CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sentenza n. 455/2022 del 25-11-2022
principi giuridici
In tema di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, la sussistenza di un fenomeno interpositorio illecito esclude la configurabilità di un appalto di servizi qualora il prestatore di lavoro sia assoggettato al potere direttivo del datore di lavoro effettivo, il quale eserciti un controllo pervasivo sull'esecuzione delle prestazioni lavorative, verificandone le eventuali irregolarità in base a parametri e criteri dallo stesso stabiliti.
In tema di lavoro subordinato, l'obbligo per il lavoratore di collegarsi massivamente alla piattaforma digitale del datore di lavoro nelle fasce orarie da questo definite, di seguire pedissequamente le procedure dallo stesso predisposte e di accettare e realizzare pressoché tutte le richieste di consegna, pena l'applicazione di sanzioni, integra gli elementi costitutivi della subordinazione, escludendo la configurabilità di una collaborazione autonoma.
In difetto di applicazione di un contratto collettivo di lavoro, il diritto alla quattordicesima mensilità non sussiste, essendo tale emolumento strettamente correlato all'applicazione del contratto collettivo tra le parti.
In assenza di prova di un recesso datoriale, non sussiste il diritto all'indennità sostitutiva di preavviso.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### Composta dai signori magistrati: Dott. #### relatore ###ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al RGL 178/2022 promossa da: ### S.r.l., con sede in ### (P. IVA e iscrizione registro delle imprese di ### n. ###), in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, ### rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti. ##### e ### e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliat ###, giusta delega in calce al presente atto ### nato in ### in data ###, c.f. ###, ### nato in ### (### in data ###, c.f. ###, ### nato in ### (### in data ###, c.f. ###, ### nato a Edo (### l' ###, c.f. ###, ### nato in ### in data ###, c.f. ###, ### nato in ### in data ###, c.f. ###, ### nato in ### in data ###, c.f. ###, ### nato in ### in data ###, c.f. ###, ### nato in ### in data ###, c.f. ###, ### nato in ### in data ###, c.f, ### rappresentati e difesi dagli avvocati ### e ### congiuntamente e disgiuntamente per procura speciale a margine del presente ricorso ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in ####; ### (P. IVA ###), ditta individuale di ### con sede ###### rappresentata e difesa, dall'avv. ### e presso il suo studio elettivamente domiciliat ###che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio RG. 4991/2020 avanti il Tribunale di ### opportunamente estesa al presente grado di giudizio. ###. Per l'appellante: come da ricorso in appello depositato in data ###. Per gli appellati: come da memoria di costituzione in appello depositata 21.7.2022. Per l'appellata: come da comparsa di costituzione depositata il ###. Fatti di causa Con ricorso depositato in data ###, ### e gli altri ricorrenti-appellati indicati in epigrafe adìvano il Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro convenendo il giudizio la società ### s.r.l.1 e l'impresa individuale, ### City2, deducendo quanto segue. I ricorrenti sostenevano di essere stati solo formalmente assunti da ### ma di aver in concreto lavorato alle dipendenze della ### con le mansioni di ciclofattorini (c.d. riders) in base a contratti di collaborazione occasionale o collaborazione autonoma occasionale a tempo determinato prorogabili. Chiedevano di accertare l'illecita intermediazione di manodopera da parte della FRC che avrebbe utilizzato i contratti di prestazione autonoma occasionale ex art. 2222 cod. civ. per celare interposizione di manodopera illecita a favore della ### 1 ### in poi, breviter, anche solo ### 2 ### in poi, breviter, ### Chiedevano quindi di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero la costituzione di un rapporto di lavoro ex art. 2 del D. Lgs. 81/2015, di ciascuno con la ### e la conseguente condanna generica della stessa società alle differenze dovute a titolo di retribuzioni dirette, indirette e differite, nonché del tfr e dell'indennità sostitutiva di preavviso dovuti per inquadramento al V livello ### logistica, trasporto merci e spedizioni, oppure di altro ### ritenuto applicabile. In subordine chiedevano di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di un rapporto di lavoro ex art. 2 D. Lgs. 82/2015 tra la ### e ciascuno dei ricorrenti, con la condanna generica della FRC a corrispondere le differenze retributive, dirette, indirette e differite, nonché a titolo di TFR e indennità di preavviso con inquadramento nel V livello del ### suddetto o del VI livello del terziario, distribuzione e servizi, o di altro ### applicabile. In ulteriore subordine chiedevano di accertare il diritto al trattamento per prestazioni autonome occasionali ex art. 54 L. 96/2017 e quindi di condannare la ### e la FRC a corrispondere loro le somme dovute a titolo di differenze tra quanto percepito e quanto stabilito come salario orario dalla predetta normativa. In ogni caso, chiedevano di dichiarare la violazione, da parte di ### e ### delle norme sulla privacy relative all'accesso ai dati personali e al controllo a distanza determinante le sanzioni disciplinari, nonché delle norme penali sulla sicurezza del lavoro (per la carenza di tutela antinfortunistica) e la violazione delle disposizioni di cui all'art. 2087 cod. civ., con la condanna delle convenute in solido tra loro a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale ad esse conseguente. A sostegno delle domande i ricorrenti evidenziavano che ### s.r.l. opera nel settore ### avvalendosi della collaborazione di ### -che, al fine di fornire servizio pasti a domicilio per i ristoranti convenzionati, ### si era avvalsa della forza-lavoro da essa indicata e aveva utilizzato i riders a essa forniti da FRC per le fasce orarie da coprire; aveva esercitato il controllo sulla produttività e sulle violazioni alle disposizioni da parte dei riders previa analisi dei dati estrapolati dalla app ### installata sugli smartphones dei lavoratori; FRC si era limitata a reclutare i riders, a stipulare i contratti e disporre i pagamenti dei lavoratori, nonché a contattare i ciclo-fattorini per comunicare le direttive di ### attraverso le chat di gruppo o whattsapp; ### si era avvalsa di FRC per gestire i riders addetti alle consegne e realizzare l'obiettivo di vendita del prodotto attraverso la piattaforma digitale dei pasti e la consegna a domicilio; le modalità di esecuzione delle prestazioni d'opera (formalmente ricondotte all'art. 2222 cod. civ.) erano vincolate e coordinate da ### che comunicava alla FRC la pianificazione del lavoro lungo certe fasce orarie; la ### aderendo alle direttive di ### costringeva i ricorrenti a distribuirsi sulle fasce orarie indicate dalla committente, pena il mancato pagamento delle consegne effettuate o il blocco dell'account. Esercitando il potere di vigilanza e disciplinare, previa analisi della qualità delle prestazioni dei riders, ### poteva irrogare sanzioni e bloccare l'account dei riders. ### che FRC controllavano a distanza, mediante sistemi di GPS attivati con l'applicazione ### i ricorrenti e tali controlli erano eseguiti in violazione delle procedure di cui agli artt. 4, co. 2, e 38 L. 300/70 e 114 e 171 del ### I ricorrenti lamentavano come il trattamento dei dati (da parte di ### fosse proprio finalizzato al controllo della produttività di ciascun rider per orientare la società nella scelta di conservare o interrompere il rapporto; affermavano di non aver ricevuto alcun d.p.i., né di essere stati sottoposti a sorveglianza sanitaria, né ad accertamento di idoneità psico-fisica, in violazione del diritto alla salute e all'informazione sui rischi specifici cui sarebbero stati esposti. Costituendosi, la ### eccepiva, in primis, la decadenza ex art. 32, co. 4, lett. d) della L. 183/2010 e, in subordine, instava per la reiezione delle domande assumendone l'infondatezza. Resisteva la ### chiedendo rigettarsi il ricorso, sotto i profili dell'inammissibilità o dell'infondatezza e lamentando la propria carenza di legittimazione passiva. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era istruita mediante l'escussione di taluni testi. Con sentenza in data ###, il Tribunale dichiarava costituiti, tra i ricorrenti e la ### s.r.l., rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con mansioni di ciclofattorini e inquadramento nel VI livello ### dipendenti aziende del ### della ### e dei ### per i periodi indicati partitamente in dispositivo per ciascuno; dichiarava il diritto dei ricorrenti a percepire da ### s.r.l. la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché le competenze di fine rapporto, il tfr e l'indennità sostitutiva del preavviso previsti dal predetto ### e con l'inquadramento suddetto, in favore di ciascuno, nei periodi ivi indicati; -condannava ### s.r.l. al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze retributive maturate, dedotto il percepito, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, da liquidarsi in separato giudizio; -rigettava nel resto le domande svolte dai ricorrenti; -compensava per un terzo le spese di lite, condannando la ### s.r.l. a rimborsare ai ricorrenti la quota di due terzi, pari a ### per compensi, oltre accessori di legge; dichiarava integralmente le compensate le spese di lite fra i ricorrenti e la ### Avverso la sentenza ha interposto appello ### s.r.l. Hanno resistito al gravame i ricorrenti e si è costituita anche la ### All'udienza del 13 settembre 2022, i procuratori delle parti hanno discusso la causa richiamandosi agli atti e alle conclusioni di cui in epigrafe e la Corte ha assegnato la causa a sentenza e deciso come da dispositivo riprodotto in calce. Ragioni della decisione 1. Sintesi degli argomenti della sentenza impugnata. Il Tribunale ha preliminarmente trattato le eccezioni di decadenza e di nullità sollevate, la prima dalla ### e la seconda da ### ritenendole infondate. a. Con riguardo alla prima, il Tribunale ha qualificato l'art. 32, 4 co., L. 183/2010 quale norma eccezionale, soggetta a stretta interpretazione. Ha quindi stigmatizzato l'eccezione per genericità, dovuta a carente indicazione della causa di cessazione del rapporto3 con i ricorrenti legati da contratti di collaborazione ex art. 2222 c.c., scadenti il ###. Ha rilevato come nel licenziamento orale manchi il provvedimento da impugnare e non si applichi quindi l'art. 32, co.4, L. 183/2010; ha considerato come il blocco unilaterale dell'account avesse impedito ai riders di offrire la prestazione inibendo il log-in; ha rilevato che tale blocco aveva determinato la cessazione materiale, ma non quella giuridica del rapporto, non essendo tale atto assimilabile a recesso formalizzato. Nulla avendo provato le convenute sul modo di cessazione dei rapporti, il giudice ha escluso di poter applicare la decadenza, trattandosi di azione diretta a ottenere il pagamento di differenze retributive, soggetta soltanto al termine ordinario di prescrizione (pur se proposta previa qualificazione dei rapporti di lavoro come subordinato o ex art. 2 D. Lgs. 81/2015). b. Il Tribunale ha respinto l'eccezione di nullità del ricorso sollevata da FRC sul presupposto della carenza delle allegazioni circa luoghi, date, orari delle prestazioni e conteggi delle somme rivendicate dai riders. 