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CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

Sentenza n. 485/2023 del 02-03-2023

principi giuridici

In tema di compensazione giudiziale, la liquidità del credito non è esclusa da qualsiasi contestazione, potendo il giudice disporla qualora il credito, benché non liquido, sia di facile e pronta liquidazione.

La prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 c.c. è interrotta dal riconoscimento del debito, anche se proveniente dal rappresentante del debitore.

Ai fini della prescrizione del diritto degli avvocati al compenso, di cui all'art. 2957 c.c., deve aversi riguardo alla conclusione della prestazione, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo.

L'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Compensazione Giudiziale e Prescrizione Presuntiva: Un Equilibrio Delicato


La Corte d'Appello di Venezia si è pronunciata in merito a una controversia originata da un decreto ingiuntivo, focalizzandosi sull'eccezione di compensazione sollevata dalla parte ingiunta e sulla sua ammissibilità alla luce della prescrizione presuntiva.
La vicenda trae origine da un'azione promossa per la restituzione di somme riscosse in precedenza in forza di un titolo giudiziale poi cassato. L'ingiunto si opponeva, eccependo un controcredito derivante da prestazioni professionali rese in favore del dante causa dell'attore, chiedendo la compensazione tra i due debiti. Il Tribunale di primo grado accoglieva parzialmente l'opposizione, ritenendo fondata l'eccezione di compensazione fino alla concorrenza del controcredito vantato.
La questione centrale sottoposta al vaglio della Corte d'Appello riguardava la corretta applicazione dell'istituto della compensazione giudiziale e la sua compatibilità con l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dall'appellante. Quest'ultima contestava la certezza del controcredito opposto in compensazione, sostenendo che non fosse sorretto da un titolo valido e che fosse comunque estinto per prescrizione.
I giudici di secondo grado hanno confermato la decisione del Tribunale, ritenendo ammissibile l'eccezione di compensazione giudiziale. Hanno evidenziato che, ai fini della compensazione giudiziale, la liquidità del credito non è esclusa da qualsiasi contestazione. Nel caso specifico, l'appellante non aveva contestato il rapporto professionale, l'esecuzione delle prestazioni, né la quantificazione del credito, ma si era limitata ad eccepire la prescrizione presuntiva per essere stato il credito estinto dal dante causa prima della sua morte. Pertanto, non essendo controversi i fatti costitutivi del credito, la questione poteva essere risolta agevolmente, senza precludere l'ammissibilità della compensazione giudiziale.
La Corte ha poi esaminato l'eccezione di prescrizione presuntiva, rilevando che la stessa era stata interrotta dal riconoscimento del debito risultante da assegni emessi dal procuratore generale del dante causa prima della sua morte. La Corte ha ritenuto che, in assenza di contestazioni sulla procura e sulla sottoscrizione degli assegni, dovesse presumersi che il procuratore avesse agito in tale qualità. Inoltre, l'appellante non aveva provato che la decisione delle cause in cui il professionista aveva assistito il dante causa fosse intervenuta tre anni prima dell'emissione degli assegni.
La Corte ha precisato che, ai sensi dell'art. 2957 c.c., la prescrizione del diritto dei professionisti decorre dalla decisione della lite e che l'onere di allegare e provare il fatto che determina l'inizio della decorrenza del termine grava sul debitore che eccepisce la prescrizione. Nel caso di specie, l'unico dies a quo indicato dall'appellante era quello della morte del dante causa, ma da tale data alla notificazione del decreto ingiuntivo non era ancora spirato il termine triennale previsto dalla legge.
La Corte ha quindi concluso che l'eccezione di prescrizione presuntiva non era fondata e che l'appellante, in qualità di erede, era tenuta al pagamento del debito ereditario nella misura del 50%. Di conseguenza, l'eccezione di compensazione sollevata dalla controparte era stata correttamente accolta dal primo giudice.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI VENEZIA -### civile
La Corte d'Appello di Venezia, ### civile, riunita in ### di Consiglio nella seguente composizione: dott. ### dott. ### rel. ed est.  dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 718 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa DA ### (C.F. ###), con l'avv. ### -appellante contro avv. ### (C.F. ###), costituita in proprio e con l'assistenza dell'avv. ### (###) - Appellata - OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 308/2021, pubblicata il ###, emessa dal Tribunale di Padova nel proc. n. 2701/2019 - ### soggettivo - ### oggettivo ### dell'appellante: “Piaccia alla Corte di Appello di Venezia, respinta ogni contraria istanza ed in riforma parziale della sentenza N. 308/2021 pronunciata in data ### dal Tribunale di Padova, in persona del Giudice d.ssa ### all'esito del giudizio N. 2701/2019 R.G., pubblicata in pari data: - in via principale nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa, respingere l'eccezione di compensazione sollevata dall'appellata, Avv. ### e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo N. 637/2019 D.I., emesso dal Tribunale di Padova in data ###; - in via subordinata nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'eccezione di compensazione sollevata dall'appellata, Avv. ### dichiarare parzialmente estinto il credito di ### di ### per intervenuta compensazione con il controcredito di ### e conseguentemente condannare l'appellata a pagare in favore di ### la differenza di ### oltre interessi legali dalla dazione al saldo; - sempre nel merito ed in ogni caso, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e riformare la sentenza di primo grado nella parte relativa alla liquidazione delle spese e competenze di lite e per l'effetto condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze di lite da liquidarsi secondo i parametri medi previsti per le controversie in materia civile con valore compreso tra ### ed ### oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge. 
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfetario per spese generali, iva e cpa come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio. 
Si insiste altresì per l'ammissione delle istanze istruttorie di prova contraria articolate nel corso del giudizio di primo grado.”.  **** 
La difesa di parte appellante chiede che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione di termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  ### dell'appellata: In via preliminare e pregiudiziale -### inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto dalla ###ra ### per violazione dell'art. 342, I comma, c.p.c. e dell'art. 348 c.p.c.; Nel merito ### l'###ma Corte adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: -respingere l'appello proposto dalla ###ra ### perché infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni innanzi esposte; -per l'effetto, confermare in toto la sentenza n. 308/2021, emessa dal Tribunale di Padova, sezione seconda civile, in persona del Giudice Dott.ssa ### in data ###, pubblicata in pari data, nel procedimento n. 2701/2019 R.G., mai notificata.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Svolgimento del processo.  a)Il giudizio di primo grado 1.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo datato 27.02.2019 depositato davanti al Tribunale di Padova, ### chiedeva e otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 637/2019 del 7.3.2019 nei confronti dell'Avv. ### al fine di ottenere la restituzione della somma di ### oltre accessori, da costei riscossa coattivamente in forza del decreto ingiuntivo 431/2013 emesso in suo favore dal Tribunale di Padova - ### distaccata di ### e confermato con la sentenza n. 2945/2014 del Tribunale di Padova nel conseguente giudizio di opposizione; quest'ultima sentenza era stata poi cassata, in accoglimento del ricorso per regolamento di competenza proposto dalla ### con ordinanza n. 17827/2015 del 16.07.2015, con la quale la Suprema Corte aveva anche annullato il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'avv.  ### al rimborso, in favore di ### delle spese del giudizio di merito, liquidate in ### per compensi, e delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in ### per compensi, oltre spese generali e accessori di legge. 
A fondamento dell'obbligo restitutorio in capo all'avv. ### la ricorrente invocava il disposto di cui agli artt. 336 e 389 c.p.c.  1.2.Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. ### proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 637/2019 emesso dal Tribunale di Padova nei suoi confronti, negando di dover restituire alcunchè e deducendo di essere creditrice della somma di ### nei confronti di ### quale erede pro-quota del padre ### (deceduto il ###), in favore del quale aveva reso delle prestazioni professionali nel periodo 1999-2006. 
In particolare deduceva di aver ottenuto il d.i. n. 431/13 emesso dal Tribunale di Padova, sezione distaccata di ### nei confronti di ### e del fratello ### per il pagamento della somma di ### a titolo di credito professionale maturato nei confronti del defunto ### per l'assistenza prestatagli nelle seguenti vertenze: a) causa civile innanzi al Tribunale di Venezia, iscritta al n. R.G. 2762/99, tra le parti ### credito maturato pari a ### ; b) causa civile innanzi alla Corte d'Appello di Venezia, iscritta al n. R.G. 2636/03, tra le parti ### credito maturato pari a ### ; c) causa civile innanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 9.12.08/06.04.2008, tra le parti ### credito maturato pari a ### ; d) causa civile innanzi al Tribunale di Venezia, iscritta al n. R.G. 7280/09, tra le parti ### credito maturato pari a ### ; e) causa civile innanzi al Tribunale di Venezia, iscritta al n. R.G. 8655/2005, tra le parti ### credito maturato pari a ### ; f) causa civile innanzi al Tribunale di Venezia, iscritta al n. R.G. 6149/06, credito maturato pari a ### ; g) causa civile innanzi al Tribunale di Venezia, iscritta al n. R.G. 6149/2006, tra le parti ### credito maturato pari a ### Aggiungeva che il credito in questione, pari a ### era comprovato da 6 assegni bancari emessi da ### in qualità di procuratore speciale del padre ### sicchè i due coeredi erano tenuti pro quota al pagamento della predetta somma. 
Allegava i seguenti assegni: assegno n. ### 08 del 7.01.2010 dell'importo di ### tratto su ### della ###; assegno n. ### 09 del 7.02.2010 dell'importo di ### tratto su ### della ###; assegno n. ### 11 del 15.09.2011 dell'importo di ### tratto su ### assegno n. ### 12 del 15.10.2011 dell'importo di ### tratto su ### assegno n. ### 00 del 15.11.2011 dell'importo di ### tratto su ### assegno n. ### 01 del 15.12.2011 dell'importo di ### tratto su ###. 
Concludeva chiedendo la revoca del d.i. n. 637/19 emesso dal Tribunale di Padova il ###, “ da ritenersi illegittimo per tutte le ragioni innanzi esposte, accertare e dichiarare che la sottoscritta Avv. ### nulla deve restituire alla ###ra ### di quanto indicato nel d.i. oggi opposto, e ciò per tutte le ragioni innanzi esposte”.  1.3.Si costituiva l'opposta ### rilevando che l'Avv. ### non aveva “offerto in prova alcun elemento utile a comprovare l'esistenza del credito professionale all'epoca fatto valere”, pur essendo gravata dal relativo onere, e che non risultava alcun nesso tra la causa dell'obbligazione invocata dalla medesima (pagamento compensi professionali per l'attività prestata in favore di ### e gli assegni in questione, peraltro sottoscritti da ### e non da ### Evidenziava, altresì che qualora - come riferito dall'opponentei due coeredi fossero tenuti pro quota per il 50% “gli assegni rilasciati dal condebitore ### avrebbero dovuto ammontare ad ### ovvero la quota pari ad ½ del debito complessivo”. 
Rappresentava, altresì, di aver accettato l'eredità del padre con beneficio di inventario e contestava l'avversa tesi secondo cui le prove acquisite nel giudizio estinto erano valutabili dal Giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che la cassazione avesse annullato la sentenza del Tribunale di Padova n. 2945/2014 senza rinvio, e in ogni caso l'unica prova assunta in quel giudizio era il giuramento decisorio deferito all'avv. ### che non spiega effetti oltre il giudizio in cui è stato reso. 
