivando” (doc. 38); indi si è incatenato sul pianerottolo dello studio del dott.  ### e ha ripetuto il gesto nel febbraio 2020. 
Si è inoltre recato per due volte presso la ### luogo di lavoro di ### senza previo appuntamento; e si è introdotto abusivamente nella proprietà degli appellati. 
Dalla valutazione complessiva degli elementi esposti, si evince chiaramente il carattere vessatorio e persecutorio delle condotte tenute dall'appellante, al fine di esercitare pressione psicologica sulle persone degli appellati, destinatari sostanziali e finali di tali condotte; così recando molestia e disturbo ai sig.ri ### e ### per petulanza, ovvero per “atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua ed inopportuna nell'altrui sfera di libertà”, risultando integrato il reato di molestie di cui all'art. 660 c.p.. 
La deduzione dell'appellante secondo cui controparte non avrebbe provato il concreto pregiudizio patito è inammissibile, sia in quanto non censura lo specifico punto della sentenza in cui il Tribunale ha motivato - con argomentazione condivisibile - in ordine alla sussistenza del danno morale risarcibile, sia in quanto è del tutto generica. 
Con il secondo motivo - “### contraddittoria e carente motivazione della sentenza di primo grado sull'illecita diffusione da parte geom. ### dei dati personali del dott. ### e della sig.ra Seredova” - l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto integrata l'illecita diffusione dei dati personali dei sig.ri ### e ### allega che: il geom. ### era stato espressamente autorizzato dai sig.ri ### e ### ad utilizzare il loro indirizzo e-mail; in merito specificamente all'indirizzo e-mail della sig.ra ### era stata la stessa ad intimare all'### di essere inserita in tutte le future comunicazioni e a fornire il suo indirizzo, altresì fornito dalla direzione lavori; i verbali di cantiere con l'indirizzo e-mail della sig.ra ### erano stati inviati dalla direzione lavori a tutti i soggetti che operavano in relazione al cantiere, i quali nelle loro comunicazioni mettevano in conoscenza la stessa sig.ra ### tutte le comunicazioni del geom.  ### hanno avuto quale oggetto i lavori eseguiti presso il cantiere sito in #### n. 237, e i destinatari delle predette comunicazioni sono professionisti o fornitori che hanno operato per conto della committenza all'interno del cantiere insieme all'### nonché i referenti dell'### della città di ### relativamente alla questione degli abusi edilizi e delle pratiche di annullamento delle ### depositate in sostituzione del permesso di costruire; essendo il dato personale stato fornito spontaneamente per specifiche finalità, l'interessato lo ha reso pubblico, senza più necessità del consenso esplicito, insito nella stessa decisione di fornire il dato al destinatario; sicché non vi è stata alcuna illecita diffusione di dati personali. 
Il motivo è ammissibile, risultando esposti con sufficiente chiarezza il punto della sentenza impugnato, le doglianze rivolte, il diverso percorso argomentativo offerto alla Corte per giungere ad una diversa decisione. 
Il motivo è infondato. 
E' pacifico e documentato che nelle plurime e-mail prodotte dagli appellati, il geom. ### ha comunicato, ai molteplici destinatari delle medesime, gli indirizzi e-mail dei sig.ri ### e ### e l'indirizzo dell'immobile in ristrutturazione destinato ad essere la loro nuova dimora, dati di cui era in possesso in relazione al rapporto contrattuale di appalto intercorso tra i medesimi e la società di cui è legale rappresentante. 
Come ritenuto dal Giudice di primo grado, tanto gli indirizzi e-mail quanto l'indirizzo di abitazione sono dati personali ai sensi della normativa a tutela della privacy (### UE 679/2016 c.d. GDPR, D.Lgs. 196/2003 e succ. mod.); sul punto l'appellante non ha svolto specifica contestazione nell'atto di appello e sono inammissibili, in quanto tardive, le nuove deduzioni svolte negli atti conclusivi. 