3 Con la precisazione che solo per ### era stato indicato il giorno 3.7.2019 di blocco dell'account; mentre per ### e ### è stato enunciato solo il blocco dell'account privo di data. Il giudice ha affermato la ritualità del ricorso cui è stato associato il deposito di documenti (docc. 70-79) da cui risultavano giorni e orari di connessione, nonché le specifiche modalità di esecuzione delle prestazioni; ha inoltre chiarito che l'assenza di conteggi specifici era giustificata dalla domanda di condanna generica. c. Il Tribunale ha ricostruito i fatti di causa avvalendosi delle prove orali e di altre fonti di prova, quali il decreto di applicazione dell'amministrazione giudiziaria a carico di Uber4 e le trascrizioni delle chat estrapolate da ### ritenuta la genericità del disconoscimento opposto da ### Ha ritenuto attendibili detti documenti, non essendo contestata la riferibilità a ### dell'utenza 366-6677712 utilizzata per le conversazioni con i riders ed essendo tali documenti intrinsecamente connessi alla specificità delle prestazioni. d. Quanto all'attività di ### e alla dinamica del lavoro, il Tribunale ha ritenuto acquisito il collegamento tra ### s.r.l. e la multinazionale ###5, avente ad oggetto “prestazione di servizi di assistenza e supporto ad altre società per la fornitura di servizi su richiesta a mezzo di dispositivi di comunicazione mobile6”. Ha rilevato come, a fronte di un'apparente attività del ### di mera messa in contatto delle imprese di ristorazione con quelle di organizzazione e trasporto di cibi e bevande mediante ciclo-fattorini, fosse emersa una commistione di compiti tra le società del ### (### 4 Cfr. doc. 53 prod. Ricorrenti. 5 Cfr. doc. 53 cit.. 6 Cfr. doc. 7, prod. Ricorrenti. ###, ### e ### s.r.l.) e come la stessa ### s.r.l. avesse esercitato di fatto i poteri decisionali e di gestione dei riders7. Il Tribunale ha descritto l'articolazione dei rapporti tra ### e i ristoranti e tra ### e i riders nei termini di seguito riassunti. 1) Ai ristoranti ### offriva il servizio di consegna di cibi e bevande a domicilio verso una percentuale sul costo dei singoli ordini e una somma una tantum; ogni menù era inserito sul sito ubereats.com, accessibile ai clienti che pagavano direttamente a ### i ristoratori facevano le ordinazioni mediante tablet fornito da ### gestione e controllo di tutto il sistema informatico per le consegne era svolto da personale di ### (doc. 53 cit.). 2) ### gestiva il rapporto con i riders o con l'assunzione diretta, o mediante affidamento alla FRC del servizio di consegna. Per ricevere un'ordinazione il rider doveva “rendersi disponibile mettendosi on-line sulla app” (dep. Sanfilippo); il rider, ricevuta la consegna, aveva 60 secondi per accettare l'incarico; la non accettazione equivaleva a rifiuto. Accettata la commessa, la app notificava al rider l'indirizzo del ritiro, la distanza, il percorso da seguire (doc. 65 Ric.). Solo all'atto del ritiro dell'ordinazione il rider veniva a conoscenza dell'indirizzo finale di destinazione. Ritirato l'ordine, ogni rider doveva comunicarlo a ### (cfr. dep. ###). Nel caso di rifiuto dell'ordinazione, il rider 7 Il Tribunale ha richiamato, a riprova sul punto, le dichiarazioni di ### e ### doc. 53 cit., pag. 32 e ss. e come la prima - manager ### - avesse esercitato un ruolo primario nella gestione dei riders attraverso il potere di sospensione diretto dell'account (“... l'ho sospeso fino a quando non cambia numero di telefono”; “io non posso stare tutto il pomeriggio a mettere off-line i tuoi”). doveva attendere sul luogo di consegna 8 minuti8, trascorsi i quali l'applicazione autorizzava la cancellazione della consegna; il rider, per sicurezza, doveva avvisare l'assistenza (componendo il n. 800740402). In caso di esecuzione di false consegne, il profilo del rider cui erano riferite veniva bloccato per una settimana la prima volta, mentre la seconda era bloccato per sempre; il prezzo del cibo non consegnato era addebitato al rider9. FRC è una delle imprese cui ### s.r.l. ha affidato il servizio di consegna cibi e bevande; il giudice ha rilevato trattarsi di ditta individuale, sottocapitalizzata (avvalendosi di un capitale versato di ### ) e priva di organizzazione e di mezzi necessari per gestire una flotta di riders di 700 unità negli anni 2018-201910. I rapporti tra ### s.r.l. e la FRC, iniziati nel 2018, non erano formalizzati e originavano da un accordo verbale che prevedeva, quale contropartita a favore di ### una quota fissa (commisurata al tempo di messa a disposizione online del rider) e una a consegna eseguita (dep. teste ###. Dall'istruttoria era emerso come ### (collaboratore ### si occupasse del reclutamento dei riders. ### concludeva con i riders contratti di collaborazione occasionale ex art. 2222 cod. civ., per lo svolgimento di attività di consegna pasti, da attuarsi “personalmente, in piena autonomia, senza 8 I minuti erano conteggiati da un timer concesso in dotazione. 9 V. Messaggio di ### ai riders in data ###, doc. 62, Ric. 10 Rif. alle indagini della ### di ### che hanno portato alla misura di alcun vincolo di subordinazione, né di orario”. A ogni rider era chiarito che avrebbe lavorato per conto della società “Uber” (contratto, doc. 5), utilizzato mezzo proprio (bicicletta o motorino e un cellulare per scaricare la app ### e percepito ### netti a consegna. I modi di esecuzione delle prestazioni palesavano che FRC non avesse alcun potere di direzione e di controllo dei riders. ###à di costoro era, infatti, scandita nei tempi e nei modi dalle indicazioni provenienti dall'applicazione ### gestita in esclusiva da ### s.r.l. - tale applicazione consentiva di geolocalizzare il singolo rider che fosse collegato online. In caso di problemi, i riders avrebbero dovuto rivolgersi al numero di supporto di #### si limitava a inserire i dati dei riders nella piattaforma ### e a contattare ### (di ### affinché quest'ultimo attivasse il loro account, in quanto sia l'attivazione, sia il blocco dell'account erano gestiti da ### Il tempo di lavoro era solo formalmente lasciato alla libera scelta dei ciclo-fattorini. Dai documenti prodotti, è emerso come ### comunicasse a FRC il numero di fattorini da impiegare nelle c.d. “supply hours”, ossia le fasce orarie da privilegiare in ragione del maggior numero di ordini ### da parte dei clienti. Il primo giudice ha quindi esaminato l'attività svolta in concreto dai singoli riders, considerando per ciascuno, la durata dell'attività lavorativa svolta, il numero delle ore di lavoro, le prevenzione sopra indicata. medie settimanali relative ai tempi di connessione alle app, il numero delle consegne effettuate. ### premesso, il Tribunale ha rilevato come, per verificare la natura dei rapporti di lavoro instaurati con i ricorrenti e per identificare l'impresa cui imputarli, non potesse farsi diretta applicazione né della normativa di cui all'art. 38 del D. Lgs. 81/2015, relativa alla somministrazione irregolare, né di quella di cui all'art. 29 del D. Lgs. 276/2003, inerente all'interposizione fittizia di manodopera e alla valutazione circa la liceità o l'illiceità dell'appalto. Sul rilievo che entrambe le fattispecie in questione presuppongano la sussistenza, ex ante, di un contratto di lavoro subordinato fra un lavoratore e un datore di lavoro formale che si afferma non essere effettivo, il giudice ha ritenuto che il reale centro di imputazione dei rapporti con i riders fosse la società ### e non l'impresa individuale ### Ha rilevato come l'attività lavorativa, imputata formalmente alla seconda, fosse invece etero-organizzata, diretta e controllata dalla prima, unica beneficiaria delle prestazioni di lavoro rese dai ricorrenti; come la ### detenesse il potere di controllo dei ciclo-fattorini formalmente contrattualizzati da ### come essa stilasse settimanalmente i prospetti relativi alla prestazione del singolo ciclo-fattorino e non al servizio generale offerto da ### come esercitasse il potere sanzionatorio, decidendo unilateralmente, avvisi, sospensioni e blocchi dell'account, implicanti per il rider sanzionato l'impossibilità, temporanea o definitiva, di accedervi e quindi di offrire e svolgere la prestazione. Il giudice ha chiarito come tutto il rapporto di lavoro intrattenuto con i riders fosse pervaso, sin dalla costituzione, dalle scelte della ### la quale, affidando materialmente il disbrigo di alcune pratiche (di presa di contatto / colloquio iniziale / acquisizione di documenti e carichi pendenti, etc.) attivava l'account di ogni ciclo-fattorino sull'applicativo ### avviando così il rapporto. Ha concluso affermando come FRC avesse svolto il ruolo di mera intermediazione tra ### e i singoli fattorini, in virtù di accordi verbali di collaborazione. Tale ruolo trova conferma in una serie di elementi, quali: la stipula di un contratto di prestazione di servizi tecnologici con la ### s.r.l. e non con la ### l'assenza di accesso alla piattaforma digitale da parte di ### l'assenza di rischio di impresa in capo a ### l'applicazione ai singoli ciclo-fattorini delle sanzioni che la ### irrogava per condotte non conformi ai protocolli da essa stabiliti; l'esecuzione, da parte di ciascun rider, delle prestazioni soltanto in favore della ### e non di altri o di ### sulla quale gravavano soltanto gli oneri di amministrazione del rapporto. Ha ricordato come, nel citato decreto del Tribunale di ### 27.5.2020, fosse stato chiarito che ### s.r.l. non lasciava alcun margine di iniziativa, né di operatività alla ### Ha rilevato come i contratti d'opera stipulati dai singoli ciclofattorini con FRC dovessero ritenersi nulli ai