CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sentenza n. 485/2023 del 02-03-2023
principi giuridici
In tema di compensazione giudiziale, la liquidità del credito non è esclusa da qualsiasi contestazione, potendo il giudice disporla qualora il credito, benché non liquido, sia di facile e pronta liquidazione.
La prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 c.c. è interrotta dal riconoscimento del debito, anche se proveniente dal rappresentante del debitore.
Ai fini della prescrizione del diritto degli avvocati al compenso, di cui all'art. 2957 c.c., deve aversi riguardo alla conclusione della prestazione, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo.
L'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Compensazione Giudiziale e Prescrizione Presuntiva: Un Equilibrio Delicato
La Corte d'Appello di Venezia si è pronunciata in merito a una controversia originata da un decreto ingiuntivo, focalizzandosi sull'eccezione di compensazione sollevata dalla parte ingiunta e sulla sua ammissibilità alla luce della prescrizione presuntiva.
La vicenda trae origine da un'azione promossa per la restituzione di somme riscosse in precedenza in forza di un titolo giudiziale poi cassato. L'ingiunto si opponeva, eccependo un controcredito derivante da prestazioni professionali rese in favore del dante causa dell'attore, chiedendo la compensazione tra i due debiti. Il Tribunale di primo grado accoglieva parzialmente l'opposizione, ritenendo fondata l'eccezione di compensazione fino alla concorrenza del controcredito vantato.
La questione centrale sottoposta al vaglio della Corte d'Appello riguardava la corretta applicazione dell'istituto della compensazione giudiziale e la sua compatibilità con l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dall'appellante. Quest'ultima contestava la certezza del controcredito opposto in compensazione, sostenendo che non fosse sorretto da un titolo valido e che fosse comunque estinto per prescrizione.
I giudici di secondo grado hanno confermato la decisione del Tribunale, ritenendo ammissibile l'eccezione di compensazione giudiziale. Hanno evidenziato che, ai fini della compensazione giudiziale, la liquidità del credito non è esclusa da qualsiasi contestazione. Nel caso specifico, l'appellante non aveva contestato il rapporto professionale, l'esecuzione delle prestazioni, né la quantificazione del credito, ma si era limitata ad eccepire la prescrizione presuntiva per essere stato il credito estinto dal dante causa prima della sua morte. Pertanto, non essendo controversi i fatti costitutivi del credito, la questione poteva essere risolta agevolmente, senza precludere l'ammissibilità della compensazione giudiziale.
La Corte ha poi esaminato l'eccezione di prescrizione presuntiva, rilevando che la stessa era stata interrotta dal riconoscimento del debito risultante da assegni emessi dal procuratore generale del dante causa prima della sua morte. La Corte ha ritenuto che, in assenza di contestazioni sulla procura e sulla sottoscrizione degli assegni, dovesse presumersi che il procuratore avesse agito in tale qualità. Inoltre, l'appellante non aveva provato che la decisione delle cause in cui il professionista aveva assistito il dante causa fosse intervenuta tre anni prima dell'emissione degli assegni.
La Corte ha precisato che, ai sensi dell'art. 2957 c.c., la prescrizione del diritto dei professionisti decorre dalla decisione della lite e che l'onere di allegare e provare il fatto che determina l'inizio della decorrenza del termine grava sul debitore che eccepisce la prescrizione. Nel caso di specie, l'unico dies a quo indicato dall'appellante era quello della morte del dante causa, ma da tale data alla notificazione del decreto ingiuntivo non era ancora spirato il termine triennale previsto dalla legge.
La Corte ha quindi concluso che l'eccezione di prescrizione presuntiva non era fondata e che l'appellante, in qualità di erede, era tenuta al pagamento del debito ereditario nella misura del 50%. Di conseguenza, l'eccezione di compensazione sollevata dalla controparte era stata correttamente accolta dal primo giudice.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.