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TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Sentenza n. 3335/2023 del 22-12-2023

principi giuridici

L'occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica non può pretendere la regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge regionale n. 18/97, qualora non provveda a presentare apposita istanza corredata della documentazione necessaria per l'accertamento dei requisiti prescritti dall'art. 2 della medesima legge, né provveda a sanare la morosità pregressa, condizione necessaria ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. b), della legge n. 457/78.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Occupazione Abusiva di Alloggio Popolare: Nessun Diritto alla Regolarizzazione per l'Occupante Moroso


La pronuncia in esame affronta la complessa questione dell'occupazione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) e del presunto diritto dell'occupante alla regolarizzazione del rapporto locativo.
Nel caso specifico, un soggetto aveva adito l'autorità giudiziaria contestando un'ordinanza di sgombero emessa dal Comune, relativa all'immobile ERP occupato dal 1987. L'occupante fondava la propria pretesa sull'articolo 33 della legge regionale, sostenendo che l'ente gestore avrebbe dovuto provvedere d'ufficio alla regolarizzazione dell'assegnazione dell'alloggio in suo favore, stante l'occupazione risalente nel tempo.
L'ente gestore dell'alloggio si è costituito in giudizio, eccependo la legittimità dell'ordinanza di sgombero, in quanto emessa nei confronti di un occupante senza titolo, peraltro moroso nel pagamento dei canoni di occupazione per un importo considerevole.
Il giudice ha rigettato la domanda dell'occupante, ritenendola infondata. La decisione si basa su diversi elementi. In primo luogo, è stato accertato che l'occupazione dell'immobile è avvenuta in assenza di un titolo legittimante. In secondo luogo, è emerso che l'occupante non aveva corrisposto alcuna indennità di occupazione per un lungo periodo, accumulando una rilevante morosità. Infine, l'istanza di regolarizzazione del rapporto era stata presentata solo a seguito della notifica dell'ordinanza di sgombero.
Il giudice ha chiarito che la normativa regionale prevede la regolarizzazione dei rapporti locativi per gli alloggi occupati senza titolo, ma tale procedura è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'assegnazione degli alloggi ERP. L'occupante abusivo, pertanto, deve attivarsi per regolarizzare la propria posizione, presentando apposita istanza e dimostrando di possedere i requisiti richiesti, senza poter beneficiare di un trattamento di favore rispetto agli aspiranti assegnatari che abbiano partecipato al bando.
Inoltre, il giudice ha evidenziato che la regolarizzazione del rapporto locativo è subordinata al recupero, da parte dell'ente gestore, di tutti i canoni arretrati. Nel caso di specie, l'occupante non aveva provveduto a sanare la morosità, rendendo impossibile la regolarizzazione del rapporto.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