Rilevava che l'assegno n. ###1 del 15.12.2011 recava una data di emissione successiva alla morte di ### (deceduto il ###) e che comunque il debito avrebbe dovuto essere ripartito tra i suoi eredi, ognuno in ragione della propria quota di eredità.  ### l'opposta, inoltre, l'opposizione non era basata né sulla proposizione di una eccezione di compensazione ex art. 35 c.p.c., né sulla proposizione di una specifica domanda volta a far accertare l'esistenza di un proprio credito, essendosi limitata l'avv. ### a sostenere di non dover restituire nulla, poiché, “per ragioni sostanziali ella era creditrice nei confronti della somma riscossa e pertanto, bene aveva fatto a trattenerla”. 
Negava la possibilità per l'opponente di sollevare l' eccezione di compensazione o di far valere nel presente giudizio eventuali domande autonome volte ad ottenere la compensazione, in ragione dei principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione a ### con sentenza del 15.11.2016, 23225. 
Sollevava, altresì, eccezione di prescrizione presuntiva, rilevando che il compenso richiesto dall'Avv. ### per le prestazioni professionali rese in favore di ### “ è stato da questi integralmente soddisfatto e che comunque una tale pretesa risulta paralizzata per decorso del termine di prescrizione previsto dall'art. 2956 c.c.” Pur sostenendo che non fosse “consentito individuare il momento dal quale può ritenersi decorso il termine di prescrizione a norma dell'art. 2957 c.c., difettando la ricostruzione operata dall'Avv.  ### di riferimenti temporali certi”, tuttavia evidenziava che quantomeno dalla morte di ### il rapporto si era estinto, sulla base del principio espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza del 23.09.2015, n. 18808. 
Quanto all'interruzione della prescrizione, rilevava quanto segue: - il primo atto interruttivo realizzato dall'Avv. ### risaliva all'aprile 2013, data della notifica del decreto ingiuntivo n. 431/2013 del Tribunale di Padova ; - il secondo atto interruttivo risaliva al 27.09.2013, data del deposito della comparsa di costituzione e risposta dell'avv. ### volta ad ottenere la condanna di ### quale erede di ### al pagamento del compenso professionale nell'ambito del giudizio dinanzi al Tribunale di Padova iscritto al n. r.g. 80000992/2013 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 431/2013; - ove dovesse ritenersi che con l'ordinanza n. 17827/2015 la Suprema Corte abbia cassato la sentenza n. 2945/2014 del Tribunale di Padova con rinvio, il termine di prescrizione avrebbe ricominciato il suo decorso dal 27.09.2013 (data in cui si è realizzato l'ultimo atto interruttivo), spirando il ###.  - ove si dovesse ritenere sussistente un' ipotesi di cassazione senza rinvio, non essendosi verificata l'estinzione del giudizio per effetto della mancata riassunzione (invero non dovuta), il compimento degli atti interruttivi del 2013 avrebbe determinato la sospensione del termine di prescrizione per tutto il tempo intercorrente fino alla pronuncia della Corte di Cassazione (16.07.2015). In tal caso, quindi, il termine di prescrizione avrebbe ripreso il suo decorso il ###, spirando il ###.  - in entrambi i casi, considerata l'inerzia dell'Avv. ### era maturato il termine di prescrizione presuntiva previsto dall'art. 2956 c.c.. 
Eccepiva, infine, l'improcedibilità della ### domanda di accertamento e liquidazione del credito professionale dell'Avv. ### invocando il principio stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione a ### con sentenza del 23.02.2018, n. 4485, secondo il quale dopo l'introduzione dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 è esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c. per la liquidazione dei compensi del difensore. 
Sulla base di tali premesse, chiedeva il rigetto dell'opposizione; in subordine, ove ravvisata nell'atto di opposizione una eccezione di compensazione, ovvero una domanda di accertamento del credito in capo all'Avv. ### ai fini della sua compensazione, chiedeva il rigetto dell' eccezione e/o domanda per difetto del requisito della certezza del credito opposto in compensazione; in via ulteriormente gradata, accertarsi e dichiararsi l'inesistenza del diritto e/o comunque l'intervenuta prescrizione di tale diritto e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n. 637/2019 emesso dal Tribunale di Padova nell'ambito del giudizio monitorio iscritto al n. 1499/2019 r.g.; in via di estremo subordine nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione di inesistenza/prescrizione del credito in capo all'Avv. ### accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per violazione dei principi espressi dalla Suprema Corte a SS. UU. con sentenza 4485/2018.  1.3.Con sentenza n. 308/2021 pubblicata il ###, il Tribunale di Padova accoglieva in parte l'opposizione dichiarando parzialmente estinto il credito di ### di ### per intervenuta compensazione legale con il controcredito dell'avv. ### di ### condannando quest'ultima a pagare la differenza pari ad ### oltre agli interessi legali dalla dazione al saldo e alla rifusione integrale delle spese di lite. 
Per quanto ancora rileva, nella motivazione il primo Giudice evidenziava quanto segue: - l'avv. ### aveva sollevato tempestiva eccezione di compensazione facendo valere il proprio controcredito per prestazioni professionali; - ### non aveva contestato specificamente il conferimento dell'incarico professionale da parte di ### né che l'avv. ### avesse svolto le prestazioni professionali specificamente indicate nei preavvisi di parcella dimessi (doc. 13 attrice) né le spese sostenute e i compensi pretesi in relazione ad ogni singola prestazione ivi specificamente indicati e neppure di essere erede di ### per la quota di un mezzo; -l'eccezione di parziale estinzione dell'obbligazione per intervenuta compensazione con il controcredito di ### relativo alle prestazioni professionali rese in favore del de cuius ### era, pertanto, fondata.  - riguardo all'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 2) c.c. l'opposta aveva indicato come momento di decorrenza del termine della prescrizione presuntiva il giorno della morte di ### (3.12.2011) in quanto da tale data il rapporto professionale si era certamente concluso e aveva indicato come atti interruttivi la notifica del decreto ingiuntivo n. 431/2013 nell'aprile 2013 e il deposito della comparsa di costituzione nella causa di opposizione a d.i. in data ###, affermando poi che nell'ipotesi più sfavorevole per l'attrice -in cui all'effetto interruttivo non si sia accompagnato l'effetto sospensivo previsto dall'art. 2945 secondo comma c.c. -il termine di prescrizione si sarebbe compiuto alla data del 27.9.2016, mentre nell'ipotesi più favorevole il termine avrebbe ripreso a decorrere dalla pronuncia della Corte di Cassazione del 16.7.2015 e sarebbe in ogni caso maturato il ###.  - pertanto, nel periodo in cui a dire della ### dovrebbe presumibilmente essere stato pagato il credito dell'avv. ### per ammissione della stessa convenuta opposta il credito in realtà è stato riscosso unicamente all'esito delle espropriazioni presso terzi conclusesi con le due ordinanze di assegnazione del maggio e del novembre 2014 e pertanto nel predetto periodo per ammissione della stessa convenuta opposta l'obbligazione non è stata estinta.  - l'ingiunta non ha proposto alcuna domanda ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 e pertanto l'eccezione di improcedibilità non è pertinente, prima che infondata.  b) ###.  1.4.Avverso la sentenza ha proposto appello ### sulla base di quattro motivi.  ###. ### ha resistito all'appello eccependone l'inammissibilità e chiedendone il rigetto nel merito.  ### di precisazione delle conclusioni si è tenuta con le modalità previste dall'art. 83, D.L.  n.18/2020, convertito con legge n.27/2020, come modificato dall'art. 221 del D.L. n.34/20, conv.  con l. n. 77/2020 e successive modificazioni, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. 
Le parti hanno depositato memorie 2.I motivi di appello.  2.1.Pur non essendo espressamente articolato in motivi, l'appello è affidato a quattro ordini di censure.  2.2.Con il primo motivo l'appellante lamenta errata valutazione dei fatti di causa e delle emergenze processuali, nonchè violazione di legge con riferimento alla valutazione dei presupposti previsti per l'operatività dell'istituto della “compensazione legale” ai sensi dell'art. 1243 c.c., del principio della non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c. e dell'istituto della prescrizione presuntiva ex artt.  2956 e ss.  ### l'appellante, il Giudice avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile l'eccezione di compensazione sollevata dall'avv. ### nonostante il difetto del requisito della certezza del credito, non essendo questo sorretto da alcun titolo, non essendo idonei a tal fine i titoli giudiziali travolti dalla pronuncia della Corte di Cassazione, con conseguente non ammissibilità della compensazione legale; si trattava, inoltre, di un credito controverso, con conseguente non ammissibilità né della compensazione legale, né della compensazione giudiziale, tanto più che l'avv. ### aveva espressamente chiarito nella memoria ex art. 183, comma 1, c.p.c., di non aver proposto domanda di accertamento del proprio credito professionale. 
Precisava di non aver mai sostenuto di aver estinto personalmente il credito del de cuius dopo la morte di quest'ultimo, bensì, di aver eccepito che il controcredito dell'avv. ### fosse inesistente in quanto estinto per adempimento da parte del de cuius e che comunque una tale pretesa risultava paralizzata per decorso del termine di prescrizione previsto dall'art. 2956 c.c.. Ad avviso dell'appellante, l'estinzione del credito professionale non necessitava di prova dovendosi presumere ex lege ai sensi dell'art. 2956 ### l'appellante, quindi, pur essendo corretto l'assunto del primo Giudice secondo cui “### non ha contestato che il de cuius ### avesse conferito incarico all'Avv.  ### di assisterlo nelle richiamate vertenze giudiziarie, che tali prestazioni erano state effettivamente rese e che ella era erede ### di ### Bugin”, tuttavia non era stata tenuta in considerazione l'eccezione di estinzione dei crediti professionali per adempimento da parte dello stesso de cuius. 
Rammenta che in base all'istituto della prescrizione presuntiva si presume che il credito si sia estinto per adempimento del debitore e, pertanto, il debitore convenuto in giudizio, decorso il termine di prescrizione presuntiva, è esonerato dall'onere di fornire in giudizio la prova dell'avvenuta estinzione del credito azionato, come altrimenti dovrebbe fare in base alla regola generale. Di contro, spetta al creditore offrire la prova che la prestazione non è stata eseguita.  2.3.Con il secondo motivo denuncia il malgoverno da parte del Giudice delle regole che sovraintendono all'onere della prova, poiché, una volta invertito l'onere della prova per effetto della presunzione di legge ex art. 2956 c.c., il giudice avrebbe dovuto valutare la prova offerta dall'Avv.  ### la quale aveva offerto solo degli assegni bancari, in ordine ai quali l'opposta aveva dedotto che erano firmati dal fratello germano ### e non dal de cuius e che uno di questi era stato emesso dopo il decesso del padre. ### Avv. ### aveva quindi prodotto copia della procura generale rilasciata in data ### (doc. 12) dal ### al figlio ### a tal fine sostenendo che “il ### in qualità di procuratore generale del padre consegnò gli assegni per un importo di ### usufruendo di uno sconto sul credito complessivo portato nei preventivi. Successivamente il sig. ### dopo la morte del padre ### a seguito della notifica provvide al pagamento della sua quota pari ad ### per somma capitale oltre al 50% delle spese legali portate dallo stesso e agli interessi legali dovuti sulla somma” (verbale di prima udienza del 9.5.2019). 
