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ATTENZIONE: 2 provvedimenti con gli stessi estremi!

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

Sentenza n. 485/2023 del 02-03-2023

principi giuridici

In tema di compensazione giudiziale, la liquidità del credito non è esclusa da qualsiasi contestazione, potendo il giudice disporla qualora il credito, benché non liquido, sia di facile e pronta liquidazione.

La prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 c.c. è interrotta dal riconoscimento del debito, anche se proveniente dal rappresentante del debitore.

Ai fini della prescrizione del diritto degli avvocati al compenso, di cui all'art. 2957 c.c., deve aversi riguardo alla conclusione della prestazione, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo.

L'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Compensazione Giudiziale e Prescrizione Presuntiva: Un Equilibrio Delicato


La Corte d'Appello di Venezia si è pronunciata in merito a una controversia originata da un decreto ingiuntivo, focalizzandosi sull'eccezione di compensazione sollevata dalla parte ingiunta e sulla sua ammissibilità alla luce della prescrizione presuntiva.
La vicenda trae origine da un'azione promossa per la restituzione di somme riscosse in precedenza in forza di un titolo giudiziale poi cassato. L'ingiunto si opponeva, eccependo un controcredito derivante da prestazioni professionali rese in favore del dante causa dell'attore, chiedendo la compensazione tra i due debiti. Il Tribunale di primo grado accoglieva parzialmente l'opposizione, ritenendo fondata l'eccezione di compensazione fino alla concorrenza del controcredito vantato.
La questione centrale sottoposta al vaglio della Corte d'Appello riguardava la corretta applicazione dell'istituto della compensazione giudiziale e la sua compatibilità con l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dall'appellante. Quest'ultima contestava la certezza del controcredito opposto in compensazione, sostenendo che non fosse sorretto da un titolo valido e che fosse comunque estinto per prescrizione.
I giudici di secondo grado hanno confermato la decisione del Tribunale, ritenendo ammissibile l'eccezione di compensazione giudiziale. Hanno evidenziato che, ai fini della compensazione giudiziale, la liquidità del credito non è esclusa da qualsiasi contestazione. Nel caso specifico, l'appellante non aveva contestato il rapporto professionale, l'esecuzione delle prestazioni, né la quantificazione del credito, ma si era limitata ad eccepire la prescrizione presuntiva per essere stato il credito estinto dal dante causa prima della sua morte. Pertanto, non essendo controversi i fatti costitutivi del credito, la questione poteva essere risolta agevolmente, senza precludere l'ammissibilità della compensazione giudiziale.
La Corte ha poi esaminato l'eccezione di prescrizione presuntiva, rilevando che la stessa era stata interrotta dal riconoscimento del debito risultante da assegni emessi dal procuratore generale del dante causa prima della sua morte. La Corte ha ritenuto che, in assenza di contestazioni sulla procura e sulla sottoscrizione degli assegni, dovesse presumersi che il procuratore avesse agito in tale qualità. Inoltre, l'appellante non aveva provato che la decisione delle cause in cui il professionista aveva assistito il dante causa fosse intervenuta tre anni prima dell'emissione degli assegni.
La Corte ha precisato che, ai sensi dell'art. 2957 c.c., la prescrizione del diritto dei professionisti decorre dalla decisione della lite e che l'onere di allegare e provare il fatto che determina l'inizio della decorrenza del termine grava sul debitore che eccepisce la prescrizione. Nel caso di specie, l'unico dies a quo indicato dall'appellante era quello della morte del dante causa, ma da tale data alla notificazione del decreto ingiuntivo non era ancora spirato il termine triennale previsto dalla legge.
La Corte ha quindi concluso che l'eccezione di prescrizione presuntiva non era fondata e che l'appellante, in qualità di erede, era tenuta al pagamento del debito ereditario nella misura del 50%. Di conseguenza, l'eccezione di compensazione sollevata dalla controparte era stata correttamente accolta dal primo giudice.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

Sentenza n. 485/2023 del 28-08-2023

principi giuridici

Nel caso di recesso dal contratto di agenzia con indicazione dei motivi, ai sensi dell'art. 12, II comma, n. 1 e 4 dell'ANA, la contestazione del recesso da parte dell'agente mediante ricorso al collegio arbitrale preclude l'applicazione dell'art. 12 bis, IV comma, che prevede una somma aggiuntiva in caso di accettazione espressa o tacita del recesso.

In tema di contratto di agenzia, la clausola di un accordo che prevede la restituzione di provvigioni precontate in caso di recesso anticipato non determina l'obbligo di ripristinare il regime provvigionale preesistente, ma impone la verifica delle provvigioni effettivamente maturate e dovute in relazione al singolo affare.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Recesso dal contratto di agenzia: l'importanza della motivazione e della contestazione


La pronuncia in esame affronta una controversia derivante dal recesso di una società mandante da un contratto di agenzia. Il caso trae origine dalla decisione della società di recedere dal contratto, adducendo come motivazioni un andamento decrescente degli affari, inadempimenti retributivi nei confronti di dipendenti dell'agente e una situazione di insolvenza di quest'ultimo, desunta da articoli di stampa. L'agente, ritenendo illegittimo il recesso, aveva adito il Tribunale per ottenere l'indennità sostitutiva del preavviso, l'indennità di risoluzione del contratto, le provvigioni maturate, diverse indennità previste dall'Accordo Nazionale Agenti (ANA) e il risarcimento del danno non patrimoniale.
Il Tribunale aveva parzialmente accolto le domande dell'agente, riconoscendo un credito residuo a suo favore, ma ritenendo legittimo il recesso operato dalla società. L'agente aveva quindi impugnato la sentenza di primo grado, contestando la legittimità del recesso e rivendicando il diritto a diverse indennità e provvigioni.
La Corte d'Appello, nel confermare sostanzialmente la decisione di primo grado, ha posto l'accento sull'importanza della motivazione del recesso e della sua contestazione da parte dell'agente. I giudici hanno evidenziato che, ai sensi dell'ANA, il recesso da parte della società mandante è legittimo se accompagnato dall'indicazione dei motivi, a condizione che questi non siano pretestuosi. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che le motivazioni addotte dalla società fossero sufficientemente valide a giustificare il recesso, in particolare con riferimento agli inadempimenti retributivi dell'agente e alla sua situazione di insolvenza, che incidevano negativamente sulla sua reputazione commerciale.
La Corte ha inoltre sottolineato che, per poter beneficiare di una specifica indennità prevista dall'ANA in caso di recesso, l'agente deve contestare la motivazione del recesso mediante una procedura arbitrale. Nel caso in esame, pur avendo l'agente avviato tale procedura, la Corte ha ritenuto che la sua contestazione non fosse sufficiente a far sorgere il diritto all'indennità, in quanto non aveva espressamente accettato il recesso né aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il termine per la richiesta di arbitrato.
La Corte ha infine respinto le ulteriori pretese dell'agente relative alle provvigioni "ex lege ###", ai "Rappel" e alle provvigioni maturate nell'ultimo periodo di attività, ritenendo non provate le relative allegazioni. Ha invece accolto il motivo di appello relativo alle spese di lite di primo grado, compensandole integralmente tra le parti.
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