sensi dell'art. 1343 cod. civ., perché viziati da causa illecita e finalizzati, in primis, a eludere le norme imperative del lavoro subordinato e, solo in subordine, le disposizioni dell'art. 2 del D. L.vo 81/2015. Dalla disamina della giurisprudenza italiana ed europea, ha rilevato come la natura autonoma dei rapporti fosse stata affermata in molte pronunce sulla base dell'autonomia dell'impresa di food delivery (di mediazione tra ristoratori e riders) e della libertà di scelta, in capo ai riders, in ordine a se e quando lavorare. Ha chiarito come, proprio la libertà di scelta dei riders riscontrata in altra causa, avesse determinato questa Corte a configurare l'esistenza di una fattispecie di cui all'art. 2 D. L.vo n. 81/201511. Ha rilevato come, a seguito di vaglio in concreto della possibilità solo formale di decidere an e quantum della prestazione da parte di un ciclo-fattorino, il Tribunale di Palermo avesse dichiarato la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato tra le parti12. Ha considerato come la Corte di Giustizia europea avesse escluso la qualità di operatore economico indipendente verso un'impresa che agisca sul mercato dipendendo direttamente dal committente, quale ausiliario dello stesso13; come la nozione di lavoratore debba ricondursi all'esecuzione di attività lavorativa, per un certo tempo, a favore e sotto la direzione di altro soggetto da cui riceve una retribuzione in cambio14; come lo status di prestatore autonomo, ai sensi del diritto nazionale, non escluda che tale soggetto debba essere qualificato come “lavoratore” in base al diritto dell'### se la sua indipendenza sia solo fittizia e 11 Cfr. Corte di #### sent. 26/2019, confermata nella sostanza da Cass. 1663/2020. 12 Cfr. Trib. Palermo, sent. 24.11.2020, n. 3570. 13 CGUE, sent. 4.12.2014, C-413/13. 14 Cfr. CGUE, sent. 46/12 EU: C-2013: 97, punto 40. nasconda in tal modo un vero e proprio rapporto di lavoro; come tale status non sia pregiudicato dall'assunzione del medesimo quale lavoratore autonomo secondo il diritto nazionale, qualora tale lavoratore agisca sotto le direttive datoriali che ne vincolano la libertà di scelta dell'orario, del luogo e del contenuto della prestazione15 e non partecipi dei rischi commerciali di detto datore di lavoro16. ### ha applicato la disciplina di protezione ai rapporti di lavoro connotati dalla dipendenza organizzativa, valorizzando il concreto atteggiarsi del rapporto, in modo da offrire le tutele del lavoro subordinato in tutti i casi di apparente autonomia del prestatore. Il Tribunale ha seguito le pronunce con le quali è stata dichiarata la subordinazione dei rapporti intrattenuti dai riders con l'impresa che gestisce la piattaforma digitale, sul presupposto della mera apparenza dell'indipendenza del prestatore di lavoro con riguardo alla scelta del come e quando lavorare. Nella specie ha accertato come ogni prestatore fosse assoggettato alla piattaforma digitale che ne organizzava l'attività lavorativa seguendo l'algoritmo di assegnazione degli slot - quale procedimento funzionale al miglior servizio per il datore di lavoro e al sistema premiale ### delle valutazioni17. Ha rilevato come, per quanto attiene al platform work relativo al modello di lavoro on-demand - tipico dei riders incaricati del 15 cfr. sent. ###-256/01 EU:C:2004: 18, punto 71 e 72. 16 cfr. sent. Agegate, C-387, EU: C: 1989: 650; punto36. 17 ###, ### de lo ### sent. 805/2020. trasporto e consegna di cibi -, la Corte di Giustizia avesse messo in luce la carenza di margini di negoziazione18 e come il focus della vicenda si fosse incentrato sui costi del servizio e organizzazione, in capo agli autisti utilizzati da ### come da ciò ne avesse tratto la conseguenza che fosse la piattaforma digitale utilizzata a concretizzare la titolarità del rapporto di lavoro con i suoi collaboratori. Il Tribunale ha ritenuto quindi che la piattaforma digitale utilizzata da ### s.r.l. funzionasse in base ad algoritmi non resi noti e diretti a perseguire in via esclusiva l'interesse della società convenuta; come i riders, per lavorare, scaricata la app, dovessero collegarsi in attesa della richiesta di consegna senza essere retribuiti per il tempo di attesa ed essere compensati soltanto a consegna eseguita (prima con 3,00 ### e poi con 3,50 euro); come il tempo di lavoro fosse etero-organizzato e come ogni singolo rider fosse spronato e sollecitato (anche sotto minaccia di sospensione o blocco dell'account) a stare quanto più a lungo possibile on-line, specialmente nelle supply hours, per ricevere e accettare gli ordini; come i riders dovessero trovarsi all'interno di un determinato raggio di azione per essere geolocalizzati; come la loro attività fosse determinata in termini molto precisi dalla app, pena l'applicazione di sanzioni, consistenti nella sospensione o nel blocco dell'account; come la libertà dei riders di scegliere se e quando lavorare -sulla quale era fondata la tesi della natura autonoma della prestazione sancita 18 ### della Corte di ### 20.12.2017 C-434/15. anche dalla giurisprudenza della ### non potesse essere ritenuta reale, ma solo fittizia, essendo i riders soggetti a selezione e ### invito a collegarsi on-line in base a un algoritmo, congegnato in modo da valutarne la geolocalizzazione più prossima al ristorante, in funzione dell'efficienza del servizio di consegna; come fossero i dipendenti apicali di ### a stabilire settimanalmente il numero di ciclo-fattorini da impiegare in certe fasce orarie e a premere su FRC affinché la stessa - “braccio operativo sul campo” - compulsasse, anche attraverso minacce di sanzioni, i ciclo-fattorini a collegarsi in certi orari e non in altri. La circostanza che non tutti i riders ricorrenti fossero stati assoggettati a provvedimenti di sospensione o blocco dell'account nulla toglie alla prova del fatto che tali provvedimenti erano stati minacciati e applicati nei confronti di alcuni (tra cui ######. Ha concluso come lo svolgimento della prestazione con le modalità suddette - che si erano tradotte nell'integrazione della etero-organizzazione del rapporto di lavoro mediante piattaforma digitale e, di converso, nella messa a disposizione delle energie lavorative da parte del lavoratore secondo le modalità stabilite dalla ### - integrasse appieno il paradigma della eterodirezione di cui all'art. 2094 c.c.. In base a tali considerazioni, in Tribunale ha dichiarato che, nei periodi indicati in dispositivo, tra ognuno dei ricorrenti e la ### era intercorso rapporto di lavoro subordinato con mansioni di ciclo-fattorini al VI livello del ### Terziario19; -come, in base a tale accertamento, dovesse essere riconosciuto il diritto in capo a ciascuno a percepire la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché le competenze di fine rapporto, il tfr e l'indennità sostitutiva del preavviso previsti per detto personale, con conseguente condanna generica così come richiesta dai ricorrenti e quindi da liquidarsi in separato giudizio. Il Tribunale ha quindi esaminato le due domande di risarcimento danni proposte dai ricorrenti. Ha considerato come nella prima i riders avessero lamentato la violazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali, sotto il duplice profilo dell'accesso ai dati e del controllo a distanza (con riguardo all'art. 4 della L. 300/70 e agli artt. 7, 11 e 171 del ### della privacy). Ha rilevato come i ricorrenti avessero lamentato nello specifico: a) l'omessa prestazione delle informative di cui all'art. 13 del D. L.vo 196/2003; b) l'illegittimità del trattamento di geolocalizzazione; c) violazioni in tema di modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati; d) l'illegittimità del trattamento dati per fini di profilazione e selezione del personale con effetti distorsivi e discriminatori. In ordine al danno, gli stessi ricorrenti avevano allegato che la prova del pregiudizio dovesse ritenersi connessa all'illegittima selezione dei lavoratori, assoggettati a sanzione o a rischio di punizione, per effetto della maggiore o minore produttività. ###fr. ### distribuzione e servizi. Il Tribunale ha rigettato la pretesa assumendo che i ricorrenti non avessero specificamente dedotto, né provato, di aver subìto un danno dall'asserito illegittimo utilizzo dei dati personali, essendosi gli stessi limitati a richiedere un risarcimento di ugual importo per ciascuno, parametrato al rischio di perdita del posto di lavoro (in misura pari a 7,5 mensilità), ovvero alla lesione della dignità personale (in misura pari a ### ). Il giudice ha affermato come il “danno da rischio” non sia risarcibile, essendo per contro risarcibili più voci del danno non patrimoniale, previa allegazione e prova di esse. Ha rilevato come -a prescindere da ogni accertamento circa la violazione delle norme sulla privacy la difesa dei ricorrenti non avesse allegato in modo specifico quale sarebbe stato il danno in concreto subìto dagli stessi per effetto della violazione di tali norme, con conseguente impossibilità di valutare i danni patiti; ha rilevato infine come il danno non patrimoniale per violazione della privacy non possa ritenersi in re ipsa, ma debba essere allegato e provato e come il mero rischio di sospensione o blocco dell'account non valga a integrare tale prova. Ha affermato come nemmeno fosse stato dedotto l'ubi consistam della discriminazione, in mancanza di puntuali allegazioni inerenti all'aver subìto un trattamento sfavorevole rispetto ad altri nella stessa condizione, o all'essere stati posti in una situazione di particolare svantaggio in quanto appartenenti a un certo gruppo; ha notato come le applicazioni sugli smartphones, relative alla lamentata violazione dell'art. 4 della L. 300/70, fossero utilizzate dai ricorrenti per rendere la prestazione lavorativa, con l'effetto di non necessitare di preventivo accordo con le rappresentanze sindacali. Ha rigettato infine la domanda di risarcimento del danno per violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro per la dedotta violazione delle disposizioni di cui all'art. 2087 c.c. e del D. L.vo 81/2008. A seguito dell'accoglimento parziale delle domande dei ricorrenti, il Tribunale ha compensato le spese per un terzo, ponendo gli altri due terzi a carico della ### s.r.l., rimasta soccombente, liquidandole in dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. modifiche e integrazioni. Il giudice ha disposto la compensazione integrale delle spese tra i ricorrenti e ### in ragione dell'accoglimento della domanda principale proposta verso ### e della proposizione solo in subordine della domanda verso ### 2. I motivi di doglianza. ### ha impugnato la sentenza di cui sopra affidando le proprie doglianze a tre motivi. Con il primo ### si duole della reiezione dell'eccezione di decadenza sancita dal Tribunale assumendo l'erroneità della pronuncia che ha escluso la possibilità di applicare, nel caso di specie, l'art. 32, 4 co. lett. d) della L. 183/2020 sul presupposto che si tratti di norma eccezionale di stretta interpretazione e della genericità dell'eccezione. Non potendosi fare affidamento che su fatti allegati e provati, ### non avrebbe provato la cessazione del rapporto e, per i casi di distacco dell'account, non avrebbe indicato la causa della cessazione, con l'effetto di proporre un'eccezione del tutto generica. ### enuclea tre aspetti, di seguito esposti. a) Il giudice avrebbe violato l'art. 12 delle ### Sarebbe errata la tesi dell'estensione del regime dell'impugnativa ex art. 6 L. 604/66 al tema in esame. ###. 