Ad avviso dell'appellante alcuna efficacia probatoria potrebbe essere attribuita agli assegni prodotti in atti, in quanto emessi a distanza di molti anni dalla conclusione del rapporto professionale (1999- 2006) e in assenza di alcun elemento da cui desumere che il rappresentante ### li avesse emessi in esecuzione del potere di rappresentanza di ### tenuto anche conto della circostanza “rimasta incontestata da parte dell'appellata, che intercorrevano all'epoca rapporti professionali tra la stessa ed il ### ragione per la quale, in assenza di ulteriori elementi volti a giustificare l'emissione degli assegni quale espressione del potere di rappresentanza del ### poteva ritenersi che si trattasse di assegni riguardanti i rapporti tra l'emittente (### ed il beneficiario (Avv. ###”.  ### l'appellante il giudice di primo grado, rilevato che l'odierna appellata aveva chiaramente dedotto l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria da parte dello stesso de cuius, in assenza di mancato deferimento del giuramento decisorio da parte dell'avv. ### avrebbe dovuto rigettare sic et simpliciter l'eccezione di compensazione dell'Avv. ### 2.4.Con il terzo motivo, l'appellante si duole che il Giudice abbia omesso di considerare che l'assegno n. ###1 del 15.12.2011, dell'importo di ### (cfr. doc. 3 fascicolo di primo grado Avv. ###, non poteva in alcun modo esser ricondotto al rapporto professionale intercorso con ### in quanto emesso dopo la morte di quest'ultimo (avvenuta in data ###). 
Ad avviso dell'appellante, in ogni caso, la sentenza andrebbe riformata quantomeno nella parte in cui il Tribunale padovano ha accolto l'eccezione di compensazione anche in relazione a tali somme e pertantoa tutto voler concedere - il credito eccepito in compensazione dovrebbe ritenersi provato nell'inferiore misura di ### Con il quarto motivo, censura il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese di lite, per avere il giudice di primo grado erroneamente applicato lo scaglione “da ### ad ### ”, mentre avrebbe dovuto fare applicazione dello scaglione successivo, da ### ad #### di inammissibilità dell'appello.  3.1.### di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata, che va esaminata con priorità, non è fondata. 
Come precisato dalla Suprema Corte a ### (### U., Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01) , “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.  3.2. Nella specie, l'odierna appellante, a prescindere dall'assenza di formale elencazione numerica dei motivi, ha articolato elementi di critica senz'altro sufficienti a consentire alla Corte di individuare le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, nonché a cogliere natura, portata e senso della critica.  3.Esame dei motivi di appello.  3.1.Va premesso che in assenza di appello incidentale la causa verte solo sull'ammissibilità dell'eccezione di compensazione sollevata dall'avv. ### e sulle pronunce conseguenti.  3.2.I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto logicamente connessi. 
Come si evince dalla motivazione della sentenza appellata, il Giudice di primo grado ha fatto applicazione della compensazione giudiziale, ritenendo l'eccezione sollevata tempestivamente dall'opponente fin dall'atto introduttivo del giudizio. Su quest'ultimo punto la sentenza si sottrae alle censure dell'appellante, poiché con il riferimento nell'atto di opposizione alle “ragioni sostanziali” di inesistenza del credito restitutorio fatto valere dalla ### con il ricorso monitorio, l'avv. ### tendeva in sostanza a opporre in compensazione il proprio controcredito derivante dalle prestazioni professionali rese in favore del defunto nei procedimenti giudiziali specificamente indicati con gli estremi del numero di ruolo, dell'### adito e delle parti del procedimento. 
La compensazione giudiziale si può realizzare quando il debito opposto in compensazione, benché non sia liquido, nondimeno sia di facile e pronta liquidazione ( art. 1243, secondo comma c.c.). Ne deriva che al fine della compensazione giudiziale la liquidità del credito non è esclusa da qualsiasi contestazione. 
Pacificamente l'odierna appellante, come riconosciuto nell'atto di appello, nel giudizio di primo grado non ha contestato il rapporto professionale, né l'esecuzione delle prestazioni, e neppure la quantificazione del credito ( in caso contrario la sua eccezione di prescrizione presuntiva sarebbe stata inammissibile), limitandosi ad eccepire la prescrizione presuntiva per essere stato il credito estinto dal de cuius prima della sua morte. 
Non erano, pertanto, controversi i fatti costitutivi del credito ( il rapporto professionale, l'esecuzione della prestazione), nè la sua quantificazione, bensì solo l'operatività della prescrizione presuntiva per estinzione da parte del de cuius. Si trattava, quindi, di una questione di facile e pronta soluzione, che non precludeva l'ammissibilità dell'eccezione di compensazione giudiziale e la pronta liquidazione del controcredito. 
Il contrario assunto dell'appellante, fondato su una lettura restrittiva dell'orientamento della Suprema Corte, sarebbe contrario al principio di economia processuale, non risultando promosso alcun separato giudizio da parte dell'avv. ### per l'accertamento del suo credito professionale, dopo la predetta ordinanza della Suprema Corte di Cassazione.  3.3.Deve essere, ora, esaminata l'eccezione di prescrizione presuntiva. 
La prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2959 c.c. si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come accade per la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammetta di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione ( ### 2 , Ordinanza n. ### del 14/12/2017, Rv.  646603 - 01). La giurisprudenza di legittimità (Cass.S.U., n. 13144/2015) ha affermato che la prescrizione dei crediti dei professionisti cui all'art. 2956, n. 2, c.c. si fonda sulla natura del contratto d'opera intellettuale, rispetto alla quale l'adempimento del cliente si esegue generalmente senza dilazione e senza quietanza scritta Al riguardo, la motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui ritiene esclusa l'estinzione del debito esaminando solo il periodo successivo alla morte del de cuius va integrata. 
La prescrizione risulta interrotta dal riconoscimento del debito risultante dai 5 assegni emessi da ### in qualità di procuratore generale di ### prima della morte del rappresentato (assegno n. ### 08 del 7.01.2010 dell'importo di #### della ###; assegno n. ### 09 del 7.02.2010 dell'importo di ### banca della ###; assegno n. ### 11 del 15.09.2011 dell'importo di #### assegno n. ### 12 del 15.10.2011 dell'importo di #### assegno n. ### 00 del 15.11.2011 dell'importo di ### ). 
La procura generale conferita da ### al figlio ### è stata ritualmente prodotta in atti ( doc. 12 fascicolo di primo grado appellata) e ### non ha mai dichiarato di non riconoscere la sottoscrizione del padre, né ha mai contestato la conformità della copia prodotta all'originale. 
Quanto all'asserita mancanza di spendita del potere rappresentativo, gli assegni sono stati tratti sui conti intestati al de cuius ( non avendo mai allegato il contrario la ### e pertanto deve presuntivamente ritenersi che il procuratore abbia emesso gli assegni in tale qualità. Anche in caso di mancata spedita del nome del rappresentato gli effetti dell'attività del rappresentante si producono nella sfera giuridica del rappresentato. 
Quanto agli asseriti rapporti professionali intercorsi anche tra l'avv. ### e ### la circostanza è stata allegata genericamente e tardivamente solo con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n. 2, e in ogni caso la ### non ha mai dedotto l'abuso dei poteri di rappresentanza da parte del fratello ( ipotesi che conseguirebbe all' emissione da parte del procuratore di assegni sul conto del padre per estinguere debiti propri). 
Ai sensi dell'art. 2957 c.c., la prescrizione del diritto degli avvocati decorre dalla decisione della lite ( oltre che dalla conciliazione o dalla revoca del mandato) e a tal fine deve aversi riguardo alla conclusione della prestazione, per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo (Cass. III, n. 4595/2020).  ### appellante, che vi era onerata, non ha dedotto, né tantomeno provato, che la decisione delle cause in cui l'avv. ### ha assistito ### ( agevolmente verificabile, stante la descrizione degli estremi identificativi dei giudizi da parte dell'avv. ### o la conclusone dell'attività difensiva fosse intervenuta tre anni prima dell'emissione degli assegni.  ### di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice. Ne consegue che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art.  2935 cod. civ. restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa (### L, Sentenza n. 16326 del 13/07/2009, Rv. 609603 - 01, ### 6 - L, Ordinanza n. 14135 del 23/05/2019, Rv. 654016 - 01). ### dies a quo indicato dall'appellante è quello della morte di ### che ha estinto il rapporto professionale. 
Il riconoscimento di debito conseguente all'emissione dei primi cinque assegni - che può validamente provenire anche dal rappresentante - consente di ritenere superata la presunzione di estinzione invocata, e in ogni caso è un fatto idonea a interromperla. 
Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della ### rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione (### 3, Sentenza n. 18602 del 05/08/2013, Rv. 627483 - 01). 
Avendo l'appellante dedotto che il debito è stato estinto dal de cuius, l'eccezione di prescrizione presuntiva non deve essere esaminata con riferimento al periodo successivo al decesso di ### Quanto al restante debito di ### in assenza di valido riconoscimento con effetti nella sfera del de cuius, è rimasto indimostrato l'assunto dell'odierna appellata che anche l'assegno datato 15.12.2011 sia stato consegnato da ### prima della morte del padre, né è stata offerta prova in tal senso. 
Non può, tuttavia, ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione presuntiva neppure in ordine a tale somma, poiché in assenza di indicazione da parte dell'appellante della data di definizione dei giudizi in cui l'avv. ### ha prestato la propria attività o della conclusione dell'attività, non può che farsi riferimento alla data del decesso di ### ( 3.12.2011) e da tale data a quello della notificazione del decreto ingiuntivo n. 431/2013 emesso dalla ### distaccata di ### ( 24.4.2013) non era ancora spirato il termine di tre anni previsto dall'art. 2957 c.c. Ad analoga conclusione si giunge anche ove si volesse considerare quale dies a quo il preavviso di parcella proveniente dalla professionista datato 14.3.2011 ( poiché a tale data l'attività non poteva che essere conclusa).  ###, pertanto, va interamente disattesa. 
A prescindere dall'esistenza di un riconoscimento di debito imputabile al de cuius, ### non ha mai contestato i fatti costitutivi del credito professionale dell'avv. ### né la sua quantificazione, e pertanto in qualità di erede di ### è tenuta al pagamento del debito ereditario nella misura del 50%, sicchè l'eccezione di compensazione sollevata dall'avv. ### è stata correttamente accolta dal primo Giudice.  3.4. Non ha pregio, infine, il quarto motivo, poiché il Giudice di primo grado - che ben avrebbe potuto compensare almeno in parte le spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della pretesa della ### ( cfr. Cass. sez. U, n. 27172/2022) - ha liquidato le spese sulla base dello scaglione del credito accertato in favore di quest'ultima ( ossia ### c.d. “decisum”), senza tenere in considerazione l'importo chiesto nell'atto introduttivo ( c.d. disputatum, cfr. Cass. 9237/2022).  3.5.In conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza, previa integrazione della motivazione nei termini esposti, va confermata.  4.Regolamento delle spese.  4.1.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento ( da ### a ### essendo l'appello limitato a ottenere la differenza di ### non liquidata dal primo Giudice), con esclusione della fase istruttoria.  4.2.Sussistono, altresì, i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30.5.02, n. 115, come novellato a seguito dell'entrata in vigore della legge 228/2012.  PQM La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni diversa domanda, difesa o eccezione, ### l'appello e conferma la sentenza n. 308/2021, pubblicata il ###, emessa dal Tribunale di Padova nel proc. n. 2701/2019 Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado, che liquida in ### per compensi, oltre iva cpa e rimborso forfetario ( nella misura del 15% del compenso). 
Dichiara la sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio del 14/02/2023.   ### est.  dott. ### dott. ### n. 718/2021