N. 5347/2019 N. Cron. 
N. Sent. Civ. Anno 2023 N. Rep.  ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario di ### del ### di ### dr. ### ha pronunciato la seguente ### (redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013); nella causa civile di I° grado iscritta al n. 5347 del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 avente ad oggetto: impugnazione ordinanza di sgombero alloggio #### (C.F. ###) nato il ### a ### nunziata ### e residente ###### scala C int.1, rapp.to e difeso dall'avv. ### (C.F. ###) ed elett.te dom.to presso il suo studio in #### in ###/I, -attore ### di ### (C.F. ###), con sede ######, in persona del ### p.t., -convenuto contumace
NONCHE' ### per l'### (A.C.E.R.), già I.A.C.P. Napoli, (C.F. ###), con sede ###### n. 75, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti ### sco Russo (C.F. ###) e ### (C.F.  ###), -convenuta ### da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.  ### primis, si rileva l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio ex art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010, convertito in L. 69/2013, con esito negativo. 
Con ricorso originariamente promosso innanzi al ###, ### chiedeva l'annullamento dell'ordinanza di sgombero emessa dal Comune di ### (prot. n. 3888 del 11.02.2019), in suo danno, relativamente all'occupazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito nel Comune di di Boscoreale in ### sc. C, nonché della comunicazione ### prot.  ### del 03.05.2016 con la quale l'istituto invitava detto Comune ad eseguire lo sgombero del medesimo alloggio. 
A fondamento della domanda deduceva di occupare l'immobile fin dal 25.09.1987 e che pertanto, ex art. 33 co. 1 L. 18/97, l'ente avrebbe dovuto d'ufficio provvedere alla regolarizzazione dell'assegnazione dell'alloggio in suo favore. 
Con sentenza n. 2479 del 2019, pubblicata in data ###, il ### ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario e la causa è stata riassunta innanzi a questo ### Parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “annullare l'Ordinanza di sgombero n. prot. 3888 del 11/02/2019 notificata il ###, dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in ###, sc. C-int. 1, occupato senza titolo nonché della comunicazione dell'### prot. ### del 3/5/2016 avente ad oggetto “procedura di sgombero e riassegnazione alloggi erp per occupazione senza titolo ai sensi della ### n. 18 del 02/07/97 art. 30 - alloggio sito in Boscoreale Rione legge 865 art. 67/C/D ### sc. C int. 1; Dichiarare il diritto del ricorrente alla regolarizzazione contrattuale e alla conseguente assegnazione dell'alloggio di ### di proprietà dell'### di Napoli sito in ### alla ###, sc. C-int. 1, occupato dal 25.09.1987 e avendo tutti i requisiti di legge, col favore di spese, diritti ed onorari con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore che, all'uopo, dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”. 
Si costituiva in giudizio la ### (già ###, impugnando la domanda e deducendo la correttezza e legittimità degli atti impugnati perché emessi nei confronti di un occupante senza titolo che tra l'altro si era reso moroso nel pagamento dei canoni di occupazione per un'ingente somma. 
Concludeva: “respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze” All'udienza del 18.09.2023, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive e di replica. 
La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.  ### di sgombero impugnata, infatti, è legittimamente emessa e non sussistono i presupposti per riconoscere il diritto dell'attore all'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale. 
Si evince dagli atti del giudizio: - che il ### ha occupato l'immobile pur non avendone alcun titolo; - che nel corso degli anni che vanno dal 1987 al 2016, non ha corrisposto alcunché all'ente a titolo di indennità di occupazione maturando una consistente morosità; - che ha presentato istanza di regolarizzazione del rapporto solo in data ### a seguito della notifica dell'ordinanza di sgombero (cfr. doc. produzione attore all.  4). 
Si osserva, infatti, che già con raccomandata a.r. del 03.05.2016 (cfr. doc. produzione attore all. 4), l'### di ### ha intimato il rilascio dell'immobile contestando anche la morosità maturata per canoni di occupazione non corrisposti all'ente per ### Nonostante il riconoscimento del debito e la richiesta di rateizzo da parte del ### la stessa di fatto non è stata nel corso degli anni sanata. 
Orbene, l'art. 33 co. 1 l. reg. 18/97 1, prevede che: “Per tutti gli alloggi che alla data del 31 dicembre 1994 risultassero occupati in mancanza dell'ordinanza del sindaco, di cui all'articolo 11 della presente legge oppure occupati a seguito di provvedimento sindacale di requisizione o concessioni in uso, gli enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento ad opera della ### di cui all'articolo 6 della presente legge, del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti dall'articolo 2 della presente legge”. 
Si osserva che la procedura di assegnazione per gli alloggi di e.r.p. come disciplinata dall'art. 2 L. cit, prevede la domanda di partecipazione al bando da parte degli interessati con l'allegazione dei requisiti richiesti dalla medesima norma. 
Consegue che l'occupante abusivo, non titolare di assegnazione, deve provvedere a regolarizzare la propria posizione attraverso apposita istanza in maniera tale da consentire l'accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 2 L. cit., non potendo per ragioni logico-giuridiche godere di un trattamento di maggior favore rispetto agli aspiranti che abbiano legittimamente partecipato al bando. 
La tesi dell'attore secondo cui l'istituto avrebbe dovuto d'ufficio procedere alla regolarizzazione della posizione di occupante abusivo è, dunque, infondata. 
Si aggiunga che l'attore non ha provveduto a sanare la morosità maturata, né risulta mai prodotta all'ente la situazione reddituale per l'aggiornamento dell'indennità di occupazione. 
Per tale motivo anche l'istanza di regolarizzazione del rapporto presentata successivamente allo sgombero, non può assumere efficacia, atteso che, ai sensi dell'art.  53 comma 1 lett. b) della ### 457/78, la regolarizzazione del rapporto locativo è subordinata al recupero da parte dell'ente gestore di tutti i canoni arretrati.  ### non ha mai provveduto a sanare la morosità. 
La domanda è, quindi, infondata. 
Quanto alle spese di lite le stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Vanno compensate, invece, quelle tra l'attore ed il Comune di ### attesa la contumacia dell'ente.  P.Q.M.  ### di ### definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da ### ogni diversa istanza eccezione e difesa disattesa, così provvede: - dichiara la contumacia del Comune di ### - rigetta la domanda, perché infondata; - condanna ### al pagamento in favore della A.C.E.R. (### per l'###, delle spese e competenze di lite che si liquidano in complessivi ### di cui ### per spese ed ### per competenze di lite, oltre rimborso spese forfettario sulle competenze nella misura del 15%, iva e cpa, come per legge; - compensa integralmente le spese e competenze di lite tra l'attore ed il Comune di ### Così deciso in ### il ####.O.P.   dr. ### n. 5347/2019

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