183/2010 avrebbe introdotto un termine di decadenza per diverse altre situazioni, anche avulse dall'esistenza di formali atti interruttivi. Il non aver previsto che la decadenza di cui all'art. 32, co. 4, L. 183/2010 decorra da un atto scritto non sarebbe frutto di dimenticanza, ma di una scelta del legislatore; in questo caso, la parte non impugna un atto del terzo ### effettivo titolare del rapporto che vorrebbe interrompere o privare di efficacia, ma introduce un'azione di cognizione preordinata ad accertare l'esistenza ex tunc di un rapporto di lavoro di fatto realizzatosi con detto terzo; di qui l'irrilevanza, rispetto all'accertamento, di un'eventuale comunicazione di interruzione. Il lavoratore, in tal caso, sarebbe chiamato ad attivarsi entro un termine massimo decorrente dalla data di cessazione di fatto dell'attività lavorativa per detto terzo soggetto. b) In ordine all'intenzione del legislatore, dovrebbe tenersi presente, come ritenuto anche dalla Corte cost.20, che la ratio dell'introduzione dei termini di decadenza si rinviene nell'esigenza di speditezza dei processi. Il ritenere che il termine di decadenza ex art. 32, 4 co., decorra solo in presenza di atti interruttivi del terzo vanificherebbe la ratio sopra indicata. 20 Corte cost. sent. 155/2014. c) Anche nell'ipotesi di assenza di una norma specifica, il giudice avrebbe dovuto preliminarmente verificare se, nell'ordinamento, vi siano norme di decadenza previste per fattispecie simili o analoghe. Qualora avesse compiuto tale accertamento, avrebbe riscontrato la presenza dell'art. 39, co. 1, D. Lgs. 81/2015, il quale ha disciplinato il caso dell'interposizione, quale somministrazione irregolare, prevedendo la decadenza quando il lavoratore cessa di rendere la prestazione a favore dell'utilizzatore. In applicazione di tali principi, tutti i lavoratori sarebbero decaduti, ossia, la decadenza colpirebbe tutti i lavoratori che hanno impugnato, con ricorso del ###, ben oltre il termine di 60 giorni dalla fine del rapporto per rivendicarne la titolarità in capo a ### s.r.l. [di seguito ai nomi le date di cessazione: ### 10.9.2019; ### 16.11.2019, ### 19.9.2019, ### 5.12.2019; ### 3.11.2019; ### 2.6.2019; ### 3.7.2019; ### 9.12.2019; ### 31.7.2019; ### nessuna impugnazione stragiudiziale]. ### e ### non risultavano peraltro indicati nella lettera del 3.7.2020 e quindi gli stessi prima del deposito del ricorso non avevano nemmeno chiesto di accertare la titolarità del rapporto in capo a ### s.r.l.. d) Inoltre dalle prospettazioni dei ricorrenti, tre di loro (### in data ###, ### in data ###, e ### in data ###), sarebbero cessati per effetto del “blocco dell'account” e quindi, vertendosi in ipotesi di licenziamento orale (stante la libertà di forma del recesso), essi avrebbero ricevuto una comunicazione idonea alla volontà di interrompere il rapporto. Dando seguito all'interpretazione dell'art. 32, 4 co., lett. d) L. 183 suggerita in sentenza, il giudice avrebbe dovuto dichiarare quei tre definitivamente decaduti. Per gli altri sette ricorrenti il rapporto, in assenza di indicazione della causa, si sarebbe risolto per ragioni diverse da ogni iniziativa della ### di conseguenza, il termine di decadenza non sarebbe potuto decorrere che dalla data da essi indicata nel ricorso introduttivo e, non avendo contestato la titolarità del rapporto in capo a ### i suddetti ricorrenti sarebbero comunque decaduti. La doglianza è infondata. Infatti, così come rilevato, con una pronuncia che ne esamina a fondo i vari profili, la ### Corte21 ha rilevato quanto segue: “l'art. 32 co. 4 della legge 183 del 2010 prevede che: «Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del d. l.vo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine; b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al d. l.vo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in 21 Cfr. Cass. SL, 17.12.2021, n. 40652. vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge; c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data di trasferimento; d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'art. 27 del d. l.vo 10 settembre 2003 n 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto». Il problema di diritto che si pone, come detto, è quello di accertare se il regime della decadenza dì cui alla citata disposizione si applichi anche alle ipotesi di richiesta di accertamento del rapporto di lavoro, ormai risolto, nei confronti di altro datore di lavoro rispetto a quello formale. I giudici di merito hanno dato risposta positiva al problema richiamando il precedente di legittimità di questa Corte n. 13179/2017. La conclusione dei giudici di merito non è condivisibile. A tal uopo è opportuno premettere, come già specificato in altri provvedimenti di questa Corte (Cass. n. 6649/2020; Cass. 28750/2019) che la ratio dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010 è stata quella di estendere ad una serie di ipotesi ulteriori la previsione dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966 (previamente modificato) sull'impugnativa stragiudiziale, originariamente limitata al licenziamento (Cass. n. 13648 del 2019). La finalità è quella di contrastare pratiche di rallentamento dei tempi del contenzioso giudiziario che finirebbero per provocare una moltiplicazione degli effetti economici in caso di eventuale sentenza favorevole e di stabilizzare le posizioni giuridiche delle parti in situazioni in cui si ha l'esigenza di conoscere, con precisione ed entro termini ragionevoli, se e quanti lavoratori possono far parte dell'organico aziendale. Tuttavia, trattandosi di una limitazione temporale per l'esercizio dell'azione giudiziaria di non poco conto, tanto da dovere ritenere che la norma oggetto d'esame abbia carattere di eccezionalità, si impone una interpretazione particolarmente rigorosa, soprattutto con riguardo alla fattispecie di chiusura prevista dall'art. 32 co. 4 lett. d) legge citata (Cass. n. 13179 del 2017). Tale rigorosità deve confrontarsi necessariamente con i limiti previsti dalla nostra ### (artt. 2, 111 e 117), dal diritto eurounitario (art. 47 della ### di ### in considerazione della natura della controversia che riguarda il tema della successione in un ramo di azienda) e dal diritto convenzionale (artt. 6 della ### dei ### dell'###, nel senso che occorre pur sempre tenere conto dei possibili profili d'illegittimità con riguardo ad un ambito applicativo di tipo estensivo o analogico della norma in questione. ### è consapevole dell'indirizzo di cui alla sentenza di questa Corte n. 13179/2017, richiamata nella gravata pronuncia dai giudici di seconde cure, i cui principi, però, devono essere letti e contestualizzati alla luce delle argomentazioni e delle precisazioni delle pronunce successive che sono seguite in materia e, in particolare, con quelle affermate dalle recenti decisioni n. ###/2021 e n. 14131/2020 ove è stata evidenziata comunque la necessità, ai fini della operatività della decadenza di cui all'art. 32 co. 4 legge 183/2010, di un provvedimento o di un atto da impugnare ovvero di un tipizzato fatto (scadenza del contratto a tempo determinato). Come correttamente è stato sottolineato in queste ultime sentenze non si può estendere analogicamente ad un "fatto" (cessazione dell'attività del lavoratore) una norma calibrata in relazione ad atti scritti e recettizi ovvero a fatti tipizzati. Una diversa interpretazione renderebbe, infatti, eccessivamente aleatorio l'esercizio del diritto di azione del lavoratore, stante l'intrinseca difficoltà di identificarne con esattezza il diritto di azione. Le suddette pronunce (la 13179/2017 e la n. ###/2021) non sono tra loro contrastanti perché la prima si limita ad individuare le fattispecie di applicabilità della decadenza in questione (tra cui le azioni dirette al conseguimento di un risultato di contenuto economico o comunque risarcitorio, che presupponga l'accertamento del rapporto alle dipendenze di quest'ultimo), mentre la seconda precisa i presupposti di operatività della decadenza stessa, ponendosi, quindi, su di un piano logico-giuridico diverso e successivo rispetto alla analisi svolta dalla prima sentenza. ### sia nei casi di richiesta di costituzione (ove è chiara la volontà dell'istante di ripristino immediato e/o di stabilizzazione) sia nei casi di richiesta di accertamento (ove l'azione dichiarativa richiede un accertamento "ora per allora") del rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso dal titolare del contratto, occorre pur sempre un atto o un provvedimento datoriale che renda operativo e certo il termine di decorrenza della decadenza di cui all'art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183/2010, in un'ottica di bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti. Fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi della suddetta disposizione, atteso che il profilo impugnatorio funge da decisivo discrimine della applicazione della relativa disciplina. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile e va affermato il seguente principio di diritto ex art. 363 co. 3 cpc: «la disposizione di cui all'art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183 del 2010, relativa al regime di decadenza ivi previsto, non si applica alle ipotesi -in tema di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contrattonelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso». Dai principi esposti, pienamente condivisi dal Collegio, consegue che, in mancanza di un atto formale di risoluzione o negazione della titolarità del rapporto, le domande azionate dai ricorrenti risultino esser state indubbiamente proposte in termini. Né può trovare applicazione l'art. 39 del D. Lgs. 81/2015 intitolato “decadenze e tutele”22, non vertendosi, nella specie, nell'ipotesi di somministrazione irregolare di manodopera che la 22 La norma è concepita come segue: “Nel caso in cui il lavoratore chiede la costituzione del rapporto con l'utilizzatore, ai sensi dell'art. 