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

Sentenza n. 485/2023 del 28-08-2023

principi giuridici

Nel caso di recesso dal contratto di agenzia con indicazione dei motivi, ai sensi dell'art. 12, II comma, n. 1 e 4 dell'ANA, la contestazione del recesso da parte dell'agente mediante ricorso al collegio arbitrale preclude l'applicazione dell'art. 12 bis, IV comma, che prevede una somma aggiuntiva in caso di accettazione espressa o tacita del recesso.

In tema di contratto di agenzia, la clausola di un accordo che prevede la restituzione di provvigioni precontate in caso di recesso anticipato non determina l'obbligo di ripristinare il regime provvigionale preesistente, ma impone la verifica delle provvigioni effettivamente maturate e dovute in relazione al singolo affare.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Recesso dal contratto di agenzia: l'importanza della motivazione e della contestazione


La pronuncia in esame affronta una controversia derivante dal recesso di una società mandante da un contratto di agenzia. Il caso trae origine dalla decisione della società di recedere dal contratto, adducendo come motivazioni un andamento decrescente degli affari, inadempimenti retributivi nei confronti di dipendenti dell'agente e una situazione di insolvenza di quest'ultimo, desunta da articoli di stampa. L'agente, ritenendo illegittimo il recesso, aveva adito il Tribunale per ottenere l'indennità sostitutiva del preavviso, l'indennità di risoluzione del contratto, le provvigioni maturate, diverse indennità previste dall'Accordo Nazionale Agenti (ANA) e il risarcimento del danno non patrimoniale.
Il Tribunale aveva parzialmente accolto le domande dell'agente, riconoscendo un credito residuo a suo favore, ma ritenendo legittimo il recesso operato dalla società. L'agente aveva quindi impugnato la sentenza di primo grado, contestando la legittimità del recesso e rivendicando il diritto a diverse indennità e provvigioni.
La Corte d'Appello, nel confermare sostanzialmente la decisione di primo grado, ha posto l'accento sull'importanza della motivazione del recesso e della sua contestazione da parte dell'agente. I giudici hanno evidenziato che, ai sensi dell'ANA, il recesso da parte della società mandante è legittimo se accompagnato dall'indicazione dei motivi, a condizione che questi non siano pretestuosi. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che le motivazioni addotte dalla società fossero sufficientemente valide a giustificare il recesso, in particolare con riferimento agli inadempimenti retributivi dell'agente e alla sua situazione di insolvenza, che incidevano negativamente sulla sua reputazione commerciale.
La Corte ha inoltre sottolineato che, per poter beneficiare di una specifica indennità prevista dall'ANA in caso di recesso, l'agente deve contestare la motivazione del recesso mediante una procedura arbitrale. Nel caso in esame, pur avendo l'agente avviato tale procedura, la Corte ha ritenuto che la sua contestazione non fosse sufficiente a far sorgere il diritto all'indennità, in quanto non aveva espressamente accettato il recesso né aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il termine per la richiesta di arbitrato.
La Corte ha infine respinto le ulteriori pretese dell'agente relative alle provvigioni "ex lege ###", ai "Rappel" e alle provvigioni maturate nell'ultimo periodo di attività, ritenendo non provate le relative allegazioni. Ha invece accolto il motivo di appello relativo alle spese di lite di primo grado, compensandole integralmente tra le parti.
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testo integrale

