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TRIBUNALE DI CATANIA

Sentenza n. 3180/2024 del 10-06-2024

principi giuridici

In tema di impiego pubblico privatizzato, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, con la conseguenza che l'amministrazione datrice di lavoro è tenuta al rispetto dei criteri generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.

La violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte della pubblica amministrazione nella procedura di conferimento di incarichi dirigenziali configura un inadempimento contrattuale suscettibile di produrre danno risarcibile dinanzi al giudice ordinario.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Incarichi Dirigenziali Medici: Illegittimità della Selezione e Tutela del Diritto alla Corretta Valutazione


Una recente sentenza del Tribunale di ### ha affrontato una controversia relativa al conferimento di un incarico dirigenziale medico all'interno di un'Azienda Sanitaria Provinciale. La vicenda trae origine dalla contestazione, da parte di una dirigente medica specializzata in ### ### infantile e ### , dell'attribuzione di un incarico professionale di livello inferiore rispetto a quello ritenuto spettante in base alle proprie competenze e attività svolte.
La professionista lamentava, in particolare, che l'### le avesse assegnato un incarico di categoria "C1" anziché "C", come inizialmente proposto, senza fornire adeguate motivazioni e in contrasto con il riconoscimento di incarichi di livello superiore a colleghi con profili professionali analoghi o inferiori. La ricorrente evidenziava, inoltre, la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte dell'###, che non aveva effettuato valutazioni comparative adeguate né adottato forme di partecipazione ai processi decisionali.
Nel corso del giudizio, tuttavia, l'### ha provveduto a riconoscere alla ricorrente l'incarico dirigenziale di categoria "C" inizialmente richiesto. Tale circostanza ha determinato, secondo il Tribunale, la cessazione della materia del contendere, ossia il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione della causa.
Nonostante la cessazione della materia del contendere, il Tribunale ha ritenuto necessario pronunciarsi sulle spese di lite, applicando il principio della soccombenza virtuale. In altre parole, il giudice ha valutato quale sarebbe stato l'esito del giudizio qualora la controversia non si fosse risolta in corso di causa.
A tale riguardo, il Tribunale ha evidenziato come l'### non avesse fornito adeguate motivazioni per la mancata attribuzione dell'incarico di categoria "C" alla ricorrente, né avesse dimostrato di aver effettuato una comparazione dei dipendenti secondo criteri di buon andamento e imparzialità. In particolare, è emerso che l'### aveva riconosciuto incarichi di livello superiore a dirigenti con specializzazioni inferiori o che non avevano svolto attività specialistiche particolari, senza che fossero state fornite adeguate giustificazioni.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto che il ricorso della dirigente medica fosse fondato e ha condannato l'### al pagamento delle spese processuali. La sentenza ribadisce l'importanza del rispetto dei principi di correttezza, buona fede, imparzialità e trasparenza nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione, sottolineando l'obbligo per le amministrazioni di effettuare valutazioni comparative adeguate e di motivare le proprie scelte in modo chiaro e trasparente.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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