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966, e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore”. norma stessa presuppone. Si richiede, infatti, che la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 31, commi 1 e 2, 32, e 33, comma 1, lettere a), b) c) e d), ma è data per presupposta la condizione che, alla base, vi sia un contratto di somministrazione, stipulato in forma scritta, contratto che nella specie manca. Con il secondo motivo, variamente articolato, ### lamenta come, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, si verta nell'ambito di una ordinaria causa in cui i collaboratori di un appaltatore chiedono il riconoscimento della titolarità del rapporto (di natura subordinata) in capo al committente. Il Giudice avrebbe equivocato, trascurando il fatto che il contratto di appalto non richiede la forma scritta neppure ad probationem. Sarebbe stata inoltre travisata la circostanza relativa alla emissione, per tutto il periodo, di fatture da parte di FRC e a carico di ### per il servizio di food delivery, svolto dai riders e, quindi, per tale via l'inequivoca attuazione di un ordinario appalto di servizi. Il giudice non avrebbe istruito e deciso la causa in base ai consolidati principi giurisprudenziali vigenti in tema di accertamento della titolarità dei rapporti di lavoro del personale impiegato in appalto di servizi. Avrebbe erroneamente escluso la liceità dell'appalto di servizi svolto con manodopera, organizzata e gestita autonomamente dall'appaltatore; avrebbe trascurato la libertà di predeterminare le modalità tecniche di esecuzione del servizio oggetto dell'appalto da parte del committente, titolato anche a dare direttive ai collaboratori dell'appaltatore in funzione della verifica del risultato delle prestazioni23. ### svolge inoltre una serie di puntualizzazioni in fatto - che saranno esaminate nel prosieguo - al fine di sostenere la carenza di alcuna oggettiva ingerenza da parte della società ### s.r.l. nelle modalità di gestione del servizio da parte di FRC in modo da travalicare i confini dell'ordinato intervento rispetto al servizio affidato in appalto; sottolinea, da ultimo, come la vicenda penale in corso (che vede interessati tutti i titolari e preposti di FRC e la sola dipendente di ### s.r.l., ###, non possa assumere rilievo nella presente controversia, essendo diversi i presupposti fattuali e giuridici (del caporalato ex art. 603 bis c.p.) rispetto a quelli giuslavoristici. Il motivo è infondato e deve essere disatteso. Si vuole, in tesi della ### s.r.l., che il rapporto con FRC fosse costituito da un appalto genuino di servizi, sul presupposto che FRC avesse gestito e organizzato autonomamente l'attività dei ricorrenti secondo i modi tipici di detto istituto giuridico. ### richiama sul punto gli orientamenti di legittimità, per i quali: a) non è sufficiente a qualificare come non genuino l'appalto qualora il personale dell'appaltatore riceva/utilizzi “modelli” contenenti direttive di standardizzazione del servizio predisposti dalla committente24; b) ricorre l'appalto genuino nel caso di assunzione del rischio d'impresa e della responsabilità della organizzazione dei mezzi e dell'esercizio dei poteri 23 Cfr. Corte di Appello di Roma, 18.4.2019, n. 855. 24 Cfr. Cass. 15.7.2020, n. 24386. datoriali, mentre il controllo tecnico, appartenente al committente sulle attività relative al funzionamento dell'impianto non interferisce con i poteri di gestione che appartengono all'appaltatore (cfr. Cass. 28.4.2020, n. 8256). Con riguardo alla sentenza di legittimità da ultimo citata, si deve rilevare, per un verso, l'alienità della materia in essa trattata rispetto al tema di causa (in una, l'appalto di servizi di manutenzione e pulizia presso impianto ferroviario e, nell'altra, il servizio di consegna cibi e bevande); per altro verso, si deve osservare come la suddetta sentenza25 abbia escluso la liceità dell'appalto nel caso (comune alla fattispecie in esame, v. infra) in cui l'appaltatore “metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, mantenendo i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo”. Le affermazioni per le quali ### si sarebbe limitata a fornire indicazioni in merito alle esigenze di servizio attese per le settimane a venire, nonché informazioni su dati e statistiche necessari al pagamento dei compensi, sulle quali poggia la tesi della genuinità dell'appalto, sono state smentite dalle risultanze istruttorie. 25 Richiamando il proprio orientamento, rif. Cass cfr. Cass. 5/10/2002 n. 14302 e recentemente Cass.25/10/2018 n. 27105. Preme evidenziare, in primis, come - pur essendo il contratto di appalto suscettibile di essere concluso in forma orale -, nessun elemento di prova sia stato allegato e dimostrato dalla società appellante in ordine a epoca, oggetto, contenuto degli accordi commerciali intercorsi tra le parti. ### dell'esistenza di fatture di pagamento per i servizi della FRC da parte della ### s.r.l. può valere a confermare l'esistenza di rapporti commerciali tra le stesse, ma non a provare la natura di tali rapporti e la loro riconducibilità a un tipo di contratto piuttosto che ad un altro. La società ### ha sostenuto di essere del tutto estranea alla gestione della app ### -che mette capo alla ### B.V.-, la quale, con il supporto della ### B.V. fornisce i servizi connessi all'utilizzo della App26; ha rilevato come il ### si fosse limitato a offrire a ristoratori e riders una piattaforma tecnologica attraverso la quale entrare in contatto direttamente tra loro. Tali rapporti sarebbero quindi distinti in tre paralleli e indipendenti modelli contrattuali per la fornitura dei servizi di piattaforma al fine di realizzare l'incontro tra domanda e offerta instaurati tra: a) ### B.V, ### B.V. e i riders; b) tra ### B.V., ### B.V. e i ristoratori; c) tra ### B.V. ### B.V. e i consumatori finali. ### si sarebbe semplicemente proposto come soggetto che, in nome e per conto di grandi catene di ristoranti, avrebbe seguito le 26 Cfr. p. 3, comparsa di costituzione in I grado. consegne degli ordini raccolti tramite ### affidandole a imprenditori terzi27. ### nel tentativo di escludere il proprio coinvolgimento diretto, riferisce una parte delle incombenze ad altra società del ### Tuttavia, ### non trae le conclusioni da tale difesa perché non solleva questione di carenza di legittimazione passiva in ordine alla propria posizione; si rileva, infine, che, quando si tratta di società infragruppo (come nella specie), il coinvolgimento delle stesse nell'attività del gruppo è in re ipsa. Peraltro, così come già evidenziato dal Tribunale, a fronte dell'attività, meramente formale, di messa in contatto delle imprese di ristorazione con quelle di organizzazione del servizio di trasporto e consegna cibi e bevande mediante ciclo-fattorini da parte del ### è chiaramente emersa una commistione di attività e di compiti tra le indicate società del ### (#### e ### s.r.l.), essendo stata acquisita la prova dell'esercizio di fatto di poteri decisionali, gestori, invasivi e condizionanti, in ogni singolo segmento lavorativo, l'attività dei riders da parte di personale apicale (#### della ### s.r.l.. Il Tribunale ha richiamato, a riprova sul punto, le dichiarazioni di ### e ### (doc. 53 cit., pag. 32 e ss.) e ricordato come la prima - manager di ### - avesse esercitato un ruolo primario nella gestione dei riders attraverso il potere di sospensione diretto dell'account (“… l'ho sospeso fino a quando non cambia numero di telefono”; “io non posso stare 27 Cfr. p. 4, comparsa di costituzione in I grado. tutto il pomeriggio a mettere off-line i tuoi”). Quanto affermato dal Tribunale trova ulteriore conferma nel fatto che la stessa ### pur facendo notare che i rapporti commerciali sono gestiti da ### e non da ### s.r.l., in ogni caso ammette che vi siano state minori interazioni con alcuni dipendenti di ### s.r.l., quali ##### e ### Vita28. Quelle che sono state definite “minori” interazioni avevano ad oggetto le direttive di sistema, quali quella sottesa alla scelta di togliere i bonus, proveniente da Amsterdam29. Procedendo con ordine, deve rilevarsi come le argomentazioni addotte dal Tribunale circa l'imputabilità diretta a ### s.r.l. dell'attività di gestione della piattaforma, in relazione all'accesso e gestione in via diretta dei rapporti con i riders da parte della stessa non siano state seriamente messe in discussione dall'appellante, che si è limitata a riprodurre quanto già affermato nella comparsa di costituzione senza tener conto delle emergenze istruttorie che, tutte, convergono nel senso sopra indicato dal Tribunale e che si intendono qui richiamate. Per puro scrupolo si rammenta come ### dipendente ### da ottobre 2018 a ottobre 2019, con mansioni di city operation manager (responsabile analisi dati per 28 Cfr. ###. ### cit., p. 32, che riporta il seguente report di ### “Please note that the commercial relation is managed by ### B.V. and not by ### s.r.l. However, there might have been minor interactions with some employees of the ### srl, such as: ###### Vita”. 