Si rileva comunque che l'indirizzo di abitazione e l'indirizzo e-mail sono informazioni che rendono un soggetto identificato o identificabile, quindi ai sensi dell'art. 4 GDPR rientrano tra i dati personali meritevoli di tutela (Cass. civ. 17665/2018; provvedimenti dell'### per la protezione dei dati personali 25.6.2002, 24.6.2003, 27.11.2019 e 18.4.2019). 
La divulgazione dei dati personali a terzi soggetti è avvenuta senza lo specifico consenso degli interessati e senza un giustificato motivo ai sensi della normativa in questione, configurandosi il fatto illecito accertato in sentenza. 
La deduzione dell'appellante secondo cui egli è stato espressamente autorizzato dai sig.ri ### e ### ad utilizzare il loro indirizzo e-mail, è infondata; non è infatti stato documentato il rilascio di un consenso scritto all'utilizzazione dell'indirizzo e-mail per la finalità specifica per cui l'uso è avvenuto, come richiesto dalla normativa sulla protezione dei dati personali. 
Il fatto che i sig.ri ### e ### abbiano fornito il loro indirizzo e-mail all'### s.r.l.  per lo scambio di informazioni relative ai lavori oggetto del contratto di appalto, non autorizza il legale rappresentante della società ad utilizzare il dato personale per finalità diverse con terzi soggetti, come avvenuto nel caso di specie. 
E' parimenti infondata la deduzione dell'appellante secondo cui i destinatari delle e-mail erano già a conoscenza in precedenza degli indirizzi e-mail, in quanto spontaneamente forniti dagli interessati. 
Non è stato provato che tutti i collaboratori e fornitori che operavano nel cantiere destinatari delle plurime e-mail fossero a conoscenza già in precedenza dei dati personali in questione, come allegato; i documenti citati nel motivo di appello - doc. 9 degli appellati e docc. 29, 30, 31, 32 dell'appellante - riguardano una minima parte dei numerosi soggetti destinatari delle comunicazioni e-mail oggetto di causa (a mero titolo di esempio, non sono inclusi ######## destinatari tra gli altri dei docc. 38, 64, 69 degli appellati). In ogni caso i dati sono stati divulgati non solo a collaboratori e fornitori che operavano nel cantiere, ma anche a soggetti diversi (si veda quale esempio tra i tanti, il doc. 64 degli appellati) quali i numerosi funzionari del Comune di ### la segreteria dell'### lo sportello edilizio del Comune, l'ufficio di ### del ### a cui certamente i dati non erano stati precedentemente comunicati dagli interessati. 
Con il terzo motivo - “### richiesta di una penale ex art. 614 bis c.p.c. per ogni futuro inadempimento” - l'appellante rileva che, alla luce di quanto prima esposto, appare palese che il geom.  ### non ha posto in essere alcuna condotta illecita e che nessun danno è stato patito dai sig.ri ### e ### pertanto nessuna condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. può essere richiesta da controparte nei suoi confronti. 
Il motivo è inammissibile, non trattandosi di motivo autonomo di appello formulato anche per il caso di rigetto dei precedenti due motivi, ma di domanda conseguente all'accoglimento dei medesimi. 
Il rigetto del primo e del secondo motivo di appello assorbe pertanto la domanda come formulata. 
Con il quarto motivo - “In via di subordine: sulla quantificazione del danno risarcibile” - l'appellante rileva che nella quantificazione del danno si devono tenere in considerazione determinate circostanze attenuanti, analizzate con riferimento al primo motivo di appello; e che in ogni caso, anche applicando i criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa oggetto del doc. 65 prodotto da controparte, il danno andrebbe quantificato come rientrante nella “categoria di tenue gravità”, differente rispetto a quello liquidato in sentenza, in quanto la notorietà del presunto diffamante è limitata e circoscritta all'ambito territoriale di ### e ### limitrofi, il mezzo utilizzato (e-mail) non è idoneo ad una diffusione della comunicazione ad una platea indeterminata, i destinatari delle comunicazioni sono esclusivamente soggetti che ricoprivano un ben determinato ruolo all'interno del cantiere, è del tutto assente la risonanza mediatica ed è parimenti del tutto assente l'elemento soggettivo costituito dalla volontà dell'appellante di nuocere agli appellati”. 
