TRIBUNALE DI CATANIA
Sentenza n. 3180/2024 del 10-06-2024
principi giuridici
In tema di impiego pubblico privatizzato, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, con la conseguenza che l'amministrazione datrice di lavoro è tenuta al rispetto dei criteri generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.
La violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte della pubblica amministrazione nella procedura di conferimento di incarichi dirigenziali configura un inadempimento contrattuale suscettibile di produrre danno risarcibile dinanzi al giudice ordinario.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
### del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI CATANIA ### - ### in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. ### in funzione di Giudice del ### ha emesso la seguente ### nella causa iscritta al n. 6472/2020 R.G. L., avente ad oggetto: conferimento di incarico dirigenziale medico ### da ### c.f.: ###, con il patrocinio dell'avv. ### giusta procura in atti; -RICORRENTE CONTRO ### in persona del ### pro tempore con il patrocinio dell'avv.### giusta procura in atti; -RESISTENTE - **** Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ### la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere dirigente medico presso l'### convenuta, specializzata in #### infantile e ### , Referente dall'11.03.2011 per il ### di ### per la NPI dell'### , ha adito la presente sede ###delibera n. 663 del 31.05.2019, è stato approvato il regolamento per la graduazione degli incarichi dirigenziali, area dirigenza medica e veterinaria, che prevede livelli diversificati per professionalità, pesatura e retribuzione; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/06/2024 -che con la delibera n. 421 del 24 aprile 2020 l'### resistente ha conferito gli incarichi quinquennali per la dirigenza medica - ### di ### mentale, attribuendole d'ufficio, tra le tipologie di incarico professionale previste dall'art. 4 del predetto regolamento, un incarico “###”, nonostante la proposta di conferimento di un incarico “C”; -che tale “declassamento”, oltre a non essere motivato, è in contrasto con la formazione, le competenze e le attività svolte da essa ricorrente tenuto altresì conto che altri colleghi hanno ottenuto il riconoscimento dell'incarico ex lettera C svolgendo lo stesso servizio, sebbene solo per un presidio ospedaliero; - inoltre, l'incarico C veniva conferito anche nel caso di servizi prestati presso un ambulatorio non previsto come unità semplice autonoma nell'organigramma dell'atto aziendale, a dirigente non in possesso delle specializzazioni possedute dalla ricorrente e non svolgendo nessuna attività specialistica particolare o attività extradistrettuali, ed anche, paradossalmente, in un caso in cui non era stata effettuata la relativa proposta dal parte del ### -che l'### convenuta ha violato i doveri di correttezza e buona fede previsti dagli articoli 1175 e 1375 cod. civ. gravanti anche sul datore di lavoro pubblico, che lo obbligano a valutazioni anche comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte; -che è pertanto configurabile un inadempimento contrattuale della resistente, fonte di un danno risarcibile per perdita di chance, commisurato alle differenze retributive non percepite; -che con pec del 5 maggio 2020 ha invitato l'Asp di ### a rivedere la deliberazione di conferimento degli incarichi ed a riconoscerle l'incarico di altissima specializzazione cat. “C”; -che con nota di riscontro del 12.05.2020 prot. 71817/2020, l'### ha sostenuto che detti incarichi di altissima professionalità, non erano attribuibili ad numero elevato di ### dovendosi attenere ad un limite fissato nella misura del 10% a favore di coloro in possesso di fondamentali requisiti attinenti esperienza e valenza strategica. Su tali premesse la ricorrente, ricostruite le prescrizioni del ### di settore e del regolamento per l'attribuzione degli incarichi professionali dalle quali emerge l'illegittimità della propria esclusione dalla nomina ad incarico professionale categoria “C”, ha formulato le seguenti conclusioni: “….1) accertare e dichiarare che la ricorrente aveva diritto al conferimento dell'incarico ai sensi della lettera “C” come da proposta formulata dal Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/06/2024 responsabile ### nonchè la violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte dell'### di ### in ordine all'attribuzione alla stessa di un incarico di pesatura minore ex lettera “###” 2) per l'effetto, condannare l'### di ### in persona del ### pro tempore, al risarcimento dei danni per il mancato conferimento dell'incarico in questione, anche sotto il profilo della perdita di chance, e comunque per la violazione dei principi di correttezza e buona fede, e quindi al risarcimento del danno patrimoniale con il pagamento delle differenze retributive meglio