29 Cfr. Comunicazione da ### a ### del 7.12.2018, ore 8:38:20, in #### cit., p. 41. la gestione di corrieri e ristoranti), incaricato del controllo di un numero adeguato di corrieri e ristoranti rispetto alla previsione degli ordini, abbia riferito: -che ### -responsabile delle città del sud e poi anche operation manager ad interim per tutta ### “partecipava a tutte le riunioni e prendeva tutte le decisioni”; -che “era ### a dare indicazioni a FRC in merito al numero dei corrieri che era necessario prevedere sui territori nei vari orari30”; ha inoltre evidenziato come, “a partire da marzoaprile 2019, ### avesse deciso di analizzare alcune metriche dei corrieri, tipo tempistiche, medie di consegna, tempistiche dell'arrivo sotto casa del cliente al completamento della consegna, numero di cancellazione di ordini in un certo periodo, numero di ordini “fake”, ossia quegli ordini che risultino completati ma ove il cliente finale si lamenta di non aver mai ricevuto l'ordine. Il fine di questo controllo è verificare se ci sono stati dei corrieri che non hanno comportamenti corretti (…) Il controllo sull'account lo aveva ### (…) FRC non aveva il potere di bloccare l'account. La mancata accettazione degli ordini era poi uno dei parametri per valutare il rider soprattutto nelle ipotesi di accordi orari con ### Tutti i corrieri hanno una app che si chiamava ### bisognava creare una utenza che veniva controllata e verificata da ### per esempio ### controllava i documenti, il permesso di soggiorno, che ci fosse un indirizzo mail funzionante (…) Nel momento in cui i corrieri erano on-line tutta la loro attività veniva registrata dall'app; i 30 Cfr. p.v. 30.6.2021. dati erano anonimizzati; venivano fatte ricerche per valutare la media delle prestazioni e dati fuori media venivano poi valutati e si identificava il corriere (…)”. Già da tali dichiarazioni si evince come ### s.r.l. avesse accesso e ampio potere di utilizzo della piattaforma, attraverso la quale non si limitava a vagliare i risultati di massima del servizio, ma procedeva a un controllo diretto dei singoli rider ed esercitava su ciascuno anche il potere di sospensione o di distacco dello stesso dall'account qualora, a suo giudizio, non avesse rispettato o si fosse comunque discostato dagli standards messi a punto e richiesti dalla stessa committente. Del resto, la circostanza che la ### fosse gestita da ### e si avvalesse, quanto ai servizi, della tecnologia di ### B.V. (come sostenuto dall'odierna appellante) non vale in sé a provare l'estraneità dal processo di gestione del rapporto con i riders da parte di ### dal momento che -così come riscontrato dai testi escussiquesta società infragruppo aveva, per contro, nelle proprie figure apicali, una indubitabile forza e capacità di gestione diretta del rapporto con tali lavoratori, proprio attraverso l'utilizzo in via esclusiva della piattaforma. La pervasività del controllo risulta anche dalle dichiarazioni del teste Vita31, il quale ha riferito che loro (di ### richiedevano “un numero specifico di corrieri su fasce orarie che fossero disponibili a collegarsi on-line; si richiedeva un numero maggiore di corrieri nella fascia del pranzo e della cena, nel fine 31 Attualmente dipendente di ### B.V. con le mansioni di automation analist e già dipendente ### dal settembre 2016 al gennaio 2020. settimana, o se vi erano promozioni particolari. Successivamente ho continuato a seguire i processi di attivazione dei corrieri tramite ### su ### utilizzavamo un form on line per cui FRC dava i dettagli identificativi per identificare gli account che avevano creato. ### un team di supporto che controllava i documenti, io controllavo che i documenti fossero stati approvati, poi facevo settaggi tecnici in modo che i corrieri fossero esclusivi per i ristoranti assegnati a ### poi mi occupavo dell'attivazione dell'account. Quando il ristorante richiede il corriere alla piattaforma quest'ultima identifica un corriere secondo parametri tecnici; il corriere a quel punto vede sul telefono la distanza dal ristorante ed ha un tempo di 60 secondi per accettare l'ordine; il corriere in quel momento non sa dove dovrà consegnare la merce. ### fa un controllo sulla percentuale di ordini accettati o meno; ho creato un processo bisettimanale che controllava i dati relativi all'accettazione e alle valutazioni di clienti e ristoranti sul corriere; i casi più estremi con parametri negativi venivano segnalati a FRC con dei consigli per poter lavorare con i propri corrieri per migliorare questi parametri (…) C'è un periodo di tempo di verifica dell'operato del corriere e, se le cose non miglioravano, il corriere veniva sospeso dalla piattaforma da parte di Uber”. Le dichiarazioni dei testi confermano quanto già acclarato dal ### e smentiscono la tesi di parte appellante, secondo la quale non sarebbe stata valutata la possibilità di contratto di appalto con mere prestazioni di manodopera. ### non ignora come, a seguito dell'evoluzione dei modelli organizzativi - evoluzione caratterizzata dalla segmentazione dei processi produttivi e dall'impegno massivo delle tecnologie informatiche associata alla riduzione del peso dei beni materiali -, la giurisprudenza sia pervenuta a una rivalutazione delle attività lavorative in cui sono divenuti più necessari o, talora, prevalenti, l'organizzazione e il complesso delle conoscenze (know-how) rispetto al possesso dei beni. Dal conseguente ridimensionamento della portata del rigore interpretativo della presunzione di cui all'art. 1, co. 3, L. 1369/60, la giurisprudenza si è orientata, prendendo le mosse da un approccio diretto a individuare la fattispecie lecita. Si è ritenuto che, in tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, l'utilizzo da parte dell'appaltatore di macchinari e attrezzature fornite dall'appaltante dia luogo a una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata di cui all'art. 1 della L. 1369/1960 solo quando il conferimento di mezzi sia di rilievo tale da rendere del tutto marginale e accessorio l'apporto dell'appaltatore. In mancanza di tale presupposto, la configurabilità della fattispecie vietata può essere esclusa solo quando, nonostante la fornitura di macchine e attrezzature ###, da parte dell'appaltante, sia verificabile un rilevante apporto dell'appaltatore, mediante il conferimento di capitale, beni, software e in genere beni immateriali, aventi preminente rilievo nell'economia dell'appalto32. 32 Cfr. tra le molte, già Cass. 13.5.2009, n. 11022; Id. 19.3.2010, n. 6726; Id. 7.11.2013, n. 25064 e Cass. 2.11.2021, n. ### che le richiama. Nella giurisprudenza di legittimità (condivisa dal Collegio) si afferma che l'utilizzazione da parte dell'appaltatore di attrezzature fornite dall'appaltante non implica l'illiceità dell'appalto ove il compimento dell'opera non richieda l'uso di attrezzature o macchinari notevoli, ma possa essere realizzato anche con l'uso di mezzi modesti, “ferma restando la necessaria esistenza in capo all'appaltatrice di un'autonoma organizzazione con assunzione del relativo rischio di impresa33”. Tale criterio ha assunto pregnanza ancora maggiore con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003, laddove la descritta presunzione della L. 1369 del 1960 - concepita, come ricordato, in un'epoca non ancora pervasa dalla automazione della produzione e dalle tecnologie informatiche - è stata abrogata. Attualmente “non è più richiesto che l'appaltatore sia titolare dei mezzi di produzione, per cui anche se impiega macchine ed attrezzature di proprietà dell'appaltante, è possibile provare altrimenti - purché vi siano apprezzabili indici di autonomia organizzativa - la genuinità dell'appalto ... così, mentre in appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali cd. 'pesanti', il requisito dell'autonomia organizzativa deve essere calibrato, se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti cd. 'leggeri' in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri 33 Si veda, con riguardo alla L n. 1369 del 1960, Cass. 3 luglio 2009, n. 15693, nonché Cass. n. 16488/2009. dipendenti34”. Sul punto, anche a voler prescindere dall'assenza di mezzi di produzione ### necessari a una effettiva strutturazione minima d'impresa, deve rilevarsi la carenza, nella specie, dell'organizzazione dei mezzi necessari per l'esercizio dell'impresa e, segnatamente, dell'effettiva possibilità di gestione di dipendenti e collaboratori da parte di ###. Sulla modestia del capitale versato (### ), non è il caso di insistere. Per quanto attiene all'organizzazione, si nota come la gestione dei riders sia stata esercitata, in forma pervasiva e totalizzante, dalla ### attraverso la piattaforma digitale e come, pertanto, nessun margine di autonomia gestionale sia residuato in capo a FRC per poter sostenere la tesi della ricorrenza di un appalto lecito in ragione della (affermata, ma smentita) attività del ### appaltatore nell'organizzazione del servizio. Illuminante in tal senso è la comunicazione intercorsa tra la manager di #### e ### di ### nella quale si fa riferimento, non già a un controllo del servizio inteso in senso lato, ma allo specifico numero di ciclo-fattorini che si sarebbero dovuti scollegare in una certa fascia oraria decisa da ### e alla necessità di creare dei turni di lavoro per i riders ai fini di 34 In termini, più recente, Cass. 14 agosto 2019, n. 21413; Id. 21 ottobre 2020, 22989. 35 Sul punto il ###, con sentenza 10.11.2020, n. 25220, ha osservato che l'appalto ### di manodopera è configurabile sia in presenza degli elementi presuntivi indicati dal terzo comma dell'art. 1 della L. 1369/60, sia qualora il soggetto interposto manchi di gestione di impresa a proprio rischio e di una autonoma organizzazione, da verificare con riguardo alle prestazioni in concreto massimizzarne la resa. Ci si riferisce alla comunicazione del 30.11.2018 delle ore 16:4436, laddove ### afferma: “16 corrieri connessi dalle 15 alle 18 a #### l'ora = ### › ### al mese” e commenta “non sono noccioline”; aggiunge “vanno creati dei turni, così anche il tph [trip per hour] sia elevano [rectius, elevato] sui turni; turni di 4 h; gli fai fare 2/3 turni al giorno”. La manager aggiunge: “Sta a te non pagare quelli che non si devono collegare. E io, di conseguenza, ti pagherò solo quelli che ti richiedo37 (…) Sai bene che ad oggi i 16 di pomeriggio non mi servono38 (…) Hai avuto dodici corrieri a pranzo e adesso che il pranzo è finito sono diventati diciassette. Mi sento abbastanza presa in giro39”. È indubbio che i riders dovessero collegarsi e rimanere collegati secondo i dettami dei piani orari settimanali40 predisposti dalla piattaforma gestita da ### in base alle rilevazioni e alle previsioni di cui hanno parlato ### e ### (cfr. dep. ut supra). Infatti, così come chiarito da ### il compenso (di ### per ogni consegna realizzata), sarebbe affidate. 36 Cfr. ### del ### di ### cit., pp. 37 e 38. 37 Cfr. sentenza impugnata, #### n. 1685/21, p. 30. 38 Cfr. doc. 53 prod. ricorrenti, p. 38. 39 Cfr. doc. 53 prod. ricorrenti, p. 43. 