Il motivo è inammissibile.  ### non si confronta con la motivazione della sentenza in punto quantificazione del danno da diffamazione, che non riporta neppure; manca quindi la specifica censura del percorso logico-giuridico seguito dal Giudice di primo grado e la prospettazione delle argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. 
Il Tribunale ha richiamato e applicato l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale secondo cui per la liquidazione del danno morale da diffamazione in via equitativa occorre tenere conto dei seguenti parametri: a) il contesto in cui l'offesa è stata perpetrata e la portata offensiva della corrispondenza a mezzo e-mail; b) la circostanza, rilevante ai sensi dell'art. 595, comma 2, c.p. come aggravante della diffamazione, che venga attribuito un fatto determinato, poiché in tale ipotesi l'offesa alla reputazione della vittima è maggiormente credibile e dunque ha portata maggiore di un'offesa generica; c) la “posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale” (Cass. 13153 del 25.5.2017); d) l'intensità dell'elemento soggettivo. 
E alla luce di tali parametri, ha considerato che: a) le comunicazioni sono state inoltrate ad un elevato numero di destinatari, non solo collaboratori e fornitori di ### in relazione all'appalto, ma anche ad un cospicuo numero di funzionari del Comune di ### nelle suddette comunicazioni i sig.ri ### e ### vengono qualificati come responsabili di gravi abusi edilizi, come soggetti portatori di un grave senso di impunità che li porta ad ingannare gli altri e a violare in maniera sprezzante la legge, ed anche come gravati da “pesante situazione debitoria”; b) deve pertanto ritenersi ben circoscritta l'accusa infamante indirizzata dal geom. ### agli attori e quindi tale da integrare la forma aggravata di diffamazione; c) ### noto imprenditore titolare di alti incarichi nel settore industriale e imparentato con rinomata e facoltosa famiglia di ### e ### volto noto della tv ed ultimamente anche molto conosciuta e seguita su ### (come emerge dai documenti prodotti: v. docc. 62, 124, 125, 126 e 127), se da un lato possono accettare che si parli di loro in interviste e su rotocalchi, hanno tuttavia il diritto, assoluto e inviolabile come ogni altra persona, di non essere denigrati nella loro reputazione e nella loro immagine, sia personale sia commerciale; d) la gravità delle conseguenze patite in termini di lesione dell'onore e della reputazione degli attori risulta accresciuta dalla ostinata pervicacia con la quale ### ha continuato a porre in essere le condotte descritte, persino incurante dell'esistenza del processo in corso.  ### dei criteri indicati dal Tribunale per la liquidazione in via equitativa del danno morale non è specificamente contestata nell'atto di appello. E le considerazioni svolte in applicazione di tali criteri - condivisibili e provate dai documenti prodotti dagli appellati - non sono specificamente prese in esame dall'appellante, che ritrascrive le argomentazioni indicate negli atti di primo grado senza contrapporre specifiche argomentazioni alla motivazione della sentenza. 
Del tutto generico è altresì il riferimento all'applicazione di circostanze attenuanti.  ### viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata. 
IV.Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante. Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato con D.M.  147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da ### a ### ) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: ### per fase di studio, ### per fase introduttiva, ### per fase decisionale, per totali ### per compensi; viene riconosciuto un aumento del 20% ex art. 4 comma 1 bis, essendo stato l'atto di costituzione redatto con tecniche informatiche che consentono di visualizzare i documenti direttamente tramite link, per un totale di ### per compensi; non si ravvisano invece i presupposti per riconoscere l'ulteriore aumento richiesto ex art. 4 comma 8, per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa; sul compenso spettano inoltre il 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta. 
Non viene accolta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata, non risultando l'appello proposto con dolo o colpa grave. 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ####, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da ### avverso la sentenza n.1217/2022 del Tribunale di ### pubblicata il ###, che per l'effetto conferma; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore degli appellati, che liquida in ### per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15%, CPA ed IVA se dovuta. 
Per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 11.7.2023 dalla ### della Corte d'Appello.  ### dott.ssa ###ssa ### l'art. 52 comma 2 del ### 196/2003, La Corte dispone che sia apposta, a cura della ### il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.   ### 

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