specificate in narrativa, pari ad ### oltre alla differenze sulla retribuzione di posizione complessiva di cui agli artt. 91 e 92 ### 2019, maggiorate di interessi e rivalutazione, ove occorra quale espressione parametrica ; 3) in via istruttoria, ove occorra, si chiede ordinare all'### resistente ai sensi degli artt. 210 e 213 cpc di produrre i curriculum e gli atti di valutazione e di conferimento degli incarichi relativi ai colleghi della ricorrente indicati in narrativa. Con vittoria di spese, anche generali, ed onorari di causa”. Fissata l'udienza in modalità cartolare dell'1.10.2021, con note depositate il ### la ricorrente ha dichiarato che “….con la successiva delibera 18/02/2021 n.198/2021 l'### riconosceva alla ricorrente il diritto all'incarico ex lettera “C”, così come espressamente richiesto in precedenza con le lettere di contestazione e messa in mora e nel successivo ricorso, in conformità alla proposta del responsabile UOC” ed ha pertanto chiesto la cessazione della materia del contendere insistendo per il pagamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Con memoria depositata il ### si è tardivamente costituita l'### provinciale di ### contestando la fondatezza della pretesa della ricorrente, ivi compresa quella risarcitoria, stante la correttezza dell'operato dell'### per le ragioni ivi meglio esposte, e chiedendo il rigetto integrale delle domande di cui al ricorso, con declaratoria di legittimità degli atti di nomina dei dirigenti con incarico di categoria “C” di cui alla delibera n.421/2020 nonché l'accertamento dell'insussistenza del diritto della ricorrente al conferimento dell'incarico professionale di categoria “C” unitamente alla declaratoria di non debenza di somme a titolo risarcitorio. La causa è stata istruita mediante produzione documentale. ### del 22 maggio 2024, è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza. ***** Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/06/2024 Deve rilevarsi che nel corso del giudizio è sopravvenuta una circostanza che ha determinato il venire meno della posizione di contrasto tra le parti, avendo la ricorrente ottenuto, successivamente al deposito del ricorso e come emerge dalla delibera n.198 del 18.02.2021 dalla stessa depositata con le note del 23.09.2021, l'incarico dirigenziale categoria “C”. Con le note conclusive depositate il ### la ricorrente ha poi precisato che “.. si è verificato l'oggettivo venir meno della lite, avendo conseguito il bene della vita richiesto” ed ha chiesto la cessazione della materia del contendere insistendo per il pagamento delle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale, mentre l'### resistente con le note cartolari del 22.05.2024 ha chiesto il rigetto del ricorso, senza alcuna menzione dell'ottenimento dell'incarico dirigenziale richiesto dalla ricorrente, insistendo per la condanna alle spese del giudizio. Come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, ###. 10553/09; C. Cass. 22650/08). Alla stregua delle superiori considerazioni, va conseguentemente dichiarata la cessazione della materia del contendere in merito alle richieste, comprese quelle risarcitorie, avanzate con il ricorso introduttivo. Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99). Nel merito, il ricorso appare fondato. Come è stato ribadito anche recentemente dalla Suprema Corte, secondo i principi espressi dalle ### con la sentenza n. 21671/2013, in tema di impiego pubblico privatizzato, anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, e le norme contenute nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 19, comma 1, obbligano l'amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. (Cassazione civile sez. lav., 01/06/2023, (ud. 18/05/2023, dep. 01/06/2023), n.15511). Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/06/2024 La Corte ha evidenziato che tali norme obbligano la P.A. a valutazioni anche comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle proprie scelte e laddove tale regola non venga rispettata, è configurabile un inadempimento contrattuale suscettibile di produrre danno risarcibile dinanzi al giudice ordinario (hanno sul punto richiamato Cass. n. 9814/2008 e Cass. n. 21088/2010; questi principi sono stati ribaditi anche da Cass. n. 2603/2018). La Corte ha inoltre ricordato come in capo al dipendente è configurabile una posizione soggettiva di interesse legittimo di diritto privato, che rientra nella categoria dei diritti di cui all'art. 2907 c.c., e sussiste anche rispetto agli atti preliminari al conferimento dell'incarico; tale posizione è suscettibile di tutela giurisdizionale, anche in forma risarcitoria, a condizione che l'interessato ne alleghi e provi la lesione, nonché il danno subito, in dipendenza dell'inadempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione, senza che la pretesa risarcitoria possa fondarsi sulla lesione del diritto al