40 Di cui è stata fornita evidenza in base a e-mail del 25 gennaio 2019 inviata da ### (### a ### (### contenente la specifica pianificazione oraria della settimana dal 28.1.2019 al 3.2.2019 con le richieste/direttive per le supply hours dalle 12 alle 23, suddivise per ciascuna giornata, laddove si nota come nelle ore serali (19-21) vi sia la più elevata richiesta numerica di ciclofattorini e come tale richiesta, pur consistente, diminuisca nelle ore del pranzo (12- 13); nelle altre fasce orarie si assiste alla riduzione in misura variabile, fino a un quarto o a frazioni più piccole rispetto alle ore serali di punta e fino alla metà o a stato in concreto erogato solo alla duplice condizione: a) che la percentuale di accettazioni non fosse inferiore al 95%, nel qual caso sarebbe stata applicata una penalità dello 0,50% per ogni consegna; b) che la percentuale di cancellazioni non fosse superiore al 5%, nel qual caso sarebbe stata applicata una penalità dello 0,50% per ogni consegna41. In altra comunicazione -parimenti richiamata dal ### risulta chiaro il controllo capillarmente esercitato, mediante la piattaforma, da ### sui singoli riders, laddove il teste ### D'### dopo aver dichiarato che “dalla app noi potevamo estrapolare dei dati relativi al completamento delle consegne e all'accettazione degli ordini da parte dei corrieri per il monitoraggio della qualità del servizio”, con riferimento alla chat n. 6042, ha riferito: “(…) ### si parlasse del meccanismo di chiusura dei raggi, per cui nel momento in cui la domanda è troppo elevata per la quantità di corrieri disponibili applichiamo una percentuale di riduzione del raggio di visibilità del ristorante, e questo si ripercuote anche sull'orario di visibilità del ristorante. Quando mi riferisco nella chat ai “tre schifosi” riguarda sicuramente i corrieri che avevano commesso delle false consegne, ciò lo deduco dal contesto della chat. Con riferimento alla chat n. 54 del 28.10.2019: quando parlo di collegamento ‘out of geo' intendo il collegamento di un corriere frazioni più piccole rispetto alle fasce orarie del pranzo. 41 Cfr. Chat 310 ### riscontrata dalla chat 959 in data ###, ore 11:58:26 da ### riportate a p. 13 del ### del ### più volte richiamato. 42 Inserita nella chiavetta ### relativa al doc. 11, faldone 3, prod. ricorrenti. fuori dall'area di servizio, il quale quindi accumula ore on line ma non è reperibile per lavorare; la wait list è un blocco temporaneo. La chat riguarda un gruppo ### tra dipendenti di ### Italy”. Dalle parole del teste -affrettatosi a dichiarare che “il corriere di cui si parla non è uno dei ricorrenti”-, si evince come la gestione del rapporto relativo alle prestazioni lavorative dei riders fosse organizzata e seguita, per ognuno di essi, attraverso la app della piattaforma gestita in via esclusiva da ### e per ogni aspetto del servizio. Come già evidenziato nella citata deposizione di ### “è la piattaforma a individuare il rider cui affidare la consegna e ciò in base a parametri tecnici” - stabiliti da ### - che, per tale via, può operare, a sua scelta, direttamente con ciascuno, a condizione che si colleghi, nel luogo e nel tempo prestabiliti dagli slot di ### alla app, mettendosi on line. Nella specie, al di là di un'attività di natura esecutiva, consistita nel reclutamento effettuato in base a elenchi forniti anche da ### nel reperimento di documentazione (carta di identità, codice fiscale, bancomat o poste pay e permesso di soggiorno43), nell'espletamento di operazioni materiali (quali la fornitura di borsa per il trasporto siglata ### e, talora, di tuta antipioggia44), nell'esecuzione di attività amministrative45, nella dazione dei compensi per le consegne eseguite, nelle sollecitazioni su input 43 Cfr. dep. ### p.v. ud. 30.6.2021. 44 Cfr. dep. ### p.v. ud. 30.6.2021. 45 Finalizzate alla creazione di un account per ciascun ciclo-fattorino. dei manager della ### (accompagnate da minacce46 e insulti47), non risulta alcuna attività autonoma di gestione della flotta dei riders da parte di ### Risulta, invece, la vincolatività dell'obbligo, per i riders di collegarsi nelle c.d. supply hours, stabilite nei piani di ### di accettare gli ordini e di seguire tali direttive disponendone l'attuazione da parte del collaboratore di ### volta per volta contattato. Di ciò fa riprova la conversazione, intercorsa il ### alle ore 16:33, tra la ### e il ### nella quale la prima lamenta il rifiuto di un certo numero di ordini a pranzo da parte dei corrieri, pur collocati in prossimità ai ristoranti, e invita il suo interlocutore a fare una “recall qualità”; il secondo risponde “(…) ### assolutamente, è quello che sto facendo (…) eh (…) come ti ho detto se hai un po' di dettagli su chi è stato, perché così io 46 Il punto emerge chiaramente dalla chat n. 662, pag. 11437 del report, laddove il ### si rivolge al rider ### in questi termini: “(..) Ho solo minacciato di venirti a romperti la testa e lo ribadisco nel senso che lo ammetto di averti, anzi ti ho detto ti vengo a prendere a sberle, ti rompo il culo, così ti ho detto, perché ho registrato la telefonata e quindi l'ho sentita e solo dopo che tu mi hai dato dello schiavista e del ladro (..)”. La reazione viene da chi, nella conversazione con la ### del 17.12.2018 delle 18:50, dice: “(..) Io non amo cambiare le carte in tavola con chi lavora per me quindi tolto quei 5/6 che non ci rispondono gli altri bonus orario lo prendono. Se vuoi ti faccio il conteggio e ti dico quante ore in meno ho pagato o pagherò”. 47 Rif. alla chat n. 955, p. 20767 del report tra ### (### e ### [###, ### in ordine al blocco di alcuni account richiesti da uno e confermati dall'altro: 16.8.2018 (..) [#### mi potresti attivare ### e ### E bloccare ### lo mando in ufficio a lasciare la borsa. Gli va bene che non sono a ### … altrimenti due sberloni non glieli toglieva nessuno (…) [### “ok”. In data ### [### “Mi hanno chiesto la conferma su blocco di un corriere” [### “Chi è?” [### “E###” [### “### pure è un pericolo” [### “Che ha fatto?” [### “Ma di suo è ritardato mentale… In due ore di lavoro due incidenti il padre che chiede assicurazioni e comunque non vuole più lavorare. Prima che faccia cazzate…” [### “Chiudiamolo”. capisco, perché io non so, non posso saperlo (…) il tasso di accettazione che è quello su cui sto martellando più di tutti (…)48”. La chat sopra riprodotta assume rilievo paradigmatico49 della natura dei rapporti tra ### s.r.l. e la FRC -che, chiaramente, funge da mera cinghia di trasmissione delle direttive datoriali di ### nei riguardi dei riderse dei rapporti tra ### s.r.l. e i riders che, diversamente da quanto ritenuto anche nella sentenza della Corte di cassazione n. 1663/2020, in questa vicenda processuale non hanno alcuna libertà di decidere se, come e quando lavorare e si trovano nella condizione di non poter rifiutare la messa on line e gli ordini. In conclusione, nel rapporto intercorso tra FRC e ### non vi è stata alcuna delle caratteristiche dell'appalto di servizi, non venendo in essere alcuna cessione di servizio, ma soltanto una interposizione illecita di manodopera. Anche a riguardare la vicenda sotto il profilo dell'appalto, deve concludersi che la non genuinità dello stesso (in base agli argomenti sopra svolti) non è che lo specchio riflesso dell'intermediazione illecita. In sintesi, si verte in una fattispecie di interposizione illecita di manodopera perché i riders erano assoggettati al potere direttivo 48 Cfr. ### del ### di ### cit. p. 41. 49 Elementi di conferma del contenuto e tenore della chat in questione si trovano disseminati in tutto l'incarto processuale. A mero titolo di esempio, si richiamano le conversazioni del 13.12.2018, ore 21:30 di ### che richiama i riders a rispondere al responsabile ### quella del 13.11.2018, ore 17:02, laddove la ### indica a ### di “far passare il messaggio che [i riders] devono sconnettersi durante il pomeriggio”; quella del 6.12.2018, laddove la ### ordina a ### “Spostane un po' da ### per domani e trovane altri locali pls (…) che se no ci tolgono Ostia”. del datore di lavoro effettivo (###, avendo il ### accertato -in base agli elementi di prova di oggettiva pregnanza e univoca valenza sopra riesaminatiche: a) ogni singolo rider doveva rispettare le istruzioni della ### s.r.l.; b) i dipendenti di quest'ultima esercitavano i controlli sull'esecuzione delle prestazioni lavorative rese dai riders, verificandone le eventuali irregolarità, vagliate in base a parametri e criteri stabiliti con la piattaforma in uso alla società medesima50. A fronte della evidente sussistenza di un fenomeno interpositorio nel quale FRC non svolge alcun ruolo organizzativo e di gestione autonomo, si tratta di considerare la posizione dei riders -odierni appellantinei riguardi della ### s.r.l.. Sul punto si deve considerare come il ### abbia di recente affermato che “in tema di lavoro subordinato, la sporadicità dell'attività prestata e l'affidamento secondo indicazioni di massima e con possibilità del lavoratore di accettarli o meno - di compiti saltuariamente svolti - sono idonei ad escludere la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato denotando tali aspetti la mancanza di eterodirezione e dell'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale51”. Da ciò si evince che i parametri per escludere la subordinazione sono la sporadicità dell'attività svolta, l'affidamento di essa in 50 Sulla sufficienza di tali elementi di prova ai fini del vaglio di illiceità del fenomeno interpositorio, cfr. Cass. 7.7.2022, n. 21501. 