R.G. N.188/20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### - ### dai ### Dr. ### rel. 
Dr. #### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 09 marzo 2020 da ### (C.F. ###, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv. ### elettivamente domiciliato PEC ### ; -appellante ### (P.IVA: ###; C.F.: ###), già denominata ### quale incorporante di #### di ### di #### il tutto con effetto dal 6.1.2014, giusto atto di fusione dd. 31.12.13 a rogito notaio ### di ### (### 53712, Racc. n. ###) in persona del procuratore p.t., rappresentata e difesa, giusta delega in calce alla memoria di costituzione in appello, dagli avvocati ### e ### con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. ### in #### n. 466 pec: ###; ###; - appellata - Oggetto: appello avverso la sentenza n. 386/2019 del giudice del lavoro del Tribunale di ### punto: agenzia - recesso - pretese indennitari e provvigionali Causa trattata all'udienza del 29 giugno 2023 Conclusioni per l'appellante: “In via principale, confermando la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto e rideterminato le indennità dovute ex artt. 13, 25, 26, 27, 28 e 32 ANA 2003 e la non debenza dell'indennità ex art. 12-ter ANA 2003 e del danno non patrimoniale e/o da perdita di chance, A. condannare la ### al pagamento in favore dell'AGENTE dell'indennità ex art. 12-bis ANA 2003 IV comma secondo periodo nella misura fino a 215.952,45 e maggiorata del 15% in relazione ai motivi di recesso e per le ragioni in fatto e in diritto esposte nel presente atto B. condannare la ### alla restituzione in favore dell'AGENTE della somma di ### quali storni cd.  “Bersani” o provvigioni precontate restituite dal ricorrente, o quella diversa somma a tale titolo, anche maggiore, che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come previsti dalla legge, o in via subordinata, quanto ai c.d. “###”, nella non creduta ipotesi che i rimborsi ricevuti nel corso degli esercizi per effetto dell'### non debbano essere restituiti da ### si richiede il ripristino al trattamento provvigionale di preconto in atto anteriormente alla vigenza dell'### da applicarsi a tutti i contratti emessi e in corso al 2007, con relativo ricalcolo delle provvigioni di acquisto ed incasso dovute all'Agente. C.  condannarsi la ### al pagamento in favore del l'AGENTE della somma di ### quale somma relativa alle provvigioni del periodo 05.12.2012 - 27.12.2012 o quella diversa somma a tale titolo, anche maggiore, che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come previsti dalla legge; D. condannarsi ### spa, nella persona del legale rappresentante p.t., al versamento presso la ### di ### degli ### dei contributi trattenuti all'### per l'anno 2012, nella misura di ### o nella diversa misura che risulterà in corso di causa, con interessi e rivalutazione; E.  condannarsi la ### al versamento delle indennità di CPA dovute dall'### presso il ### per l'anno 2012, intrattenuto in ### nella misura di ### o nella diversa che risulterà in corso di causa, con interessi e rivalutazione F. condannarsi la ### al versamento in favore dell '### dei c.d. “Rappel ” nella misura di ### a titolo di indennità ex art. 20 ANA 2003, ovvero in base al ### del 11.11.2012 (pagina 28 p rimo protocollo dell 'acc ordo integrativo ) G. accertare e dichiarare l'inesistenza del credito della mandante nella misura dichiarata dal Tribunale di Vicenza (### ) e per l'effetto condannare la ### a corrispondere in favore dell'agente la somma di ### o la diversa somma ritenuta conforme a giustizia II) In subordine all'accoglimento della richiesta in via principale sub A confermando la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto e rideterminato le indennità dovute ex artt. 13, 25, 26, 27, 28 e 32 ANA 2003 e la non debenza dell'indennità ex art. 12-ter ANA 2003 e del danno non patrimoniale e/o da perdita di chance e ferme restando anche le richieste di condanna di cui alle lettere B,C,D,E,F e G formulate in via principale condannare la ### al pagamento in favore dell'### dell'indennità ex art. 12-bis ANA 2003 IV comma primo periodo nella misura di ### D) ### di spese, diritti e onorari di causa del doppio grado di giudizio. In via istruttoria: a) ### di CTU (### 2012 E ####) ### l'ill.ma Corte d'Appello disporre nuovamente senza inversione dell'onere probatorio l'espletamento di CTU tecnico contabile per la determinazione degli importi tutti spettanti all'### a titolo di storni cd. “Bersani” e delle provvigioni e premi semestrali maturati altresì sul portafoglio ### relative al periodo contestato di dicembre 2012, con riferimento all'### cod. ### ubicata in ### a Vicenza, per il periodo temporale dal 05.12.2012 al27.06.2013; si chiede altresì che l'esame della CTU tecnico contabile sia esteso alla determinazione del conto economico ufficiale dell'### maturato sino al 27.12.2012; con riferimento ai cd. “###”, si chiede che l'esame della CTU tecnico contabile sia esteso anche al calcolo relativ o al ripristino del trattamento provvigionale di preconto in atto anteriormente all'### da applicarsi a tutti i contratti emessi e in corso al 2007 con relativo ricalcolo delle provvigioni di acquisto ed incasso dovute all'### b) Ordini di esibizione ex art. 210 cpc -si chiede che il Giudice ordini alla ### di ### degli ### ex art.  210 c.p.c. l'esibizione in giudizio dell'estratto conto relativo a ### (testa ###, coll. ###, cod az 208) comprensivo di contributi versati nei relativi anni e capitale rivalutato alla data odierna; -si chiede che il Giudice ordini ad ### ex art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio dei versamenti sul ### -si chiede che il Giudice ordini ad ### ex art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio dell'### di ### al ### d'### del 19.12.2007 nella sua formulazione integrale; -si chiede che il Giudice ordini ad ### ex art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio dell'estratto conto completo relativo alle restituzioni da parte di ### del - le provvigioni precontate, come da ### 17.11.2008, sino al recesso-si chiede che il Giudice ordini ad ### ex art.  210 c.p.c. l'esibizione in giudizio dei ### ed ### dell'### assicurazioni cod. ### ubicata in ###.12.2012 al 27.06.2013 - si chiede ex art. 210 cpc che il Giudice ordini ad ### spa la produzione in delle dichiarazioni di terzo dimesse ex art. 547 cpc nei procedimenti del Tribunale di ### 1065/2013 e 2604/14 Prova testimoniale… .” (segue capitolazione alle pagg. 41 e ss.) Conclusioni per l'appellato: “ex adverso, piaccia l'Illustrissima Corte respingere il presentato gravame confermando quindi in toto la sentenza impugnata, con vittoria di spese ed onorari del giudizio. 
In subordine, nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse fondata anche solo parzialmente l'impugnazione avversaria, si richiamano le conclusioni già svolte in primo grado a conforto delle argomentazioni poste dalla ### a fondamento della propria tesi difensiva, opponendosi alle avversarie richieste istruttorie tutte, sia per testi che di esibizione e di rinnovo della CTU (istanza già disattesa in primo grado) . Si ribadiscono le conclusioni di primo grado a valere in ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversario gravame: “### all'i###mo giudicante accertare e dichiarare l'infondatezza del presentato ricorso, riconoscendo la legittimità del recesso comunicato dalla ### ass.ni ### ex articolo 12 comma secondo numero uno accordo nazionale agenti, e di conseguenza rigettare le pretese risarcitorie indicate ex adverso, in quanto erroneamente calcolate e comunque non dovute come da motivazioni esposte in narrativa; in subordine, piaccia all'###mo giudice, disposta idonea c.t.u. contabile, valutare la correttezza delle risultanze indicate dalla ### per ogni singola voce analizzata nella memoria difensiva e quindi rilevare come a fronte della corretta individuazione delle spettanze a titolo di indennità e della compensazione operata con le somme a credito della ### risulti una corretta minor somma a credito o a debito del ricorrente. In estremo subordine, ovvero in ipotesi di non accertata immediata compensazione con le somme risultate a credito della ### piaccia all'###mo Giudice accertare il debito del ricorrente nei confronti della ### per l'importo di ### - per i motivi esposti in narrativa o a seguito di idonea ctu contabile, così compensando detta somma con quanto risultante a credito della ### e disponendo la condanna per la somma residua. Laddove l'###mo Giudice non dovesse aderire alla pur recente giurisprudenza (v. ex multis Cass. 21 giugno 2016, n. 12724) che, stante l'identità del rapporto dal quale scaturiscono i rispettivi crediti tra le parti, ammette in casi analoghi la cosiddetta “compensazione atecnica” senza necessità di dover esporre la richiesta a mezzo di specifica domanda riconvenzionale, valga l'ulteriore conclusione di seguito rassegnata, ovvero: In via riconvenzionale, ### chiede che venga accertato il proprio credito nei confronti dell'ex agente pari a ### - per le motivazioni di cui in narrativa o quel diverso maggiore o minore importo dovesse risultare di giustizia all'esito della richiedenda ### con successiva compensazione delle accertande corrette somme dovute all'agente. In via istruttoria si chiede venga ammessa prova per testi sulle circostanze capitolate in narrativa e numericamente indicate da 1 a 47 da ritenersi precedute dalla locuzione “vero che” a mezzo dei testi:… …” Svolgimento del processo Con ricorso in appello depositato in data 9 marzo 2020 ### ha impugnato la sentenza n. 386/2019 del giudice del lavoro del Tribunale di ### che compensando gli accertati rapporti di dare avere tra le parti nell'ambito del contratto di agenzia tre le stesse intercorso (pari ad ### quanto al credito del ricorrente nei confronti della società resistente ed ### quanto al credito della società resistente nei confronti del ricorrente) ha riconosciuto al ricorrente un credito limitatamente alla somma di ### tenuto conto dell'intervenuto pagamento in suo favore di ### a seguito di ordinanza ex art.423 c.p.c.. ### impugnava la sentenza anche laddove ha accertato la legittimità del recesso operato dalla società nei suoi confronti, rigettando la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale vantato. 