conferimento dell'incarico, che non sussiste prima della stipula del contratto con la P.A. (Cassazione civile sez. lav., 01/06/2023, n.15511 cit.). Venendo al caso di specie, non risulta oggetto di specifica contestazione, e deve dunque ritenersi provato, che l'amministrazione, all'atto di conferire gli incarichi dirigenziali di livello C, sia pure nell'ambito del limite fissato del 10%, ha riconosciuto i medesimi anche a dirigenti non in possesso delle specializzazioni possedute dalla ricorrente, ovvero che non avevano svolto attività specialistica particolare o attività extradistrettuali ovvero per i quali (in un caso) neppure era stata effettuata la relativa proposta dal parte del ### a differenza della ricorrente. Inoltre, l'### non ha esternato, né in seno al provvedimento impugnato, né in questa sede, né ha comunque provato, di avere proceduto ad un comparazione dei dipendenti secondo criteri di buon andamento ed imparzialità, rimanendo nella sostanza ignoti i criteri e le valutazioni seguiti con riguardo alle figure specifiche oggetto di comparazione e le ragioni per le quali sono stati preferiti alcuni a scapito degli altri e della stessa parte ricorrente. Ciò, in base alla richiamata giurisprudenza, determina per ciò stesso l'illegittimità della selezione. Ne consegue, apparendo il ricorso fondato già prima del successivo riconoscimento della qualifica agognata (riconoscimento avvenuto con delibera di “rettifica” di quella precedentemente adottata), che le spese debbano essere poste a carico della convenuta. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/06/2024 P.Q.M. Il Tribunale di ### in funzione di Giudice del ### disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: DICHIARA cessata la materia del contendere; CONDANNA la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in ### oltre ### C.P., rimborso forfettario al 15%, C.U., se dovuti, come per legge; Così deciso e depositato in ### 10 giugno 2024 ### Dott. M. ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/06/2024




sintesi e commento
Incarichi Dirigenziali Medici: Illegittimità della Selezione e Tutela del Diritto alla Corretta Valutazione
Una recente sentenza del Tribunale di ### ha affrontato una controversia relativa al conferimento di un incarico dirigenziale medico all'interno di un'Azienda Sanitaria Provinciale. La vicenda trae origine dalla contestazione, da parte di una dirigente medica specializzata in ### ### infantile e ### , dell'attribuzione di un incarico professionale di livello inferiore rispetto a quello ritenuto spettante in base alle proprie competenze e attività svolte.
La professionista lamentava, in particolare, che l'### le avesse assegnato un incarico di categoria "C1" anziché "C", come inizialmente proposto, senza fornire adeguate motivazioni e in contrasto con il riconoscimento di incarichi di livello superiore a colleghi con profili professionali analoghi o inferiori. La ricorrente evidenziava, inoltre, la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte dell'###, che non aveva effettuato valutazioni comparative adeguate né adottato forme di partecipazione ai processi decisionali.
Nel corso del giudizio, tuttavia, l'### ha provveduto a riconoscere alla ricorrente l'incarico dirigenziale di categoria "C" inizialmente richiesto. Tale circostanza ha determinato, secondo il Tribunale, la cessazione della materia del contendere, ossia il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione della causa.
Nonostante la cessazione della materia del contendere, il Tribunale ha ritenuto necessario pronunciarsi sulle spese di lite, applicando il principio della soccombenza virtuale. In altre parole, il giudice ha valutato quale sarebbe stato l'esito del giudizio qualora la controversia non si fosse risolta in corso di causa.
A tale riguardo, il Tribunale ha evidenziato come l'### non avesse fornito adeguate motivazioni per la mancata attribuzione dell'incarico di categoria "C" alla ricorrente, né avesse dimostrato di aver effettuato una comparazione dei dipendenti secondo criteri di buon andamento e imparzialità. In particolare, è emerso che l'### aveva riconosciuto incarichi di livello superiore a dirigenti con specializzazioni inferiori o che non avevano svolto attività specialistiche particolari, senza che fossero state fornite adeguate giustificazioni.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto che il ricorso della dirigente medica fosse fondato e ha condannato l'### al pagamento delle spese processuali. La sentenza ribadisce l'importanza del rispetto dei principi di correttezza, buona fede, imparzialità e trasparenza nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione, sottolineando l'obbligo per le amministrazioni di effettuare valutazioni comparative adeguate e di motivare le proprie scelte in modo chiaro e trasparente.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.