51 Cfr. Cass. 17.2.2020, n. 3912. base a indicazioni di massima e la facoltà del lavoratore di non accettare i compiti assegnati. Nel caso di specie, per contro, appare lampante l'obbligo imposto ai riders ricorrenti: collegarsi massivamente alla piattaforma di ### nelle c.d. supply hours da essa definite e non a propria scelta52; dover seguire pedissequamente e secondo le procedure rigidamente predisposte dalla società datrice di lavoro le regole di svolgimento delle prestazioni richieste/ordinate53; dover accettare e realizzare pressoché tutte le richieste di consegna prospettate dalla piattaforma a seguito della attivazione della app e della connessione online, pena, in caso contrario, l'applicazione delle sanzioni nei termini sopra illustrati (costituite dalle penalizzazioni sui compensi, dalla sospensione e dal blocco dell'account). Tale obbligo si incentra sulla soggezione dei riders al diktat della ### (espresso dalla ###, di non corrispondere il minimo orario garantito a quelli collegati nella fascia oraria pomeridiana e di erogare, invece, il compenso previsto per ogni consegna realizzata soltanto in favore dei ciclo52 Tale elemento si evince, come indicato dal ### nell'impugnata sentenza, dal quantitativo di ore di connnessione, in rapporto ai periodi di svolgimento dell'attività fino al blocco account, di cui, per comodità di lettura, si riportano gli estremi: ### 685,30 ore dal 3.11.2018 all'11.4.2019 (24 h/sett.) per 582 consegne; ### 1.190,05 ore dal 23.11.2018 al 16.11.2019 (27 h/sett.) per 1302 consegne; ### 1094,42 ore dal 5.11.2018 al 2.10.2019 (27 h/sett.), 938 consegne; ### 549,05 ore dal 15.7.2019 al 5.12.2019 (27 h/sett.), 544 consegne; ### 472,27 ore dal 9.11.2018 al 20.4.2019 (13h/sett.), 454 consegne; ### 815,26 ore dal 27.11.2018 al 2.6.2019 (33h/sett.) 508 consegne; ### 1079 ore dal 5.11.2018 al 3.7.2019 (con sospensioni intermedie), per 743 consegne (33/34 h/sett.); ### 646,36 ore dal 15.7.2019 al 9.12.2019 (32 h/sett.) per 478 consegne; ### 885,21 ore dal 24.11.2018 al 31.7.2019 (27 h/sett.) per 884 consegne; ### 742,18 ore dal 12.11.2018 al 23.12.2019 (14 h/sett.) per 972 consegne, pp. 31 e 32 sent. cit.. 53 Doc. 65, prod. ric., riportate a pag. 10 della presente sentenza, cfr. ut supra. fattorini assegnati al turno; tale soggezione è risultata associata alla consapevolezza54 di agire nei riguardi di soggetti fragili, trattandosi “di migranti richiedenti asilo, dimoranti presso centri di accoglienza straordinaria, disposti a tutto pur di avere i soldi per sopravvivere”55. ###, in base agli elementi esposti, ritiene che il caso in esame esuli dall'ipotesi contrassegnata dalla libertà del rider di decidere non solo se, ma anche quando lavorare, che sta alla base della sussunzione dell'attività svolta dal ciclo-fattorino nella fattispecie di cui all'art. 2 del D. Lgs. 81/2015; in tal caso la collaborazione, formalmente autonoma, è stata ricondotta a una forma “affine” alla subordinazione. Nella sentenza della ### già citata (n. 1663/2020) si è ritenuto trattarsi di una forma di etero-organizzazione, ma non di etero-direzione. Nella specie, invece, non si verte nell'ambito di una eteroorganizzazione, di portata estrinseca o generale, ma di una eteroorganizzazione che, attuata mediante piattaforma digitale, oltre a selezionare il numero dei soggetti necessari allo svolgimento dei compiti secondo un programma condensato in un algoritmo, ne distribuisce la misura in base a una serie di variabili (quali le condizioni atmosferiche / la presenza di eventi sportivi etc.) articolate in fasce orarie in modo da assumere la valenza tipica dell'organizzazione intrinseca, in cui si esplica appieno quel 54 In un altro colloquio tra ### e ### la prima, in risposta all'affermazione del secondo di non essere ubbidito dai riders che non vogliono andare off-line, dice: “Se non li paghi non gli dai la scelta. Solo quelli assegnati al turno vengono pagati. Scommetto che si adeguano e si connettono la sera quando serve”, colloquio del 17.12.2018, ore 18:40. potere direttivo che è idoneo a “formattare” il dispositivo dell'organizzazione, conformando la prestazione richiesta/imposta in un ordine specifico, suscettibile di essere adempiuto dal prestatore individuato dal sistema in base a una logica di risultato. È proprio in questa logica che ### s.r.l. -per il tramite della ### oltre a comunicare e prescrivere a FRC il numero dei riders necessari per ogni fascia oraria ###, interveniva limitando l'accesso alla piattaforma per gli slot “meno performanti” (doc. 53, p. 14) e chiudendo il collegamento con i riders che si fossero collegati in orari meno fruttuosi (pag. 43, doc. 53 cit.). Essendo vincolata all'accesso alla piattaforma digitale di ### secondo l'algoritmo da essa utilizzato, la disponibilità dei ciclofattorini, per integrarsi nell'etero-organizzazione aziendale, si è concretizzata nella coartata messa a disposizione a favore di ### delle energie lavorative dei riders. Infatti, attraverso la connessione alla app, eseguita in via non saltuaria e per un numero di ore settimanali certamente elevato (di media tra le 27 e le 33 ore ciascuno e mai al di sotto di 10 ore, cfr. nota 52, p. 46 ut supra), seguendo le imposizioni dell'algoritmo, i ciclo-fattorini hanno reso evidente la loro condizione di assoggettamento ai poteri di direzione e controllo integranti la fattispecie del lavoro subordinato. 55 Cfr. ### di ### p. 8. Nel terzo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il ### ha riconosciuto il diritto al pagamento della quattordicesima mensilità e del preavviso. Con riferimento alla prima, ### lamenta come, non essendo stato applicato alcun ### il trattamento spettante al lavoratore giudizialmente qualificato come subordinato, sia composto solo dalla retribuzione minima suddivisa per le tredici mensilità. Come è noto, il legislatore è intervenuto ai fini di fornire una tutela ai lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipidi o veicoli a motore di cui all'art. 47, co. 2, lett. a), del D. l.vo 30.4.1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali, mediante l'art. 47-bis dl n. 101/2019, convertito in l. n. 128/2019. Per essi, la disposizione appena citata ha previsto che fosse garantito «un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale». Non risulta fissato un salario legale, ma solo il rinvio in via parametrica ai livelli salariali dei contratti collettivi nazionali di settore o di categoria affini. Non essendo applicato dalla ### alcun contratto collettivo, la retribuzione congrua deve essere determinata, utilizzando il contratto collettivo per i dipendenti del terziario, della distribuzione e dei servizi per i periodi lavorati dai riders in causa da inquadrarsi al VI livello, ma adeguandone la misura a quella minima prevista dall'art. 36 della Costituzione56, con espunzione della quattordicesima mensilità, che è invece strettamente correlata all'applicazione del ### tra le parti. Tale profilo di doglianza è quindi fondato e merita di essere accolto. Anche l'altro profilo di censura sollevato dalla difesa dell'appellante, in merito al riconosciuto diritto al preavviso, si appalesa fondato. Infatti, pur essendo stata indicata la cessazione del rapporto per ciascuno dei lavoratori ricorrenti ad una certa data in sede ###risulta allegata e provata l'esistenza di un recesso a iniziativa della ### Di conseguenza risulta non fondata la pretesa relativa al preavviso in assenza di prova di un recesso intimato con effetto immediato da parte della ### 3. Spese. ### in misura solo parziale dell'appello non esclude la soccombenza sostanziale di parte appellante che, quindi, deve essere condannata alla rifusione delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e ss. modifiche e integrazioni, tenuto conto della natura della causa, della rilevanza e difficoltà delle questioni trattate e del numero delle parti. In relazione all'esito della lite, in ragione della parziale soccombenza degli appellati, si ritengono integrati i presupposti per la compensazione delle spese, in misura di 1/5, restando gli altri 4/5 a carico della società appellante. 56 Cfr. già in punto Cass. 9.6.2008, n. 15148. Le spese con ### avuto riguardo alla posizione assunta dalla parte in questa sede e all'accoglimento della domanda azionata in via principale dai ricorrenti, devono essere compensate. P.Q.M. Visto l'art. 437 c.p.c., in parziale accoglimento dell'appello, ridetermina la condanna di ### s.r.l. escludendo la quattordicesima mensilità e l'indennità sostitutiva del preavviso; conferma nel resto l'impugnata sentenza; condanna l'appellante a rimborsare ai lavoratori quattro quinti delle spese del presente grado, liquidate per l'intero in ### oltre rimborso forfettario, IVA e ### con distrazione in favore dei difensori, compensato il residuo quinto; compensa le spese nei rapporti con ### di ### Così deciso all'udienza del 13.9.2022 ### estensore ##### n. 178/2022




sintesi e commento
Qualificazione del Rapporto di Lavoro dei Riders: Subordinazione e Intermediazione Illecita
La pronuncia in esame affronta la complessa questione della qualificazione del rapporto di lavoro dei ciclofattorini, noti come "riders", nel contesto delle piattaforme di food delivery. La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un gruppo di lavoratori che, pur formalmente inquadrati come collaboratori autonomi occasionali da una ditta individuale (###), sostenevano di aver svolto, in realtà, attività lavorativa alle dipendenze di una società operante nel settore del food delivery (###).
I ricorrenti lamentavano l'illecita intermediazione di manodopera da parte della ### che avrebbe utilizzato contratti di prestazione autonoma per celare un'interposizione illecita a favore della ### chiedendo l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o, in subordine, la costituzione di un rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 81/2015 con la ### e la conseguente condanna generica della stessa alle differenze retributive dovute. Ulteriori domande riguardavano la violazione delle norme sulla privacy e sulla sicurezza del lavoro.
Il Tribunale, in primo grado, aveva accolto parzialmente le domande dei ricorrenti, dichiarando la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra i riders e la ### con inquadramento nel VI livello del ### dipendenti aziende del ### e dei ### e condannando la società al pagamento delle differenze retributive maturate.
La ### ha impugnato la sentenza, contestando, in particolare, la reiezione dell'eccezione di decadenza, l'erronea qualificazione del rapporto come subordinato anziché come appalto di servizi, e il riconoscimento del diritto alla quattordicesima mensilità e al preavviso.
La Corte d'Appello ha rigettato la maggior parte delle doglianze dell'appellante, confermando la qualificazione del rapporto come subordinato e l'esistenza di un'intermediazione illecita di manodopera. I giudici hanno evidenziato come la ### esercitasse un controllo pervasivo sull'attività dei riders attraverso la piattaforma digitale, organizzando il lavoro, monitorando le prestazioni e applicando sanzioni. La Corte ha sottolineato come la ### si limitasse a svolgere un ruolo di mera intermediazione, senza alcuna autonomia organizzativa e gestionale.
Tuttavia, la Corte d'Appello ha accolto parzialmente l'appello in relazione al riconoscimento del diritto alla quattordicesima mensilità e al preavviso, escludendoli dalla condanna. I giudici hanno motivato tale decisione con l'assenza di un ### applicato e con la mancanza di prova di un recesso a iniziativa della ###
La pronuncia si distingue per l'analisi approfondita delle modalità operative delle piattaforme di food delivery e per la rigorosa applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di qualificazione del rapporto di lavoro e di intermediazione illecita. La Corte ha valorizzato il concreto atteggiarsi del rapporto, accertando l'effettiva eterodirezione esercitata dalla ### sull'attività dei riders, nonostante la formale autonomia contrattuale.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.