Con memoria depositata il 18 giugno 2020 si è costituita la società ### s.p.a. chiedendo di respingere l'impugnazione con conferma della sentenza di primo grado. 
La causa veniva rinviata d'ufficio per quattro volte per ragioni di carattere organizzativo all'odierna udienza venendo discussa e decisa sulle conclusioni riportate in epigrafe, con contestuale lettura del dispositivo. 
Motivi della decisione 1) ### controversia è sorta a seguito del recesso ad nutum della società mandante dal contratto con comunicazione del 28 novembre 2012, richiamando la previsione dell'art. 12 comma 2 ### (###. La lettera indicava a fondamento del recesso l'andamento decrescente degli affari nell'ultimo triennio, confermato dai dati degli ultimi nove mesi del rapporto, gli inadempimenti retributivi nei confronti di lavoratrici dipendenti, la situazione di insolvenza dell'agente, desunta da articoli di stampa, che avevano messo in evidenza l'interessamento del ricorrente per altre attività imprenditoriali, con conseguente minore impegno nell'esecuzione del mandato. 
La pretesa fatta valere in primo grado dall'agente aveva ad oggetto il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso e all'indennità di risoluzione del contratto, avendo contestato la sussistenza della giusta causa di recesso, alle provvigioni maturate, alle indennità di cui agli art. 25, 26, 27, 28 e 32 ANA, alle indennità di cui all'art. 12 ANA e al risarcimento del danno non patrimoniale, con conseguente richiesta di condanna della resistente al pagamento degli importi relativi a tali pretese.  2) Il giudice di primo grado ha parzialmente accolto le domande. 
Al riguardo ha escluso che spettasse all'agente la speciale indennità ex art.12 ter dell'### spettante nel caso di recesso in assenza di motivazione. Ha ritenuto errata l'interpretazione presupposta dall'agente secondo cui all'assenza di motivi andava assimilata l'infondatezza degli stessi: atteso il tenore letterale della disposizione unico limite esterno era dato dalla “loro palese ed evidente strumentalità.”, situazione esclusa alla luce dell'esame delle allegazioni della compagnia assicuratrice. 
Ha pure escluso che ricorressero le condizioni per il riconoscimento dell'indennità ex art.12 bis, comma 4 dello stesso ### Ha richiamato il contenuto della previsione secondo la quale l'agente che dichiari espressamente di accettare il recesso o non lo impugni con la richiesta di arbitrato nel termine previsto, ha diritto ad una somma aggiuntiva pari al 15% di quella calcolata in base ai parametri dell'art. 12 A, mentre nel caso di impugnazione della motivazione avanti al collegio arbitrale, l'impresa è tenuta a corrispondere una somma aggiuntiva, determinata dal collegio in relazione ai motivi addotti, da un minimo di zero ### ad un massimo pari alla somma aggiuntiva calcolata per l'agenzia sulla base dello schema di riferimento e disciplina di cui all'art. 12 A. Ciò premesso a seguito dell'impugnazione avanti il collegio arbitrale la procedura non aveva avuto seguito “sulla base dei rilievi svolti dalla resistente (cfr. doc.3 speties allegato al ricorso)”. Ha poi richiamato il principio di diritto fissato dalla Corte di ### (n.9386 del 2001) conseguendone il diritto dell'agente di proporre la domanda relativa a tale indennità. Nell'esaminare, quindi, il merito ha ritenuto carenti i presupposti: “le considerazioni svolte in precedenza riguardo alla sussistenza dei motivi addotti dalla mandante e alla loro incidenza sul rapporto fiduciario in essere, portano a escludere la spettanza dell'indennità, anche tenendo conto che lo stesso art.  12 quarto comma ANA prevede che la valutazione della rilevanza dei motivi addotti possa portare ad riconoscimento pari a zero.”. Ha anche escluso che la ricorrenza della prima ipotesi della norma secondo cui l'accettazione del recesso deve avvenire per dichiarazione espressa o implicitamente, non attivando la procedura arbitrale: nel caso in esame in cui vi era stata la contestazione del recesso e l'impugnazione arbitrale (anche se tardiva) per cui la situazione di fatto era incompatibile con quanto previsto dalla norma ossia che l'agente non sollevi questione in merito alla legittimità del recesso della mandante, diversamente manifestando una diversa volontà dell'agente, espressiva di sua contestazione come verificatosi. 
Quanto alle ulteriori pretese relative alle indennità sostitutiva del preavviso (art. 19 ANA) e di risoluzione del contratto (articoli da 25 a 33 ANA) il giudice vicentino ha rilevato che non era contestata dalla società resistente il fatto costitutivo del diritto, ma solo il loro ammontare. Su tale ultima questione ha richiamato gli esiti della consulenza tecnica, puntualizzando che la somma di ### a credito della società resistente non era stata specificamente contestata nella memoria di costituzione alla domanda riconvenzionale (somme riferite al pignoramento ### , al pignoramento ### (doc. 7), all'anticipo per la ritenuta d'acconto da versare). La somma di ### era riferita al saldo dell'estratto conto redatto alla data di riconsegna dell'agenzia (doc.  28 prodotto dalla resistente), le cui operazioni sono state fondate sulla documentazione contabile reperita in agenzia. 
Infine con riferimento alla domanda concernente le polizze stornate ex “legge Bersani”, non era stata contestata tra le parti l'adesione del ricorrente all'accordo del 19 dicembre 2007, in data 17 novembre 2008. Ciò premesso la tesi del ricorrente secondo la quale in base all'art. 5 dell'accordo, lo scioglimento anticipato del contratto di agenzia avrebbe determinato il venir meno ante tempus dell'accordo di restituzione delle provvigioni, integrando una forma di decadenza anticipata, non era condivisa: l'ipotesi disciplinata attiene al recesso dell'agente o per fatto a lui imputabile, ma sul tema dovevano essere richiamate le considerazioni già svolte a proposito dei motivi posti a fondamento del recesso. 
Andava rigettata anche la domanda risarcitoria valendo in primo luogo le considerazioni già svolte in merito alla legittimità del recesso operato dalla resistente, con riferimento alla fondatezza dei motivi addotti. Inoltre, “nel contratto di agenzia, analogamente a quanto previsto nei rapporti di lavoro privi di stabilità, ove non ricorra l'ipotesi della giusta causa, la parte che recede è obbligata a darne preavviso nel termine stabilito ai sensi dell'art. 1750 cod. civ., mentre resta tenuta, in caso di mancato preavviso, al risarcimento del danno derivante da tale omissione, mentre deve escludersi, in linea generale, la configurabilità di altri danni risarcibili, poiché la risoluzione del rapporto costituisce esplicazione di un diritto potestativo delle parti, salva l'ipotesi del cosiddetto licenziamento ingiurioso, ravvisabile non in ogni caso di infondatezza degli addebiti di natura disciplinare o d'insussistenza dell'inadempimento posto a base del recesso ma soltanto in presenza di una particolare offensività e non funzionalità delle espressioni usate dal datore di lavoro o da eventuali forme ingiustificate e lesive di pubblicità date al provvedimento (cfr. Cass. 21279\2010).”. 
Ha concluso, pertanto, ritenendo sussistente un credito residuo del tutto minore nei termini sopra ricordati in favore dell'agente. 
Nel compensare parzialmente le spese di lite e porre la quota residua di un terzo a carico dell'agente il giudice ha così motivato: “### al regime delle spese processuali, l'accoglimento parziale delle domande costituisce giusto motivo di compensazione nella misura di un terzo; la parte residua, comprese le spese di ### andrà posta a carico del ricorrente, in considerazione del sostanziale accoglimento delle difese della società resistente.”.  3) ### del signor ### è articolato sulla base dei seguenti motivi. 
Con il primo motivo il signor ### reputa errata la sentenza nella parte per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1751 e 1753 c.c. e degli artt. 12 bis e 39 ANA 2003. 
Premette che l'art.12 bis comma 4 non indica i parametri a cui adeguate la valutazione circa i motivi di recesso; peraltro richiama l'art.39 dello stesso ### che rinvia all'art.1753 c.c. nonché “le norme del codice civile sul contratto di agenzia e ogni altra norma di legge.”. In questa prospettiva valorizza la previsione dell'art.1751 c.c. . che subordina il diritto dell'agente a percepire l'indennità di clientela al fatto che l'inadempienza dell'agente sia talmente grave da non consentire “la prosecuzione anche provvisoria del rapporto”. 
