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CORTE D'APPELLO DI TORINO

Sentenza n. 455/2022 del 25-11-2022

principi giuridici

In tema di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, la sussistenza di un fenomeno interpositorio illecito esclude la configurabilità di un appalto di servizi qualora il prestatore di lavoro sia assoggettato al potere direttivo del datore di lavoro effettivo, il quale eserciti un controllo pervasivo sull'esecuzione delle prestazioni lavorative, verificandone le eventuali irregolarità in base a parametri e criteri dallo stesso stabiliti.

In tema di lavoro subordinato, l'obbligo per il lavoratore di collegarsi massivamente alla piattaforma digitale del datore di lavoro nelle fasce orarie da questo definite, di seguire pedissequamente le procedure dallo stesso predisposte e di accettare e realizzare pressoché tutte le richieste di consegna, pena l'applicazione di sanzioni, integra gli elementi costitutivi della subordinazione, escludendo la configurabilità di una collaborazione autonoma.

In difetto di applicazione di un contratto collettivo di lavoro, il diritto alla quattordicesima mensilità non sussiste, essendo tale emolumento strettamente correlato all'applicazione del contratto collettivo tra le parti.

In assenza di prova di un recesso datoriale, non sussiste il diritto all'indennità sostitutiva di preavviso.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Qualificazione del Rapporto di Lavoro dei Riders: Subordinazione e Intermediazione Illecita


La pronuncia in esame affronta la complessa questione della qualificazione del rapporto di lavoro dei ciclofattorini, noti come "riders", nel contesto delle piattaforme di food delivery. La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un gruppo di lavoratori che, pur formalmente inquadrati come collaboratori autonomi occasionali da una ditta individuale (###), sostenevano di aver svolto, in realtà, attività lavorativa alle dipendenze di una società operante nel settore del food delivery (###).
I ricorrenti lamentavano l'illecita intermediazione di manodopera da parte della ### che avrebbe utilizzato contratti di prestazione autonoma per celare un'interposizione illecita a favore della ### chiedendo l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o, in subordine, la costituzione di un rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 81/2015 con la ### e la conseguente condanna generica della stessa alle differenze retributive dovute. Ulteriori domande riguardavano la violazione delle norme sulla privacy e sulla sicurezza del lavoro.
Il Tribunale, in primo grado, aveva accolto parzialmente le domande dei ricorrenti, dichiarando la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra i riders e la ### con inquadramento nel VI livello del ### dipendenti aziende del ### e dei ### e condannando la società al pagamento delle differenze retributive maturate.
La ### ha impugnato la sentenza, contestando, in particolare, la reiezione dell'eccezione di decadenza, l'erronea qualificazione del rapporto come subordinato anziché come appalto di servizi, e il riconoscimento del diritto alla quattordicesima mensilità e al preavviso.
La Corte d'Appello ha rigettato la maggior parte delle doglianze dell'appellante, confermando la qualificazione del rapporto come subordinato e l'esistenza di un'intermediazione illecita di manodopera. I giudici hanno evidenziato come la ### esercitasse un controllo pervasivo sull'attività dei riders attraverso la piattaforma digitale, organizzando il lavoro, monitorando le prestazioni e applicando sanzioni. La Corte ha sottolineato come la ### si limitasse a svolgere un ruolo di mera intermediazione, senza alcuna autonomia organizzativa e gestionale.
Tuttavia, la Corte d'Appello ha accolto parzialmente l'appello in relazione al riconoscimento del diritto alla quattordicesima mensilità e al preavviso, escludendoli dalla condanna. I giudici hanno motivato tale decisione con l'assenza di un ### applicato e con la mancanza di prova di un recesso a iniziativa della ###
La pronuncia si distingue per l'analisi approfondita delle modalità operative delle piattaforme di food delivery e per la rigorosa applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di qualificazione del rapporto di lavoro e di intermediazione illecita. La Corte ha valorizzato il concreto atteggiarsi del rapporto, accertando l'effettiva eterodirezione esercitata dalla ### sull'attività dei riders, nonostante la formale autonomia contrattuale.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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