Reputa che sia “evidente” l'inconsistenza delle circostanze indicate nella lettera di recesso al fine di giustificare un'interruzione improvvisa del rapporto di agenzia. Analizza, quindi, le singole circostanze escludendo che vi fosse un andamento decrescente degli incassi alla luce dei rendiconti dei premi di produzione per gli anni dal 2009 al 2011 (mancando per il 2012 un dato che la controparte non ha offerto). ### alle inadempienze relative alla retribuzione dei dipendenti si trattava di un solo caso, ### estraneo agli obblighi tra mandante ed agente, peraltro trattandosi di rapporto lavorativo cessato dopo il recesso. Con riferimento al coinvolgimento dell'agente in un'attività imprenditoriale ulteriore rispetto alla sua occupazione per la mandante, l'affermazione era smentita sia in relazione all'effettivo positivo andamento dell'agenzia, sia in relazione all'assenza di un divieto di svolgere altre attività “posto che l'### era stato già nominato amministratore unico della ### srl il ###” e “Nulla mai ebbe a dire al riguardo la ### prima della comunicazione di recesso.”. 
In conclusione afferma che “la valutazione dei motivi addotti dalla ### a giustificazione del recesso improvviso avrebbe dovuto portare al riconoscimento dell'intera indennità di cui all'art. 12-bis”. 
Lamenta, in ogni caso, errata l'interpretazione della normativa contrattuale presupposta dal giudice poiché “nel caso in cui si reputi tardiva o inesistente l'impugnativa arbitrale da parte dell'### si applicherà l'art. 12 bis, IV comma, primo capoverso, secondo cui nel caso di recesso invocato dall'impresa, qualora l'### lasci infruttuosamente trascorrere il termine previsto per la richiesta di arbitrato, l'impresa stessa dovrà corrispondere una somma pari al 15% di quella calcolata per l'### sulla base dello schema 12 a) (### pari al 15% di ### indennità di cui all'art. 12 ### 2003);”. 
Col secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto non contestata la debenza degli importi richiesti in via riconvenzionale dalla mandante: “l'### ha puntualmente contestato la debenza degli importi richiesti, rilevando altrsì come le poste di danno indicate fossero fondate su documenti di parte non idonei a provare il danno lamentato dalla ### (veniva fatto puntuale riferimento ai docc 15, 15-bis, 15-ter, 15-quater, 27 e 28)”.  puntualizza che la mandante aveva trattenuto un importo in relazione al credito dei signori ### e ### che superava il quinto del credito dell'agente, con conseguente riduzione in questi limiti del credito rivendicato dalla compagnia. 
Col terzo motivo rivendica le provvigioni “ex lege Bersani”. Sul tema osserva che a seguito dell'introduzione della disciplina “Bersani” sulla facoltà di recesso dell'assicurato per le polizze ultradecennali, venne stipulato un accordo tra le compagnie di assicurazione e le rappresentanze sindacali degli agenti, prevedente la restituzione delle provvigioni date in “pre-conto”, prevedendo però che in caso di recesso dell'agente o della mandante per fatto imputabile all'agente, le provvigioni restituite sarebbero state nuovamente corrisposte all'agente in ragione del perdurare negli anni delle polizze annuali aventi originariamente durata decennale. 
In tale modo ricorrendo tale condizione “la successiva ricognizione dei rapporti di dare ed avere tra ### ed ### doveva tener conto, secondo quanto pattuito, di quanto ricevuto dall'### per effetto dell'applicazione dell'accordo con quanto avrebbe percepito l'### stesso in assenza di applicazione dell'accordo, procedendosi ai relativi conguagli.”. Ad avviso dell'appellante in assenza di applicazione dell'accordo, l'agente avrebbe dovuto percepire le provvigioni con la forma di calcolo precontata. Rileva, poi, che non era possibile, pertanto, da un lato, ritenere sussistenti e addebitabili all'agente i fatti indicati nella lettera di recesso e, al contempo, non riconoscergli gli storni ex lege ### Col quarto motivo evidenzia che nella relazione del consulente dell'### erano esclusi i “Rappel” ritenuti “parte variabile del compenso provvigionale spettante in caso di raggiungimento di determinate performances aziendali” e non provvigioni, richiedente, quindi, un'autonoma domanda. 
Afferma l'appellante che, invece, si tratta di “sopraprovvigioni”, dovute “in forza di quanto previsto da pagina 28 a pagina 32 dell'### allegato al ### dell'11.11.2011.”, da riconoscersi a titolo di indennità ex art. 20 ANA 2003 ovvero ai sensi del “predetto ### sottoscritto dall'### nella misura complessiva di ### ”. 
Col quinto motivo lamenta il mancato pagamento delle provvigioni maturate nell'anno 2012. In assenza di motivazione ripropone la propria pretesa relativa sul punto , “ultimo mese di attività dell'### come risultanti e deducibili dai fogli di cassa (doc. 2 bis) ammontano ad ### ”. 
Giustifica la pretesa in ragione della data di perfezionamento dle recesso, il 27 dicembre 2012. 
Col sesto motivo lamenta l'omessa pronuncia in merito alla richiesta di condanna al pagamento alla ### di ### degli ### e alla ### dei contributi trattenuti e delle indennità CPA non versate. Sul punto richiama l'elenco versamenti ### (doc. 7) e la certificazione ### di ### (doc. 8), risultando nell'anno 2012 trattenute dalle provvigioni per un totale di ### con causale contributo ### da versare al fondo previdenza ### di ### degli ### Aggiunge che sempre nell'anno 2012 erano maturate indennità di CPA per ### (2% sugli incassi) che la mandante avrebbe dovuto versare sul ### intrattenuto presso la ### risultano invece accantonati “soltanto” ### Infine col settimo motivo lamenta l'erronea statuizione sulle spese di lite e di consulenza in ragione dell'esito finale che vede debitrice la mandante.  3) ###, con riguardo alle questioni di merito è infondato, dovendosi solo correggere la sentenza in punto spese di lite di primo grado. 
Con riferimento al primo motivo di impugnazione la parte appellante non coglie il rilievo dirimente del primo giudice nell'affrontare la questione dell'applicazione dell'art.12 bis. Tale disposizione è preceduta dall'art.12 secondo il quale oltre al recesso per giusta causa (comma I, lett.e), al secondo comma prevede che “### al di fuori dei casi contemplati dal comma precedente, il contratto di agenzia può sciogliersi per: 1) recesso dell'impresa con indicazione dei motivi ed eventuale ricorso al Collegio arbitrale, nel qual caso si applica la disciplina di cui all'art. 12 bis…” Tale ultima norma contrattuale#### 1 Si riporta il testo: “Nel caso di recesso dal contratto con indicazione dei motivi ai sensi dell'art. 12, II comma, n. 1 e 4, si applica la seguente disciplina: II comma - La parte recedente deve indicare i motivi nella comunicazione del recesso. 
Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, l'altra parte ha facoltà di ricorrere ad un arbitrato irrituale con le modalità di seguito riportate, fatto salvo il disposto dell'articolo 5 della legge 11.8.1973, n. 533, per i casi ivi previsti. 
La richiesta d'arbitrato deve essere inoltrata dalla parte interessata con lettera raccomandata A.R. da spedirsi all'altra parte nel termine di cui sopra. ### ricorrente ne darà notizia a SNA o a ### …. 
Nel caso di recesso invocato dall'impresa, è in facoltà di quest'ultima interrompere la procedura arbitrale di cui sopra, anche se già costituito il Collegio arbitrale ed in qualsiasi momento, mettendo a disposizione dell'agente la somma aggiuntiva calcolata per l'agenzia sulla base dello schema di riferimento e disciplina di cui all'articolo 12 A, maggiorata del 15%. 
Nel caso di recesso invocato dall'agente, è in facoltà di quest'ultimo interrompere la procedura arbitrale di cui sopra anche se già costituito il Collegio arbitrale ed in qualsiasi momento, o mettendo a disposizione dell'impresa un'indennità pari ad 1/19 delle provvigioni liquidate nell'esercizio precedente o, in mancanza, negli ultimi dodici mesi, oppure dichiarando di essere receduto per motivi personali ovvero, nel caso dell'art. 2 V comma, per motivi personali riferiti ai soggetti ivi indicati iscritti all'### nazionale degli agenti di assicurazione. 
IV comma - Nel caso di recesso invocato dall'impresa: − qualora l'agente dichiari espressamente di accettare il recesso o qualora egli lasci trascorrere infruttuosamente il Nel caso di specie, come precisato dal primo giudice gli stessi sono stati addotti e non possono essere ritenuti pretestuosi. Perlomeno il secondo e terzo motivo sono certamente idonei a supportare il recesso intimato all'agente. Il primo in quanto, trattandosi di rapporto di lavoro che trova nell'intuitu personae l'elemento di assoluto rilievo nell'intraprendere e continuare il rapporto, la circostanza che l'agente non fosse rispettoso di elementari obblighi nei riguardi di dipendenti, aveva inevitabili riflessi sulla reputazione del lavoratore e sula sua capacità di gestire l'agenzia. ### afferma, ma non dimostra che si tratta di fatti posteriori: posteriore, invero, è sola l'azione esecutiva nei sui confronti promossa dalla ex dipendente ### nel perdurare dell'inadempimento.  ### al secondo aspetto va considerato che il recesso non è motivato tanto dall'impegno esterno ma dai risvolti negativi che tale impegno determina sulla reputazione commerciale dell'agente (“… comunque la situazione, orami di pubblica notorietà, è destinata a ripercuotersi sull'andamento dell'agenzia, sui rapporti con i nostri assicurati e sull'immagine della Compagnia”) il riferimento e alle notizia di cronaca circa l'insolvenza che aveva colpito la “### rilevata dall'appellante nel 2006 (notizia del 4 ottobre 2012, doc. 7 bis res.). 
Ciò posto va osservato che la pretesa ex art.12 bis ha come presupposto la previsione che dichiari espressamente di accettare il recesso o qualora egli lasci trascorrere infruttuosamente il termine termine previsto per la richiesta di arbitrato, l'impresa è tenuta a corrispondere all'agente una somma aggiuntiva pari al 15% di quella calcolata per l'agenzia sulla base dello schema di riferimento e disciplina di cui all'articolo 12 A.” ….  − Qualora l'agente impugni la motivazione del recesso dinanzi al Collegio arbitrale, l'impresa - ferma l'efficacia del recesso - è tenuta a corrispondere all'agente cessato, entro 15 giorni dalla pronunzia arbitrale, una somma aggiuntiva, che sarà stabilita dal Collegio arbitrale in relazione ai motivi addotti, da un minimo di ### zero ad un massimo pari alla somma aggiuntiva calcolata per l'agenzia sulla base dello schema di riferimento e disciplina di cui all'articolo 12 A.  previsto per la richiesta di arbitrato (IV comma). Il giudice ha rilevato, quindi, che vi era stata impugnazione avanti il collegio arbitrale. Ciò solo, evidentemente consente di ritenere insussistente il presupposto per invocare la norma contrattuale. Tale aspetto non è stato minimamente considerato nei motivi di doglianza sviluppati in questa sede e tanto basta per escludere la spettanza dell'indennità in parola. Dopo aver affermato che le due ipotesi sono alternative afferma che è stata la mandante a considerare tardiva l'impugnazione. Tale ultimo dato è irrilevante; quello che rileva al momento è che vi sia stata contestazione del recesso. La discussione sulla tempestività non rileva rispetto all'indagine sull'effettiva volontà della parte. Nel proprio assunto il recesso aveva avuto effetto dal 27 dicembre 2012 attivando la procedura arbitrale ex art.12 bis ANA il 7 gennaio 2013. E', pertanto, rispetto a tale allegazione del ricorso di primo grado, che il giudice ha considerato i presupposti per l'applicazione della disposizione contrattuale, escludendoli. Si tratta dello stesso presupposto che l'appellante fa valere in relazione alla pretesa provvigionale, ma delle due l'una: o ammette che il recesso è in epoca anteriore con conseguente non tempestiva iniziativa all'arbitrato, ma allora non spettano le provvigioni, o rivendica l'indennità sul presupposto della posteriore data di recesso. Posto che sulla data posteriore e degli effetti del recesso insiste coerentemente si deve ritenere che correttamente il giudice abbia ritenuto non fondata la pretesa. 
Con riguardo al secondo motivo la memoria di costituzione sulla riconvenzionale non contiene alcuna puntuale deduzione in ordine alla pretesa avversaria. ### della difesa è testualmente il seguente: “Si contesta tutto quanto dedotto da controparte nella propria costituzione, essendo infondato in fatto ed in diritto, così come si contesta la documentazione dimessa”. Nessuna specifica presa di posizione in ordine alla sussistenza dei tioli dei crediti vantati. 
Come evidenziato dal primo giudice l'unica contestazione riguarda il valore probatorio della “documentazione avversaria”, del verbale di ### in particolare dei “doc. 15, 15 bis, 15 ter e 15 quater, 27 e 28, documenti di parte resistente”. La società aveva puntualizzato che si trattava delle “evidenze contabili … di provenienza dell'agenzia, rilevate dagli ispettori all'atto dell'esame della documentazione acquisita al momento della riconsegna”; si tratta anche in questo caso di circostanza, quella del dato contabile, formato dall'agente e del quale era depositario, non contestato e che attiene solo alla ricostruzione dell'esposizione debitoria.  ### alla misura della pretesa riferita ai debiti per le posizione ### e ### quello che rileva è il dato dell'esposizione della mandante che ha dovuto rendere dichiarazione di terzo al riguardo: ad ogni modo va rammentato che il limite ex art.545 c.p.c non riguarda i casi, come quello in esame di compensazione atecnica (Cass. civ. n.9904 del 2003). 
Con riguardo alla clausola 5 del protocollo d'intesa del dicembre 2007, anche volendo accedere alla tesi dell'appellante secondo cui la stessa opera nel caso di recesso della mandante (per fatto imputabile all'agente) il meccanismo decadenziale non determina l'obbligo restitutorio voluto dall'appellante. E' la stessa dizione a prevedere che a seguito della decadenza anticipata che “### ed ### procederanno alla ricognizione dei reciproci rapporti di dare e avere raffrontando, alla data di cessazione, quanto ricevuto dall'### per effetto dell'applicazione dell'accordo con quanto avrebbe percepito l'### stesso in assenza di applicazione dell'accordo. All'esito di tale raffronto si provvederà al conguaglio relativo, con riconoscimento delle spettanze in sede di definitiva chiusura dei conti dell'agenzia.”. Ora, l'adesione al protocollo da parte del signor ### prevedeva la restituzione della somma di ### ; risulta pure che nel corso del rapporto l'agente ha versato ### in esecuzione dell'accordo. La ragione fondante l'accordo è chiara: la compagnia nel caso di causa del recesso imputabile all'agente avrebbe conguagliato la maggiore o minore somma riconosciuta nel caso di anticipata chiusura del rapporto. 
Non è corretto sostenere come invece prospetta l'appellante che “si ritorna a quello che era prima dell'### e quindi si ritorna al regime provvigionale delle provvigioni precontate” (così a pag.22 del ricorso di primo grado). Il risultato finale, in questa prospettiva era il consolidamento in capo al patrimonio dell'agente di un importo provvigionale che non trovava ragione nell'effettivo sviluppo del singolo affare e che in ragione di una scelta meramente potestativa dell'agente o per fatto a cui egli aveva dato causa sarebbe risultato irragionevolmente premiale. 
In realtà il meccanismo delle provvigioni “precontate” prevede il pagamento della provvigione per tutte le annualità in unica soluzione; in ragione del venir meno per la compagnia della garanzia dell'affare ultradecennale, nel caso di decadenza, al posto della forfetizzazione previsto dall'accordo del 2008 (che predeterminava il “costo” per l'agente del venir meno della provvigione precontata) le parti avrebbero dovuto verificare quali provvigioni erano effettivamente maturate e dovute in relazione al singolo affare. Tale allegazione è del tutto mancata ed essendo onere della parte che rivendicava un credito in relazione agli effetti decadenziali dell'accordo la pretesa sottesa non può ritenersi fondata. 
Del tutto privo di fondamento è il quarto motivo relativo alla pretesa economica derivante dai “Rappel”. Inutilmente si cerca nel ricorso di primo grado un'allegazione che suffraghi tale pretesa. La sollecitazione della Corte in sede di discussione, al fine di individuare l'allegazione che sostenesse la pretesa, è rimasta senza riscontro. La circostanza che di tale aspetto del rapporto contrattuale si sia discusso in sede di operazioni peritali non ha alcun rilievo dal momento che l'introduzione di fatti e deduzioni nuovi in quella sede deve ritenersi radicalmente inammissibile. 
Il quinto motivo è pure infondato. 
La pretesa relativa alle provvigioni che sarebbero maturate nel periodo 5 - 27 dicembre 2012 muove da un presupposto indimostrato, ossia che gli effetti del recesso si sarebbero prodotti solo a partire dalla pretesa data di ricevimento della comunicazione di recesso, in tesi attorea il 27 dicembre. 
In realtà risulta documentata la comunicazione del recesso la chiusura dell'agenzia tramite telegramma (doc.9), anticipato a mezzo pec (doc.10) e notificato ritualmente tramite ufficiale giudiziario (doc. 8) con gli effetti dell'art.1335 c.c..  ### secondo cui tramite l'invio all'indirizzo pec del ####, con la chiusura dell'accesso al portale, l'agente non poteva più neppure accedere alla sua pec aziendale è rimasta indimostrato. Al riguardo la comunicazione del doc. 3 bis individua un sistema alternativo di comunicazione ed riferito a data posteriore (6 dicembre). 
Con riguardo al sesto motivo d'impugnazione la questione va risolta in senso negativo dal momento che le pretese relative ai versamenti contributivi devono indicare necessariamente il legittimato nel soggetto che riceve i pagamenti. In ogni caso per quanto riguarda la prima voce il documento prodotto (n.7) riporta quanto versato (“### Agente”) per cui non si comprende la diversa lettura che di esso da parte dell'appellante. ### alla seconda voce il documento n.8 riporta l'aggiornamento all'ottobre 201 per cui anche in questo caso non è documentata quale omissione si sarebbe verificata.  4) Come anticipato va accolto il solo autonomo motivo sulle spese. 
La circostanza che il ricorrente sia risultato a seguito di compensazione atecnica, seppure in misura del tutto residuale delle spese, non giustificava l'aggravio a suo carico di una quota.  ### parziale della domanda del ricorrente e della riconvenzionale, giustifica la compensazione del spese del primo grado. non così per le spese di consulenza tecnica che rimangono a suo carico dal momento che gli esiti della consulenza sono correlati alla domanda riconvenzionale, come precisato, accolta.  5) ### soccombenza dell'agente in relazione alla pretesa fatta valere con il gravame determina a suo carico l'obbligo del pagamento delle spese di lite del grado liquate nel medio secondo i parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, secondo valore di causa dichiarato.  p.q.m.  La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: - accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata compensa le spese di lite del primo grado; - condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado liquidate in favore ### s.p.a. in ### oltre iva, cpa e rimborso forfetario ex lege.   ### 29 giugno 2023 ### estensore ### n. 188/2020

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